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	<title>Notaio Forte &#187; mutuo</title>
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		<title>COMPROMESSI A DOMICILIO</title>
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		<pubDate>Fri, 01 May 2020 14:32:56 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[&#160; In questo periodo di mobilità limitata, siamo a Vostra disposizione se volete comprare o vendere casa, per rendervi più semplice e veloce la firma del contratto preliminare (&#8220;compromesso&#8221;) Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare il contratto all&#8217;Agenzia delle Entrate. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2067" title="comprare-casa-da-casa" src="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2020/04/comprare-casa-da-casa-e1588342001206.jpeg" alt="" width="530" height="1150" /><span style="color: #000000;">In questo periodo di mobilità limitata, siamo a Vostra disposizione se volete comprare o vendere casa, per rendervi più semplice e veloce la firma del contratto preliminare (&#8220;compromesso&#8221;)</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare il contratto all&#8217;Agenzia delle Entrate.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Nessun maggior costo vi verrà addebitato per questa procedura, in questa fase di limitazione alla mobilità.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">In dettaglio, lo Studio propone di seguire questa modalità.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">a) <strong>Il nostro Studio resta aperto per i casi urgenti</strong>, ma bisogna rispettare le limitazioni al movimento delle persone.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Ricordiamo ai clienti che l&#8217;accesso fisico allo studio potrebbe essere considerato come una violazione dei divieti vigenti.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Per questo motivo, <strong>Vi offriamo l&#8217;opportunità di ricevere i documenti a domicilio</strong>.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Se questa soluzione è di Vostro gradimento, siamo pronti a prestare una <strong>consulenza a distanza</strong>.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Possiamo usare il telefono nei casi più semplici, oppure impiegare una modalità di connessione video (da <strong>WhatsApp, </strong>a <strong>Facetime, </strong>a<strong> Skype</strong>, a <strong>Zoom </strong>o con la piattaforma <strong>TEAMS </strong>attivata dallo Studio).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">La consulenza può essere erogata dal notaio o da persone di provata esperienza, a seconda delle circostanze e delle Vostre esigenze.</span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong>Contattateci e fissiamo un appuntamento</strong>, che invece di avvenire fisicamente si terrà a distanza.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">b) <strong>Vi richiederemo i soli documenti indispensabili</strong> per la firma del compromesso.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Se preferite, ogni ulteriore approfondimento consigliabile per i successivi atti sarà svolto in seguito.</span><br />
<span style="color: #000000;"> In questo momento, può essere prevalente l&#8217;esigenza delle <strong>velocità di completamento dell&#8217;incarico.</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> Vi consiglieremo subito quali ricerche di dettaglio eseguire, quando ciò sarà indispensabile.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">c) Se ci sono difficoltà nella trasmissione dei documenti (dallo Studio a Voi, e viceversa), <strong>ci offriamo di spedire e di ritirare fisicamente i documenti con un corriere espresso </strong>da noi incaricato.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">d) Invieremo i documenti telematicamente all&#8217;Agenzia.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">e) Al ricevimento della ricevuta di registrazione, Vi invieremo copia del preliminare con gli estremi di registrazione.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Contattateci all&#8217;indirizzo immobiliare@notaioforte.it</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>o telefonate ai numeri 059.771242 (Vignola) o 051.904503 (Cento)</strong></p>
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		<title>Casa: comprare o non comprare? (maggio 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 18:15:24 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>dal <a href="https://www.corriere.it/economia/leconomia/cards/casa-mutuo-batte-l-affitto-4-mosse-l-economia-oggi-gratis/comprare-o-non-comprare_principale.shtml">&#8220;Corriere della sera&#8221;</a><br />
Liberati del padrone di casa, scopri i nostri mutui». La frase è d’impatto e si trova nei cartelloni che pubblicizzano i finanziamenti immobiliari di una banca. Ma, al di là dell’immagine, che presenta un attempato signore intento a contare soldi (in realtà spesso la maggior parte la incassa il Fisco), si tratta di un consiglio fondato?<br />
E’ quello che cerchiamo di scoprire con l’ausilio della banca dati di Tecnocasa: abbiamo provato a mettere a confronto canoni e rate mensili dei mutui.<br />
Non c’è mai stato un momento così favorevole per chi vuole comprare casa, grazie all’allineamento fausto di quattro fattori.<br />
Primo: i prezzi sono scesi e solo negli ultimi mesi hanno cominciato a dare segnali di lieve risalita.<br />
Secondo: a differenza di quanto sta succedendo ai prezzi i canoni di locazione sono in rialzo ovunque e anche dove i valori sono in aumento gli affitti crescono di più.<br />
Terzo: i tassi dei mutui sono al minimo storico.<br />
Quarto: la remunerazione degli investimenti mobiliari è, in modo del tutto speculare ai finanziamenti, al minimo.</p>
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		<title>Alla banca l’immobile dopo 18 mensilità non pagate (maggio 2016)</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 17:40:27 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stato pubblicato sulla G.U. del 20 maggio 2016 il <strong>D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72</strong> che recepisce nel nostro ordinamento la <strong>Direttiva 2014/17/UE</strong> &#8211; c.d. Mortgage Credit Directive (MCD), in materia di offerta di <strong>contratti di credito immobiliare ai consumatori</strong>.</p>
