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	<title>Notaio Forte &#187; testamento</title>
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		<title>La donazione d’azienda: investire nei sentimenti (Il Sole 24ore 30 ottobre 2019)</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 19:07:43 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Donazione d'azienda, una scelta che gli imprenditori devono considerare contemplando affetti e cura della continuità dell'impresa. E' possibile programare un percorso di accompagnamento delle nuove generazioni verso la piena autonomia nella gestione dell'impresa, riservando al donante diritti speciali e facoltà di partecipare all'aministrazione dei beni trasferiti. Il fisco premia chi vuole anticipare il trasferimento intergenerazionale del controllo aziendale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli anni settanta erano i nipoti a prendersi cura dei nonni; al contrario, oggi il patrimonio è saldamente nelle mani dei cittadini più anziani e da questi prima o poi passerà ai più giovani, che faticano ad accumulare un proprio gruzzoletto. Almeno un’azienda su cinque passerà nelle mani degli eredi nei prossimi quindici anni: nessuna precedente generazione ha mai lasciato ai propri figli tanta ricchezza, quanto quella degli imprenditori che stanno per raggiungere l’età della pensione.L’onda che sta arrivando dovrebbe spingere molti tra loro a preparare la successione in azienda con un percorso di formazione ed accompagnamento delle nuove leve, per garantire continuità e nuove iniziative.</p>
<p>Non è così. Poche volte un imprenditore decide a cuor leggero di affrontare l’argomento del passaggio generazionale nell’azienda che ha creato e gestito attraverso tante peripezie: una scelta faticosa, spesso rinviata ad un momento più adatto che non arriva mai, ma che va fatta bilanciando da una parte la cura degli affetti e dall’altra il rischio di veder sprecato il frutto del proprio lavoro.</p>
<p>In genere, si comincia a parlare di donazioni partendo da questioni tributarie, quasi sempre sull’onda emotiva scatenata da qualche accenno sui giornali a nuove tasse. Spinti da questa pressione, allora, si decide di affrontare gli spinosi argomenti delle competenze dei figli, del riconoscimento per i sacrifici che qualcuno tra loro ha fatto da tempo nell’impresa e delle compensazioni da riservare a quelli che si occupano di altro. Come si può riuscire ad essere equi nella distribuzione e contemporaneamente sensibili alle aspettative ed ai bisogni di ciascuno? Meglio firmare oggi un accordo, potendo guardare negli occhi le reazioni dei familiari, oppure lasciare tutto com’è e far scoprire ai tristi eredi la soluzione prescelta solo al momento della lettura di un distaccato testamento?</p>
<p>In nessun contratto i sentimenti giocano tanta importanza, come nelle donazioni: paura di perdere troppo presto il bastone di comando, più o meno velate pressioni morali ed impliciti scambi di attenzioni e riconoscenza, desiderio di assicurare ai propri cari la libertà di una tranquilla indipendenza. Anche per questo il codice civile impone formalismi, notai e testimoni che possono sembrare antiquati ed indelicatamente impiccioni, ma evitano l’impulso e costringono alla riflessione chi sta per spogliarsi del proprio patrimonio senza apparente contropartita. Nella prassi professionale, le clausole di una donazione finiscono per disegnare una mappa dei rapporti familiari, con tanto di confini, ponti, dighe e rifugi sicuri.</p>
<p>Troppa prudenza però può costare cara, se porta a rinviare alle calende greche: chi non trova mai il tempo per decidersi rischia di lasciare improvvisamente i propri eredi di fronte a questioni che si abbattono come meteoriti sulla loro vita e possono paralizzare la vita dell’impresa di famiglia. Per evitare questi scenari e liti decennali nelle aule di Tribunale, la consapevolezza di quanto il tema sia delicato deve portare ad affrontare con serenità e preveggenza la pianificazione del passaggio generazionale.</p>
<p>La legge vuole favorire queste scelte anticipate, come dimostra l’eccezionale incentivo fornito dai patti di famiglia, caso unico di successione ereditaria “contrattualizzabile”. Molto prima, il codice civile ha messo a disposizione strumenti preziosi per ridimensionare le apprensioni di chi vive queste vicende, con un’accorta contrattualistica. E’ possibile decidere di donare ma nel contempo ridurre i rischi di sorprese da parte dei beneficiari, riservando per sé il diritto di decidere sulle questioni determinati e l’incasso degli utili dell’esercizio; nelle società di famiglia, si può adeguare lo statuto introducendo “diritti speciali” per il donante, che gli permettano di continuare ad essere presente nella vita dell’azienda anche dopo aver ceduto il proprio capitale. Si può adottare una condizione che escluda sgraditi conviventi e consorti di figli dai vantaggi della donazione. Il donante può conservare per sè una scorta di emergenza per i casi imprevisti della vita, riservandosi la facoltà di disporre di alcuni degli oggetti donati; nel contempo ciò può mettere al riparo il dono dall’aggressione di futuri creditori dei beneficiari. A chi riceve il regalo possono imporsi obblighi di assistenza personale e patrimoniale, che responsabilizzino e compensino i vantaggi ricevuti. I figli possono acquisire “pacchetti” di vari beni che si ripartiscono immediatamente, così da soddisfarli definitivamente ed escludere future contestazioni. Ogni scelta dovrà tenere conto dei diritti degli eredi legittimari e delle connesse pericolose azioni di riduzione e restituzione, che tanto preoccupano negli ultimi anni gli istituti bancari ed hanno generato soluzioni assicurative non sempre indispensabili.</p>
