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	<title>Notaio Forte &#187; ipoteca</title>
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		<title>COMPROMESSI A DOMICILIO</title>
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		<pubDate>Fri, 01 May 2020 14:32:56 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[&#160; In questo periodo di mobilità limitata, siamo a Vostra disposizione se volete comprare o vendere casa, per rendervi più semplice e veloce la firma del contratto preliminare (&#8220;compromesso&#8221;) Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare il contratto all&#8217;Agenzia delle Entrate. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2067" title="comprare-casa-da-casa" src="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2020/04/comprare-casa-da-casa-e1588342001206.jpeg" alt="" width="530" height="1150" /><span style="color: #000000;">In questo periodo di mobilità limitata, siamo a Vostra disposizione se volete comprare o vendere casa, per rendervi più semplice e veloce la firma del contratto preliminare (&#8220;compromesso&#8221;)</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare il contratto all&#8217;Agenzia delle Entrate.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Nessun maggior costo vi verrà addebitato per questa procedura, in questa fase di limitazione alla mobilità.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">In dettaglio, lo Studio propone di seguire questa modalità.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">a) <strong>Il nostro Studio resta aperto per i casi urgenti</strong>, ma bisogna rispettare le limitazioni al movimento delle persone.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Ricordiamo ai clienti che l&#8217;accesso fisico allo studio potrebbe essere considerato come una violazione dei divieti vigenti.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Per questo motivo, <strong>Vi offriamo l&#8217;opportunità di ricevere i documenti a domicilio</strong>.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Se questa soluzione è di Vostro gradimento, siamo pronti a prestare una <strong>consulenza a distanza</strong>.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Possiamo usare il telefono nei casi più semplici, oppure impiegare una modalità di connessione video (da <strong>WhatsApp, </strong>a <strong>Facetime, </strong>a<strong> Skype</strong>, a <strong>Zoom </strong>o con la piattaforma <strong>TEAMS </strong>attivata dallo Studio).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">La consulenza può essere erogata dal notaio o da persone di provata esperienza, a seconda delle circostanze e delle Vostre esigenze.</span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong>Contattateci e fissiamo un appuntamento</strong>, che invece di avvenire fisicamente si terrà a distanza.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">b) <strong>Vi richiederemo i soli documenti indispensabili</strong> per la firma del compromesso.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Se preferite, ogni ulteriore approfondimento consigliabile per i successivi atti sarà svolto in seguito.</span><br />
<span style="color: #000000;"> In questo momento, può essere prevalente l&#8217;esigenza delle <strong>velocità di completamento dell&#8217;incarico.</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> Vi consiglieremo subito quali ricerche di dettaglio eseguire, quando ciò sarà indispensabile.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">c) Se ci sono difficoltà nella trasmissione dei documenti (dallo Studio a Voi, e viceversa), <strong>ci offriamo di spedire e di ritirare fisicamente i documenti con un corriere espresso </strong>da noi incaricato.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">d) Invieremo i documenti telematicamente all&#8217;Agenzia.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">e) Al ricevimento della ricevuta di registrazione, Vi invieremo copia del preliminare con gli estremi di registrazione.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Contattateci all&#8217;indirizzo immobiliare@notaioforte.it</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>o telefonate ai numeri 059.771242 (Vignola) o 051.904503 (Cento)</strong></p>
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		<title>Terza età: strumenti patrimoniali, opportunità e tutele (ottobre 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 17:49:29 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Modi e strumenti per assicurarsi una anzianità e vecchiaia serena e dignitosa: è il tema della 15ª Guida per il Cittadino, che aiuta a individuare soluzioni patrimoniali con gli strumenti giuridici che vanno dal contratto di rendita vitalizia al contratto di mantenimento/vitalizio alimentare/vitalizio assistenziale, alla donazione con onere di assistenza, alla compravendita della nuda proprietà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modi e strumenti per assicurarsi una anzianità e vecchiaia serena e dignitosa: è il tema della 15ª <a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2018/10/Guida_La-Terza-Eta.pdf">Guida per il Cittadino, </a>che aiuta a individuare soluzioni patrimoniali con gli strumenti giuridici che vanno dal contratto di rendita vitalizia al contratto di mantenimento/vitalizio alimentare/vitalizio assistenziale, alla donazione con onere di assistenza, alla compravendita della nuda proprietà con riserva d’usufrutto, o con riserva del diritto di abitazione, al prestito vitalizio ipotecario, al trust, al testamento.<br />
La Guida è divulgata dal Consiglio Nazionale del Notariato e da 14 Associazioni dei Consumatori.<br />
Lo Studio è a Vostra disposizone per approfondire questi argomenti.</p>
