Il Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l’acquisto della prima casa è operativo dal 2 settembre.

I titolari di un contratto di mutuo finalizzato all’acquisto di abitazione principale possono ottenere la sospensione del pagamento delle rate

Requisiti per la sospensione

-      proprietario dell’immobile per il quale è stato contratto il mutuo

-      l’importo massimo di 250mila euro

-      ammortamento da almeno un anno

-      appartamento non “di lusso”

-      Isee non superiore a 30mila euro.

Motivi della sospensione (verificati dopo la stipula del contratto di mutuo)

-      perdita del posto di lavoro o termine del contratto, senza un nuovo impiego da almeno tre mesi

-      morte o sopraggiunta non autosufficienza di un componente del nucleo familiare percettore di almeno il 30% del reddito complessivo del nucleo familiare

-      pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per almeno 5mila euro annui

-      pagamento di spese per manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’immobile, per opere necessarie e indifferibili, di ammontare non inferiore a 5mila euro

-      aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25% (in caso di rate semestrali) ovvero di almeno il 20% (rate mensili).

La richiesta va presentata alla banca che ha concesso la somma, con un modello disponibile sul sito del dipartimento del Tesoro, allegando l’attestazione dell’Isee e la dimostrazione delle ragioni del mancato pagamento della rata.

Entro un mese, l’aspirante beneficiario viene messo a conoscenza dell’esito della domanda.

(qui leggi il testo integrale del decreto 132 del 2010)

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