<p>E’ previsto che, fermo restando il divieto di patto commissorio di  cui all&#8217;art. 2744 c.c. (vale a dire l’impossibilità del trasferimento  automatico dell’immobile in garanzia a favore delle Banca in caso di  inadempimento del consumatore), <span style="text-decoration: underline;"><strong>le parti del contratto di credito  possono convenire espressamente, solo al momento della conclusione del  contratto </strong></span>medesimo e non con accordo successivo, che in caso di  inadempimento del consumatore, la restituzione, il trasferimento del  bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del  medesimo bene comporti l&#8217;estinzione dell&#8217;intero debito a carico del  consumatore derivante dal contratto di credito, anche se il valore del  bene immobile restituito o trasferito o l&#8217;ammontare dei proventi della  vendita è inferiore al debito residuo.</p>
<p>La procedura di restituzione, trasferimento o vendita del bene può  iniziare solo dopo il mancato pagamento di almeno diciotto rate mensili  (ovviamente se la periodicità di pagamento delle rate fosse diversa,  basterebbe l’inadempimento di un numero di rate corrispondente allo  stesso periodo di tempo: nove rate bimestrali, sei trimestrali etc.).</p>
<p>Occorre precisare che per queste discusse disposizioni l’art. 3 del  Decreto prevede un’entrata in vigore differita rispetto al resto del  Decreto medesimo, in quanto dovranno essere prima emanate le  disposizioni d’attuazione a cura del MISE (Ministero dello Sviluppo  Economico), di concerto con il Ministero di Giustizia e sentita la Banca  d’Italia, entro 180 giorni dall’1 luglio 2016, e le norme di cui ai  commi 3 e 4 entreranno in vigore solo 60 giorni dopo l’emanazione di  dette disposizioni.</p>
<p>Pertanto potrebbe doversi attendere sino a marzo  2017 per assistere all’applicazione concreta della normativa in parola.</p>
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		<title>Il valore economico del Notaio: un’indagine congiunta (marzo 2016)</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 19:52:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il valore economico del Notaio: presentata a Mestre un’indagine congiunta Una indagine doppia per analizzare come è cambiato il ruolo del notaio nel contesto Triveneto in questo ultimo decennio. Dopo un anno di gestazione e lavoro congiunto, sono stati finalmente illustrati i risultati di un duplice studio commissionato al Centro Studi della Cgia di Mestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il valore economico del Notaio: presentata a Mestre un’indagine congiunta</p>
<p>Una indagine doppia per analizzare come è cambiato il ruolo  del notaio nel contesto Triveneto in questo ultimo decennio.</p>
<p>Dopo un anno di gestazione e lavoro congiunto, sono stati finalmente illustrati i risultati di un duplice studio  commissionato al Centro Studi della Cgia di Mestre da Federnotai e dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie.</p>
<p>“In questa fase storica di incertezza e di instabilità – ha spiegato Renato Mason segretario della Cgia di Mestre – la figura professionale del notaio costituisce un punto di riferimento nei rapporti economici e giuridici delle famiglie e delle imprese italiane.</p>
<p>Nei paesi in cui non esiste la figura del notaio, l’incidenza delle contestazioni sulle proprietà immobiliari è del 24%, mentre in Italia è pari allo 0,003%. Infine, non dimentichiamo che il ruolo dei notai è essenziale per la competitività del nostro paese dove la giustizia civile è lenta, costosa e poco efficiente”.</p>
<p>Una delle due ricerche, elaborata dal Centro Studi Sintesi e intitolata “Il valore economico e sociale del notaio in tempo di crisi” ha riassunto in cifre la realtà degli studi notarili con particolare riferimento al periodo 2007/2014, durante il quale la crisi si è manifestata in tutta la sua durezza. La fotografia reale di una professione.</p>
<p>Disaggregando il numero degli occupati in relazione alla tipologia di dipendenti è emerso che i contratti indeterminati restano la tipologia più diffusa (86%) nel settore notarile e che ogni realtà notarile occupa 8,2 persone contro una media, nelle altre professioni, di un solo addetto per professionista.</p>
<p>Le aree di intervento in crisi.<br />
E’ ormai realtà il forte ridimensionamento dei contratti di mutuo e la riduzione delle contrattazioni immobiliari (-50%), con una diminuzione dei ricavi del 34% circa. Tali numeri non hanno tuttavia impattato con l’occupazione generale del settore che anzi ha registrato anche aumento degli occupati con un picco pari al 3,4% in più raggiunto nel 2011, annus horribilis della crisi economica, rispetto al decennio precedente. Il falso mito dei prezzi. Lo studio ha evidenziato, dati alla mano, che il costo medio per una compravendita redatta da notaio è non solo allineato a quello degli altri paesi europei  ma anche sensibilmente inferiore rispetto ai paesi di matrice anglosassone.</p>
<p>La sicurezza del diritto e il “dato zero” dei contenziosi.<br />
La prestazione notarile resta una garanzia per il cittadino come dimostrato dalla percentuale pressoché prossima allo zero (0,003%) dei contenziosi rilevati in Italia in materia immobiliare. Inoltre, il valore della spesa privata per la giustizia nei paesi dove esiste la figura del notaio, come in Italia, risulta essere circa la metà di quella rilevata nei paesi in cui questa figura non è presente.</p>
<p>“In ultima analisi – commenta Luca Sioni, Presidente Federnotai Triveneto –  i dati rilevano in modo inequivocabile quanto sia rilevante, per la competitività del nostro Paese, il ruolo svolto dal notaio e le garanzie che le prestazioni da questo erogate assicurano”.</p>
<p>Nella seconda ricerca sono stati presi in esame gli effetti della liberalizzazione degli atti di trasferimento di veicoli, introdotta con il c.d. Decreto Bersani nel 2006, in seguito al quale è stato eliminata l’obbligatorietà dell’intervento notarile per il passaggio di proprietà di veicoli usati estendendolo agli uffici comunali e alle agenzie di pratiche auto.</p>
<p>Dopo quasi 10 anni dall’entrata in vigore del provvedimento, che ha ridotto il ricorso alle relative pratiche notarili del 96%, sono state smentite le iniziali attese di un vantaggio economico per i cittadini che hanno dovuto sopportare un maggior costo stimato in circa 330 milioni di Euro ogni anno.</p>