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		<title>PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO: un vademecum (luglio 2018)</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 12:40:35 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO un vademecum realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato con le associazioni dei consumatori Cos’è il Prestito Vitalizio Ipotecario (P.V.I.)? È un finanziamento concesso da banche o intermediari finanziari (il “finanziatore”), a persone di età superiore a 60 anni compiuti (“soggetto finanziato”), garantito da ipoteca di primo grado iscritta su un immobile ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO<br />
un vademecum realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato con le associazioni dei consumatori</p>
<p><strong>Cos’è il Prestito Vitalizio Ipotecario (P.V.I.)? </strong><br />
È un finanziamento concesso da banche o intermediari finanziari (il “finanziatore”), a persone di età superiore a 60 anni compiuti (“soggetto finanziato”), garantito da ipoteca di primo grado iscritta su un immobile ad uso residenziale a garanzia della restituzione del prestito, degli interessi e delle spese.<br />
Se la persona che richiede il prestito è coniugata, costituente l’unione civile o convivente more uxorio da almeno 5 anni e l’immobile da ipotecare in garanzia del P.V.I. costituisce la residenza di entrambi i coniugi, i costituenti l’unione civile o i conviventi, il relativo contratto di finanziamento deve essere sottoscritto da entrambi, anche se l’immobile è di proprietà di uno solo, purché anche l’altro partner abbia compiuto 60 anni di età.<br />
<strong>Si può stabilire a priori la durata del P.V.I.? </strong><br />
No, perché dipende dalla durata della vita del soggetto finanziato; se il finanziamento è cointestato al coniuge, al costituente l’unione civile o al convivente, si fa riferimento alla durata della vita del più longevo.<br />
Quando il finanziatore può chiedere il rimborso integrale in un’unica soluzione del finanziamento?<br />
Lo può fare alla morte del soggetto finanziato o se vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento (es. diritto di usufrutto o di abitazione) sull’immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile.<br />
<strong>Il rimborso integrale del P.V.I come avviene? </strong><br />
Ci sono due possibilità di rimborso:<br />
• senza capitalizzazione: il soggetto finanziato rimborsa gradualmente gli interessi e le spese prima del verificarsi degli eventi su indicati; quindi al momento del rimborso dovrà essere restituito solo il capitale;<br />
• con capitalizzazione: alla scadenza del finanziamento dovranno essere rimborsati in unica soluzione sia il capitale che gli interessi e le spese capitalizzati annualmente. Il finanziamento dovrà essere integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi su indicati. In caso di morte del soggetto finanziato, se il finanziamento è cointestato, il rimborso avverrà al momento della morte del più̀ longevo.<br />
<strong>Cosa succede alla morte del soggetto finanziato? </strong><br />
Entro 12 mesi dalla morte del soggetto finanziato i suoi eredi devono rimborsare integralmente il finanziamento o, d’accordo con il finanziatore, provvedere in proprio alla vendita della casa.<br />
Decorso tale periodo solo il finanziatore ha facoltà di vendere la casa, senza necessità di dover ricorrere a un’ordinaria procedura esecutiva giudiziaria, al prezzo determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, soddisfacendo il suo credito e dando l’eventuale eccedenza agli eredi.<br />
Se entro altri 12 mesi la vendita non si sarà perfezionata, il prezzo si ridurrà ogni anno del 15%, fino a quando la casa non sia venduta. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese sostenute, non coprirà il credito del finanziatore questo nulla potrà chiedere agli eredi.<br />
<strong>Il ritardato rimborso degli interessi e delle spese può essere causa di risoluzione del contratto di P.V.I.?</strong><br />
Sì, se si è scelto il rimborso senza capitalizzazione, il finanziatore potrà chiedere la risoluzione del contratto nel caso di ritardato pagamento della rata di rimborso degli interessi e delle spese qualora tale ritardo si sia verificato almeno 7 volte, anche non consecutive.<br />
<strong>Dove viene iscritta l’ipoteca? </strong><br />
L’ipoteca viene iscritta nei pubblici registri immobiliari con atto ricevuto o autenticato dal notaio.<br />
<strong>La documentazione precontrattuale. </strong><br />
Per le caratteristiche del P.V.I. è molto importante ponderare la scelta e confrontare le diverse condizioni offerte, richiedendo al potenziale finanziatore i documenti precontrattuali che dovranno indicare chiaramente il capitale, le spese e gli interessi da pagare nel corso degli anni. Deve essere anche valutato con attenzione l’ammontare del prestito concesso: esso dipende dal valore di perizia della casa ma anche dall’età dei soggetti che lo richiedono e può variare da istituto a istituto.</p>
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		<title>EREDITARE UN IMMOBILE: GLI ADEMPIMENTI (giugno 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 18:05:55 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[EREDITARE UN IMMOBILE NON È GRATIS: GLI ADEMPIMENTI PER NON SBAGLIARE (Consiglio nazionale del notariato) LE REGOLE Quando si riceve un’eredità, è possibile che nel patrimonio del defunto sia presente anche un immobile. È importante sapere che chi è chiamato all’eredità non può disporre da subito degli immobili caduti in successione; la legge, infatti, prevede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>EREDITARE UN IMMOBILE NON È GRATIS: GLI ADEMPIMENTI PER NON SBAGLIARE</strong></span><br />
<strong>(Consiglio nazionale del notariato)</strong></p>
<p>LE REGOLE<br />
Quando si riceve un’eredità, è possibile che nel patrimonio del defunto sia presente anche un immobile. È importante sapere che chi è chiamato all’eredità non può disporre da subito degli immobili caduti in successione; la legge, infatti, prevede che debba essere effettuata una serie di adempimenti prima di abitare la casa, oppure di venderla o affittarla, oltre al pagamento di specifiche imposte.<br />
