Secondo la Corte di Cassazione (Sez. I civile, sentenza 22 Gennaio 2010 , n. 1112), i beni facenti parte del fondo patrimoniale costituiscono un patrimonio separato e perciò sono esclusi dal fallimento.
Quei beni sono deputati al soddisfacimento di specifiche esigenze e non possono essere confusi con gli altri beni dell’imprenditore fallito.
L’art. 46 n. 3 legge fallimentare, dettato nella vigenza del patrimonio familiare, deve trovare applicazione anche con riferimento al nuovo istituto del fondo patrimoniale, ad esso succeduto.

—–

Cass. civ., Sez. I, Sentenza 22 gennaio 2010, n. 1112

Svolgimento del processo

Con decreto del 10.4.2003 il giudice delegato del Tribunale di Potenza autorizzava il curatore ad acquisire all’attivo del fallimento Pasqualucci Giorgio beni immobili di proprietà del fallito costituiti in fondo patrimoniale.
Il provvedimento, reclamato, veniva confermato dal Tribunale, che rilevava come “la garanzia della procedura concorsuale deve applicarsi anche a favore dei creditori familiari dell’imprenditore, non sussistendo ragioni per riservare loro un trattamento deteriore rispetto ad altri creditori”; che trattandosi del fallimento di un solo coniuge, l’acquisizione dei beni avrebbe dovuto essere limitata alla quota di pertinenza; che non avrebbe potuto trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 46 n. 3 l.f., essendo stata dettata la norma in questione con riferimento al diverso e ormai soppresso istituto del patrimonio familiare; che sugli immobili in questione era stata costituita ipoteca a garanzia di un finanziamento (art. 169 c.c.), e quindi il diritto dell’istituto di credito mutuante avrebbe dovuto essere in ogni modo soddisfatto.
Avverso la decisione Pasqualucci proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento.
Entrambe le parti depositavano infine memoria.
La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 12.11.2009.

Motivi della decisione

Con i due motivi di impugnazione Pasqualucci ha rispettivamente denunciato: 1) violazione degli artt. 46 l.f., 170 c.c., per il fatto che i beni del fondo patrimoniale non sarebbero compresi nel fallimento, in quanto rappresentativi di un patrimonio separato destinato al soddisfacimento di specifici scopi, e la relativa acquisizione sarebbe preclusa dal disposto di cui all’art. 46 n. 3 l.f.; 2) violazione dell’art. 132 c.p.c. per la contraddittorietà della motivazione, estranea al “thema decidendum”. Accertato infatti che sui beni del fondo possono essere soddisfatti soltanto i crediti contratti per i bisogni della famiglia “non si comprenderebbe la ragione o quanto meno l’utilità dell’acquisizione dei beni del fondo patrimoniale all’attivo del fallimento”.

Osserva il Collegio che dalla interpretazione di quanto rappresentato (per vero non con assoluta chiarezza) con il ricorso si desume che sostanzialmente il ricorrente ha soffermato la sua attenzione non sui profili procedimentali dell’acquisizione (decreto del giudice delegato), ma sugli aspetti sostanziali della vicenda (sui quali soltanto ha incentrato la sua difesa il controricorrente), sostenendo in particolare che il dettato di cui all’art. 46 n. 3 l.f. escluderebbe comunque la possibilità per il curatore di acquisire i beni facenti parte del fondo patrimoniale, salva la conoscenza, da parte del creditore, che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).
In particolare il Tribunale di Potenza aveva ritenuto che non fossero ravvisabili validi motivi per escludere che i beni del fondo patrimoniale, quali beni del fallito, dovessero essere inclusi nel fallimento; che il soddisfacimento dell’esigenza posta a base della costituzione del fondo patrimoniale ben avrebbe potuto essere soddisfatta anche con l’acquisizione dei relativi beni da parte degli organi fallimentari, con la formazione di una massa separata destinata soltanto a soddisfare i creditori per debiti contratti nell’interesse della famiglia; che segnatamente non sarebbe stata correttamente evocabile nel caso di specie, in cui si tratta di fondo patrimoniale, la disposizione di cui all’art. 46, n. 3, l.f., che sottrae al fallimento i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare (salvo quanto disposto dagli artt. 170 e 326 c.c.), attesa la diversità dei due istituti.
Tuttavia, quanto a quest’ultimo punto, pur essendo condivisibile il rilievo attinente alla non coincidente disciplina dei due istituti in esame, essenzialmente consistenti nella maggiore attenuazione dei vincoli di inalienabilità e inespropriabilità disposta con riferimento al fondo patrimoniale, occorre evidenziare come risultino identici sia i rispettivi fini perseguiti, in entrambi i casi individuabili nell’obiettivo di garantire un substrato patrimoniale alla famiglia, sia lo strumento a tal fine predisposto, consistente nella predisposizione di un patrimonio separato costituito da un complesso dì beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità.
Ciò induce dunque a ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del merito, la disposizione contenuta nell’art. 46 n. 3 l.f., dettato nella vigenza del patrimonio familiare debba trovare applicazione anche con riferimento al nuovo istituto del fondo patrimoniale, ad esso succeduto.
D’altra parte in tal senso depongono anche le ulteriori seguenti considerazioni.
Innanzitutto la giurisprudenza di questa Corte, che pur non avendo affrontato la questione dalla angolazione sopra indicata ha comunque escluso che i beni facenti parte del fondo patrimoniale, in quanto costituenti un patrimonio separato, siano compresi nel fallimento (C. 00/8379, C. 90/11449).
Inoltre la modifica apportata all’art. 46, n. 3, l.f. dal D.L.gvo 2006, n. 5, con la quale fra l’altro il richiamo al patrimonio familiare è stato sostituito con quello relativo al fondo patrimoniale, circostanza che indirettamente comprova che la mancata formalizzazione di un divieto di acquisizione da parte del fallimento di beni facenti parte del fondo patrimoniale fosse imputabile ad un difettoso coordinamento normativo determinato dalla successione di leggi nel tempo, anziché alla volontà del legislatore.
Infine dalla previsione contenuta nell’art. 155 l.f., come modificato dal D.L.gvo 2006, n. 5, che esclude l’acquisibilità al fallimento dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, così confermando il principio della non confondibilità di beni deputati al soddisfacimento di specifiche esigenze secondo le modalità normativamente indicate, con gli altri beni dell’imprenditore fallito.
Conclusivamente il ricorso va accolto, con cassazione senza rinvio del decreto impugnato ai sensi dell’art. 382, ult. comma c.p.c.
La sostanziale novità della questione e le modifiche normative intervenute dopo la proposizione del ricorso inducono alla compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e compensa le spese dell’intero giudizio.

Comments are closed.

preload preload preload