<p>Se per la vendita di un veicolo usato di fronte al notaio, nell’anno 2005, servivano 36€, oggi, per la stessa vendita presso l’ACI la cifra è di 27 € e sale addirittura fino a 150 euro in un’agenzia di pratiche auto.</p>
<p>Altri effetti collaterali della liberalizzazione si sintetizzano nell’aumento delle frodi, del fenomeno”auto fantasma” e dei pluri-intestatari (oltre 150.000 in Italia) spesso protagonisti a loro volta di irregolarità come il mancato pagamento dei pedaggi autostradali, l’abbandono delle vetture in caso di incidente stradale e l’assenza di assicurazione sui veicoli.</p>
<p>La constatazione delle impreviste e pericolose conseguenze scaturite dalla liberalizzazione della vendita di autoveicoli – conclude Vito Guglielmi Presidente del Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie –  dovrebbe far riflettere il Legislatore sull’opportunità di continuare su questa strada che, purtroppo, dimostra di voler ancora percorrere e fargli comprendere che il nostro Paese ha bisogno non tanto di liberalizzazioni ma soprattutto di semplificazioni e che i veri vantaggi per i cittadini possono derivare solo garantendo la certezza dei traffici giuridici nei quali il ruolo del notaio ha sempre svolto e continua a svolgere un’azione preventiva di enorme rilievo, decisiva anche per lo sviluppo del Paese.”</p>
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		<title>LE 10 COSE DA SAPERE SUL RENT TO BUY (gennaio 2015)</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 08:09:37 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[LE 10 COSE DA SAPERE SUL RENT TO BUY (Consiglio Nazionale del Notariato) 1. Cos’è il contratto di rent to buy? È un nuovo tipo di contratto in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile. Significa che il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LE 10 COSE DA SAPERE SUL RENT TO BUY<br />
(Consiglio Nazionale del Notariato)</p>
<p>1. Cos’è il contratto di rent to buy?<br />
È un nuovo tipo di contratto in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile. Significa che il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un certo periodo di tempo il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati.<br />
Esempio: Si consideri la vendita di un appartamento per il prezzo di 100.000 euro. Il canone mensile è convenuto in 1.000 euro mensili. Una parte di questo prezzo, ad esempio 500 euro, viene dato per il godimento del bene, come se fosse un normale affitto. E questa parte si “perde”, proprio come in una normale locazione. Il residuo, cioè i 500 euro mancanti, si imputano al prezzo (cioè sono come un acconto sul prezzo di vendita), per cui hanno come effetto quello di ridurre il prezzo finale di vendita.<br />
Se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare il bene non dovrà pagare 100.000 euro, ma 70.000 euro, perché 30.000 sono già stati pagati con parte dei canoni.</p>
<p>2. Il conduttore è obbligato a comprare la casa dopo il periodo di “affitto”?<br />
Entro quale termine potrà decidere di acquistarla?<br />
No, la legge prevede che il conduttore abbia la facoltà ad acquistare il bene, ma non un obbligo. Ovviamente le parti possono concordare che il conduttore sia obbligato ad acquistare, ma allora il contratto è diverso dal rent to buy. Il termine entro il quale il conduttore potrà decidere di acquistare la casa è stabilito dalle parti, entro i dieci anni.</p>
<p>3. Quali sono i vantaggi e i rischi per chi vende?<br />
Il vantaggio principale è la possibilità di trovare un numero più elevato di potenziali acquirenti.<br />
Il rischio è che il conduttore decida di non comprare la casa. In tal caso, però, il proprietario può trattenere tutto o parte di quanto è stato pagato (e sarà una somma maggiore rispetto ad un normale canone di locazione).<br />
L’altro rischio è quello di trovarsi l’immobile occupato dal conduttore divenuto inadempiente e di dover fare ricorso al giudice per liberare il bene e venderlo ad altri.</p>
<p>4. Il proprietario, in caso di mancato acquisto o di mancato pagamento dei canoni dovrà intraprendere un procedimento di sfratto, con tutto quello che comporta in termini di tempo e di costi?<br />
La procedura non è quella di sfratto, ma di rilascio del bene: molto più breve e meno costosa; ma il tempo di rilascio del bene dipende dai singoli tribunali.<br />
Per poter seguire questa procedura sarà necessario prevedere apposite clausole nell’atto di rent to buy: il notaio saprà dare adeguati consigli.</p>
<p>5. Ci sono altre tutele che il venditore deve adottare?<br />
È opportuno che il canone sia più elevato rispetto ad un normale canone di locazione e che la parte dei canoni che il proprietario potrà trattenere nel caso in cui non si arrivi alla vendita siano concordati in modo che il proprietario venga adeguatamente indennizzato per la mancata conclusione di altri affari. Ciò indica anche la serietà dell’impegno del conduttore all’acquisto del bene.</p>
<p>6. Il conduttore è tutelato?<br />
Sì. La legge prevede la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy, che consentirà al conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli, che emergano dopo la trascrizione del rent to buy.<br />
La trascrizione ha una durata massima di 10 anni. Questa tutela permane anche in caso di fallimento del venditore.</p>
<p>7. Cosa può essere oggetto del rent to buy? Anche gli immobili in costruzione?<br />
Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni e negozi. Persino terreni. Può avere ad oggetto un immobile in costruzione.<br />
Tuttavia se il bene è allo stato grezzo, sarà necessario cancellare l’ipoteca che grava sul bene; è però possibile prevedere l’accollo del mutuo.<br />
Per le imprese di costruzione il rent to buy potrebbe rappresentare un valido strumento per pagare le rate del mutuo originariamente contratto per la costruzione.</p>
<p>8. Per il rent to buy relativo ad un immobile in costruzione, se l’impresa fallisce il conduttore perde il proprio denaro?<br />
No: il contratto di rent to buy continua anche in caso di fallimento del proprietario. Inoltre, la vendita non è soggetta a revocatoria fallimentare, se pattuita al giusto prezzo e si tratta di abitazione principale del conduttore o dei suoi parenti o affini più stretti.</p>
