Il Direttore dell’Agenzia del Territorio ha riferito presso la Camera dei Deputati sui criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati, ai fini dell’applicazione dell’ICI. Qui il testo del suo intervento.

Hanno diritto al riconoscimento della ruralità agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati utilizzati quale abitazione dal proprietario del terreno, o dall’affittuario o dai familiari conviventi, o da un socio o amministratore delle società agricole. Queste persone devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese.
Medesimo diritto compete per i fabbricati destinati ad abitazione da chi è titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura (articolo 9, comma 3 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557).

Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati (ridotto a tremila mq. se destinato a colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva).

Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

I fabbricati ad uso abitativo non devono avere le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8.

Alcune pronunce della Corte di Cassazione relative all’ICI hanno considerato rurali le abitazioni solo se classificate nella categoria catastale A/6 (Abitazioni di tipo rurale) (Sezioni Unite, n. 1856516 e n. 18570, entrambe del 21 agosto 2009): di conseguenza, l’esenzione dal pagamento dei tributi locali sarebbe subordinata a questo classamento.
Secondo l’Agenzia del Territorio, invece, il riconoscimento della ruralità è del tutto indipendente dalla categoria catastale e richiede le condizioni richiamate all’articolo 9, commi 3 del decreto legge n. 557 del 1993.

In considerazione dell’attuale stallo, la questione dovrà essere risolta da una specifica norma, all’esame del Parlamento.

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