<p>Ciascun accorgimento permette di tener conto della sensibilità dell’imprenditore ed il catalogo delle soluzioni è così variegato che oggi la dottrina parla di “donazioni” e non di un atto standard; la varietà aumenta esponenzialmente, se si considerano le liberalità disposte in modo indiretto, come avviene quando un genitore sottoscriva aumenti asimmetrici di capitale, o provveda a pagare l’acquisto fatto dal figlio, o versi denaro proprio su conti cointestati, oppure si accontenti di un corrispettivo modestissimo a fronte della cessione di un bene all’azienda familiare, o faccia eseguire migliorie su beni del beneficiario, od ancora rimetta un credito che avrebbe potuto riscuotere dal futuro erede. Sono tutte circostanze nelle quali si realizza un arricchimento, ma non si impiegano le forme del contratto di donazione.</p>
<p>Le liberalità indirette possono generare imprevedibili complicazioni tra gli eredi ed anche antipatiche contestazioni degli Uffici fiscali, se non adeguatamente regolamentate e documentate. Lo stesso Fisco sembrerebbe però guardare con favore alla continuità aziendale e lascia trasmettere il patrimonio dell’impresa anche per ingenti valori senza gravarlo di tasse, quando sia garantita la prosecuzione dell’attività. Nell’imposta di donazione ed in quella di successione è previsto che i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni che consentano il controllo della società ai discendenti ed al coniuge non sono soggetti all’imposta, a condizione che l’esercizio dell’attività d’impresa prosegua per almeno cinque anni (articolo 3, comma 4ter DPR 346 del 1990). Un trattamento di assoluto favore, motivato dall’intenzione di consentire il ricambio generazionale, che si riflette in un approccio che guarda agli effetti concreti emergente dalle più recenti risposte ad interpello per scissione precedute da donazione di partecipazione ai figli, o per la cessione della nuda proprietà dell’azienda ricevuta in esenzione, o per l’acquisizione del controllo della società con più atti di donazione contestuali e congiunti.</p>
<p>La giusta combinazione delle molteplici articolazioni delle donazioni con questo regime fiscale particolarmente leggero può solleticare anche il più accorto “imprenditore/genitore”, avviando un percorso di affiancamento con serenità ed accortezza anche prima di aver del tutto saggiato le reali doti di leadership dei propri discendenti. Clausole condizionali  e diritti speciali possono servire da guide affidabili per costruire un robusto ponte verso il futuro e nel contempo per godere della vigente normativa fiscale. Un imprenditore saggio dovrebbe prepararsi per tempo alla staffetta con la generazione successiva e raggiungere con gradualità il momento in cui il testimone dell’azienda passerà nelle mani di chi avrà dimostrato di poterlo raccogliere con successo.</p>
<p>Alberto Forte <em>Notaio in Vignola </em>(riproduzione riservata)</p>
<p><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2019/11/Donazione-azienda_AlbertoForte_intero_Sole24ore30ott2019.pdf" target="_blank">qui l&#8217;ebook sul PASSAGGIO GENERAZIONALE del Sole24Ore</a></p>
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		<title>Terza età: strumenti patrimoniali, opportunità e tutele (ottobre 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 17:49:29 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Modi e strumenti per assicurarsi una anzianità e vecchiaia serena e dignitosa: è il tema della 15ª Guida per il Cittadino, che aiuta a individuare soluzioni patrimoniali con gli strumenti giuridici che vanno dal contratto di rendita vitalizia al contratto di mantenimento/vitalizio alimentare/vitalizio assistenziale, alla donazione con onere di assistenza, alla compravendita della nuda proprietà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modi e strumenti per assicurarsi una anzianità e vecchiaia serena e dignitosa: è il tema della 15ª <a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2018/10/Guida_La-Terza-Eta.pdf">Guida per il Cittadino, </a>che aiuta a individuare soluzioni patrimoniali con gli strumenti giuridici che vanno dal contratto di rendita vitalizia al contratto di mantenimento/vitalizio alimentare/vitalizio assistenziale, alla donazione con onere di assistenza, alla compravendita della nuda proprietà con riserva d’usufrutto, o con riserva del diritto di abitazione, al prestito vitalizio ipotecario, al trust, al testamento.<br />
La Guida è divulgata dal Consiglio Nazionale del Notariato e da 14 Associazioni dei Consumatori.<br />
Lo Studio è a Vostra disposizone per approfondire questi argomenti.</p>
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		<title>EREDITARE UN IMMOBILE: GLI ADEMPIMENTI (giugno 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 18:05:55 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[EREDITARE UN IMMOBILE NON È GRATIS: GLI ADEMPIMENTI PER NON SBAGLIARE (Consiglio nazionale del notariato) LE REGOLE Quando si riceve un’eredità, è possibile che nel patrimonio del defunto sia presente anche un immobile. È importante sapere che chi è chiamato all’eredità non può disporre da subito degli immobili caduti in successione; la legge, infatti, prevede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>EREDITARE UN IMMOBILE NON È GRATIS: GLI ADEMPIMENTI PER NON SBAGLIARE</strong></span><br />