<p>9 Il conduttore/acquirente può riservarsi la nomina di un terzo in sede di rogito?<br />
Sì, la legge è elastica sul punto e prevede la facoltà di riservarsi la nomina di un terzo come in tutti i contratti preliminari. È anche possibile prevedere la cessione del contratto.</p>
<p>10. Quali imposte si pagano? Il rent to buy è conveniente?<br />
Bisogna distinguere se chi concede il godimento in vista della futura vendita è un privato o un’impresa, e bisogna distinguere anche tra imposte dirette (a carico del proprietario/venditore) ed indirette (a carico del conduttore/acquirente).<br />
Si deve, inoltre, tenere conto che non c’è ancora una disciplina specifica sul piano tributario.<br />
In ogni caso, per valutare i vantaggi (o gli svantaggi) fiscali è necessario valutare la specifica posizione fiscale del venditore, facendo un’analisi economica e fiscale del singolo caso concreto.<br />
Anche per questo motivo il cliente ha bisogno fin dall’inizio della collaborazione di un professionista. Naturalmente i notai italiani sono competenti a valutare l’operazione nel complesso ed a consigliare il cliente.<br />
La consulenza notarile consente di affrontare con completezza, serietà e professionalità, ogni singola questione fin dal momento iniziale così da evitare danni futuri.<br />
Va precisato che nel periodo del godimento (paragonabile alla locazione), le imposte legate al possesso dell’immobile sono a carico del proprietario, come in qualsiasi contratto di affitto.<br />
Le spese di trascrizione del contratto nei registri immobiliari sono, invece, a carico dell’acquirente, come le spese ed imposte dovute per l’atto di compravendita dell’immobile.</p>
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		<title>Acquisto all’asta. Una guida del Consiglio nazionale del Notariato (ottobre2013)</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 19:36:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le Guide per il Cittadino Acquisto all’asta. Un modo alternativo e sicuro di comprare casa In tempi di crisi economica si rimandano gli investimenti più rilevanti, spesso i più importanti per sé e per la propria famiglia: come, ad esempio, la casa. Se i costi del mercato tradizionale diventano troppo onerosi, esistono modalità alternative che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Guide per il Cittadino <strong></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2013/11/Guida_Acquisto-Asta.pdf">Acquisto all’asta. </a></strong><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2013/11/Guida_Acquisto-Asta.pdf">Un modo alternativo e sicuro di comprare casa</a></p>
<p>In tempi di crisi economica si rimandano gli investimenti più rilevanti, spesso i più importanti per sé e per la propria famiglia: come, ad esempio, la casa.</p>
<p>Se i costi del mercato tradizionale diventano troppo onerosi, esistono modalità alternative che possono offrire condizioni anche più vantaggiose garantendo comunque le tutele necessarie.<br />
Si può ricorrere ad esempio alleaste immobiliari, cui Notai e Associazioni dei Consumatori dedicano questa nona Guida per il Cittadino: una soluzione sicura, spesso conveniente, oggi ancora più accessibile e garantita con l’introduzione delle aste telematiche.</p>
<p>La Guida illustra le caratteristiche delle aste giudiziarie e delle aste per la dismissione del patrimonio pubblico, con modalità tradizionali e telematiche, fornendo istruzioni efficaci e immediate.<br />
Non mancano le risposte ai dubbi più frequenti: ad esempio se sia possibile o meno usufruire di un mutuo per l’acquisto<br />
all’asta e come debbano comportarsi i coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni.</p>
<p>Anche questa Guida può essere richiesta al Consiglio Nazionale del Notariato e alle Associazioni dei Consumatori che hanno<br />
partecipato alla sua realizzazione; sarà inoltre consultabile sui rispettivi siti web.<br />
La collana è disponibile su iPhone e iPad attraverso l’applicazione <strong>iNotai.</strong></p>
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		<title>Fondo per l&#8217;acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie (settembre 2013)</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 20:05:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[dal sito http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù è istituito, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, un Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte di giovani precari. Il Fondo ha l’obiettivo di offrire le garanzie necessarie per consentire di ottenere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dal sito <a href="http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa">http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa</a></p>
<p>Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù è istituito, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, un Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte di giovani precari.<br />
Il Fondo ha l’obiettivo di offrire le garanzie necessarie per consentire di ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa alle giovani coppie o ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, titolari di contratti di lavoro atipici o a tempo determinato.<br />
Le giovani coppie o i nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, per accedere ai finanziamenti devono compilare il modello di domanda, allegare la documentazione richiesta e recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa.</p>
<p>CHI PUO&#8217; CHIEDERE IL FINANZIAMENTO</p>
<p>Il finanziamento può essere richiesto dalle giovani coppie coniugate, con o senza figli o dai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori.<br />
I beneficiari del finanziamento devono avere un&#8217; età inferiore a 35 anni e un reddito ISEE complessivo non superiore a 35 mila euro.<br />
L’età inferiore a 35 anni è un requisito che deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare.<br />
Non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.<br />
I componenti del nucleo familiare non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo.<br />
L’esatta interpretazione dei requisiti soggettivi per accedere al Fondo è stata fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù nella recente lettera circolare del 5/4/2011.</p>
