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	<title>Notaio Forte &#187; notai</title>
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		<title>La donazione d’azienda: investire nei sentimenti (Il Sole 24ore 30 ottobre 2019)</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 19:07:43 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Donazione d'azienda, una scelta che gli imprenditori devono considerare contemplando affetti e cura della continuità dell'impresa. E' possibile programare un percorso di accompagnamento delle nuove generazioni verso la piena autonomia nella gestione dell'impresa, riservando al donante diritti speciali e facoltà di partecipare all'aministrazione dei beni trasferiti. Il fisco premia chi vuole anticipare il trasferimento intergenerazionale del controllo aziendale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli anni settanta erano i nipoti a prendersi cura dei nonni; al contrario, oggi il patrimonio è saldamente nelle mani dei cittadini più anziani e da questi prima o poi passerà ai più giovani, che faticano ad accumulare un proprio gruzzoletto. Almeno un’azienda su cinque passerà nelle mani degli eredi nei prossimi quindici anni: nessuna precedente generazione ha mai lasciato ai propri figli tanta ricchezza, quanto quella degli imprenditori che stanno per raggiungere l’età della pensione.L’onda che sta arrivando dovrebbe spingere molti tra loro a preparare la successione in azienda con un percorso di formazione ed accompagnamento delle nuove leve, per garantire continuità e nuove iniziative.</p>
<p>Non è così. Poche volte un imprenditore decide a cuor leggero di affrontare l’argomento del passaggio generazionale nell’azienda che ha creato e gestito attraverso tante peripezie: una scelta faticosa, spesso rinviata ad un momento più adatto che non arriva mai, ma che va fatta bilanciando da una parte la cura degli affetti e dall’altra il rischio di veder sprecato il frutto del proprio lavoro.</p>
<p>In genere, si comincia a parlare di donazioni partendo da questioni tributarie, quasi sempre sull’onda emotiva scatenata da qualche accenno sui giornali a nuove tasse. Spinti da questa pressione, allora, si decide di affrontare gli spinosi argomenti delle competenze dei figli, del riconoscimento per i sacrifici che qualcuno tra loro ha fatto da tempo nell’impresa e delle compensazioni da riservare a quelli che si occupano di altro. Come si può riuscire ad essere equi nella distribuzione e contemporaneamente sensibili alle aspettative ed ai bisogni di ciascuno? Meglio firmare oggi un accordo, potendo guardare negli occhi le reazioni dei familiari, oppure lasciare tutto com’è e far scoprire ai tristi eredi la soluzione prescelta solo al momento della lettura di un distaccato testamento?</p>
<p>In nessun contratto i sentimenti giocano tanta importanza, come nelle donazioni: paura di perdere troppo presto il bastone di comando, più o meno velate pressioni morali ed impliciti scambi di attenzioni e riconoscenza, desiderio di assicurare ai propri cari la libertà di una tranquilla indipendenza. Anche per questo il codice civile impone formalismi, notai e testimoni che possono sembrare antiquati ed indelicatamente impiccioni, ma evitano l’impulso e costringono alla riflessione chi sta per spogliarsi del proprio patrimonio senza apparente contropartita. Nella prassi professionale, le clausole di una donazione finiscono per disegnare una mappa dei rapporti familiari, con tanto di confini, ponti, dighe e rifugi sicuri.</p>
<p>Troppa prudenza però può costare cara, se porta a rinviare alle calende greche: chi non trova mai il tempo per decidersi rischia di lasciare improvvisamente i propri eredi di fronte a questioni che si abbattono come meteoriti sulla loro vita e possono paralizzare la vita dell’impresa di famiglia. Per evitare questi scenari e liti decennali nelle aule di Tribunale, la consapevolezza di quanto il tema sia delicato deve portare ad affrontare con serenità e preveggenza la pianificazione del passaggio generazionale.</p>
<p>La legge vuole favorire queste scelte anticipate, come dimostra l’eccezionale incentivo fornito dai patti di famiglia, caso unico di successione ereditaria “contrattualizzabile”. Molto prima, il codice civile ha messo a disposizione strumenti preziosi per ridimensionare le apprensioni di chi vive queste vicende, con un’accorta contrattualistica. E’ possibile decidere di donare ma nel contempo ridurre i rischi di sorprese da parte dei beneficiari, riservando per sé il diritto di decidere sulle questioni determinati e l’incasso degli utili dell’esercizio; nelle società di famiglia, si può adeguare lo statuto introducendo “diritti speciali” per il donante, che gli permettano di continuare ad essere presente nella vita dell’azienda anche dopo aver ceduto il proprio capitale. Si può adottare una condizione che escluda sgraditi conviventi e consorti di figli dai vantaggi della donazione. Il donante può conservare per sè una scorta di emergenza per i casi imprevisti della vita, riservandosi la facoltà di disporre di alcuni degli oggetti donati; nel contempo ciò può mettere al riparo il dono dall’aggressione di futuri creditori dei beneficiari. A chi riceve il regalo possono imporsi obblighi di assistenza personale e patrimoniale, che responsabilizzino e compensino i vantaggi ricevuti. I figli possono acquisire “pacchetti” di vari beni che si ripartiscono immediatamente, così da soddisfarli definitivamente ed escludere future contestazioni. Ogni scelta dovrà tenere conto dei diritti degli eredi legittimari e delle connesse pericolose azioni di riduzione e restituzione, che tanto preoccupano negli ultimi anni gli istituti bancari ed hanno generato soluzioni assicurative non sempre indispensabili.</p>
