(articolo 7, commi 2bis-2quater, del decreto Sviluppo (D.L. 13 maggio 2011, n. 70, come modificato dalla legge di conversione)

Case e fienili, quando siano effettivamente destinate all’agricoltura, sono esentate da imposte.
La “ruralità” rileva per molte imposte: l’Irpef, l’ICI, gli oneri di urbanizzazione; molte Amministrazioni comunali avevano avviato, negli ultimi anni, campagne di accatastamento forzato di abitazioni con caratteristiche di ruralità, creando un enorme contenzioso.

Secondo la nuova legge, le costruzioni agricole ancora inserite al catasto dei terreni come “fabbricati rurali” e quelle censite al catasto dei fabbricati in categoria A/6 e D/10 possono godere dell’esenzione, senza dover svolgere altro adempimento.

Per i proprietari che avevano dovuto procedere all’accatastamento, con obbligatoria attribuzione da parte dall’Agenzia del Territorio di categorie diverse da A/6 e D/10, occorrerà presentare una domanda di revisione entro il 30 settembre prossimo.
Nella domanda si dovrà dichiarare che sussistono requisiti di “ruralità” previsti dall’articolo 9 del Dl 557/1993 da almeno cinque anni e ininterrottamente.

L’agenzia del Territorio verificherà i requisiti e convaliderà le autocertificazioni entro il 20 novembre con censimento nella categoria A6 o D10.
Se i requisiti non sussistessero, saranno dovute le imposte con interessi e sanzioni raddoppiate.
In caso di riconoscimento, scatterebbe la possibile pretesa di rettroattività per cinque anni con rimborso di quanto indebitamente pagato.

Un altro capitolo della storia recente dell’accertamento dei requisiti di ruralità dei fabbricati, molto tormentata: si sono succeduti l’art. 9, commi 3, 3-bis, 3- ter, 4 e 5, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133; il Provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio in data 9 febbraio 2007 (pubblicato nella G.U. n. 42 del 20 febbraio 2007); la Circolare dell’Agenzia Territorio 15 giugno 2007, n. 7/T, e la Risoluzione dell’ Agenzia Entrate 23 maggio 2007, n. 111/E.

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