<strong>(Consiglio nazionale del notariato)</strong></p>
<p>LE REGOLE<br />
Quando si riceve un’eredità, è possibile che nel patrimonio del defunto sia presente anche un immobile. È importante sapere che chi è chiamato all’eredità non può disporre da subito degli immobili caduti in successione; la legge, infatti, prevede che debba essere effettuata una serie di adempimenti prima di abitare la casa, oppure di venderla o affittarla, oltre al pagamento di specifiche imposte.<br />
Innanzitutto bisogna sapere che l’acquisto della qualità di erede non è automatico ed immediato. L’eredità si acquista con l’accettazione, espressa oppure tacita.<br />
L’accettazione espressa consiste nella dichiarazione resa in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) di accettare l’eredità e quindi di assumere il titolo di erede.<br />
L’accettazione tacita, la più ricorrente, consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede. L’esempio più comune è la vendita di un bene ereditario, ma anche il pagamento di un’imposta o la riscossione di una somma di danaro.<br />
Solo a seguito dell’accettazione espressa o tacita il chiamato all’eredità diventerà erede puro e semplice, e cioè subentrerà – proporzionalmente alla sua quota ove vi siano altri eredi e con effetto dal momento in cui si è aperta la successione, nella stessa posizione giuridica del defunto dunque nel patrimonio immobiliare e mobiliare, crediti e passività (l’erede puro e semplice risponderà degli eventuali debiti ereditari anche con il proprio patrimonio).<br />
Quando si eredita la proprietà di una casa, occorre poi procedere ad alcuni adempimenti fondamentali:<br />
1) Presentare la dichiarazione di successione. La dichiarazione di successione non è altro che l’adempimento obbligatorio di carattere fiscale che va presentato entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (cioè dalla morte). Serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate che gli eredi sono subentrati nel patrimonio del defunto e che, di conseguenza, bisogna calcolare le imposte dovute con questo passaggio.<br />
2) Trascrivere l’acquisto dell’immobile presso i registri immobiliari. Se il defunto era titolare della proprietà di beni immobili, è necessario trascrivere presso l’ufficio dei Registri Immobiliari l’accettazione di eredità.<br />
È possibile trascrivere nei Registri Immobiliari sia l’accettazione espressa, sia l’accettazione tacita. In questo ultimo caso, mancando un atto scritto, si chiederà la trascrizione dell’accettazione in occasione dell’atto che la determina, ad esempio una compravendita immobiliare redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si tratta di un passaggio importantissimo: la trascrizione degli atti, infatti, ha proprio lo scopo di pubblicizzare l’acquisto, sancire l’avvenuta acquisizione da parte dei chiamati degli immobili ereditari e garantire la continuità delle trascrizioni.<br />
3) Fare le volture presso il catasto. La voltura svolge la funzione di pubblicizzare, a fini fiscali e del pagamento delle imposte, il mutamento dell’intestatario dell’immobile. Quando si è chiamati all’eredità, la singola quota trasferita ad ogni erede comprendente immobili è soggetta sia all’imposta di successione che alle imposte ipotecaria e catastale. L’imposta di successione si calcola sul valore complessivo dell’asse ereditario che è dato dalla differenza tra attivo e passivo e varia in base al rapporto di parentela tra defunto e beneficiario.<br />
Come si calcola la tassa da pagare?<br />
La base imponibile, ossia il valore dei beni su cui calcolare l’imposta, quando si eredita un immobile, è data prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata per dei coefficienti specifici (110, per la prima casa; 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C; 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 60, per i fabbricati delle categorie A/10 ossia uffici e studi privati; 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1, negozi e botteghe).<br />
Al valore ottenuto si applicano poi delle aliquote diverse a seconda del grado di parentela esistente tra la persona deceduta e l’erede e si considera la franchigia, ossia l’importo sopra il quale si applica la tassa.<br />
Così si applica l’aliquota al 4%, se l’erede è il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro (la franchigia); al 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro; sempre al 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, fino ad arrivare all’aliquota all’8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.<br />
Al momento della presentazione della denuncia di successione, gli eredi provvederanno ad autoliquidare e versare: &#8211; l’imposta di ipotecaria, nella misura del 2% calcolato del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa; &#8211; l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa.<br />
Sarà poi l’Ufficio in seguito a richiedere l’imposta di successione eventualmente dovuta.</p>
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		<title>La solidarietà che ci insegnano i nostri padri vecchi (Beppe Severgnini ) (marzo 2016)</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 16:16:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il ricordo di un figlio La solidarietà che ci insegnano i nostri padri vecchi di Beppe Severgnini  Corriere della Sera 19 marzo 2016 Nelle cascine lombarde c’era una sedia più bassa, vicino al fuoco, per il più anziano della famiglia: era un modo per dirgli che contava ancora, e qualcuno sarebbe venuto dopo di lui, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ricordo di un figlio</p>
