Nel testo definitivo della “legge di stabilità 2011″ ci sono alcune novità fiscali: si allunga il termine per la esenzione da iva della vendita di abitazioni da costruttore; è confermata la detrazione delle spese sostenute nel 2011 per il risparmio energetico; viene inserita a regime l’agevolazione per la piccola proprietà contadina; sono rincarate le sanzioni per il ravvedimento.
Cessioni di immobili: l’esenzione scatta dopo cinque anni
Guadagna un anno il regime di imponibilità Iva previsto per le cessioni di fabbricati, diversi da quelli strumentali per natura, effettuate dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di ristrutturazione edilizia. A seguito dell’intervento normativo sull’articolo 10, primo comma, numero 8-bis, del Dpr n. 633/1972, tali operazioni ora non sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto se portate a termine entro cinque anni (non più quattro) dal termine della costruzione o della ultimazione dei lavori.
Detrazione del 55% anche per i lavori del 2011
Confermata per il prossimo anno l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. Con una novità: lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 2011 andrà ripartito non in cinque anni (come invece previsto per le opere effettuate nel 2009 e nel 2010), ma in dieci rate annuali di pari importo.
Il beneficio è stato introdotto per la prima volta dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e consiste in una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 55% delle spese sostenute lavori che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici già esistenti. Ne sono destinatari non solo le persone fisiche, ma anche le società di persone e quelle di capitali, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le associazioni tra professionisti.
Sono agevolabili, in particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio (la detrazione massima prevista è di 100mila euro, pari al 55% di 181.818,18 euro)
- il miglioramento termico dell’edificio o delle singole unità immobiliari (pavimenti, pareti, finestre comprensive di infissi – detrazione massima: 60mila euro, il 55% di 109.090,90 euro)
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (detrazione massima: 60mila euro)
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione massima: 30mila euro, pari al 55% di 54.545,45).
A regime le agevolazioni per la proprietà contadina
Stabilizzate nell’ordinamento tributario, dopo oltre 50 anni di ripetute proroghe, le agevolazioni fiscali per l’accorpamento della piccola proprietà contadina, consistenti in una tassazione di favore per le cessioni di terreni agricoli nei confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, e per le operazioni fondiarie effettuate attraverso l’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare).
Il regime agevolato per tali atti consiste nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (168 euro ciascuna) e dell’imposta catastale all’1%. In più, l’onorario notarile viene ridotto del 50%.
Si perdono i benefici se, prima che siano trascorsi cinque anni dall’atto, i terreni vengono venduti o non sono più coltivati o condotti direttamente. 
Ritocco all’insù per le sanzioni ridotte
Costerà più caro regolarizzare le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011. E’ stata infatti modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. In particolare:
- per i versamenti omessi, carenti o tardivi sanati entro 30 giorni, la sanzione passa da un dodicesimo a un decimo del minimo (dal 2,5% al 3%)
- per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dalla violazione), la sanzione sale da un decimo a un ottavo del minimo (ad esempio, per il “ravvedimento lungo” dei versamenti si pagherà il 3,75%, non più il 3%)
- per rimediare all’omessa presentazione della dichiarazione (al massimo entro 90 giorni), la sanzione passa a un decimo del minimo, cioè 25 euro (attualmente è di 21 euro, un dodicesimo del minimo).
Leggero aumento anche per le sanzioni, contenute negli atti emessi dal 1° febbraio 2011, in caso di:
- accertamento con adesione (si passa da un quarto a un terzo;
- acquiescenza (da un quarto a un terzo;
- definizione agevolata delle sanzioni (da un quarto a un terzo);
- conciliazione giudiziale (da un terzo al 40%);
- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione (da un ottavo a un sesto).
Accertamenti parziali ad ampio raggio
Più possibilità per gli uffici dell’Amministrazione finanziaria a procedere negli accertamenti parziali in materia di imposte sui redditi e di Iva. Oltre che nei casi già previsti (accessi, ispezioni e verifiche, nonché segnalazioni da parte della direzione centrale Accertamento, di una direzione regionale o un ufficio delle Entrate o di altra agenzia fiscale, della Guardia di finanza, di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici), l’accertamento parziale potrà essere basato anche sulle seguenti attività:
- inviti a comparire rivolti ai contribuenti per fornire dati e notizie
- inviti a esibire o trasmettere atti e documenti
- questionari inviati ai contribuenti e relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati.
da FiscoOggi 07/12/2010

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