<p>Ciascun accorgimento permette di tener conto della sensibilità dell’imprenditore ed il catalogo delle soluzioni è così variegato che oggi la dottrina parla di “donazioni” e non di un atto standard; la varietà aumenta esponenzialmente, se si considerano le liberalità disposte in modo indiretto, come avviene quando un genitore sottoscriva aumenti asimmetrici di capitale, o provveda a pagare l’acquisto fatto dal figlio, o versi denaro proprio su conti cointestati, oppure si accontenti di un corrispettivo modestissimo a fronte della cessione di un bene all’azienda familiare, o faccia eseguire migliorie su beni del beneficiario, od ancora rimetta un credito che avrebbe potuto riscuotere dal futuro erede. Sono tutte circostanze nelle quali si realizza un arricchimento, ma non si impiegano le forme del contratto di donazione.</p>
<p>Le liberalità indirette possono generare imprevedibili complicazioni tra gli eredi ed anche antipatiche contestazioni degli Uffici fiscali, se non adeguatamente regolamentate e documentate. Lo stesso Fisco sembrerebbe però guardare con favore alla continuità aziendale e lascia trasmettere il patrimonio dell’impresa anche per ingenti valori senza gravarlo di tasse, quando sia garantita la prosecuzione dell’attività. Nell’imposta di donazione ed in quella di successione è previsto che i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni che consentano il controllo della società ai discendenti ed al coniuge non sono soggetti all’imposta, a condizione che l’esercizio dell’attività d’impresa prosegua per almeno cinque anni (articolo 3, comma 4ter DPR 346 del 1990). Un trattamento di assoluto favore, motivato dall’intenzione di consentire il ricambio generazionale, che si riflette in un approccio che guarda agli effetti concreti emergente dalle più recenti risposte ad interpello per scissione precedute da donazione di partecipazione ai figli, o per la cessione della nuda proprietà dell’azienda ricevuta in esenzione, o per l’acquisizione del controllo della società con più atti di donazione contestuali e congiunti.</p>
<p>La giusta combinazione delle molteplici articolazioni delle donazioni con questo regime fiscale particolarmente leggero può solleticare anche il più accorto “imprenditore/genitore”, avviando un percorso di affiancamento con serenità ed accortezza anche prima di aver del tutto saggiato le reali doti di leadership dei propri discendenti. Clausole condizionali  e diritti speciali possono servire da guide affidabili per costruire un robusto ponte verso il futuro e nel contempo per godere della vigente normativa fiscale. Un imprenditore saggio dovrebbe prepararsi per tempo alla staffetta con la generazione successiva e raggiungere con gradualità il momento in cui il testimone dell’azienda passerà nelle mani di chi avrà dimostrato di poterlo raccogliere con successo.</p>
<p>Alberto Forte <em>Notaio in Vignola </em>(riproduzione riservata)</p>
<p><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2019/11/Donazione-azienda_AlbertoForte_intero_Sole24ore30ott2019.pdf" target="_blank">qui l&#8217;ebook sul PASSAGGIO GENERAZIONALE del Sole24Ore</a></p>
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		<title>&#8220;Piccoli abusi&#8221;: tolleranza quando ci fu controllo (giugno 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 17:34:34 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Regione Emilia Romagna ha adottato una legge che riduce le complicazioni per quei lavori edili eseguiti con parziali difformità rispetto ai progetti depositati. L’art. 19 bis, della L.R. n. 23 del 2004 distingue quattro tipologie di opere edilizie che non sono considerate violazioni edilizie e non comportano l’applicazione di sanzioni amministrative. E&#8217; stata ora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Regione Emilia Romagna ha adottato una legge che riduce le complicazioni per quei lavori edili eseguiti con parziali difformità rispetto ai progetti depositati.<br />
L’art. 19 bis, della L.R. n. 23 del 2004 distingue quattro tipologie di opere edilizie che non sono considerate violazioni edilizie e non comportano l’applicazione di sanzioni amministrative.<br />
E&#8217; stata ora diramata una circolare che chiarisce le modalità per accertare e rappresentare nelle pratiche edilizie le difformità tollerate.<br />