<p>CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE DA COMPRARE</p>
<p>L’immobile per il quale si chiede il finanziamento agevolato deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.<br />
La superfice dell’immobile non deve superare i 90 metri quadri.<br />
Per il calcolo delle superfici si deve intendere la Superficie Utile Abitativa definita ai sensi dell’art.3 del D.M. lavori pubblici 10/5/77 n.801 intesa come superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi.<br />
Nella concessione della garanzia è data priorità a quelle richieste, pervenute nella stessa giornata, nelle quali l’immobile da acquisire è situato in aree qualificate ad alta tensione abitativa dalla delibera del Cipe n 37 del 30 maggio 1985 e successivi aggiornamenti.</p>
<p>CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO</p>
<p>Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati per l’acquisto dell’abitazione principale.<br />
L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 200.000 euro.<br />
Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l’ABI.<br />
I mutui potranno essere sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.<br />
I finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo stato.</p>
<p>CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DEL FONDO</p>
<p>La Garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali Consap – quale gestore &#8211; ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque per un ammontare non superiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00).<br />
La Garanzia è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è efficace a decorre, in via automatica, dalla data di erogazione del mutuo.</p>
<p>SOGGETTI FINANZIATORI ADERENTI ALL’INIZIATIVA</p>
<p>Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa sottoscrivendo con il Dipartimento della Gioventù apposite convenzioni, il cui schema tipo è stato stabilito nel Protocollo d’intesa tra Dipartimento e Associazione Bancaria Italiana (ABI) del 18 maggio 2011.</p>
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		<title>La guida fiscale per la casa: le novità del 2013</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Jun 2013 15:11:16 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Scarichi gratuitamente la nostra guida &#8220;C A S A e F I S C O: tasse ed agevolazioni&#8221; E’ aggiornata ai provvedimenti di maggio 2013; ci troverà le prime informazioni sui temi di maggiore interesse. Ad esempio: - Agevolazioni prima casa (imposta di registro ed iva) quando occorre trasferire la residenza nel Comune in cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scarichi gratuitamente <a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2013/06/CasaFisco_DetrazioniAgevolazioni2013.pdf">la nostra guida &#8220;C A S A e F I S C O: tasse ed agevolazioni&#8221;<a href="http://www.notaioforte.it/wp-admin/media.php?attachment_id=1588&amp;action=edit"><br />
</a></a> E’ aggiornata ai provvedimenti di maggio 2013; ci troverà le prime informazioni sui temi di maggiore interesse.</p>
<p>Ad esempio:</p>
<p>- Agevolazioni prima casa (imposta di registro ed iva)<br />
quando occorre trasferire la residenza nel Comune in cui si acquista l&#8217;immobile?<br />
perchè si può decadere dalle agevolazioni?<br />
posso godere del credito di imposta?</p>
<p>- IMU (Imposta Municipale Unica)<br />
la tassa per l&#8217;abitazione principale e le altre proprietà<br />
devo provvedere al versamento?<br />
come faccio il calcolo?<br />
devo fare una dichiarazione IMU?</p>
<p>- IRPEF (lmposta sul Reddito delle Persone Fisiche)<br />
è vero che non si paga per l&#8217;abitazione, con l&#8217;IMU?<br />
cosa vuol dire plusvalenza?<br />
posso fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione degli immobili?<br />
quali vantaggi sono previsti per chi acquista un&#8217;autorimessa?<br />
sto acquistando un appartamento ristrutturato: ho qualche agevolazione?<br />
se faccio lavori per risparmio energetico, mi spettano le detrazioni?<br />
vorrei fare un mutuo: posso detrarmi gli  interessi che pagherò alla banca?<br />
cosa detraggo dal mutuo fatto per ristrutturazione o costruzione della mia casa?<br />
posso detrarre le spese di intermediazione immobiliare?</p>
<p>- Comunicazione cessione fabbricato alla Questura<br />
devo avvisare la Questura della vendita della mia casa?<br />
quali documenti servono, e quanto tempo ho?</p>
<p>- Residenza<br />
quanto tempo ho per cambiare la residenza, e come si fa?</p>
<p>- Tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu)<br />
chi si occupa di avvisare il Comune per la tassa per i rifiuti?</p>
<p>- Amministrazione del condominio<br />
come ripartire le spese condominiali?<br />
devo avvisare l’amministratore dopo la vendita?</p>
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		<title>Dieci consigli utili per farsi concedere un mutuo (di Vito Lops) (aprile 2013)</title>
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		<pubDate>Sun, 19 May 2013 15:11:03 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Vito Lops &#8211; da Il Sole 24 ore12 aprile 2013</em></p>
<p>Ecco alcuni semplici consigli che possono aiutare l&#8217;aspirante mutuatario a stipulare un mutuo low cost anche in tempi di crisi.</p>
<p>1) Non limitarsi a chiedere il mutuo presso la banca presso cui si ha il conto corrente, perché gli istituti di credito cambiano di trimestre in trimestre la strategia sui mutui. Quindi, se una banca ha un&#8217;offerta competitiva in un periodo dell&#8217;anno non è detto che la mantenga anche in seguito. E, soprattutto, non è detto che la banca più competitiva sul mercato sia proprio quella presso cui si detiene il conto corrente.</p>
<p>2) Per questa ragione è bene cercare le migliori offerte costantemente sia online (attraverso portali che offrono servizi di intermediazione) che allo sportello. Oppure rivolgendosi a un mediatore creditizio qualificato che operi in totale assenza di conflitto di interessi ed è in grado di presentare un bouquet di offerte realmente variegato e non limitato a 4-5 banche preferenziali. Come spesso accade le possibilità di risparmiare online sono maggiori anche quando si tratta di mutui. Perché è vero che c&#8217;è un intermediario in più (il broker online) ma è anche vero che questi consente all&#8217;istituto di credito di risparmiare una serie di costi tali per cui alla fine in molti casi è in grado di proporre un&#8217;offerta più bassa, a parità di banca, di quanto avviene allo sportello.</p>