Innanzitutto bisogna sapere che l’acquisto della qualità di erede non è automatico ed immediato. L’eredità si acquista con l’accettazione, espressa oppure tacita.<br />
L’accettazione espressa consiste nella dichiarazione resa in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) di accettare l’eredità e quindi di assumere il titolo di erede.<br />
L’accettazione tacita, la più ricorrente, consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede. L’esempio più comune è la vendita di un bene ereditario, ma anche il pagamento di un’imposta o la riscossione di una somma di danaro.<br />
Solo a seguito dell’accettazione espressa o tacita il chiamato all’eredità diventerà erede puro e semplice, e cioè subentrerà – proporzionalmente alla sua quota ove vi siano altri eredi e con effetto dal momento in cui si è aperta la successione, nella stessa posizione giuridica del defunto dunque nel patrimonio immobiliare e mobiliare, crediti e passività (l’erede puro e semplice risponderà degli eventuali debiti ereditari anche con il proprio patrimonio).<br />
Quando si eredita la proprietà di una casa, occorre poi procedere ad alcuni adempimenti fondamentali:<br />
1) Presentare la dichiarazione di successione. La dichiarazione di successione non è altro che l’adempimento obbligatorio di carattere fiscale che va presentato entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (cioè dalla morte). Serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate che gli eredi sono subentrati nel patrimonio del defunto e che, di conseguenza, bisogna calcolare le imposte dovute con questo passaggio.<br />
2) Trascrivere l’acquisto dell’immobile presso i registri immobiliari. Se il defunto era titolare della proprietà di beni immobili, è necessario trascrivere presso l’ufficio dei Registri Immobiliari l’accettazione di eredità.<br />
È possibile trascrivere nei Registri Immobiliari sia l’accettazione espressa, sia l’accettazione tacita. In questo ultimo caso, mancando un atto scritto, si chiederà la trascrizione dell’accettazione in occasione dell’atto che la determina, ad esempio una compravendita immobiliare redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si tratta di un passaggio importantissimo: la trascrizione degli atti, infatti, ha proprio lo scopo di pubblicizzare l’acquisto, sancire l’avvenuta acquisizione da parte dei chiamati degli immobili ereditari e garantire la continuità delle trascrizioni.<br />
3) Fare le volture presso il catasto. La voltura svolge la funzione di pubblicizzare, a fini fiscali e del pagamento delle imposte, il mutamento dell’intestatario dell’immobile. Quando si è chiamati all’eredità, la singola quota trasferita ad ogni erede comprendente immobili è soggetta sia all’imposta di successione che alle imposte ipotecaria e catastale. L’imposta di successione si calcola sul valore complessivo dell’asse ereditario che è dato dalla differenza tra attivo e passivo e varia in base al rapporto di parentela tra defunto e beneficiario.<br />
Come si calcola la tassa da pagare?<br />
La base imponibile, ossia il valore dei beni su cui calcolare l’imposta, quando si eredita un immobile, è data prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata per dei coefficienti specifici (110, per la prima casa; 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C; 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 60, per i fabbricati delle categorie A/10 ossia uffici e studi privati; 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1, negozi e botteghe).<br />
Al valore ottenuto si applicano poi delle aliquote diverse a seconda del grado di parentela esistente tra la persona deceduta e l’erede e si considera la franchigia, ossia l’importo sopra il quale si applica la tassa.<br />
Così si applica l’aliquota al 4%, se l’erede è il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro (la franchigia); al 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro; sempre al 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, fino ad arrivare all’aliquota all’8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.<br />
Al momento della presentazione della denuncia di successione, gli eredi provvederanno ad autoliquidare e versare: &#8211; l’imposta di ipotecaria, nella misura del 2% calcolato del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa; &#8211; l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa.<br />
Sarà poi l’Ufficio in seguito a richiedere l’imposta di successione eventualmente dovuta.</p>
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		<title>Il Rent to buy: una nuova guida del notariato (dicembre 2015)</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 09:55:41 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Comprare casa con il contratto di rent to buy. Il rent to buy permette a chi vuole acquistare un immobile di usufruirne subito, con pagamento di un canone e rinviando l’acquisto vero e proprio e il pagamento del relativo prezzo. Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Comprare casa con il contratto di<em> rent to buy.</em></strong></span></p>
<p>Il rent to buy permette a chi vuole acquistare un immobile di usufruirne subito, con pagamento di un canone e  rinviando l’acquisto vero e proprio e il  pagamento del relativo prezzo.<br />
Il rent to buy può avere ad  oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi,  uffici, capannoni e negozi.<br />
E&#8217; ora possibile trascrivere con l&#8217;atto notarile il  contratto nei Registri Immobiliari, tutelandosi fino a 10 anni.<br />
La  trascrizione è fondamentale perché vale come vera e propria prenotazione  dell’acquisto dell’immobile.<br />
Di conseguenza, quest’ultimo non potrà  essere venduto a qualcun altro, né potrà essere concessa un’ipoteca su  di esso, né costituita una servitù passiva o qualsiasi altro diritto  pregiudizievole.<br />