Lo Studio è a Vostra disposizione per verificare se questa importante novità riguarda anche la Vostra abitazione.<br />
qui la <a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2018/07/CIRCOLARE-TOLLERANZE-COSTRUTTIVE.pdf">Circolare Regione Emilia Romagna PG. 2018.0410371 del 05/06/2018</a></p>
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		<title>La solidarietà che ci insegnano i nostri padri vecchi (Beppe Severgnini ) (marzo 2016)</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 16:16:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il ricordo di un figlio La solidarietà che ci insegnano i nostri padri vecchi di Beppe Severgnini  Corriere della Sera 19 marzo 2016 Nelle cascine lombarde c’era una sedia più bassa, vicino al fuoco, per il più anziano della famiglia: era un modo per dirgli che contava ancora, e qualcuno sarebbe venuto dopo di lui, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ricordo di un figlio</p>
<p><strong><strong>La solidarietà che ci insegnano i nostri padri vecchi</strong></strong></p>
<p>di Beppe Severgnini  Corriere della Sera 19 marzo 2016</p>
<p>Nelle cascine lombarde c’era una sedia più bassa, vicino al fuoco, per il più anziano della famiglia: era un modo per dirgli che contava ancora, e qualcuno sarebbe venuto dopo di lui, e si sarebbe seduto lì</p>
<p>&#8212;</p>
<p>E&#8217; la mia prima festa del papà senza papà. Mi è successo a cinquantanove anni, e mi considero fortunato. Mio padre Angelo, classe 1917, se n’è andato domenica scorsa. Ho trovato sul suo tavolo rotondo davanti al televisore alcune pagine del Corriere, con i miei articoli annotati e — come sempre — il voto. Ultimamente era diventato magnanimo, ma negli anni ho preso le mie insufficienze.</p>
<p>Sono giornate formidabili, quando se ne va un genitore. Terribili, ma formidabili. La vita ti spiega come funziona: tu devi solo abbassare la testa e ascoltare. Un vecchissimo papà ha lasciato a me, ai miei fratelli e ai nostri figli una lezione che lui amava riassumere in una parola: solidarietà! Col punto esclamativo, ovviamente.</p>
<p>La parola gli piaceva molto. L’abbiamo trovata incollata sulla scrivania notarile, la stessa, occupata dal 1943: settantatré anni. Solidarietà! Vogliatevi bene, aiutatevi a vicenda, distribuite le cose secondo necessità, ascoltando il cuore e non il codice. Il testamento è solo una guida. Papà ripeteva a chiunque volesse ascoltare (anche a tutti gli altri, a dire il vero): «Chi aspetta di fare il testamento perfetto non farà testamento!». E lascerà dietro di sé incertezza e confusione.</p>
<p>Il notaio Severgnini aveva una concezione paternalistica del mestiere: ecco perché è bello scriverne nel giorno in cui i papà vengono festeggiati. Sosteneva che i redditi di un notaio sono giustificati solo se riescono a evitare incomprensione nelle famiglie, se le portano a prendere le decisione giuste, se le liberano dall’ansia. Altrimenti, la figura del notaio diventa inutile: e non durerà.</p>
<p>Diversi agricoltori cremaschi — siamo una famiglia di terra e di pianura — mi hanno raccontato, in questi giorni, cosa succedeva quando andavano da papà per fare testamento (ne aveva in deposito oltre quattromila, distribuiti due anni fa tra i colleghi del distretto). Il notaio Severgnini chiedeva che venissero con la moglie, li faceva sedere e poi diceva, in dialetto: «Raccontatemi della vostra famiglia, non abbiamo fretta. Perché, se non vi conosco, come posso consigliarvi?». Le successioni curate da lui, guarda caso, filavano lisce. «In tribunale per questioni di eredità? Cinque clienti in tutta la carriera!», raccontava orgoglioso.</p>
<p>Non va così, purtroppo, in Italia. Molte famiglie — sempre di più — sono squassate da litigi e incomprensioni per questioni ereditarie: ognuno di noi ne conosce, e si dispiace. Certo: ogni caso è diverso, le circostanze cambiano, le spiegazioni abbondano. «Le mogli dei figli maschi sono fondamentali», sosteneva papà. «Dalle cognate dipende l’armonia delle famiglie». E quando lo accusavo di generalizzare, si scocciava. «Non è un mia opinione, è una mia statistica», sbottava.</p>
<p>C’è qualcosa di inquietante nel modo in cui tanti italiani scelgono di convivere con l’amarezza. Gente con molti soldi, gente con meno soldi, gente senza soldi: l’incomprensione non è una questione finanziaria, e aumenta. L’ostilità, la rigidità e l’aggressività sono diventate il marchio di molte famiglie. Ognuno convinto d’aver ragione, nessuno disposto a fare il primo passo: «Basta, che senso ha? I nostri genitori ci hanno lasciato immobili e risparmi perché vivessimo meglio, non perché ci scannassimo tra noi».</p>
<p>Chissà, forse manca un padre, o qualcuno che possa sostituirlo. Qualcuno che si assuma il compito di impedire i conflitti o di risolverli. I libri e i film sull’assenza del padre si moltiplicano: da Knausgård a Moehringer, da Scurati a Siti, da Virzì a Verdone. Ma quasi sempre parlano di padri distratti, padri in fuga, padri in libera uscita, padri giovani o che s’illudono d’esserlo ancora. Ma ci sono anche gli altri. I padri vecchi e fragili che non lasciano per distrazione, ma per età. E, quando se ne vanno, lasciano un vuoto.</p>