<p>3) Scegliere il tasso in base alla propria propensione al rischio. Quindi chi ha paura di non dormire sonni tranquilli temendo fluttuazioni del tasso variabile dovrebbe valutare l&#8217;ipotesi di un fisso, ma solo se questo è competitivo e non troppo distante dal tasso della Bce (che in questo momento è fissato allo 0,75%). Va però tenuto conto che in Italia le banche utilizzano il piano di ammortamento alla francese, che prevede il pagamento della maggior parte degli interessi nei primi anni del piano di ammortamento. Ed è questo il motivo per cui il tasso variabile quasi sempre vince il confronto della convenienza, perlomeno in partenza, con il mutuo a tasso fisso. Molti esperti convergono che l&#8217;importante è partire con un tasso aggressivo nei primi anni in modo tale da risparmiare un gruzzolo importante che potrebbe essere eventualmente utilizzato in caso di un eccessivo rialzo dei tassi (peraltro poco probabile in tempi di contrazione economica).</p>
<p>4) Uno dei vantaggi paradossali, lato mutui, che emergono da questa crisi è che i tassi di interesse europei e gli Euribor (gli indici agganciati al calcolo dei mutui variabili) sono ai minimi di tutti i tempi e vicino a quota 0. Ne consegue che il variabile oggi in partenza costa circa il 2-2,5%% in meno rispetto al fisso. Un elemento da tenere conto nella scelta del tasso.</p>
<p>5) Considerare il mutuo come una sorta di investimento attivo e, come tale, essere pronti a rivederlo nel corso del tempo attraverso operazioni di rinegoziazione (con la propria banca), surroga (con un altro istituto). Essendo un contratto poliennale non è detto che le condizioni firmate in un determinato momento storico siano anche le migliori in seguito. Per questo motivo bisogna cambiare mentalità. Ed essere pronti nel corso del tempo a rimodulare il contratto per evitare che il mutuo perfetto si trasformi negni anni in un mutuo pigro.</p>
<p>6) Fare molta attenzione ai costi. Non esiste solo lo spread. Ma il contratto di mutuo annovera un&#8217;ampia gamma di costi (dalle spese di perizia a quelle di incasso rata fino ad altri costi meno visibili). Per questo motivo il confronto tra le offerte va effettuato esclusivamente sulla base del Taeg (Tasso annuo effettivo globale) contenuto nel modello Esis (European standardised sheet) che calcolo il preventivo sulla richiesta personale e non su dati generici (come avviene nel foglio informativo).</p>
<p>7) Fare attenzione alle polizze assicurative Cpi (Credit protection insurance) e sulla vita che vengono proposte da molte banche per coprire il pagamento delle rate in caso di perdita del posto di lavoro o morte. In molti casi, e in questa fase di crisi più che mai, questi prodotti rappresentano la prima fonte di guadagno per gli intermediari che offrono un mutuo. Quindi il costo del premio unico (solitamente accorpato al finanziamento e quindi aggiunto alla rata) può essere più elevato rispetto alle stesse polizze sottoscritte all&#8217;esterno da compagnie assicurative. Quindi anche in questo caso sarebbe bene effettuare un confronto con quanto propone il mercato, se proprio si decide di stipulare una di queste polizze che restano facoltative.</p>
<p>8) Fare attenzione alla data di stipula. È quello il momento in cui la banca effettivamente presta i soldi. E da quel giorno comincia il pagamento degli interessi per il mutuatario. Se possibile, è opportuno fare in modo che la data di stipula sia il più vicina possibile a quella dell&#8217;avvio del piano di ammortamento (e quindi del pagamento della prima rata). Perché nel periodo che va dalla stipula al pagamento della prima rata si pagano (tecnicamente a vuoto) interessi di pre-ammortamento.</p>
<p>9) Fare attenzione al valore dell&#8217;ipoteca. Molti istituti iscrivono un&#8217;ipoteca pari al 200% del valore dell&#8217;immobile, altri al 150%. La differenza non è di poco conto dato che la parcella notarile viene calcolato non sul prestito ma sul valore ipotecato.</p>
<p>10) Contrattare le condizioni con l&#8217;intermediario che offre il mutuo. I contratti non sono rigidissimi e consentono, spesso, margini di contrattazione sia sullo spread che sulle spese accessorie.</p>
<p>twitter.com/vitolops</p>
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		<title>Sisma Emilia: il piano per la ricostruzione (settembre 2012)</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 07:18:44 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[(Dal sito della Regione Emilia Romagna E-R &#124; Dopo il terremoto in Emilia-Romagna) Dopo il terremoto in Emilia-Romagna   Il piano casa per la transizione e l&#8217;avvio della ricostruzione Guida ai cittadini per la casa e moduli per i Comuni Scarica la guida in versione stampabile (.pdf) Assicurare la ricostruzione di case e imprese secondo [...]]]></description>
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<div id="subsiteTitle">(Dal sito della Regione Emilia Romagna <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/">E-R</a> | <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto">Dopo il terremoto in Emilia-Romagna</a>)</div>
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<h2>Dopo il terremoto in Emilia-Romagna</h2>
</div>
</div>
</div>
<div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
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<h1> </h1>
<h1>Il piano casa per la transizione e l&#8217;avvio della ricostruzione</h1>
<div>Guida ai cittadini per la casa e moduli per i Comuni</div>
<div>
<div>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/guida-al-piano-casa">Scarica la guida in versione stampabile (.pdf)</a></strong></li>
</ul>
<p>Assicurare la ricostruzione di case e imprese secondo tempi certi e procedure snelle, garantendo nel più breve tempo possibile il ritorno alla normalità. La strategia si articolerà in diverse fasi e provvedimenti e risponde ad un disegno unitario e coerente. Gli interventi più importanti e complessi (demolizioni e ricostruzioni, centri storici, riqualificazioni urbane) saranno regolati da una legge regionale.<br />
