L’articolo 11, comma 5 della “legge comunitaria 2008” (legge 7 luglio 2009 n. 88, in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009 n.161) prevede il riordino della normativa sull’ inquinamento acustico.
E’ temporaneamente sospesa la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti nei rapporti tra costruttore o venditore ed acquirente dell’immobile.
Il privato non può contestare al costruttore il mancato adeguamento ai limiti di rumorosità interna ed esterna, previsti dalla legge 447/1995 e dal Dpcm 5 dicembre 1997
Viene così meno la possibilità di pretendere il risarcimento del 20% del valore dell’immobile, per forti rumori molesti.
La precedente norma richiedeva una perizia sul mancato utilizzo dei materiali e dei requisiti acustici previsti nella progettazione e nell’impiego, anche successivamente all’acquisto dell’immobile.
La novità non cancella le contestazioni già sollevate, né la responsabilità del costruttore verso la Pubblica Amministrazione.

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