Il decreto sviluppo ha semplificato un adempimento di pubblica sicurezza: l’art. 5, comma 4, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 esonera dalla comunicazione di cessione fabbricato (“anti terrorismo”) coloro che trasferiscono la proprietà di un fabbricato.
Anche chi concede in affitto un’appartamento non è più tenuto alla comunicazione, se il contratto è registrato (secondo quanto prevede l’rt. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sulla c.d. cedolare secca).

Nei casi diversi dai trasferimenti e locazioni registrate, rimane l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, da farsi entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile.

E’ ancora in vigore anche l’art. 7 del D.Lgs. 25-7-1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che obbliga chiunque dia alloggio ad uno straniero a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza: prudenzialmente, perciò, è opportuno fare la comunicazione all’autorità di P.S. per le cessioni di terreni e fabbricati a cittadini extracomunitari.

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