Nel frattempo potranno partire gli interventi di ripristino e riparazione dei danni minori (B, C ed E leggere) e le altre soluzioni studiate per governare la transizione. Il piano casa sarà garantito dal finanziamento di 6 miliardi di euro messo a disposizione dallo Stato e &#8211; attraverso un accordo con gli istituti di credito e l’intervento della Regione per la copertura degli interessi &#8211; renderà immediatamente disponibile a costo zero un contributo a fondo perduto pari all’80% del costo ammissibile per la riparazione o il ripristino del danno subito da cittadini.<br />
Il “Piano casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” fissa gli obiettivi per le diverse tipologie di intervento, prevede procedure standard e stabilisce i criteri per l’erogazioni dei contributi. Questi gli interventi previsti:<br />
• Il nuovo contributo per l’autonoma sistemazione, denominato <strong>CAS</strong><br />
• Il programma <strong>alloggi</strong> per la locazione di case sfitte<br />
• L’avvio della <strong>ricostruzione</strong> delle abitazioni attraverso i contributi per la riparazione e il ripristino degli edifici che hanno subito danni lievi e classificati, con le schede AeDES, in categoria <strong>B e C</strong>.<br />
• Il recupero degli alloggi <strong>ACER</strong> (edilizia residenziale pubblica)<br />
• La realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l’installazione di <strong>moduli temporanei</strong> rimovibili nelle <strong>aree rurali</strong> e nei <strong>centri urbani</strong> gravemente danneggiati. Le procedure per realizzare i moduli sono state avviate. <strong>L&#8217;ordinanza n. 40 (.pdf)</strong> individua le aree dove saranno posizionati le strutture, mentre <strong>l&#8217;ordinanza 41 (.pdf)</strong> dà il via alla gara per l&#8217;acquisto dei prefabbricati.  I moduli saranno circa 2000, localizzati nei territori di 10 Comuni colpiti dal terremoto. La spesa complessiva è pari ad 139 milioni e 620 mila euro.<br />
• Le agevolazioni per il rimpatrio delle <strong>persone immigrate</strong> che hanno perso l’alloggio e il lavoro</p>
<p>Attraverso le ordinanze del Commissiario delegato Vasco Errani, sono già operativi i primi tre interventi previsti dal Programma Casa.</p>
<h3>Contributo per l’autonoma sistemazione CAS</h3>
<p>Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012, modificata dall’ordinanza 32 del 30 agosto 2012<br />
<strong>Chi ne può usufruire<br />
</strong>Il nuovo CAS, che sostituisce quello emanato nelle prime settimane dell’emergenza dalla Protezione civile nazionale, <strong>è operativo dal 1 agosto 2012</strong> ed è destinato alle persone che decidono di cercare autonomamente alloggi alternativi alla propria abitazione in seguito ad un’ordinanza di sgombero che può essere totale, temporanea fino all’agibilità dell’abitazione oppure parziale, purché non ci siano comunque le condizioni di utilizzo dall’abitazione. L’immobile oggetto dello sgombero deve essere l’abitazione principale, abituale e continuativa.<br />
Chi sceglie di richiedere il Cas rinuncia automaticamente alle altre opportunità abitative (affitto, moduli prefabbricati, alberghi) e, nel caso sia assegnatario di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione della propria abitazione, deve concludere i lavori entro un termine congruo dalla presentazione della domanda e dell’avvio dei lavori, stabilito con le varie ordinanze.</p>
<p><strong>Come richiederlo<br />
</strong>Per accedere al contributo è necessario inviare per posta, a mano o via email al Comune dove si trova l’immobile dichiarato inagibile, la comunicazione in carta semplice, utilizzando <strong>il modulo apposito</strong>.</p>
<p><strong>I contributi<br />
</strong>Il nuovo Cas prevede un contributo mensile di <strong>200 euro</strong> per <strong>ogni componente il nucleo familiare</strong> e viene erogato direttamente dal Comune ai cittadini che hanno provveduto in modo autonomo alla propria sistemazione in alloggio, anche attraverso l’ospitalità presso parenti o conoscenti. Per i nuclei familiari di una <strong>sola persona</strong>, il contributo è stato fissato in <strong>350 euro</strong> mensili.<br />
Sono previsti inoltre:<br />
- un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili a portatori di handicap e persone disabili con una <strong>percentuale di invalidità non inferiore al 67%</strong>;<br />
- un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per le persone con più di<strong> 65 anni</strong>;<br />
- un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per i <strong>minori di 14 anni</strong>.</p>
<p>Il contributo totale, comprensivo degli eventuali contributi aggiuntivi, non potrà comunque superare i <strong>900 euro</strong> mensili per ogni famiglia.</p>
<p><strong>Tempi</strong><br />
Il contributo è applicato a decorrere dal 1 agosto 2012 fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione e non oltre il termine dello stato di emergenza.</p>
<h3>Locazione degli alloggi sfitti</h3>
<p>Ordinanza n. 25 del 14 agosto 2012</p>
<p><strong>Chi ne può usufruire<br />
</strong>I cittadini la cui abitazione è stata dichiarata inagibile e che non hanno altra soluzione abitativa nel territorio della provincia di residenza, possono usufruire di alloggi sfitti in locazione sulla base della graduatoria formata dal Comune di residenza. I cittadini che usufruiscono degli alloggi in affitto, rinunciano automaticamente alle altre soluzioni con oneri a carico dalla Pubblica amministrazione (Cas, tendopoli, moduli abitativi, strutture alberghiere).</p>
<p><strong>Come richiederlo<br />
</strong>La richiesta va inoltrata ai Comuni di residenza. I sindaci dei Comuni emanano infatti un bando per raccogliere manifestazioni di interesse di nuclei familiari ad ottenere un alloggio in locazione. I criteri per la formazione della graduatoria sono:</p>
<p>• la vicinanza degli alloggi ai rispettivi comuni di residenza;<br />
• il numero dei componenti del nucleo familiare;<br />
• la presenza di persone disabili, di anziani e di minori di età, di persone con patologie croniche gravi ed altre condizioni specifiche individuate dai sindaci.</p>
<p>I Comuni, completata la procedura, direttamente o attraverso l’attività delle Acer, individuano gli assegnatari sulla base della graduatoria di priorità.</p>
<p><strong>Costi e contributi<br />
