La suocera, che prestò la casa a suo figlio, ha diritto a riprendersi l’abitazione assegnata alla nuora separata.
Secondo la Cassazione (sentenza 4197 del 28 febbraio 2011), l’assegnazione della casa familiare nel giudizio di separazione non è opponibile alla comodante che chieda la restituzione per sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, (Cass. S.U. n. 13603/04; v. anche Cass. n. 9253/05).
Nel caso esaminato la suocera era stata “cacciata” da chi l’aveva ospitata sino a quel momento, ed aveva cercato di riprendendersi l’appartamento già prestato al figlio.
La nuora, che occupava quella casa dopo la separazione dal figlio, pretendeva di opporre il suo diritto di “assegnataria”.
Secondo i giudici, invece, è determinante il bisogno sopravvenuto della proprietaria, caratterizzato dalla urgenza e dalla non previsione (art. 1809 c.c., comma 2). In queste circostanze, afferma la sentenza, “il comodato è insensibile alle vicende processuali del vincolo matrimoniale”.
Dunque, le chiavi ritornano alla legittima proprietaria e la nuora dovrà trovarsi un’altra sistemazione.
Probabilmente a spese del figlio …
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