Novità per le certificazioni energetiche in Emilia Romagna: la Giunta Regionale ha modificato alcuni allegati alla D.A.L. 156/2008, in particolare adottando questa nuova definizione di “trasferimento a titolo oneroso” che riguarda gli atti per i quali occorre consegnare il certificato energetico.

Trasferimento a titolo oneroso

Atto di compravendita o permuta e in genere ogni atto di trasferimento a
titolo oneroso che comporti, anche per quote indivise, il trasferimento del diritto di proprietà ovvero il trasferimento o la costituzione dei diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione su immobili, ivi comprese, ove determinino il trasferimento dei predetti diritti, le cessioni d’azienda.intendersi esclusi dalla definizione, anche se aventi ad oggetto immobili assoggettati alla disciplina in materia di certificazione energetica:

a) i seguenti atti e provvedimenti:
- divisioni con o senza conguaglio;
- conferimenti in società;
- fusioni e scissioni societarie;
- sentenze dell’autorità giudiziaria;
- atti e provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ivi compresi i provvedimenti ed i decreti in materia concorsuale, in materia di esecuzioni immobiliari individuali ordinarie ed esattoriali, nonché in materia di divisione giudiziale e di eredità giacente e più in generale ogni provvedimento giudiziario in materia coattiva o di volontaria giurisdizione;
- provvedimenti dell’autorità giudiziaria relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale fra coniugi;
- verbali di separazione personale fra coniugi;

b) i seguenti atti, a condizione che l’acquirente dichiari, nell’atto stesso, di essere già in possesso delle
informazioni sul rendimento energetico dell’edificio:
- atti di trasferimento ad un soggetto che sia già titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’immobile;
- atti di trasferimento fra coniugi e fra parenti in linea retta o affini di primo grado;
- atti di trasferimento relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale fra coniugi, purché derivanti da accordi assunti dai coniugi in sede giudiziaria, intendendosi per tale anche il verbale di separazione consensuale

(deliberazione n. 1362 del 20 settembre u.s., pubblicata sul B.U.R.E.R. n. 126 del 30 settembre 2010 ed in vigore da tale ultima data, in http://tinyurl.com/6yn3jtl)

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