<p><strong><strong>La solidarietà che ci insegnano i nostri padri vecchi</strong></strong></p>
<p>di Beppe Severgnini  Corriere della Sera 19 marzo 2016</p>
<p>Nelle cascine lombarde c’era una sedia più bassa, vicino al fuoco, per il più anziano della famiglia: era un modo per dirgli che contava ancora, e qualcuno sarebbe venuto dopo di lui, e si sarebbe seduto lì</p>
<p>&#8212;</p>
<p>E&#8217; la mia prima festa del papà senza papà. Mi è successo a cinquantanove anni, e mi considero fortunato. Mio padre Angelo, classe 1917, se n’è andato domenica scorsa. Ho trovato sul suo tavolo rotondo davanti al televisore alcune pagine del Corriere, con i miei articoli annotati e — come sempre — il voto. Ultimamente era diventato magnanimo, ma negli anni ho preso le mie insufficienze.</p>
<p>Sono giornate formidabili, quando se ne va un genitore. Terribili, ma formidabili. La vita ti spiega come funziona: tu devi solo abbassare la testa e ascoltare. Un vecchissimo papà ha lasciato a me, ai miei fratelli e ai nostri figli una lezione che lui amava riassumere in una parola: solidarietà! Col punto esclamativo, ovviamente.</p>
<p>La parola gli piaceva molto. L’abbiamo trovata incollata sulla scrivania notarile, la stessa, occupata dal 1943: settantatré anni. Solidarietà! Vogliatevi bene, aiutatevi a vicenda, distribuite le cose secondo necessità, ascoltando il cuore e non il codice. Il testamento è solo una guida. Papà ripeteva a chiunque volesse ascoltare (anche a tutti gli altri, a dire il vero): «Chi aspetta di fare il testamento perfetto non farà testamento!». E lascerà dietro di sé incertezza e confusione.</p>
<p>Il notaio Severgnini aveva una concezione paternalistica del mestiere: ecco perché è bello scriverne nel giorno in cui i papà vengono festeggiati. Sosteneva che i redditi di un notaio sono giustificati solo se riescono a evitare incomprensione nelle famiglie, se le portano a prendere le decisione giuste, se le liberano dall’ansia. Altrimenti, la figura del notaio diventa inutile: e non durerà.</p>
<p>Diversi agricoltori cremaschi — siamo una famiglia di terra e di pianura — mi hanno raccontato, in questi giorni, cosa succedeva quando andavano da papà per fare testamento (ne aveva in deposito oltre quattromila, distribuiti due anni fa tra i colleghi del distretto). Il notaio Severgnini chiedeva che venissero con la moglie, li faceva sedere e poi diceva, in dialetto: «Raccontatemi della vostra famiglia, non abbiamo fretta. Perché, se non vi conosco, come posso consigliarvi?». Le successioni curate da lui, guarda caso, filavano lisce. «In tribunale per questioni di eredità? Cinque clienti in tutta la carriera!», raccontava orgoglioso.</p>
<p>Non va così, purtroppo, in Italia. Molte famiglie — sempre di più — sono squassate da litigi e incomprensioni per questioni ereditarie: ognuno di noi ne conosce, e si dispiace. Certo: ogni caso è diverso, le circostanze cambiano, le spiegazioni abbondano. «Le mogli dei figli maschi sono fondamentali», sosteneva papà. «Dalle cognate dipende l’armonia delle famiglie». E quando lo accusavo di generalizzare, si scocciava. «Non è un mia opinione, è una mia statistica», sbottava.</p>
<p>C’è qualcosa di inquietante nel modo in cui tanti italiani scelgono di convivere con l’amarezza. Gente con molti soldi, gente con meno soldi, gente senza soldi: l’incomprensione non è una questione finanziaria, e aumenta. L’ostilità, la rigidità e l’aggressività sono diventate il marchio di molte famiglie. Ognuno convinto d’aver ragione, nessuno disposto a fare il primo passo: «Basta, che senso ha? I nostri genitori ci hanno lasciato immobili e risparmi perché vivessimo meglio, non perché ci scannassimo tra noi».</p>
<p>Chissà, forse manca un padre, o qualcuno che possa sostituirlo. Qualcuno che si assuma il compito di impedire i conflitti o di risolverli. I libri e i film sull’assenza del padre si moltiplicano: da Knausgård a Moehringer, da Scurati a Siti, da Virzì a Verdone. Ma quasi sempre parlano di padri distratti, padri in fuga, padri in libera uscita, padri giovani o che s’illudono d’esserlo ancora. Ma ci sono anche gli altri. I padri vecchi e fragili che non lasciano per distrazione, ma per età. E, quando se ne vanno, lasciano un vuoto.</p>
<p>C’è un pater familias che va oltre la biologia e il diritto privato. La paternità è un programma, «forse il primo programma», spiega lo psicoanalista Luigi Zoja ne Il gesto di Ettore. La paternità si sceglie, e non ha età. C’è sempre un modo di rendersi utili. Nelle cascine lombarde c’era una sedia più bassa, vicino al fuoco, per il più anziano della famiglia: era un modo per dirgli che contava ancora, e qualcuno sarebbe venuto dopo di lui, e si sarebbe seduto lì.</p>
<p>La seggiolina — l’ho provata — non è comoda. Forse per quello, oggi, molti rifiutano d’occuparla. Ma poi è un guaio: le famiglie si girano in cerca di uno sguardo o di un consiglio, e non vedono nessuno. Mio padre Angelo, invece, quella sedia l’ha occupata con passione fino alla fine. Quando qualcuno passava di lì, ripeteva: solidarietà! Ora che ci penso: chissà che voto prenderebbe quest’articolo. Non lo saprò mai.</p>
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		<title>Cittadino informato: le schede di Federnotai (marzo2015)</title>
