Buone notizie per chi si accorge di non potersi trasferire nel comune dove si trova la casa comprata con agevolazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha escluso che si applichino le sanzioni del 30%, oltre al recupero delle imposte ed agli interessi. Per godere della riduzione dell’imposta sulla compravendita, l’acquirente deve dichiarare nell’atto di avere, o di impegnarsi ad ottenere la residenza nel comune ove è posta l’abitazione. Il mancato trasferimento nel termine dei diciotto mesi comporta la perdita dell’agevolazione.

Secondo i precedenti pareri dell’Agenzia, l’acquirente non potrebbe “rinunciare” alle agevolazioni prima casa; una volta stipulato l’acquisto della prima casa, non è possibile conseguire nuovamente l’agevolazione previa rinunzia al precedente beneficio (Corte di Cassazione, sentenza del 28 giugno 2000 n. 8784).

L’Agenzia, invece, ammette ora che si cambi idea, se nella stipula ci si è impegnati a trasferire la residenza nei diciotto mesi dall’atto e non si può rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali; in questo caso, si può revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile. Qui l’effettivo realizzarsi del requisito della residenza prescritto dalla norma dipende, infatti, da un comportamento che il contribuente dovrà porre in essere in un momento successivo all’atto.

Quando si volesse rinunciare all’agevolazione, l’acquirente sarebbe tenuto a presentare un’istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la quale si revoca la dichiarazione d’intenti espressa in atto di volere trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi dall’acquisto e si richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.

L’ufficio procederà alla riliquidazione dell’atto di compravenduta ed alla notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre che degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

La buona notizia è che non si applicherà la sanzione del 30 per cento (all’art. 1, quarto comma, della Nota II -bis allegata al TUR) in quanto, entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione.

Diverso è il caso in cui sia decorso il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza; si sarebbe allora verificata la decadenza dall’agevolazione; il contribuente potrà accedere al ravvedimento operoso che consiste nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate, beneficiando di una riduzione della sanzione.

Il contribuente che intenda avvalersi del ravvedimento operoso deve presentare un’istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto, con la quale dichiarare l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richiedere la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. L’ufficio procederà alla riliquidazione dell’atto portato alla registrazione ed alla notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre che gli interessi dalla compravendita. Sono dovute le sanzioni pari al 30 per cento dell’imposta, ridotte in applicazione del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472 del 1997). A seguito della liquidazione operata dall’Ufficio, il contribuente pagherà maggiore imposta, sanzioni ed interessi, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.

Risoluzione del 31/10/2011 n. 105 – Agenzia delle Entrate

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