Buone notizie per coloro che hanno rinegoziato il mutuo, aderendo alla convenzione per i mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 28 maggio 2008, trasformati in mutuo a rata fissa e durata variabile.
Secondo l’Agenzia delle Entrate sono detraibili gli interessi passivi corrisposti sul conto corrente accessorio, nel limite ordinario dell’importo di euro 4.000.
Gli istituti bancari certificheranno distintamente l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la rinegoziazione debba consentire al mutuatario, che sia in difficoltà a causa della crisi che ha colpito il settore finanziario, di corrispondere una rata non più esposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse.
L’accensione di un conto di finanziamento, parallelo ed accessorio rispetto al contratto di mutuo originario può considerarsi fiscalmente neutrale, essendo strumentale al raggiungimento del fine preordinato dal legislatore.
(risoluzione 43e del 12 aprile 2011)

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