E’ stato pubblicato nella GU n. 71 del 28-3-2011  (Suppl. Ordinario n.81) il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in vigore dal 29 marzo 2011. Importante la novità in materia di certificazione nergetica e compravendita.

Questo il testo dell’art. 13 “Certificazione energetica degli edifici” 
  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
…    c) all’articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
  «2-ter. Nei  contratti  di  compravendita  o  di  locazione  di edifici o di singole unita’ immobiliari e’ inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione  in  ordine  alla  certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la  disposizione  si applica solo agli edifici e alle unita’ immobiliari  gia’  dotate  di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi  1,  1-bis, 1-ter e 1-quater.
      2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di  singole  unita’  immobiliari,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica  contenuto  nell’attestato  di  certificazione energetica.».

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha divulgato un primo documento sulle novità in materia di certificazione energetica.
Secondo il parere del CNN, la novità ha queste conseguenze pratiche:
a) le parti non possono più convenire di dispensare il venditore dalla consegna della documentazione;
b) in caso di mancato inserimento della clausola di informazione, l’atto non è nullo;
c) l’obbligo di consegna riguarda compravendita e locazione, ma si estende anche alla permuta, alla vendita di eredità, di quota di eredita o di azienda (nelle quali siano ricompresi edifici o unità immobiliari per le quali sussiste l’obbligo di dotazione).
d) la corretta informazione all’acquirente può realizzarsi con l’“autodichiarazione” (contenuta nell’atto notarile o in documento separato), nelle Regioni che non hanno una disciplina propria;
e) non è indispensabile la consegna del certificato, per quelle ipotesi particolari che sono escluse dalla legislazione regionale (ad esempio, vendita di quota di comproprietà, oppure di edifici “neutri” quanto al consumo energetico, come box, cantine, autorimesse, depositi);
f) sono abilitati i “tecnici operanti sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente“.

Il decreto prevede anche che, dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita di case, uffici e negozi debbano riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

Qui il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067).
Il provvedimento entra in vigore dal 29 marzo 2011.

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