Il vincolo vale anche nei confronti degli eventuali  creditori del venditore, i quali non potranno iscrivere ipoteche  sull’immobile promesso in vendita, né pignorarlo.<br />
Con la trascrizione  del rent to buy, infatti, l’immobile è “riservato” al futuro acquirente,  e qualsiasi trascrizione o iscrizione non avrebbe effetto nei suoi  confronti.</p>
<p>Quali i vantaggi, gli svantaggi, gli obblighi per il venditore e l’acquirente?  Quali le tutele previste dalla legge?<br />
Lo chiarisce la nuovissima Guida per il Cittadino <strong>“<a href="http://www.notariato.it/sites/default/files/Guida_Rent_to_buy.pdf">Il rent to buy e altri modi per comprare casa</a>”, </strong>realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con 12 tra le principali Associazioni dei Consumatori, che spiega tutto quello che c’è da sapere sul contratto di rent to buy.<br />
- obblighi del venditore e del futuro acquirente<br />
- regimi fiscali ed imposte sull’immobile<br />
- che fa valere i diritti e paga gli oneri condominiali<br />
- come gestire le spese legate di manutenzione e le riparazioni straordinarie<br />
- cosa succede se il conduttore decide di non comprare l’immobile<br />
- come incide l&#8217;eventuale fallimento del venditore o del futuro acquirente<br />
-  modalità di cessione del contratto di rent to buy prima della sua scadenza.</p>
<p>La guida offre anche un approfondimento sulle alternative alla classica compravendita:<br />
- la locazione con patto di futura vendita;<br />
- la vendita con riserva della proprietà;<br />
- la vendita a prezzo rateizzato con iscrizione dell’ipoteca legale;<br />
- il preliminare ad effetti anticipati.</p>
<p>In ogni caso è sempre importante rivolgersi per tempo ad un professionista, come il notaio, che con la sua esperienza e preparazione in materia può consigliare le scelte più adatte alle esigenze specifiche.</p>
<p>Anche questa Guida è scaricabile gratuitamente dal sito web del Notariato (<a href="http://www.notariato.it">www.notariato.it</a>) e delle associazioni dei consumatori che hanno collaborato alla sua realizzazione.</p>
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		<title>Rent to buy: cosa ne pensa il Fisco (febbraio 2015)</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 19:36:51 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicate le opinioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate sulla nuova forma contrattuale di &#8220;contratto di godimento in vista della futura vendita&#8221;. <a href="https://webrun.notariato.it/agenziaterritorio/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n+4e+del+19+febbraio+2015/Circolare+n+4E+19022015.pdf">Qui la circolare</a>.</p>
<p>Questo il comunicato stampa.<br />
<strong>“ACQUISTARE CASA PAGANDO RATE D’AFFITTO. I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL REGIME FISCALE DA APPLICARE”<br />
</strong><em>Roma, 19 febbraio 2015 </em>- Pronte le indicazioni sulla disciplina fiscale, ai fini delle imposte dirette e indirette, da applicare in riferimento al <em>rent to buy</em>, formula innovativa che designa specifici contratti di godimento, cioè di locazione, che le parti sottoscrivono in vista della successiva vendita del medesimo immobile all’affittuario. In particolare, con la circolare n. 4/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate definisce aliquote e modalità del regime fiscale da utilizzare per la tassazione del nuovo schema contrattuale (articolo 23, Dl n. 133/2014).</p>
<p><strong>Tassazione a due vie, la finalità della quota di canone pagata dall’affittuario fa la differenza </strong>- In sostanza, spiega il documento di prassi, il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal locatario deve essere diversificato tenendo conto della funzione specifica, per il godimento dell’immobile o come acconto sul prezzo finale di trasferimento, per la quale le somme sono pagate dall’affittuario al proprietario. Nel primo caso quindi, prosegue la circolare, trovano applicazione le disposizioni previste per i contratti di locazione, sia per le imposte dirette che per quelle indirette, mentre per la quota di canone versata come anticipazione del corrispettivo pattuito per la vendita dell’immobile si applicherà la normativa fiscale prevista per gli acconti prezzo.</p>
<p><strong>Il <em>rent to buy </em>e l’opzione per l’imponibilità Iva </strong>– Nel quadro della formula di contrattazione del <em>rent to buy</em>, la circolare chiarisce che i canoni di locazione versati per il godimento di un fabbricato abitativo rientrano tra le operazioni esenti da Iva, salvo l’ipotesi in cui il concedente sia un’impresa di costruzione o di ripristino e opti per il regime di imponibilità Iva. Lo stesso regime di esenzione si applica anche ai canoni versati per la locazione di fabbricati strumentali, con la possibilità di optare per il regime di imponibilità da parte di tutti i soggetti passivi e non solo per le imprese di costruzione e di ripristino.</p>
<p><strong>Aliquote Iva e imposta di registro per il proprietario/concedente in regime di impresa </strong>– In dettaglio, nei casi in cui l’operazione sia imponibile ai fini dell’Iva, le aliquote applicabili alla quota di canone pagata come acconto per la successiva acquisizione dell’immobile sono le seguenti: aliquota ridotta del 4% se il futuro acquirente dichiara di poter beneficiare dei requisiti “prima casa” e se si tratta di case classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9; aliquota ridotta del 10%, se si tratta di case di abitazione che hanno la medesima classificazione catastale di quelle che possono fruire dell’agevolazione “prima casa”; aliquota del 22% per gli immobili classificabili nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli immobili strumentali. Riguardo l’imposta di registro, la misura è determinata in base al regime Iva applicabile. Per gli acconti prezzo soggetti ad Iva, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro. Per quanto attiene, invece alla quota di canone corrisposta quale acconto-pezzo, per gli immobili abitativi esenti Iva si applica l’imposta di registro con aliquota del 2%, mentre se è imponibile Iva, perché il concedente, cioè il potenziale venditore, ha espresso tale opzione, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (67 euro se il contratto è stipulato per scrittura privata, 200 euro se formato per scrittura privata autenticata o è redatto in forma pubblica). Per gli immobili strumentali, in deroga al principio di alternatività Iva/Registro, l’imposta di registro è applicata in misura proporzionale (1%), indipendentemente dal regime Iva di imponibilità o di esenzione cui l’operazione è soggetta.</p>
