Con provvedimento “urgente” è stato introdotto nel codice civile un nuovo principio giuridico: l’inefficacia delle donazioni in frode ai creditori del donante.

Secondo l’articolo 2929 bis cod.civ. “(Espropriazione  di  beni  oggetto  di  vincoli  di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”):
Il  creditore che sia pregiudicato da un atto  del  debitore,  di  costituzione  di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri,  compiuto  a  titolo gratuito successivamente al  sorgere  del  credito,  può  procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorchè non abbia preventivamente ottenuto sentenza  dichiarativa  di  inefficacia,  se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla  data  in  cui l’atto è stato trascritto.
La predetta disposizione si applica anche al creditore anteriore (curiosa espressione, che scambia l’aspetto cronologico con quello topologico) che,  entro  un  anno  dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
Quando  il  pregiudizio  deriva  da  un  atto  di  alienazione,  il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione  e  ogni  altro interessato  alla  conservazione  del  vincolo  possono  proporre  le opposizioni all’esecuzione di cui al  titolo  V  del  libro  III  del codice di procedura  civile  quando  contestano  la  sussistenza  dei presupposti di cui al primo comma, nonchè la conoscenza da parte del debitore  del  pregiudizio  che  l’atto  arrecava  alle  ragioni  del creditore.

Il creditore del donante, se possiede un titolo esecutivo, può aggredire il bene donato anche se ormai è passato in mani di altre persone, e può evitarsi di dover passare dalla “azione revocatoria”, a condizione che pignori  il bene entro un anno dalla stipula.

Se da un lato questa possibilità riduce il vantaggio delle manovre scorrette di chi vuole sottrarre beni ai suoi creditori, dall’altro di fatto rende ancora più pericolosi gli acquisti immobiliari: chi acquista un immobile pervenuto per donazione, può vedersi aggredito per debiti che non sono suoi, né del suo venditore.

Lo studio è a Vostra disposizione per approfondire l’applicazione della norma alla Vostra operazione.

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