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		<pubDate>Fri, 01 May 2015 18:02:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Conoscere il Notaio e le sue funzioni.&#160; Un pubblico ufficiale a garanzia del diritto ma anche un consulente prezioso&#160; Federnotai, il sindacato dei notai italiani, oltre al suo impegno di categoria, svolge oggi un ruolo  determinante nelle trasformazioni della società e nel variegato tessuto di  relazioni commerciali. Il notaio, infatti, non è solo il pubblico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="stcpDiv"><strong>Conoscere il Notaio e le sue funzioni</strong>.&nbsp;</p>
<div>
<div><strong>Un pubblico ufficiale a garanzia del diritto ma anche un consulente prezioso</strong>&nbsp;</p>
<p>Federnotai,  il sindacato dei notai italiani, oltre al suo impegno di categoria,  svolge oggi un ruolo  determinante nelle trasformazioni della società e  nel variegato tessuto di  relazioni commerciali.<br />
Il notaio, infatti, non  è solo il pubblico ufficiale necessario alla stipula di un contratto ma  anche un consulente al fianco del cittadino a garanzia dei suoi diritti.</p>
<p>Compravendite  immobiliari, mutui, divisioni ereditarie, accordi in vista di  matrimonio, patti di convivenza, sono solo una piccola parte di quel  complesso mondo delle transazioni in cui un cittadino si può trovare a  decidere ciò che è meglio per sé e per i suoi cari.</p>
<p>Federnotai è  l’unico sindacato dei notai, distribuiti in Italia con una presenza  capillare sul territorio.<br />
Saranno loro a rispondere ai vostri quesiti,  che potrete porre inviando una mail a   <a href="mailto:stampa@federnotai.it">stampa@federnotai.it</a></p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<ul>
<li> <a title="Scheda_1_-_Successioni_e_Testamento.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/78_57d7eb1bff548171f36e87db6619699f">Scheda 1 &#8211; Successioni e Testamento</a></li>
<li> <a title="Scheda_2_-_Transazioni_immobiliari.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/79_880526d1ddd6e34e1612c79cb6c144a4">Scheda 2 &#8211; Transazioni immobiliari</a></li>
<li> <a title="Scheda_3_-_Contratti_di_convivenza.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/80_452d18bc2308ead2e5ad1339eee03e94">Scheda 3 &#8211; Contratti di convivenza</a></li>
<li> <a title="Scheda_4_-_Successioni_e_donazioni.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/81_559728f7afb22a06bec55b0658da4c40">Scheda 4 &#8211; Sucessioni e donazioni</a></li>
<li> <a title="Scheda_5_-_Fondi_patrimoniali.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/82_902f9e611d49341e58d66fd47833baae">Scheda 5 &#8211; Fondi patrimoniali</a></li>
<li> <a title="Scheda_6_-_Societa_e_Imprese.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/83_8764be62e38e4bdfce22f110f0012ab4">Scheda 6 &#8211; Società e imprese</a></li>
<li> <a title="Scheda_7_-_Transazioni_immobiliari.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/84_85fabc0fb4b59830372c090f5e582b34">Scheda 7 &#8211; Transazioni immobiliari</a></li>
<li> <a href="http://www.federnotai.it/item/download/85_3762295db3e792804854f0ffef020e09">Scheda 8 &#8211; Comunione e separazione dei beni</a></li>
<li><a title="Scheda_9_-_Diritti_degli_stranieri.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/86_7eeae8ab4a19e3f73e546c004c3735e5">Scheda 9 &#8211; Diritti degli stranieri</a></li>
<li> <a title="Scheda_10_-_Societa_e_Imprese.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/87_68c94f19fcdff304380e75db97bd604d">Scheda 10 &#8211; Società e imprese</a></li>
</ul>
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</div>
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		<title>Le convivivenze: guida pratica (maggio 2016)</title>
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		<pubDate>Sun, 11 May 2014 09:40:21 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Contratti di convivenza Cosa sono I contratti di convivenza sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es. la designazione dell&#8217;amministratore di sostegno). L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Contratti di convivenza</h1>
<h2>Cosa sono</h2>
<p>I <a href="http://www.contrattidiconvivenza.it" target="_blank">contratti di convivenza</a> sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria  convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali  della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es.  la designazione dell&#8217;amministratore di sostegno). L’accordo può essere  usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della  cessazione della convivenza.</p>
<p>Possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo  affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza <em>more uxorio)</em>.  Più precisamente, ci si riferisce all’unione di vita stabile tra due  persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del  legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi  (ad esempio, due conviventi dello stesso sesso) o perché è loro precisa  volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale.</p>
<h2><strong>IL RUOLO DEL NOTAIO</strong></h2>
<p>Si tratta di un contratto  che può essere redatto dal notaio a cui le  parti si rivolgono per  ottenere un risultato, cucito addosso alle  proprie specifiche esigenze,  qualora si intenda iniziare una convivenza o  sorga l&#8217;esigenza di  &#8220;programmarne&#8221; lo svolgimento, ad esempio in fase  d&#8217;acquisto di un  immobile o nell&#8217;ambito di una vicenda successoria.  Ovviamente, non si  tratta di atti &#8220;fac simile&#8221;, ma occorrerà verificare  insieme le  esigenze specifiche della coppia per disciplinare i diversi  aspetti  patrimoniali, consentendo di tutelare in questo modo, nero su  bianco,  la parte debole della coppia</p>
<h2>Effetti</h2>