<p><strong>Se il proprietario/concedente non opera in regime d’impresa </strong>– Se il venditore non è un imprenditore ma un soggetto Irpef, sulla quota percepita del canone per la concessione in godimento, cioè per l’affitto, è applicata la disciplina fiscale dei redditi fondiari, mentre la misura dell’imposta di registro è proporzionale ed è pari al 2%, sia per gli immobili strumentali che abitativi. Comunque, è utile ricordare che, ove ricorrano i presupposti, per i soggetti Irpef è aperta la <em>chance </em>di optare per il regime della “cedolare secca”.</p>
<p><strong>Imposte dirette, Iva e registro all’atto del trasferimento dell’immobile – </strong>Per il proprietario in regime d’impresa si rileverà, al momento del trasferimento di proprietà dell’immobile, un incremento del reddito pari alla differenza tra il prezzo di cessione, al lordo degli acconti, e il costo fiscale dell’immobile. Ai fini Iva, invece, la base imponibile su cui applicare l’imposta sarà data dal prezzo della cessione al netto dei soli acconti sulla vendita pagati fino a quel momento dal nuovo proprietario, cioè dall’exaffittuario, esclusi quindi quelli versati per il mero godimento dell’immobile. Riguardo le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ai trasferimenti dei fabbricati strumentali rilevanti ai fini Iva (in regime di esenzione o imponibilità) si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro e le imposte ipotecaria e catastale in misura rispettivamente pari all’1% e al 3%. Per i fabbricati abitativi in esenzione Iva l’imposta di registro è dovuta nella misura proporzionale del 9% o del 2%, con un minimo 1.000 euro, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono in misura fissa pari a 50 euro ciascuna; se, invece, il trasferimento del fabbricato abitativo è imponibile Iva, per il principio di alternatività tra Iva e Registro, l’imposta di registro è fissa (200 euro) così come le imposte ipotecaria e catastale (sempre nella misura di 200 euro ciascuna).</p>
<p><strong>Se il proprietario/concedente non agisce in regime di impresa </strong>– In questo caso, il corrispettivo del trasferimento dell’immobile è tassato come una <em>plusvalenza </em>realizzata mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, se la cessione interviene entro cinque anni dall’acquisto. Le quote di canone incassate come acconto-prezzo saranno assoggettate alla disciplina dei redditi diversi e diventeranno imponibili al momento della cessione effettiva dell’immobile. Per le cessioni fuori campo Iva, prima casa e altro, l’imposta di registro sarà del 2% nel primo caso e del 9% nel secondo, mentre quella ipotecaria e catastale saranno versate in misura fissa di 50 euro in entrambi i casi.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>LE 10 COSE DA SAPERE SUL RENT TO BUY (gennaio 2015)</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 08:09:37 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[LE 10 COSE DA SAPERE SUL RENT TO BUY (Consiglio Nazionale del Notariato) 1. Cos’è il contratto di rent to buy? È un nuovo tipo di contratto in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile. Significa che il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LE 10 COSE DA SAPERE SUL RENT TO BUY<br />
(Consiglio Nazionale del Notariato)</p>
<p>1. Cos’è il contratto di rent to buy?<br />
È un nuovo tipo di contratto in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile. Significa che il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un certo periodo di tempo il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati.<br />
Esempio: Si consideri la vendita di un appartamento per il prezzo di 100.000 euro. Il canone mensile è convenuto in 1.000 euro mensili. Una parte di questo prezzo, ad esempio 500 euro, viene dato per il godimento del bene, come se fosse un normale affitto. E questa parte si “perde”, proprio come in una normale locazione. Il residuo, cioè i 500 euro mancanti, si imputano al prezzo (cioè sono come un acconto sul prezzo di vendita), per cui hanno come effetto quello di ridurre il prezzo finale di vendita.<br />
Se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare il bene non dovrà pagare 100.000 euro, ma 70.000 euro, perché 30.000 sono già stati pagati con parte dei canoni.</p>
<p>2. Il conduttore è obbligato a comprare la casa dopo il periodo di “affitto”?<br />
Entro quale termine potrà decidere di acquistarla?<br />
No, la legge prevede che il conduttore abbia la facoltà ad acquistare il bene, ma non un obbligo. Ovviamente le parti possono concordare che il conduttore sia obbligato ad acquistare, ma allora il contratto è diverso dal rent to buy. Il termine entro il quale il conduttore potrà decidere di acquistare la casa è stabilito dalle parti, entro i dieci anni.</p>
<p>3. Quali sono i vantaggi e i rischi per chi vende?<br />
Il vantaggio principale è la possibilità di trovare un numero più elevato di potenziali acquirenti.<br />
Il rischio è che il conduttore decida di non comprare la casa. In tal caso, però, il proprietario può trattenere tutto o parte di quanto è stato pagato (e sarà una somma maggiore rispetto ad un normale canone di locazione).<br />