A carico dei Comuni/Acer</strong>:<br />
• Il <strong>pagamento del canone di locazione</strong>. Lo schema di contratto di affitto è contenuto nell’allegato 1 dell’ordinanza 25 del 14 agosto 2012;<br />
• Il contributo una tantum, di ammontare non superiore a <strong>1.000,00 euro</strong>, per sostenere le <strong>spese di trasloco</strong> e allacciamento utenze e di <strong>ulteriori 2.000,00 euro</strong> per gli <strong>arredi</strong>, nel caso in cui gli alloggi ne siano privi. Le spese devono essere debitamente documentate e giustificate.</p>
<p><strong>A carico del cittadino assegnatario</strong>:<br />
• Gli oneri condominiali, quelli di manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di utenze domestiche oltre alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti restano a carico dell&#8217;assegnatario dell’alloggio.</p>
<p>Eventuali danni che eccedono la normale usura arrecati dall’inquilino all’alloggio, sono risarciti al proprietario fino ad un massimo di <strong>3.500,00 euro</strong> attraverso un’apposita polizza assicurativa pagata dallo stesso inquilino al momento della firma del contratto di locazione e stipulata da Comune/ACER nell’interesse del proprietario.<br />
Il Comune/l’ACER e l’assegnatario si impegnano a riconsegnare l’alloggio al proprietario alla data di scadenza del contratto. In caso di ritardo nel rilascio dell’alloggio, al proprietario viene corrisposta un’indennità di occupazione pari al canone di locazione, maggiorato del 20%. L’inquilino, a sua volta, corrisponderà al Comune o all’Acer una penale giornaliera di 30 euro.</p>
<p><strong>Tempi</strong><br />
La durata del contratto temporaneo di affitto non può superare i 18 mesi. <strong>Non è necessario alcun deposito cauzionale</strong> e non è consentita la sublocazione.</p>
<h3>
<strong>Moduli per i Comuni<br />
</strong></h3>
<ul>
<li>Domanda a Acer per la locazione di alloggio in regime privatistico</li>
</ul>
<ul>
<li>Bozza di delibera per l&#8217;affidamento a Acer dell’attività di assegnazione in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012</li>
</ul>
<ul>
<li>Convenzione tra Comune e Acer per l&#8217;assegnazione e la gestione di alloggi a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012</li>
</ul>
<ul>
<li>Linee guida per la stesura del bando per la formazione della graduatoria delle richieste di alloggio da parte dei cittadini e dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012</li>
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<ul>
<li>Avviso reperimento alloggi</li>
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<li>Polizza assicurazione alloggi</li>
</ul>
<ul>
<li>Contratto assicurazione alloggi</li>
</ul>
<h3>Riparazione delle abitazioni danneggiate</h3>
<p>Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012</p>
<p><strong>Chi ne può usufruire<br />
</strong>I cittadini che avviano i lavori di ristrutturazione delle abitazioni danneggiate dal sisma e classificate <strong>B o C secondo la scheda AeDES</strong>, cioè temporaneamente o parzialmente inagibili, possono accedere ai contributi <strong>fino all’80%</strong> dei costi per i lavori necessari per la riparazione dei danni con il rafforzamento antisismico locale. Il provvedimento riguarda le abitazioni a titolo principale comprese le strutture e le parti comuni e le abitazioni date in affitto attraverso un regolare contratto di locazione.</p>
<p><strong>Attività produttive<br />
</strong>Il contributo è concesso anche per i locali adibiti ad attività produttive, classificati B o C, che si trovano in edifici in cui siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale.</p>
<p><strong>Cosa finanzia<br />
</strong>Il finanziamento comprende gli interventi di <strong>riparazione dei danni</strong> e di <strong>rafforzamento antisismico locale delle strutture</strong>, sia delle unità immobiliari, che delle parti comuni e<strong> verrà erogato dall’istituto di credito scelto dal richiedente direttamente all’impresa esecutrice dei lavori e ai tecnici</strong> che hanno curato la progettazione in <strong>due diverse tranche</strong>: il 40% quando verrà attestata l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori, il 60% a saldo a conclusione dell’intervento.</p>
<p><strong>Modalità di erogazione del contributo<br />
</strong>Il contributo massimo concedibile è pari all’<strong>80% del costo ammissibile e riconosciuto</strong>, che <strong>si ottiene moltiplicando il costo convenzionale di 370 euro/mq + IVA</strong> (stabilito per questa tipologia di danno) <strong>per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 metri quadrati</strong>. Se il costo dell’intervento che risulta dalla stima eseguita da un professionista è inferiore, il contributo dell’80% sarà calcolato sull’effettivo importo dei lavori. Per la parte di superficie eccedente i 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale si riduce a 200 euro/mq e scende a 100 euro a mq per le superfici superiori ai 200 mq. Il contributo sarà incrementato fino al 20% in presenza di edifici dichiarati di interesse culturale e del 10% per i vincoli paesaggistici.<br />
Grazie a un’intesa raggiunta tra la Regione Emilia-Romagna e gli istituti di credito,<strong> i contributi potranno essere concessi subito senza oneri per i cittadini</strong>; la Regione coprirà infatti i costi degli interessi sui finanziamenti per i mesi che mancano al 1 gennaio 2013, data fissata dal governo per l’erogazione del mutuo di 6 miliardi destinato alla ricostruzione.<br />
Verranno rimborsate anche le spese sostenute per interventi già realizzati purché le domande siano in regola, o verranno integrate, con quanto previsto dall’ordinanza. In questo caso il contributo verrà erogato dalla banca in un’unica soluzione.</p>
<p><strong>Tempi</strong><br />
Le domande vanno presentate entro il <strong>30 novembre</strong> al Sindaco del Comune nel quale è situato l’edificio danneggiato e varranno anche come comunicazione di inizio lavori. I lavori dovranno essere terminati entro un termine <strong>massimo di 8 mesi</strong>, con possibilità di ottenere una proroga di <strong>ulteriori 4 mesi per giustificati motivi</strong>. La domanda dovrà essere corredata da una perizia asseverata realizzata dal tecnico incaricato del progetto.</p>
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