Buone notizie per i coniugi che firmano accordi di separazione o divorzio: l’Agenzia delle Entrate ha recentemente ammorbidito la propria opinione in merito alla tassazione degli atti conseguenti a questi accordi (circolare n. 27/E del 21 giugno 2012).

L’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 19 della legge n. 74/1987 riguarda tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendone l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ritiene ora applicabile l’esenzione non soltanto agli accordi di natura patrimoniale direttamente riferibili ai coniugi, ma anche agli accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli. Questa conclusione si adegua alla Corte costituzionale, sentenza n. 202/2003, ed alla Corte di cassazione, sentenza n. 11458/2005, le quali hanno spiegato che la norma esentativa garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dai coniugi anche a favore dei figli.
L’Agenzia specifica che questo allargamento presuppone che l’accordo omologato dal tribunale preveda esplicitamente il beneficio dei figli sia funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
 
In secondo luogo, la cessione in questi atti dell’immobile acquistato fruendo delle agevolazioni prima casa anteriormente al decorso del quinquennio non provoca la decadenza dalle agevolazioni prima casa.
Questo atto è considerato connesso al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

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