Chi fosse colpito da impedimenti di tipo fisico o psicologico può avvalersi di un “amministratore di sostegno” (legge 9 gennaio 2004, n. 6).
Se ci si trova nell’impossibilità (anche parziale o temporanea) di provvedere ai propri interessi, è possibile affiancarsi una persona di fiducia. E’ anche previsto che questo aiuto sia prescelto per una eventuale futura incapacità, con un atto notarile e senza perdere la possibilità di esprimersi e di far valere la propria volontà.

Qui trova ulteriori informazioni; siamo a Sua disposizione per esaminare il Suo caso e per chiarire quali siano i diritti previsti dalla legge e come si possano attuare.

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