“Case rurali A/6”: la risposta del Ministero in merito all’imponibilità a fini ICI dei fabbricati rurali.
Camera dei Deputati. VI Commissione Finanze. Interrogazione a risposta immediata del 19 gennaio 2011
5-04067 Fluvi e Strizzolo: Chiarimenti in merito all’imponibilità a fini ICI dei fabbricati rurali.

FLUVI e STRIZZOLO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
la normativa ICI introdotta dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, all’articolo 2, comma 1, lettera a), definisce per fabbricato l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano e pertanto esclude implicitamente dall’imposta i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 26 febbraio 1994, e successive modificazioni;
la non esplicita esclusione ha creato in passato un contenzioso che è stato risolto dal legislatore attraverso l’interpretazione autentica prevista dal comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008 – cosiddetto milleproroghe per il 2009 – la quale ha previsto che, ai sensi e per gli effetti dell’imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità come sopra definiti;
successivamente la Corte di Cassazione, con sentenza della Sezioni unite n. 18565 del 21 agosto 2009, è intervenuta applicando questa disposizione ed affermando che l’esclusione opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente in categoria A/6 se fabbricato abitativo e D/10 se strumentale e prevedendo altresì che l’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI, e allo stesso modo anche il comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta;
inoltre, gli uffici territoriali dell’Agenzia del territorio hanno spesso rifiutato la classificazione nelle categorie A/6 e D/10, privilegiando l’accatastamento in categorie diverse;
infatti, la classificazione in A/6 di fatto non è più utilizzabile, visto che vi rientrano i fabbricati privi, ad esempio, dei servizi igienici, mentre la classificazione in D/10 – che pure sarebbe quella nella quale dovrebbero essere inseriti tutti i fabbricati strumentali all’attività agricola – non è utilizzata dall’Agenzia del territorio che privilegia l’accatastamento in categorie più specifiche;
molti comuni, anche a causa delle ristrettezze finanziarie imposte negli ultimi anni, avvalendosi della pronuncia della Corte di Cassazione, hanno conseguentemente provveduto a recuperare l’ICI ai fabbricati che, seppure rurali, non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di Cassazione :
quale sia l’orientamento del Governo in merito alla rilevanza della categoria catastale rispetto all’imponibilità ai fini ICI dei fabbricati rurali.(5-04067)

 Testo della risposta (Sottosegretario Sonia VIALE )
Con l’interrogazione in esame si vuole conoscere l’orientamento del Governo in merito alla rilevanza che la categoria catastale assume per la qualificazione dei fabbricati rurali e la relativa applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Ciò in relazione all’ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, inizialmente espresso dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 18565 e n. 18570 entrambe del 21 agosto 2009, successivamente confermato dalla Sezione tributaria in numerose altre sentenze, da ultimo nella sentenza n. 20867 dell’8 ottobre 2010.
Con tali pronunce i giudici di legittimità hanno affermato che la ruralità può essere riconosciuta solo qualora i fabbricati rurali siano accatastati nella categoria A/6 ovvero D/10, a seconda che siano rispettivamente abitativi o strumentali all’esercizio dell’attività agricola.
A tale riguardo è opportuno evidenziare che a legislazione vigente la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di ICI «l’immobile che sia iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 e D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti di ruralità previsti dall’articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, non è soggetto ad imposta ai sensi del combinato disposto del decreto-legge n. 207 del 2008, articolo 23, comma 1-bis, e del decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera a).
In virtù delle predette decisioni della Suprema Corte di Cassazione si può affermare che si sia ormai consolidato un nuovo orientamento giurisprudenziale, di cui si è innanzi fatto cenno, a cui nel tempo si stanno attenendo sia gli enti locali sia i contribuenti.

Resta fermo, allo stesso tempo, che se il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come «rurale», il proprietario che ritenga invece sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, ai fini dell’esenzione ICI, può sempre impugnare la classificazione operata per ottenerne la relativa variazione (evidentemente dimostrando l’effettiva sussistenza dei requisiti di «ruralità» occorrenti per giustificare la variazione dell’accatastamento).
In pratica, a legislazione vigente, non paiono sussistere in materia residui dubbi interpretativi per effetto delle ripetute affermazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione.
—–
Ivano STRIZZOLO (PD), pur riconoscendo che il Sottosegretario ha ricostruito in maniera puntuale lo stato della giurisprudenza di legittimità in materia di esenzione dall’ICI dei fabbricati aventi le caratteristiche di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 537 del 1993, dichiara di non potersi ritenere pienamente soddisfatto della risposta.
Rileva, quindi, come alla predetta questione debba essere data soluzione mediante un ulteriore intervento legislativo, non essendosi rivelata sufficiente la disposizione interpretativa recata dall’articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008. Infatti, le Sezioni Unite della Corte suprema di cassazione hanno dato un’interpretazione restrittiva della normativa, ritenendo che l’esenzione dall’ICI spetti ai soli fabbricati rurali classificati nelle categorie catastali A/6 e D/10, le quali, tuttavia, o sono riferite a tipologie edificatorie che non trovano più concreto riscontro nella realtà o non sono più utilizzate, in sede di classamento, dall’Agenzia del territorio.
In forza di tali pronunce della Corte molti comuni hanno provveduto a recuperare l’ICI in relazione a fabbricati che, pur possedendo i requisiti di ruralità, non sono classificati nelle suddette categorie catastali A/6 e D/10.
Più specificamente, ritiene che la vicenda affrontata dall’interrogazione dimostri come non sia opportuno lasciare che la Corte di cassazione assuma una funzione di supplenza del legislatore in ambito tributario, anche in considerazione del fatto che il Supremo Collegio può esprimere orientamenti diversificati o, come accaduto nel caso di specie, non condivisibili. A tale proposito, sollecita l’inserimento all’ordine del giorno della Commissione della proposta di legge C. 2578, a propria firma, e della proposta di legge C. 2521, a firma del deputato Leo, concernenti il contrasto dell’elusione fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria,
Sottolinea quindi l’esigenza che il Governo assuma in tempi brevi iniziative concrete per risolvere in maniera definitiva tale questione, avviando previamente una fase di interlocuzione con le associazioni di categoria più rappresentative. (fine)
Fonte: www.camera.it

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