<p>È possibile disciplinare i diversi aspetti patrimoniali che riguardano:</p>
<ul>
<li>le modalità di partecipazione alle spese comuni, e quindi la  definizione degli obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni  o nell&#8217;attività lavorativa domestica ed extradomestica;</li>
<li>i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel  corso della convivenza (potendo addirittura definire un sorta di regime  di comunione o separazione);</li>
<li>le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa  di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi  ovvero sia in affitto);</li>
<li>le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali  in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento  della rottura, discussioni e rivendicazioni;</li>
<li>la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia  fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una  delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca  ad amministratore di sostegno.</li>
</ul>
<p>Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi  giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto la  violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di  convivenza legittima l&#8217;altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere  quanto le spetta. La durata &#8220;naturale&#8221; del contratto di convivenza  coincide con la durata del rapporto di convivenza. E&#8217; logico quindi  subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di  convivenza.</p>
<p>Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i  loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di  convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la  definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione  della convivenza. Se nel contratto sono contenuti anche accordi di  questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto  continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di  definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni.</p>
<p>Sono ritenute ammissibili clausole volte alla regolamentazione dei  rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l&#8217;istruzione e  l&#8217;educazione dei figli, posto che incombe su entrambi i genitori l&#8217;  obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. Si tratterebbe,  comunque, di clausole sempre suscettibili di essere revocate e  modificate se ciò fosse richiesto al fine di perseguire l&#8217;interesse dei  figli (da considerarsi sempre preminente rispetto all&#8217;interesse dei  conviventi al rispetto degli accordi tra gli stessi intervenuti).</p>
<h2>La facoltà di recesso</h2>
<p>Le parti possono riservarsi, con apposite clausole inserite nel  contratto di convivenza, la facoltà di recesso. L&#8217;esercizio della  facoltà di recesso potrà, a seconda di quanto pattuito dalle parti:</p>
<ul>
<li>essere totalmente libero ovvero essere subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni;</li>
<li>essere gratuito o essere subordinato al pagamento, all&#8217;altra parte, di un corrispettivo (multa penitenziale).</li>
</ul>
<p><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2014/03/guidaconvivenza-definitivo.pdf">Una pubblicazione speciale è scaricabile gratuitamente qui</a>, dal sito web del Notariato (<a href="http://www.notariato.it/" target="_blank">www.notariato.it</a>) e da quelli delle Associazioni dei consumatori che hanno collaborato alla sua realizzazione: Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.</p>
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		<title>Un testamento con solidarietà per cambiare la vita (giugno 2013)</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 18:24:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Sette grandi organizzazioni &#8211; Action Aid, AIL, AISM, Fondazione Don Gnocchi, Lega del Filo d’Oro, Save the Children e UNICEF &#8211; con la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato, propongono ai cittadini italiani di disporre un &#8220;lascito solidale&#8221;, un atto di amore alla portata di tutti, che può cambiare la vita delle persone che hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sette grandi organizzazioni &#8211; <em>Action Aid, AIL, AISM, Fondazione Don Gnocchi, Lega del Filo d’Oro, Save the Children </em>e <em>UNICEF</em> &#8211; con la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato, propongono ai cittadini italiani di disporre un &#8220;lascito solidale&#8221;, un atto di amore  alla portata di tutti, che può cambiare la vita delle persone che hanno  più bisogno in Italia e nel mondo.</p>
<p>Il sito <a href="http://www.testamentosolidale.org">www.testamentosolidale.org</a> e una Guida informativa sono alcuni tra gli strumenti della campagna che ha preso il via il 5 giugno.</p>
<p><em> “Come è cambiata negli ultimi decenni la sua idea sulla morte?” “Sono ancora fortemente contrario”.</em> Parola di Woody Allen in una celebre conferenza stampa. Stando ai  numeri,  gli italiani, così come il grande regista americano, della fine  della propria vita non vogliono sentir parlare. E di conseguenza  neanche del testamento: 8 italiani su 10, infatti, non hanno mai preso  in considerazione l’idea di mettere nero su bianco le loro “ultime  volontà”. Addirittura 6 su 10  non hanno alcuna intenzione di fare  testamento neanche in futuro, mentre il 21% non ha mai valutato l’idea,  ma “potrebbe pensarci su”. E’ quanto emerge dall’indagine realizzata per  la campagna Testamento Solidale da GFK Eurisko e basata su un campione  di quasi 1500 individui rappresentativo della popolazione italiana over  55. Soltanto l’8% del campione (circa 1,5 milioni di italiani) ha fatto  testamento, mentre il 5% è intenzionato a farlo e il 6% ci ha pensato ma  è ancora incerto se farlo oppure no.</p>
