L’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 207/E del 6 agosto 2009) ha chiarito che la rendita catastale dei fabbricati asserviti ad un fondo agricolo è ricompresa nel reddito dominicale.
Quando si presenta la dichiarazione di successione, i dati identificativi dei fabbricati rurali iscritti con attribuzione di rendita devono essere inseriti con indicazione di imponibile pari a zero.
Anche i fabbricati rurali devono essere censiti in Catasto con attribuzione di rendita; ora è riconosciuto che questa rendita non rileva ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Nella risoluzione si richiama l’articolo 9 del decreto legge n. 553/1997, per il quale l’iscrizione in Catasto dei fabbricati rurali non altera la ruralità ai fini fiscali, quando sussistano le condizioni soggettive e oggettive previste. La rendita assumerebbe nuovamente rilevanza nel caso in cui venissero a mancare i prescritti requisiti di ruralità.
Nel quadro B del modello 4 deve essere perciò indicata la rendita catastale dell’edificio (oltre a quella del terreno agricolo sul quale insiste) mentre, relativamente al fabbricato, deve essere segnalato un valore imponibile pari a zero. Nello spazio riservato alle note, inoltre va precisato, che si tratta di costruzione per la quale ricorrono le condizioni di ruralità prescritte dalla legge.
Ris207E_2009

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