<p>C’è un pater familias che va oltre la biologia e il diritto privato. La paternità è un programma, «forse il primo programma», spiega lo psicoanalista Luigi Zoja ne Il gesto di Ettore. La paternità si sceglie, e non ha età. C’è sempre un modo di rendersi utili. Nelle cascine lombarde c’era una sedia più bassa, vicino al fuoco, per il più anziano della famiglia: era un modo per dirgli che contava ancora, e qualcuno sarebbe venuto dopo di lui, e si sarebbe seduto lì.</p>
<p>La seggiolina — l’ho provata — non è comoda. Forse per quello, oggi, molti rifiutano d’occuparla. Ma poi è un guaio: le famiglie si girano in cerca di uno sguardo o di un consiglio, e non vedono nessuno. Mio padre Angelo, invece, quella sedia l’ha occupata con passione fino alla fine. Quando qualcuno passava di lì, ripeteva: solidarietà! Ora che ci penso: chissà che voto prenderebbe quest’articolo. Non lo saprò mai.</p>
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		<title>Il Rent to buy: una nuova guida del notariato (dicembre 2015)</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 09:55:41 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Comprare casa con il contratto di rent to buy. Il rent to buy permette a chi vuole acquistare un immobile di usufruirne subito, con pagamento di un canone e rinviando l’acquisto vero e proprio e il pagamento del relativo prezzo. Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Comprare casa con il contratto di<em> rent to buy.</em></strong></span></p>
<p>Il rent to buy permette a chi vuole acquistare un immobile di usufruirne subito, con pagamento di un canone e  rinviando l’acquisto vero e proprio e il  pagamento del relativo prezzo.<br />
Il rent to buy può avere ad  oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi,  uffici, capannoni e negozi.<br />
E&#8217; ora possibile trascrivere con l&#8217;atto notarile il  contratto nei Registri Immobiliari, tutelandosi fino a 10 anni.<br />
La  trascrizione è fondamentale perché vale come vera e propria prenotazione  dell’acquisto dell’immobile.<br />
Di conseguenza, quest’ultimo non potrà  essere venduto a qualcun altro, né potrà essere concessa un’ipoteca su  di esso, né costituita una servitù passiva o qualsiasi altro diritto  pregiudizievole.<br />
Il vincolo vale anche nei confronti degli eventuali  creditori del venditore, i quali non potranno iscrivere ipoteche  sull’immobile promesso in vendita, né pignorarlo.<br />
Con la trascrizione  del rent to buy, infatti, l’immobile è “riservato” al futuro acquirente,  e qualsiasi trascrizione o iscrizione non avrebbe effetto nei suoi  confronti.</p>
<p>Quali i vantaggi, gli svantaggi, gli obblighi per il venditore e l’acquirente?  Quali le tutele previste dalla legge?<br />
Lo chiarisce la nuovissima Guida per il Cittadino <strong>“<a href="http://www.notariato.it/sites/default/files/Guida_Rent_to_buy.pdf">Il rent to buy e altri modi per comprare casa</a>”, </strong>realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con 12 tra le principali Associazioni dei Consumatori, che spiega tutto quello che c’è da sapere sul contratto di rent to buy.<br />
- obblighi del venditore e del futuro acquirente<br />
- regimi fiscali ed imposte sull’immobile<br />
- che fa valere i diritti e paga gli oneri condominiali<br />
- come gestire le spese legate di manutenzione e le riparazioni straordinarie<br />
- cosa succede se il conduttore decide di non comprare l’immobile<br />
- come incide l&#8217;eventuale fallimento del venditore o del futuro acquirente<br />
-  modalità di cessione del contratto di rent to buy prima della sua scadenza.</p>
<p>La guida offre anche un approfondimento sulle alternative alla classica compravendita:<br />
- la locazione con patto di futura vendita;<br />
- la vendita con riserva della proprietà;<br />
- la vendita a prezzo rateizzato con iscrizione dell’ipoteca legale;<br />
- il preliminare ad effetti anticipati.</p>
<p>In ogni caso è sempre importante rivolgersi per tempo ad un professionista, come il notaio, che con la sua esperienza e preparazione in materia può consigliare le scelte più adatte alle esigenze specifiche.</p>
<p>Anche questa Guida è scaricabile gratuitamente dal sito web del Notariato (<a href="http://www.notariato.it">www.notariato.it</a>) e delle associazioni dei consumatori che hanno collaborato alla sua realizzazione.</p>
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		<title>Matrimonio: la guida dei notai (febbraio 2015)</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 17:34:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il matrimonio sancisce l’unione di due persone e la nascita di una nuova famiglia, determinando al contempo diritti e doveri che regolano le relazioni all’interno del nucleo familiare. Forse non tutti sanno che il nostro ordinamento riconosce quattro tipologie di matrimonio: civile, religioso, concordatario, religioso con effetti civili. Ad esclusione di quella religiosa, ciascuna di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il matrimonio sancisce l’unione di due persone e la nascita di una nuova famiglia, determinando al contempo diritti e doveri che regolano le relazioni all’interno del nucleo familiare.</p>
