La rivalutazione dei  terreni  e delle  partecipazioni in società è stata riaperta dal decreto legge 70 del 2011 (“Sviluppo bis”), appena convertito (Legge 12 luglio 2011 n. 106).

Il valore di stima deve determinarsi al 1 luglio  2011. La perizia deve essere asseverata entro il 30 giugno 2012, ed entro quel termine occorre pagare almeno la prima rata.

Chi vuole concludere un trasferimento prima, dovrà predisporre la perizia precedentemente alla della stipula dell’atto.

E’ possibile compensare l’imposta  versata in precedenti rivalutazioni; dal quattro per cento dovuto, si detrae la somma già versata.
Si può anche chiedere il  rimborso dell’imposta pagata,  ai  sensi  dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In sintesi: chi  non  ha mai  rivalutato, ora paga l’ imposta sostitutiva  del  4%  sul  valore  periziato.
Se il prezzo  di vendita è superiore alla precedente rivalutazione, si pagherà il 4% sulla differenza.
Se si vende ad un prezzo inferiore a quello della perizia esistente, facendo la nuova stima non si pagherà nulla e si eviterà di decadere dalla  precedente  rideterminazione (Agenzia  delle  Entrate  circolare  15/2002) così come l’accertamento  di  maggior  valore ai fini dell’imposta di registro.

Il nostro studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

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