<p>Lo studio conferma una propensione bassa al testamento da parte degli  italiani, vicina a quella già registrata nel 2012 dall’Agenzia delle  Entrate (15,78%) e di gran lunga inferiore a quella di altri Paesi, ad  esempio quelli anglosassoni: in Gran Bretagna la propensione si attesta  intorno all’80%, negli USA al 50%.</p>
<p>Alla base del “rapporto difficile” con il testamento c’è l’ansia  legata all’idea della fine della vita, ma anche il timore di causare  problemi familiari. Come nelle più classiche commedie all’italiana,  quelle dei “Parenti Serpenti”, la parola testamento evoca solitudine  affettiva, timore di possibili reazioni negative da parte dei propri  eredi, se non addirittura liti e trame.</p>
<p><strong>Lasciti solidali: un’opportunità tutta da scoprire per 7 milioni di persone<br />
</strong></p>
<p>Oltre 7.200.000 persone (1) over 55, il 45% del campione, dichiarano  di non avere mai sentito parlare di lasciti solidali, mentre il 55% sa  di che si tratta. Il 9% degli intervistati ha una propensione positiva,  ma solo il 2% degli italiani ha già fatto il lascito o sicuramente lo  farà (circa 400 mila persone).</p>
<p>Lo studio mette in luce che tra gli Italiani cresce la voglia di  saperne di più sui lasciti solidali, ma evidenzia anche che le  informazioni attualmente disponibili sono imprecise e limitate. Ad  esempio, tanti pensano al lascito come una “roba da ricchi”, oppure  credono che obblighi all’intera donazione del proprio patrimonio. Una  doppia falsa convinzione, dal momento che si può cedere anche solo una  minima parte dei propri averi, ad esempio una piccola somma di denaro,  un gioiello o addirittura un arredo.  Inoltre, solo pochi ricordano che  il testamento olografo (scritto di proprio pugno) è valido, revocabile e  modificabile in qualsiasi momento.</p>
<p>Ma anche, più banalmente, come emerge dalla ricerca qualitativa di  GFK Eurisko, molti non sanno a chi rivolgersi oppure temono che una  richiesta di informazioni possa vincolarli ad un impegno. C’è insomma un  evidente “gap” di conoscenza che questa campagna vuole finalmente  colmare, per far comprendere l’importanza di un atto.</p>
<p>(da www.notariato.it)</p>
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		<title>Blog, social network, investimenti online. E&#8217; l&#8217;ora del &#8220;testamento digitale&#8221; (luglio 2012)</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 16:19:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Fabio Savelli &#8211; CorrieredellaSera.it 12 luglio 2012 Bechini (Consiglio Nazionale del Notariato): «Utile affidarli a una persona di fiducia, attraverso un atto scritto» Conti correnti online, profili sui social network, dati, fotografie in ambito cloud computing. Gli esperti la chiamano identità digitale. Con il progressivo accrescersi delle funzioni su Internet diventa sempre più importante conservare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fabio Savelli &#8211; CorrieredellaSera.it 12 luglio 2012</p>
<p>Bechini (Consiglio Nazionale del Notariato): «Utile affidarli a una persona di fiducia, attraverso un atto scritto»</p>
<p>Conti correnti online, profili sui social network, dati, fotografie in ambito cloud computing. Gli esperti la chiamano identità digitale. Con il progressivo accrescersi delle funzioni su Internet diventa sempre più importante conservare (e non disperdere) tutto ciò che ci appartiene e che è categorizzato in formato binario.<br />
IL VUOTO NORMATIVO &#8211; Ma cosa succederebbe a questi dati (virtuali) in caso di morte (nostra o dei nostri cari)? Ugo Bechini, membro della commissione informatica del Consiglio nazionale del Notariato, parla a Corriere.it e lancia l&#8217;allarme su un tema su cui esiste un «preoccupante vuoto normativo», perché «in Italia non esiste una legislazione specifica», spesso non si è in grado di capire chi debba intervenire, soprattutto in tema di risparmio gestito online, ma anche per manoscritti e blog personali c&#8217;è una confusione che può esporre i familiari diretti del defunto a controversie con provider, finanziarie, banche, piattaforme per la gestione di contenuti.<br />
IL TESTAMENTO DIGITALE &#8211; La soluzione &#8211; a ben vedere &#8211; può essere sintetizzata nella formula (evocativa) del &#8220;testamento digitale&#8221;. Dice Bechini che «non bisogna farsi trovare impreparati e pianificare tutto nel minimo dettaglio, anche con la consulenza di un notaio per gestire il tema dell&#8217;eredità soprattutto per tutto ciò che ha valore economico». Per far sì che i nostri cari non si trovino ad essere invischiati in questioni legali di non facile interpretazione.<br />
I SUGGERIMENTI &#8211; La prima discriminante è capire se tutti i nostri dati e i servizi online che usiamo sono basati in Italia. In caso contrario &#8211; dice Bechini &#8211; «è necessario recuperarli per tempo per non rischiare costose controversie internazionali». Soprattutto perché alcuni operatori stranieri (come i server online) prevedono che in caso di morte tutti i dati vengano distrutti. In caso la nostra volontà sia opposta è necessario farlo presente. «Altra cautela &#8211; spiega Bechini &#8211; è affidare a una persona di fiducia le nostre credenziali di accesso (username e password) con istruzioni chiare su cosa fare in caso di decesso» (ecco qui perché è necessario una sorta di testamento). Anzi sarebbe più corretto definirlo mandato post mortem, locuzione ammessa dal nostro diritto.<br />
