L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per le agevolazioni fiscali previste a favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un “contratto di rete”, strumento particolarmente utile per stimolare la collaborazione tra piccole e medie imprese, che sono il tessuto del modello industriale italiano.

La legge n. 122 del luglio 2010 stimola il potenziamento delle capacità innovativa e della competitività delle imprese, mirando a conseguire vantaggi per il “sistema Italia”; beneficiari della rete possono essere tutte le imprese, senza limiti di dimensioni, localizzazione territoriale o settore di attività, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012. Con questo strumento contrattuale, le aziende potranno accedere al credito ed esportare sfruttando l’aggregazione di più realtà produttive e senza per questo perdere né la rispettiva identità e nemmeno la loro autonomia.

E’ stato concesso il differimento per tre anni del pagamento delle imposte, per tutte le imprese che decidano di sottoscrivere un contratto di rete destinato alla realizzazione di un progetto comune.

La sospensione di imposta riguarda per gli utili d’esercizio, accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, che deve essere preventivamente asseverato. Le somme devono essere destinate al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete.
Gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione.
Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito, nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.

Il beneficio opera esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.  Per il periodo d’imposta successivo, l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza dell’agevolazione.

Qui trovate uno stralcio della recentissima circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 4E del 15 febbraio 2011.
Qui una rassegna a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Il nostro studio è a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

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