L’altro rischio è quello di trovarsi l’immobile occupato dal conduttore divenuto inadempiente e di dover fare ricorso al giudice per liberare il bene e venderlo ad altri.</p>
<p>4. Il proprietario, in caso di mancato acquisto o di mancato pagamento dei canoni dovrà intraprendere un procedimento di sfratto, con tutto quello che comporta in termini di tempo e di costi?<br />
La procedura non è quella di sfratto, ma di rilascio del bene: molto più breve e meno costosa; ma il tempo di rilascio del bene dipende dai singoli tribunali.<br />
Per poter seguire questa procedura sarà necessario prevedere apposite clausole nell’atto di rent to buy: il notaio saprà dare adeguati consigli.</p>
<p>5. Ci sono altre tutele che il venditore deve adottare?<br />
È opportuno che il canone sia più elevato rispetto ad un normale canone di locazione e che la parte dei canoni che il proprietario potrà trattenere nel caso in cui non si arrivi alla vendita siano concordati in modo che il proprietario venga adeguatamente indennizzato per la mancata conclusione di altri affari. Ciò indica anche la serietà dell’impegno del conduttore all’acquisto del bene.</p>
<p>6. Il conduttore è tutelato?<br />
Sì. La legge prevede la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy, che consentirà al conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli, che emergano dopo la trascrizione del rent to buy.<br />
La trascrizione ha una durata massima di 10 anni. Questa tutela permane anche in caso di fallimento del venditore.</p>
<p>7. Cosa può essere oggetto del rent to buy? Anche gli immobili in costruzione?<br />
Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni e negozi. Persino terreni. Può avere ad oggetto un immobile in costruzione.<br />
Tuttavia se il bene è allo stato grezzo, sarà necessario cancellare l’ipoteca che grava sul bene; è però possibile prevedere l’accollo del mutuo.<br />
Per le imprese di costruzione il rent to buy potrebbe rappresentare un valido strumento per pagare le rate del mutuo originariamente contratto per la costruzione.</p>
<p>8. Per il rent to buy relativo ad un immobile in costruzione, se l’impresa fallisce il conduttore perde il proprio denaro?<br />
No: il contratto di rent to buy continua anche in caso di fallimento del proprietario. Inoltre, la vendita non è soggetta a revocatoria fallimentare, se pattuita al giusto prezzo e si tratta di abitazione principale del conduttore o dei suoi parenti o affini più stretti.</p>
<p>9 Il conduttore/acquirente può riservarsi la nomina di un terzo in sede di rogito?<br />
Sì, la legge è elastica sul punto e prevede la facoltà di riservarsi la nomina di un terzo come in tutti i contratti preliminari. È anche possibile prevedere la cessione del contratto.</p>
<p>10. Quali imposte si pagano? Il rent to buy è conveniente?<br />
Bisogna distinguere se chi concede il godimento in vista della futura vendita è un privato o un’impresa, e bisogna distinguere anche tra imposte dirette (a carico del proprietario/venditore) ed indirette (a carico del conduttore/acquirente).<br />
Si deve, inoltre, tenere conto che non c’è ancora una disciplina specifica sul piano tributario.<br />
In ogni caso, per valutare i vantaggi (o gli svantaggi) fiscali è necessario valutare la specifica posizione fiscale del venditore, facendo un’analisi economica e fiscale del singolo caso concreto.<br />
Anche per questo motivo il cliente ha bisogno fin dall’inizio della collaborazione di un professionista. Naturalmente i notai italiani sono competenti a valutare l’operazione nel complesso ed a consigliare il cliente.<br />
La consulenza notarile consente di affrontare con completezza, serietà e professionalità, ogni singola questione fin dal momento iniziale così da evitare danni futuri.<br />
Va precisato che nel periodo del godimento (paragonabile alla locazione), le imposte legate al possesso dell’immobile sono a carico del proprietario, come in qualsiasi contratto di affitto.<br />
Le spese di trascrizione del contratto nei registri immobiliari sono, invece, a carico dell’acquirente, come le spese ed imposte dovute per l’atto di compravendita dell’immobile.</p>
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		<title>Dieci consigli utili per farsi concedere un mutuo (di Vito Lops) (aprile 2013)</title>
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		<pubDate>Sun, 19 May 2013 15:11:03 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[di Vito Lops &#8211; da Il Sole 24 ore12 aprile 2013 Ecco alcuni semplici consigli che possono aiutare l&#8217;aspirante mutuatario a stipulare un mutuo low cost anche in tempi di crisi. 1) Non limitarsi a chiedere il mutuo presso la banca presso cui si ha il conto corrente, perché gli istituti di credito cambiano di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Vito Lops &#8211; da Il Sole 24 ore12 aprile 2013</em></p>
<p>Ecco alcuni semplici consigli che possono aiutare l&#8217;aspirante mutuatario a stipulare un mutuo low cost anche in tempi di crisi.</p>
<p>1) Non limitarsi a chiedere il mutuo presso la banca presso cui si ha il conto corrente, perché gli istituti di credito cambiano di trimestre in trimestre la strategia sui mutui. Quindi, se una banca ha un&#8217;offerta competitiva in un periodo dell&#8217;anno non è detto che la mantenga anche in seguito. E, soprattutto, non è detto che la banca più competitiva sul mercato sia proprio quella presso cui si detiene il conto corrente.</p>
<p>2) Per questa ragione è bene cercare le migliori offerte costantemente sia online (attraverso portali che offrono servizi di intermediazione) che allo sportello. Oppure rivolgendosi a un mediatore creditizio qualificato che operi in totale assenza di conflitto di interessi ed è in grado di presentare un bouquet di offerte realmente variegato e non limitato a 4-5 banche preferenziali. Come spesso accade le possibilità di risparmiare online sono maggiori anche quando si tratta di mutui. Perché è vero che c&#8217;è un intermediario in più (il broker online) ma è anche vero che questi consente all&#8217;istituto di credito di risparmiare una serie di costi tali per cui alla fine in molti casi è in grado di proporre un&#8217;offerta più bassa, a parità di banca, di quanto avviene allo sportello.</p>
