Le procedure per il rapido rientro nei fabbricati che si trovano nelle aree interessate dalle scosse dopo il 20 maggio scorso sono dettate dall’articolo 3 del decreto n. 74 del 6 giugno 2012 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici”).

I fabbricati dovranno essere oggetto di verifiche dell’agibilità, secondo le procedure consuete; i fabbricati destinati ad ospitare luoghi di lavoro dovranno ottenere la certificazione  di  agibilita’  sismica , rilasciata da un professionista abilitato previa verifica di sicurezza  effettuata  ai  sensi  delle  norme tecniche  vigenti  (cap.  8  -  costruzioni  esistenti,  del  decreto ministeriale 14 gennaio 2008), che dovrà essere depositata al Comune.

Per l’immediato, sono stabiliti due diversi regimi di agibilità “provvisoria”.

Per le abitazioni (comma 5), i soggetti  interessati  (proprietari od utilizzatori dei fabbricati) possono far eseguire una perizia  asseverata  da  parte  di  un  professionista  abilitato, il quale dovrà:
 - formulare una valutazione economica del danno
 - riportare nella perizia i dati delle “schede AeDES” (un documento tenico disponibile a questo link)
 - esprimere valutazioni tecniche che dimostrino il “nesso di causalita’” tra terremoto e stato della struttura, 
 - allegare alla perizia documentazione fotografica.
Firmata la perizia, gli interessati potranno avviare i lavori necessari al ripristino  della  agibilita’  degli  edifici  e  delle strutture, comunicando al Comune il nome del progettista abilitato responsabile della  progettazione  e  della direzione lavori e della impresa esecutrice; per iniziare, basterà una autocertificazione sul rispetto  delle  disposizioni in materia edilizia, di sicurezza e  sismica. La documentazione che fosse richiesta potrà essere presentata entro sessanta giorni dall’inizio dei  lavori.

Per i fabbricati destinati ad ospitare luoghi di lavoro (comma 7), il   titolare   dell’attivita’   produttiva,   in   quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, può utilizzare i fabbricati anche se non ha ancora eseguito una verifica di  sicurezza completa, effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti. Questa verifica dovra’ farsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Un professionista abilitato può rilasciare il certificato di agibilita’  sismica  provvisoria quando si  accerti dell’assenza di queste carenze strutturali:
    1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali  e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
    2) presenza  di  elementi  di  tamponatura   prefabbricati   non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
    3) presenza di scaffalature non controventate portanti  materiali pesanti che possano, nel  loro  collasso,  coinvolgere  la  struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
Il professionista deve comunque verificare l’assenza di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti.
Il certificato può essere rilasciato quando tali  carenze  siano  state  adeguatamente risolte.

La verifica di sicurezza ai sensi  delle norme vigenti fatta entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto deve accertare che il livello di sicurezza sia almeno pari al 60% della sicurezza richiesta ad  un  edificio  nuovo.
Tale valore dovra’ essere comunque  raggiunto  nel  caso  si  rendano necessari  interventi  di  miglioramento  sismico.

Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi

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