Nelle zone colpite dal sisma sono sospesi i termini di moltissimi procedimenti legali e fiscali, di pagamenti di imposte e delle rate dei mutui bancari; per gli edifici inagibili si sospendono i canoni per contratti  di  leasing.

Il decreto 74/2012 prevede lo slittamento di tutti i termini previsti da contratti tra privati, che riprenderanno a decorrere dal 31  luglio 2012. Chi è obbligato ad un certo adempimento potrà perciò rinviare il termine già fissato nel contratto, di un periodo pari alla durata della sospensione, dal 20 maggio 2012 al 31  luglio 2012.
Resta sospesa anche la decorrenza dei termini per pagamenti di cambiali e titoli di credito.

La facoltà di sospensione spetta ai soggetti residenti, o che avevano  sede  operativa  o che esercitavano la propria attivita’ lavorativa, produttiva o  di  funzione nei comuni interessati dal sisma, alla data del 20 maggio 2012.

Quando il termine iniziale per l’adempimento decorresse durante la sospensione, i termini cominceranno a conteggiarsi dal 31 luglio 2012.

La sospensione del pagamento dei mutui non provocherà segnalazioni delle banche alla  Centrale  dei  rischi. 

Per lo stesso periodo restano sospesi anche i termini relativi ai processi esecutivi  e  i termini relativi alle procedure concorsuali,  nonche’  i  termini  di notificazione dei processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in misura ridotta, di  svolgimento  di  attivita’  difensiva  e  per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Gli interessati possono rinunciare espressamente alla sospensione.

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