<p>3) Scegliere il tasso in base alla propria propensione al rischio. Quindi chi ha paura di non dormire sonni tranquilli temendo fluttuazioni del tasso variabile dovrebbe valutare l&#8217;ipotesi di un fisso, ma solo se questo è competitivo e non troppo distante dal tasso della Bce (che in questo momento è fissato allo 0,75%). Va però tenuto conto che in Italia le banche utilizzano il piano di ammortamento alla francese, che prevede il pagamento della maggior parte degli interessi nei primi anni del piano di ammortamento. Ed è questo il motivo per cui il tasso variabile quasi sempre vince il confronto della convenienza, perlomeno in partenza, con il mutuo a tasso fisso. Molti esperti convergono che l&#8217;importante è partire con un tasso aggressivo nei primi anni in modo tale da risparmiare un gruzzolo importante che potrebbe essere eventualmente utilizzato in caso di un eccessivo rialzo dei tassi (peraltro poco probabile in tempi di contrazione economica).</p>
<p>4) Uno dei vantaggi paradossali, lato mutui, che emergono da questa crisi è che i tassi di interesse europei e gli Euribor (gli indici agganciati al calcolo dei mutui variabili) sono ai minimi di tutti i tempi e vicino a quota 0. Ne consegue che il variabile oggi in partenza costa circa il 2-2,5%% in meno rispetto al fisso. Un elemento da tenere conto nella scelta del tasso.</p>
<p>5) Considerare il mutuo come una sorta di investimento attivo e, come tale, essere pronti a rivederlo nel corso del tempo attraverso operazioni di rinegoziazione (con la propria banca), surroga (con un altro istituto). Essendo un contratto poliennale non è detto che le condizioni firmate in un determinato momento storico siano anche le migliori in seguito. Per questo motivo bisogna cambiare mentalità. Ed essere pronti nel corso del tempo a rimodulare il contratto per evitare che il mutuo perfetto si trasformi negni anni in un mutuo pigro.</p>
<p>6) Fare molta attenzione ai costi. Non esiste solo lo spread. Ma il contratto di mutuo annovera un&#8217;ampia gamma di costi (dalle spese di perizia a quelle di incasso rata fino ad altri costi meno visibili). Per questo motivo il confronto tra le offerte va effettuato esclusivamente sulla base del Taeg (Tasso annuo effettivo globale) contenuto nel modello Esis (European standardised sheet) che calcolo il preventivo sulla richiesta personale e non su dati generici (come avviene nel foglio informativo).</p>
<p>7) Fare attenzione alle polizze assicurative Cpi (Credit protection insurance) e sulla vita che vengono proposte da molte banche per coprire il pagamento delle rate in caso di perdita del posto di lavoro o morte. In molti casi, e in questa fase di crisi più che mai, questi prodotti rappresentano la prima fonte di guadagno per gli intermediari che offrono un mutuo. Quindi il costo del premio unico (solitamente accorpato al finanziamento e quindi aggiunto alla rata) può essere più elevato rispetto alle stesse polizze sottoscritte all&#8217;esterno da compagnie assicurative. Quindi anche in questo caso sarebbe bene effettuare un confronto con quanto propone il mercato, se proprio si decide di stipulare una di queste polizze che restano facoltative.</p>
<p>8) Fare attenzione alla data di stipula. È quello il momento in cui la banca effettivamente presta i soldi. E da quel giorno comincia il pagamento degli interessi per il mutuatario. Se possibile, è opportuno fare in modo che la data di stipula sia il più vicina possibile a quella dell&#8217;avvio del piano di ammortamento (e quindi del pagamento della prima rata). Perché nel periodo che va dalla stipula al pagamento della prima rata si pagano (tecnicamente a vuoto) interessi di pre-ammortamento.</p>
<p>9) Fare attenzione al valore dell&#8217;ipoteca. Molti istituti iscrivono un&#8217;ipoteca pari al 200% del valore dell&#8217;immobile, altri al 150%. La differenza non è di poco conto dato che la parcella notarile viene calcolato non sul prestito ma sul valore ipotecato.</p>
<p>10) Contrattare le condizioni con l&#8217;intermediario che offre il mutuo. I contratti non sono rigidissimi e consentono, spesso, margini di contrattazione sia sullo spread che sulle spese accessorie.</p>
<p>twitter.com/vitolops</p>
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		<title>Il Rapporto 2012 sul mercato immobiliare (Agenzia del Territorio) maggio 2012</title>
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		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:15:20 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Qui il link per scaricare il Rapporto E’ stato pubblicato il Rapporto 2012 sul mercato residenziale. Si tratta di un’analisi completa sul trend delle compravendite di abitazioni e sulle tipologie dimensionali, sul livello dei prezzi e del fatturato, sulla quantità e distribuzione dei mutui ipotecari relativi all’anno 2011. L’analisi è completata dalla stima delle condizioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="481">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/RI_2012_Residenziale_Quadro_generale.pdf">Qui il link per scaricare il Rapporto</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">E’ stato pubblicato il <strong>Rapporto 2012 sul mercato residenziale</strong>.<br />
Si tratta di un’analisi completa sul trend delle compravendite di abitazioni e sulle tipologie dimensionali, sul livello dei prezzi e del fatturato, sulla quantità e distribuzione dei mutui ipotecari relativi all’anno 2011. L’analisi è completata dalla stima delle condizioni di accessibilità delle famiglie italiane all’acquisto di un’abitazione, sulla base di uno specifico indice di affordability.<br />
