Costruzioni. I requisiti di isolamento . L’acustica “torna” al Dpcm del 1997
di Ezio Rendina, Il Sole 24 ore 3 ottobre 2011
Il mancato esercizio della delega al Governo crea incertezza nel campo dell’acustica, mettendo gli operatori di fronte a una situazione difficile da inquadrare. Con la legge 88/2009 (articolo 11), il Parlamento aveva delegato il Governo in materia d’inquinamento acustico, per la determinazione entro il 28 gennaio 2010 dei requisiti acustici passivi degli edifici, con lo scopo d’integrare di ordinamento statale con la direttiva 2002/49/Ce. Trascorso tale termine, e successivamente a questo, ha concesso un’ulteriore proroga con la legge 97/2010, con scadenza 28 luglio 2010.
Anche questa nuova scadenza, però, non ha permesso al Governo di varare una nuova disciplina e quindi resta vigente il Dpcm 5 dicembre 97. Che resta quindi il punto di riferimento per i progettisti acustici degli immobili e i collaudatori acustici e la pubblica amministrazione chiamata a vigilare. C’è solo una diversa modalità applicativa del Dpcm per un ambito ben preciso: la legge 97/2010, in articolo 15, dice che «la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti dalle pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato».
In questo frangente, il Tribunale di Novara lo scorso 19 gennaio del 2011 ha ritenuto di dover applicare il Dpcm 5 dicembre 1997 anche nei rapporti tra privati e costruttori poiché ritiene che non sia conforme alla Costituzione il vuoto di tutela che si ha nella attuale situazione (si veda Il Sole 24 Ore del 30 settembre 2010). Ecco che allora per il giudice si torna alla situazione esistente prima della emanazione della prima legge delega, la 88/2009. Il magistrato dà atto che il diritto alla salute è costituzionalmente garantito e ritiene che il rispetto dei parametri minimi di isolamento previsto dal Dpcm del 1997 lo possa garantire. In realtà questa è un’assunzione tutt’altro che certa, poiché il decreto ministeriale – contrariamente al disegno di legge in corso di formulazione – prescinde dal clima acustico esistente all’esterno di un edificio, ma fissa tout court un valore minimo di isolamento della facciata che, quindi, non è detto che possa garantire un adeguato confort acustico interno.
Allo stesso modo va considerato che, se le leggi comunitarie 2008 e 2009 hanno previsto che il Dpcm non si applichi nei rapporti tra costruttori e privati cittadini, la mancata approvazione di un nuovo decreto compatibile con le disposizioni comunitarie non autorizza di per sé una restaurazione del vecchio ordinamento. Ad esempio, e per restare in materia, il Dpcm è stato emanato poiché così prevedeva la legge 447/95; tale decreto è stato sempre applicato nonostante i costruttori abbiano sempre opposto la considerazione che la medesima legge preveda l’emanazione di due decreti: uno che fissava i limiti (ed è appunto quello del 5 dicembre 1997) e uno, mai emanato, che spiegava come raggiungerli, come costruire e mettere in opera i manufatti edilizi. Pertanto sarebbe auspicabile, in mancanza di un nuovo decreto, una pronuncia in merito per limitare l’ordine sparso tra i diversi tribunali italiani che si sta già verificando.