Se state ancora eseguendo opere per risparmio energetico, potete godere del termine “breve” di detrazione del 55%, senza aspettare i dieci anni ora previsti dalla manovra fiscale.

In un articolo apparso su “Il Sole 24 ore”, Luca De Stefani chiarisce che il contribuente (persona fisica o professionista) deve predisporre un documento scritto, attestante che i lavori non sono ultimati al 31 dicembre 2010.
Sarà così possibile ripartire in cinque anni la detrazione sulle spese pagate nel 2010, iniziando dalle imposte dovute per questo anno.

In mancanza di questa attestazione (da redigere prima della dichiarazione dei redditi, conservare con il resto della documentazione e non inviare), non si può beneficiare dell’anticipazione della detrazione rispetto alla fine dei lavori e all’invio dei documenti all’Enea. In questo caso, lo sconto fiscale si avrà solo quando la documentazione sarà presentata all’Enea.

E’ opportuno valutare se attendere e diluire l’agevolazione in 10 anni: questa scelta conviene a quei contribuenti che hanno un Irpef lorda (rigo RN5) inferiore a tutte le detrazioni d’imposta, indicate nei righi da RN6 a RN21 nella dichiarazione dei redditi per il 2010; si comprende la detrazione del 55%, indicata nel rigo RN19, e vanno invece escluse le detrazioni incapienti da recuperare nel rigo RN29, come ad esempio quella per i genitori con almeno 4 figli a carico.

Queste detrazioni non obbligano a presentare una dichiarazione preventiva all’amministrazione finanziaria. Persone fisiche e lavoratori autonomi devono però effettuare i pagamenti con bonifici, entro la fine dell’anno 2011, che è l’ultimo agevolato.

Non è invece necessario terminare i lavori entro il 31 dicembre; le opere potrebbero finire anche molti anni dopo.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, si dovrà inviare all’Enea una comunicazione consuntiva; la sua omessa presentazione nei termini fa perdere lo sconto fiscale.
Sarà possibile iniziare a detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi dopo l’invio della comunicazione all’Enea.

Durante il tempo in cui l’intervento è in corso di realizzazione, il contribuente può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati. E’ importante ribadire che in mancanza di questo documento l’inizio della detrazione partirà solo dopo l’invio della comunicazione all’Enea.

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