<p>Forse non tutti sanno che il nostro ordinamento riconosce quattro tipologie di matrimonio: civile, religioso, concordatario, religioso con effetti civili. Ad esclusione di quella religiosa, ciascuna di esse produce effetti anche sul piano dell’ordinamento giuridico civile.</p>
<p>L’istituto del matrimonio definisce infatti precise disposizioni in ambito successorio e previdenziale, nonché gli obblighi di legge che marito e moglie assumono reciprocamente e nei confronti dei figli.</p>
<p>Qui poteTe scaricare la <a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2015/09/guida_matrimonio.pdf">Guida per il cittadino </a>di Notai e Associazioni dei Consumatori, che tratta questi temi con il consueto taglio divulgativo, affrontando anche i casi di separazione e divorzio.</p>
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		<title>LE 10 COSE DA SAPERE SUL RENT TO BUY (gennaio 2015)</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 08:09:37 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[LE 10 COSE DA SAPERE SUL RENT TO BUY (Consiglio Nazionale del Notariato) 1. Cos’è il contratto di rent to buy? È un nuovo tipo di contratto in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile. Significa che il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LE 10 COSE DA SAPERE SUL RENT TO BUY<br />
(Consiglio Nazionale del Notariato)</p>
<p>1. Cos’è il contratto di rent to buy?<br />
È un nuovo tipo di contratto in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile. Significa che il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un certo periodo di tempo il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati.<br />
Esempio: Si consideri la vendita di un appartamento per il prezzo di 100.000 euro. Il canone mensile è convenuto in 1.000 euro mensili. Una parte di questo prezzo, ad esempio 500 euro, viene dato per il godimento del bene, come se fosse un normale affitto. E questa parte si “perde”, proprio come in una normale locazione. Il residuo, cioè i 500 euro mancanti, si imputano al prezzo (cioè sono come un acconto sul prezzo di vendita), per cui hanno come effetto quello di ridurre il prezzo finale di vendita.<br />
Se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare il bene non dovrà pagare 100.000 euro, ma 70.000 euro, perché 30.000 sono già stati pagati con parte dei canoni.</p>
<p>2. Il conduttore è obbligato a comprare la casa dopo il periodo di “affitto”?<br />
Entro quale termine potrà decidere di acquistarla?<br />
No, la legge prevede che il conduttore abbia la facoltà ad acquistare il bene, ma non un obbligo. Ovviamente le parti possono concordare che il conduttore sia obbligato ad acquistare, ma allora il contratto è diverso dal rent to buy. Il termine entro il quale il conduttore potrà decidere di acquistare la casa è stabilito dalle parti, entro i dieci anni.</p>
<p>3. Quali sono i vantaggi e i rischi per chi vende?<br />
Il vantaggio principale è la possibilità di trovare un numero più elevato di potenziali acquirenti.<br />
Il rischio è che il conduttore decida di non comprare la casa. In tal caso, però, il proprietario può trattenere tutto o parte di quanto è stato pagato (e sarà una somma maggiore rispetto ad un normale canone di locazione).<br />
L’altro rischio è quello di trovarsi l’immobile occupato dal conduttore divenuto inadempiente e di dover fare ricorso al giudice per liberare il bene e venderlo ad altri.</p>
<p>4. Il proprietario, in caso di mancato acquisto o di mancato pagamento dei canoni dovrà intraprendere un procedimento di sfratto, con tutto quello che comporta in termini di tempo e di costi?<br />
La procedura non è quella di sfratto, ma di rilascio del bene: molto più breve e meno costosa; ma il tempo di rilascio del bene dipende dai singoli tribunali.<br />
Per poter seguire questa procedura sarà necessario prevedere apposite clausole nell’atto di rent to buy: il notaio saprà dare adeguati consigli.</p>
<p>5. Ci sono altre tutele che il venditore deve adottare?<br />
È opportuno che il canone sia più elevato rispetto ad un normale canone di locazione e che la parte dei canoni che il proprietario potrà trattenere nel caso in cui non si arrivi alla vendita siano concordati in modo che il proprietario venga adeguatamente indennizzato per la mancata conclusione di altri affari. Ciò indica anche la serietà dell’impegno del conduttore all’acquisto del bene.</p>
<p>6. Il conduttore è tutelato?<br />
Sì. La legge prevede la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy, che consentirà al conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli, che emergano dopo la trascrizione del rent to buy.<br />
La trascrizione ha una durata massima di 10 anni. Questa tutela permane anche in caso di fallimento del venditore.</p>