LE BARRIERE FISICHE &#8211; Allo stesso modo come si può operare in caso ci siano particolari documenti conservati in risorse fisiche, come computer, tablet, smartphone, chiavette Usb? Segnala Bechini che ci si può rivolgere, in questo caso, anche a servizi specializzati in grado di violare le protezioni, ma l&#8217;inconviente è che si tratta di operazioni costose, per cui è meglio muoversi anzitempo e affidarli a una persona di fiducia.<br />
IL RISPARMIO &#8211; Sui conti correnti online, bisogna fare attenzione al grado di parentela, anche perché questi conti non sono nient&#8217;altro che estensioni di conti reali. Quindi in una coppia non sposata (in attesa forse di una rivoluzione in tema di diritti civili) saranno fratelli e sorelle del defunto a ereditare la somma presente sul conto (e non il partner di una vita, ad esempio). Ovviamente se manca un atto ad hoc, che espliciti minuziosamente le volontà della persona che è venuta a mancare.</p>
<div>Fabio Savelli &#8211; Corriere OnLine<br />
12 luglio 2012 | 22:15© RIPRODUZIONE RISERVATA</div>
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		<title>Donazione: vantaggi fiscali e prudenza familiare (gennaio 2015)</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 18:17:33 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il tema delle donazioni è sempre di attualità. Dopo l’introduzione dell’IMU, molti cittadini ricorrono a questo tipo di atto per poter usufruire delle agevolazioni prima casa. Ma è sempre la scelta giusta? La Guida “Donazioni consapevoli. Per disporre dei propri beni in sicurezza” realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme a 11 Associazioni dei consumatori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tema delle donazioni è sempre di attualità. Dopo l’introduzione dell’IMU, molti cittadini ricorrono a questo tipo di atto per poter usufruire delle agevolazioni prima casa. Ma è sempre la scelta giusta?<br />
La Guida <a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2012/06/Guida_donazioni_2012.pdf">“Donazioni consapevoli. Per disporre dei propri beni in sicurezza”</a> realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme a 11 Associazioni dei consumatori è un riferimento concreto per i cittadini che – per riconoscenza, affetto, beneficenza o altro – scelgono la donazione per trasferire un proprio bene senza pretendere nulla in cambio.<br />
È allora necessario conoscerne ogni aspetto: i soggetti che possono donare e ricevere, la forma idonea affinché il contratto di donazione sia valido, la commerciabilità dei beni, le disposizioni fiscali, solo per citarne alcuni.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>La pace in famiglia salvata dai notai         (di Beppe Severgnini)</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 19:45:41 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[(estratto da http://www.corriere.it/italians/ &#8211; Beppe Severgnini) Il numero di famiglie in rotta per questioni ereditarie sta crescendo. Non ho statistiche, solo molte testimonianze e alcune brutte sensazioni. Sono vicende tossiche che avvelenano la vita. Occorre un antidoto. Prima di proporlo, cerchiamo di capire da dove arriva il veleno. Cos&#8217;è cambiato? Il rapporto di forza economica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(estratto da http://www.corriere.it/italians/ &#8211; Beppe Severgnini)</p>
<p>Il numero di famiglie in rotta per questioni ereditarie sta crescendo. Non ho statistiche, solo molte testimonianze e alcune brutte sensazioni. Sono vicende tossiche che avvelenano la vita.<br />
Occorre un antidoto. Prima di proporlo, cerchiamo di capire da dove arriva il veleno.<br />
Cos&#8217;è cambiato? Il rapporto di forza economica tra le generazioni. Ci stanno lasciando, piano piano, gli italiani nati negli anni Venti, la grande generazione che ha rimesso in piedi il Paese. Col lavoro e la passione ha creato, com&#8217;è giusto, piccoli e grandi patrimoni. Ora è tempo di lasciarli ai figli, nati negli anni Cinquanta e primi anni Sessanta.<br />
Ma i figli non sono vincenti come i padri e la madri; per ora hanno pareggiato, e non si mette bene per il finale di partita.<br />
Lo dico per esperienza e con dispiacere: è la mia generazione. Una generazione che ha amato più la politica dell&#8217;economia. Ma è con i soldi, non con i sogni, che si compra l&#8217;appartamento a Milano e la casa al mare.<br />
Un&#8217;eredità, oggi, può cambiare la vita. In assenza di buoni redditi, s&#8217;aspetta l&#8217;apertura del testamento con troppa ansia. E quando dentro non sta scritto ciò che si sperava, scatta la rissa familiare. Fratelli e sorelle contro, cognati e cognate alle loro spalle suonano tamburi di guerra.<br />
Quando non c&#8217;è testamento, è peggio. Provvede la legge (successione legittima), che non sa quanto un figlio tenesse a una proprietà, o come una figlia avesse accudito il padre.<br />
E qui entrano in gioco i notai.<br />
Ricevere un testamento è facile e veloce (anche se gli olografi diminuiscono, chissà perché).<br />
Aiutare a scriverlo richiede tempo, pazienza, esperienza e saggezza. Occorre conoscere la famiglia del testatore, capirne le attività, le aspettative e le sensibilità. Vorrei sapere quanti notai lo fanno, oggi, e quanti cittadini lo chiedono.<br />
Eppure è questo il miglior antidoto contro i tribunali, la tomba dell&#8217;amore familiare.</p>
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