Secondo la Corte di Cassazione (sezione V civile, 7 luglio 2009, n. 15862), il vincolo di destinazione impresso con il fondo patrimoniale protegge il patrimonio personale dalle pretese del fisco, se il debito non è sorto per soddisfare i bisogni della famiglia.

Il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa non esclude che possa essere ricondotto ai bisogni della famiglia; la sentenza chiarisce che vi sono ricomprese anche “le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacita` lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cassazione n. 5684/2006)”.
Di conseguenza, “anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorché appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare”.

Di seguito il testo integrale dell’importante decisione.
Lo studio è a Vostra disposizione per ogni utile approfondimento.
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Cassazione civile, sezione V, 7 luglio 2009, n. 15862

Svolgimento del processo
T.V. e L.R., coniugi in regime di comunione legale, propongono ricorso per Cassazione, in base a due motivi, nei confronti della Ge.Ri.Co S.p.A. avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha rigettato l’appello da essi proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto la loro opposizione contro l’esecuzione promossa dall’esattore, per un debito tributario del T., su un immobile di loro proprieta` conferito in fondo patrimoniale prima della formazione del ruolo.
Resiste con controricorso la Gest Line S.p.A., gia` Ge.Ri.Co S.p.A.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. – Con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, i ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deducono l’opponibilita` del fondo patrimoniale anche ai debiti tributari sorti posteriormente alla sua costituzione. Negano che tali debiti possano ritenersi contratti per sopperire ai bisogni della famiglia ed assumono che il momento genetico dell’obbligazione tributaria sia quello della formazione del ruolo. Censurano pertanto la sentenza impugnata, che tale opponibilita` ha negato, ritenendola limitata alle sole obbligazioni derivanti da contratto e non anche riferibile alle obbligazioni legali.
1. Il mezzo e` fondato, nei termini di seguito precisati.
Va premesso che e` consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento puo` essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non gia` nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass. nn. 8991/2003, 12998/20606), di talche´ risulta senz’altro erronea la sentenza impugnata ove ha ritenuto di eludere il divieto di esecuzione sui beni del fondo di cui all’art. 170 c.c. sulla base della natura legale e non contrattuale dell’obbligazione tributaria azionata in via esecutiva.
Facendo, dunque, corretta applicazione dei principi, va accertato, in punto di fatto, se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che, se e` vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ancora Cass. n. 12998/2006), che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, e` evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni.
L’accertamento relativo alla riconducibilita` dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito (Cass. nn. 11683/2001, 12730/2007). Quanto ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, la giurisprudenza in prevalenza accoglie un parametro negativo, affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonche´ al potenziamento della sua capacita` lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. n. 5684/2006).
A tali principi si atterra` il giudice di rinvio, con l’avvertenza, tuttavia, che anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorche´ appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare. E` invece irrilevante, in questa sede, qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti
(estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilita` per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. nn. 3251/1996, 4933/2005).
2. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, perche´ , applicando i principi di diritto sopra enunciati, valuti se il debito nella fattispecie azionato possa ricondursi alle necessita` della famiglia, tenendo conto che il divieto di esecuzione forzata di cui all’art. 170 c.c. estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima della costituzione del fondo ferma restando in questo caso la possibilita` per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l’inefficacia nei propri confronti dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale (Cass. nn. 3251/1996, 4933/2005).
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

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