<p>7. Cosa può essere oggetto del rent to buy? Anche gli immobili in costruzione?<br />
Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni e negozi. Persino terreni. Può avere ad oggetto un immobile in costruzione.<br />
Tuttavia se il bene è allo stato grezzo, sarà necessario cancellare l’ipoteca che grava sul bene; è però possibile prevedere l’accollo del mutuo.<br />
Per le imprese di costruzione il rent to buy potrebbe rappresentare un valido strumento per pagare le rate del mutuo originariamente contratto per la costruzione.</p>
<p>8. Per il rent to buy relativo ad un immobile in costruzione, se l’impresa fallisce il conduttore perde il proprio denaro?<br />
No: il contratto di rent to buy continua anche in caso di fallimento del proprietario. Inoltre, la vendita non è soggetta a revocatoria fallimentare, se pattuita al giusto prezzo e si tratta di abitazione principale del conduttore o dei suoi parenti o affini più stretti.</p>
<p>9 Il conduttore/acquirente può riservarsi la nomina di un terzo in sede di rogito?<br />
Sì, la legge è elastica sul punto e prevede la facoltà di riservarsi la nomina di un terzo come in tutti i contratti preliminari. È anche possibile prevedere la cessione del contratto.</p>
<p>10. Quali imposte si pagano? Il rent to buy è conveniente?<br />
Bisogna distinguere se chi concede il godimento in vista della futura vendita è un privato o un’impresa, e bisogna distinguere anche tra imposte dirette (a carico del proprietario/venditore) ed indirette (a carico del conduttore/acquirente).<br />
Si deve, inoltre, tenere conto che non c’è ancora una disciplina specifica sul piano tributario.<br />
In ogni caso, per valutare i vantaggi (o gli svantaggi) fiscali è necessario valutare la specifica posizione fiscale del venditore, facendo un’analisi economica e fiscale del singolo caso concreto.<br />
Anche per questo motivo il cliente ha bisogno fin dall’inizio della collaborazione di un professionista. Naturalmente i notai italiani sono competenti a valutare l’operazione nel complesso ed a consigliare il cliente.<br />
La consulenza notarile consente di affrontare con completezza, serietà e professionalità, ogni singola questione fin dal momento iniziale così da evitare danni futuri.<br />
Va precisato che nel periodo del godimento (paragonabile alla locazione), le imposte legate al possesso dell’immobile sono a carico del proprietario, come in qualsiasi contratto di affitto.<br />
Le spese di trascrizione del contratto nei registri immobiliari sono, invece, a carico dell’acquirente, come le spese ed imposte dovute per l’atto di compravendita dell’immobile.</p>
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		<title>Acquisto all’asta. Una guida del Consiglio nazionale del Notariato (ottobre2013)</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 19:36:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le Guide per il Cittadino Acquisto all’asta. Un modo alternativo e sicuro di comprare casa In tempi di crisi economica si rimandano gli investimenti più rilevanti, spesso i più importanti per sé e per la propria famiglia: come, ad esempio, la casa. Se i costi del mercato tradizionale diventano troppo onerosi, esistono modalità alternative che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Guide per il Cittadino <strong></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2013/11/Guida_Acquisto-Asta.pdf">Acquisto all’asta. </a></strong><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2013/11/Guida_Acquisto-Asta.pdf">Un modo alternativo e sicuro di comprare casa</a></p>
<p>In tempi di crisi economica si rimandano gli investimenti più rilevanti, spesso i più importanti per sé e per la propria famiglia: come, ad esempio, la casa.</p>
<p>Se i costi del mercato tradizionale diventano troppo onerosi, esistono modalità alternative che possono offrire condizioni anche più vantaggiose garantendo comunque le tutele necessarie.<br />
Si può ricorrere ad esempio alleaste immobiliari, cui Notai e Associazioni dei Consumatori dedicano questa nona Guida per il Cittadino: una soluzione sicura, spesso conveniente, oggi ancora più accessibile e garantita con l’introduzione delle aste telematiche.</p>
<p>La Guida illustra le caratteristiche delle aste giudiziarie e delle aste per la dismissione del patrimonio pubblico, con modalità tradizionali e telematiche, fornendo istruzioni efficaci e immediate.<br />
Non mancano le risposte ai dubbi più frequenti: ad esempio se sia possibile o meno usufruire di un mutuo per l’acquisto<br />
all’asta e come debbano comportarsi i coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni.</p>
<p>Anche questa Guida può essere richiesta al Consiglio Nazionale del Notariato e alle Associazioni dei Consumatori che hanno<br />
partecipato alla sua realizzazione; sarà inoltre consultabile sui rispettivi siti web.<br />
La collana è disponibile su iPhone e iPad attraverso l’applicazione <strong>iNotai.</strong></p>
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		<title>Analisi comparata Italia-USA: meno contenzioso, più garanzie dal sistema italiano (marzo 2013)</title>