Le analisi riportate presentano:<br />
- gli andamenti dei volumi di compravendite di abitazioni e delle pertinenze (magazzini e posti<br />
auto in gran parte collegati al settore residenziale);<br />
- le classi dimensionali, le superfici complessive e le superfici medie delle abitazioni oggetto di<br />
compravendita, stimate in relazione ai vani catastali;<br />
- le quotazioni medie di mercato delle abitazioni e il loro andamento dal 2004;<br />
- il valore del volume di scambio delle abitazioni, stimato sulla base delle quotazioni<br />
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare e delle superfici compravendute calcolate;<br />
- le caratteristiche dei prestiti erogati dagli istituti di credito tramite mutuo ipotecario in termini<br />
di numero di compravendite che utilizzano tale strumento di finanziamento, capitale erogato<br />
complessivo e medio per unità, durata e tasso di interesse medio iniziale pattuito.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		<title>Comprar casa senza rischi® (ottobre 2011)</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:28:39 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Comprar casa senza rischi® è una delle iniziative di servizio al cittadino promosse dal Consiglio Notarile di Milano, che rappresenta i notai dei Comuni di Milano, Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese. Insieme al Comitato Regionale Notarile Lombardo e all&#8217;Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia, il Consiglio promuove questa iniziativa dal 2007 per offrire supporto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><strong><a href="http://www.comprarcasasenzarischi.it/">Comprar casa senza rischi®</a></strong> è una delle iniziative di servizio al cittadino promosse dal <a href="http://www.consiglionotarilemilano.it/" target="_blank">Consiglio Notarile di Milano</a>, che rappresenta i notai dei Comuni di Milano, Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese.<br />
Insieme al Comitato Regionale Notarile Lombardo e all&#8217;Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia, il Consiglio promuove questa iniziativa dal 2007 per offrire supporto e consulenza ai cittadini che stanno per acquistare o vendere casa, vogliono rinegoziare il mutuo o, semplicemente, hanno domande da porre al notaio sulla propria abitazione.</p>
<h2>La consulenza preventiva</h2>
<p>Affidarsi ad un notaio fin dal momento dei primi pagamenti, della firma del compromesso o della scelta del mutuo, è garanzia di un&#8217;informazione corretta e trasparente, indispensabile per un acquisto &#8220;senza rischi&#8221;.<br />
Non tutti sanno che la consulenza preventiva è ricompresa nel costo dell&#8217;atto notarile.</p>
<h2>L&#8217;attività del notaio: molto più di una firma</h2>
<p><strong>L&#8217;attività notarile non si esaurisce nel tempo della firma dell&#8217;atto</strong> ma comprende principalmente controlli, adempimenti e obblighi che vengono svolti prima e dopo la conclusione del contratto.<br />
In sintesi, in un atto di compravendita immobiliare (senza considerare il caso di un mutuo ipotecario), l&#8217;attività del notaio comprende:</p>
<ul>
<li><strong>Contatti e colloqui con le parti</strong> per chiarire e illustrare gli aspetti legati alla compravendita di un immobile, anche in materia urbanistica, e in particolare:
<ul>
<li><strong>esame delle richieste specifiche delle parti e individuazione delle migliori soluzioni operative</strong> (per es. l&#8217;acquisto di una prima casa per il figlio che si sposa o la donazione del denaro perché la acquisti direttamente;la donazione di un appartamento a uno tra più figli; un contratto di vitalizio; ecc.);</li>
<li><strong>attività di informazione</strong> in merito al regime patrimoniale della famiglia (comunione o separazione dei beni, fondo patrimoniale) e alle relative implicazioni sull&#8217;acquisto;</li>
<li><strong>analisi dei profili di &#8220;diritto internazionale privato&#8221;</strong>, quando sia necessaria l&#8217;applicazione di leggi straniere, nel caso una delle parti abbia cittadinanza straniera o sia domiciliata o coniugata all&#8217;estero;</li>
</ul>
</li>
<li><strong>esame dei documenti</strong> forniti dalle parti (atti di provenienza del bene, documentazione urbanistica, documentazione fiscale);</li>
<li><strong>ispezioni ipotecarie e catastali</strong>, che il notaio deve obbligatoriamente effettuare al fine di identificare correttamente l&#8217;immobile e di verificarne la proprietà e la libertà da ipoteche ed altri possibili vincoli che possano pregiudicare l&#8217;acquisto;</li>
<li>eventuali <strong>ricerche in altri pubblici registri</strong> (per esempio il Registro delle Imprese o Registro Testamenti);</li>
<li>verifica della <strong>legittimazione delle parti</strong> (potere di vendita, ad es., in caso di comunione legale oppure separazione o divorzio);</li>
<li><strong>attività necessarie per cautelare le parti</strong> in presenza di ipoteche o di altri vincoli (ad es. prelazioni per immobili di interesse artistico e storico, o prelazioni per immobili in affitto, o ancora vincoli per immobili di edilizia economica e popolare);</li>
<li><strong>redazione e lettura dell&#8217;atto alle parti</strong> (incluso ovviamente il controllo che l&#8217;intero atto sia conforme alla legge) con le necessarie spiegazioni in merito ai punti salienti e/o alle richieste di chiarimento delle parti stesse;</li>
<li><strong>individuazione del regime fiscale</strong> e <strong>calcolo delle imposte</strong> e tasse dovute;</li>
<li><strong>pagamento delle imposte</strong> per il trasferimento di proprietà e trasmissione dell&#8217;atto all&#8217;ufficio dei Registri Immobiliari e al Catasto;</li>
<li><strong>consegna delle copie e dei documenti</strong> che attestano il trasferimento di proprietà.</li>
</ul>
</div>
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