Con decorrenza dal 31 luglio 2010, il decreto legge 70 del 31 maggio 2010 è stato definitivamente convertito in legge 30  luglio  2010,  n.  122.
Questo il testo definitivo dei commi 14, 15 e 16, riguardanti le pratiche catastali. 
“14. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari».
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2010.” 

Cosa cambia.
In sostanza, la conversione ha ritoccato il decreto in due punti.
a) Sono stati esclusi dalla normativa i mutui ipotecari e le ipoteche volontarie
b) Il venditore può allegare all’atto l’attestazione di un tecnico, abilitato all’aggiornamento del catasto (architetto, geometra, ingegnere). Questo sistema può servire a quei venditori che non conoscono lo stato degli immobili: ad esempio, nel caso di cessioni da parte di enti pubblici, società di leasing, procedure fallimentari.

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