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		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 18:40:20 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Far ripartire il mercato degli immobili può agire positivamente, favorendo la crescita in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo attraversando. Associazioni di settore, strutture pubbliche e private sono impegnate a valutare in tavoli tecnici misure che possano agire positivamente sia dal lato della domanda che dell’offerta. Si lavora ad un pacchetto che possa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Far ripartire il mercato degli immobili può agire positivamente, favorendo la crescita in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo attraversando. Associazioni di settore, strutture pubbliche e private sono impegnate a valutare in tavoli tecnici misure che possano agire positivamente sia dal lato della domanda che dell’offerta. Si lavora ad un pacchetto che possa sostenere il rilancio del mercato immobiliare. Il pacchetto di misure è articolato e laddove richieda modifiche normative andrà naturalmente definito e discusso con il prossimo governo e parlamento.</p>
<p>L’annuncio è stato dato in occasione della presentazione del rapporto <strong><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2013/03/RAPPORTOSICUREZZAIMMOBILIARE.pdf">“Il Risparmio immobiliare privato. Bene comune certezza”</a></strong> a cura dell’International University College di Torino presentato oggi da Fondazione Italiana del Notariato, Abi e Assoimmobiliare. Lo studio, propone un’analisi comparata del sistema immobiliare in Italia e negli Stati Uniti al fine di testarne la tenuta ed eventuali criticità.</p>
<p><strong>Stati Uniti d’America</strong>:<br />
Secondo l’FBI ammontano a oltre 3 mila miliardi di dollari le perdite causate nel 2011 dalle frodi immobiliari per l’economia statunitense. 47,7 miliardi di dollari sono le somme pagate dalle banche americane tra febbraio 2012 e gennaio 2013 a titolo di transazione per lo scandalo delle esecuzioni forzate illecite, a danno di quasi 4 milioni di cittadini americani. Queste sono solo le ultime conseguenze negative, iniziate con la crisi dei mutui subprime, prodotte nel sistema immobiliare statunitense dall’assenza di un controllo preventivo di legalità sugli atti. Oltreoceano, infatti, i dati sulle vicende proprietarie sono parcellizzati in un reticolo non coordinato di uffici, archivi e registri locali che rendono la reperibilità delle informazioni molto ardua costringendo le parti – in mancanza di registri pubblici affidabili &#8211; ad affidarsi a diversi attori privati senza ottenere le stesse garanzie offerte in Italia.<br />
Quanto viene spesso presentato come un potenziale risparmio offerto dal sistema statunitense senza dovuti controlli standard si trasforma in costi ulteriori e danni che si ripercuotono non solo sulla singola transazione ma, per un effetto domino, potenzialmente anche sull’economia del paese.</p>
<p><strong>Italia</strong>:<br />
In Italia il settore è caratterizzato da un sistema di governo pubblico che assicura trasparenza alle transazioni immobiliari e tutela le parti da eventuali vizi che possono inficiare il mercato. Ciò è possibile attraverso una sinergia virtuosa tra agenzie pubbliche (Agenzia delle Entrate-Area Territorio, Archivi Notarili) e un numero programmato, e dunque controllabile, di “concessionari” (notai &#8211; pubblici ufficiali) dotati di solida cultura giuridica e all’avanguardia mondiale nella trasmissione tecnologica in sicurezza degli atti.<br />
Il sistema italiano si caratterizza quindi per certezza del diritto di proprietà, corretto trasferimento dei beni con contenzioso bassissimo dinanzi all’autorità giudiziaria, tempi di trasmissione e pubblicità particolarmente accelerati e sicuri.</p>
<p>Il patrimonio immobiliare italiano, secondo l’ultimo rapporto presentato dall’Agenzia delle Entrate- Area Territorio, ammonta a oltre 6.400 miliardi di euro a fine 2011, in media circa 4,2 volte il PIL e 3 volte il debito pubblico nazionale (pari 2.000miliardi circa). Se dunque tra gli indici di stabilità e sostenibilità delle economie nazionali si considerasse anche il risparmio privato, l’economia italiana figurerebbe tra le nazioni economicamente più stabili del Vecchio Continente. Il risparmio immobiliare privato italiano, insieme al sistema pubblico che lo gestisce, devono quindi essere riconosciuti e tutelati come un vero “bene comune nazionale”, evitando processi di riforme radicali inadatti o peggio dannosi per il sistema italiano.</p>
<p>12 marzo 2013</p>
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		<title>DAL NOTARIATO IL PRIMO APPALTO PUBBLICO INFORMATICO (gennaio 2013)</title>
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		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 11:54:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Consiglio Nazionale del Notariato APPALTI PUBBLICI, DAL NOTARIATO IL PRIMO ATTO PUBBLICO INFORMATICO Il Notariato mette in pratica, per quanto di sua competenza, l&#8217;agenda digitale voluta dal Governo con il D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012, facendosi trovare pronto per la stipula dei contratti pubblici di appalto di lavori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consiglio Nazionale del Notariato<br />
APPALTI PUBBLICI, DAL NOTARIATO IL PRIMO ATTO PUBBLICO INFORMATICO </p>
<p>Il Notariato mette in pratica, per quanto di sua competenza, l&#8217;agenda digitale voluta dal Governo con il D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012, facendosi trovare pronto per la stipula dei contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture, che, a partire dal primo gennaio di quest&#8217;anno, possono essere redatti dai notai solo con atto pubblico notarile informatico. </p>
<p>Martedì 22 gennaio sono stati infatti stipulati i primi atti pubblici informatici, subito messi &#8220;al sicuro&#8221; nel sistema di conservazione a norma del Notariato. Il primo atto è stato stipulato in Puglia, in provincia di Brindisi, tra un Comune ed una società che si era aggiudicata l&#8217;appalto per la gestione del servizio integrato di igiene urbana. Secondo le nuove norme che sanciscono dunque il tramonto della carta per questa rilevante categoria di contratti della Pubblica Amministrazione, il notaio, per la conservazione degli atti notarili informatici, si avvale di una struttura tecnologica  &#8211; messa a punto dalla società informatica del Notariato, Notartel, con il coordinamento della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale del Notariato &#8211; idonea a custodire ma anche a preservare la validità giuridica nel tempo del documento informatico, senza nessun aggravio di costi a carico del cliente.</p>
<p>Struttura tecnologica e suo funzionamento:</p>
<p>Il nuovo sistema di conservazione è operativo per accogliere gli atti notarili e i relativi allegati, formati sin dall’origine su supporto informatico nei formati abitualmente utilizzati dalla Pubblica Amministrazione e firmati digitalmente. Ogni notaio ha a disposizione uno spazio dove memorizzare i propri originali. Il notaio opera esclusivamente all’interno del suo spazio e invia al sistema di conservazione un insieme di documenti (“plico”) costituenti un originale notarile informatico, che potrà in qualunque momento essere visualizzato dal notaio stesso, il quale ne potrà estrarre copia. Il sistema verifica che i documenti presenti nel plico siano conformi ai formati previsti ed appone ai file le evidenze informatiche secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di conservazione di documenti digitali. </p>
<p>Comunicato Stampa del Consiglio Nazionale del Notariato<br />
24 gennaio 2013 pubblicato sul sito ufficiale www.notariato.it</p>
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		<title>FONDO PATRIMONIALE ED IMPOSTE (ottobre 2012)</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 18:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Notaio Marco Krogh</p>
<p>La Cassazione penale, con una recente sentenza (3° sezione, 16 ottobre 2012 n.40561), torna ad occuparsi dell’idoneità di un atto di costituzione di fondo patrimoniale ad integrare la fattispecie di cui all’art. 11 del d.lgs. 74/2001 in tema di sottrazione di beni alla riscossione delle imposte.</p>
<p>La Suprema Corte, pur confermando l’astratta idoneità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale ad integrare la fattispecie de qua, sottolinea l’essenzialità della sussistenza dell’elemento psicologico del dolo specifico nell’autore del reato. Il processo di merito deve individuare quali siano gli aspetti dell’operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica o, se si vuole, l’abuso dello strumento giuridico, posto in essere al solo scopo di evitare il pagamento del debito tributario e quindi la sua portata fraudolenta.</p>
<p>Non è infatti ipotizzabile l’inversione dell’onere della prova sul presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l’elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore.</p>
<p>La scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico familiare ed è atto fraudolento quando sia dimostrata l’idoneità dell’istituzione dello specifico fondo patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria.</p>
<p>Nella fattispecie esaminata si è ritenuto corretto l’operato dei giudici di merito i quali hanno individuato la sussistenza del dolo specifico e, quindi, l’intento fraudolento nella tempistica degli atti, nella peculiare tipologia dei beni assoggettati a vincolo (tra gli altri un’imbarcazione e sette auto d’epoca), le cui caratteristiche risultano all’evidenza come estranee alle finalità di soddisfacimento delle esigenze familiari e nella concatenazione cronologica degli eventi (accertamenti fiscali ed atti di perquisizione, matrimonio, costituzione del fondo patrimoniale, conoscenza di essere dominus di società cartiere, richiesta di condono tombale).</p>
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