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	<title>Notaio Forte &#187; impresa</title>
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		<title>La donazione d’azienda: investire nei sentimenti (Il Sole 24ore 30 ottobre 2019)</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 19:07:43 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Donazione d'azienda, una scelta che gli imprenditori devono considerare contemplando affetti e cura della continuità dell'impresa. E' possibile programare un percorso di accompagnamento delle nuove generazioni verso la piena autonomia nella gestione dell'impresa, riservando al donante diritti speciali e facoltà di partecipare all'aministrazione dei beni trasferiti. Il fisco premia chi vuole anticipare il trasferimento intergenerazionale del controllo aziendale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli anni settanta erano i nipoti a prendersi cura dei nonni; al contrario, oggi il patrimonio è saldamente nelle mani dei cittadini più anziani e da questi prima o poi passerà ai più giovani, che faticano ad accumulare un proprio gruzzoletto. Almeno un’azienda su cinque passerà nelle mani degli eredi nei prossimi quindici anni: nessuna precedente generazione ha mai lasciato ai propri figli tanta ricchezza, quanto quella degli imprenditori che stanno per raggiungere l’età della pensione.L’onda che sta arrivando dovrebbe spingere molti tra loro a preparare la successione in azienda con un percorso di formazione ed accompagnamento delle nuove leve, per garantire continuità e nuove iniziative.</p>
<p>Non è così. Poche volte un imprenditore decide a cuor leggero di affrontare l’argomento del passaggio generazionale nell’azienda che ha creato e gestito attraverso tante peripezie: una scelta faticosa, spesso rinviata ad un momento più adatto che non arriva mai, ma che va fatta bilanciando da una parte la cura degli affetti e dall’altra il rischio di veder sprecato il frutto del proprio lavoro.</p>
<p>In genere, si comincia a parlare di donazioni partendo da questioni tributarie, quasi sempre sull’onda emotiva scatenata da qualche accenno sui giornali a nuove tasse. Spinti da questa pressione, allora, si decide di affrontare gli spinosi argomenti delle competenze dei figli, del riconoscimento per i sacrifici che qualcuno tra loro ha fatto da tempo nell’impresa e delle compensazioni da riservare a quelli che si occupano di altro. Come si può riuscire ad essere equi nella distribuzione e contemporaneamente sensibili alle aspettative ed ai bisogni di ciascuno? Meglio firmare oggi un accordo, potendo guardare negli occhi le reazioni dei familiari, oppure lasciare tutto com’è e far scoprire ai tristi eredi la soluzione prescelta solo al momento della lettura di un distaccato testamento?</p>
<p>In nessun contratto i sentimenti giocano tanta importanza, come nelle donazioni: paura di perdere troppo presto il bastone di comando, più o meno velate pressioni morali ed impliciti scambi di attenzioni e riconoscenza, desiderio di assicurare ai propri cari la libertà di una tranquilla indipendenza. Anche per questo il codice civile impone formalismi, notai e testimoni che possono sembrare antiquati ed indelicatamente impiccioni, ma evitano l’impulso e costringono alla riflessione chi sta per spogliarsi del proprio patrimonio senza apparente contropartita. Nella prassi professionale, le clausole di una donazione finiscono per disegnare una mappa dei rapporti familiari, con tanto di confini, ponti, dighe e rifugi sicuri.</p>
<p>Troppa prudenza però può costare cara, se porta a rinviare alle calende greche: chi non trova mai il tempo per decidersi rischia di lasciare improvvisamente i propri eredi di fronte a questioni che si abbattono come meteoriti sulla loro vita e possono paralizzare la vita dell’impresa di famiglia. Per evitare questi scenari e liti decennali nelle aule di Tribunale, la consapevolezza di quanto il tema sia delicato deve portare ad affrontare con serenità e preveggenza la pianificazione del passaggio generazionale.</p>
<p>La legge vuole favorire queste scelte anticipate, come dimostra l’eccezionale incentivo fornito dai patti di famiglia, caso unico di successione ereditaria “contrattualizzabile”. Molto prima, il codice civile ha messo a disposizione strumenti preziosi per ridimensionare le apprensioni di chi vive queste vicende, con un’accorta contrattualistica. E’ possibile decidere di donare ma nel contempo ridurre i rischi di sorprese da parte dei beneficiari, riservando per sé il diritto di decidere sulle questioni determinati e l’incasso degli utili dell’esercizio; nelle società di famiglia, si può adeguare lo statuto introducendo “diritti speciali” per il donante, che gli permettano di continuare ad essere presente nella vita dell’azienda anche dopo aver ceduto il proprio capitale. Si può adottare una condizione che escluda sgraditi conviventi e consorti di figli dai vantaggi della donazione. Il donante può conservare per sè una scorta di emergenza per i casi imprevisti della vita, riservandosi la facoltà di disporre di alcuni degli oggetti donati; nel contempo ciò può mettere al riparo il dono dall’aggressione di futuri creditori dei beneficiari. A chi riceve il regalo possono imporsi obblighi di assistenza personale e patrimoniale, che responsabilizzino e compensino i vantaggi ricevuti. I figli possono acquisire “pacchetti” di vari beni che si ripartiscono immediatamente, così da soddisfarli definitivamente ed escludere future contestazioni. Ogni scelta dovrà tenere conto dei diritti degli eredi legittimari e delle connesse pericolose azioni di riduzione e restituzione, che tanto preoccupano negli ultimi anni gli istituti bancari ed hanno generato soluzioni assicurative non sempre indispensabili.</p>
<p>Ciascun accorgimento permette di tener conto della sensibilità dell’imprenditore ed il catalogo delle soluzioni è così variegato che oggi la dottrina parla di “donazioni” e non di un atto standard; la varietà aumenta esponenzialmente, se si considerano le liberalità disposte in modo indiretto, come avviene quando un genitore sottoscriva aumenti asimmetrici di capitale, o provveda a pagare l’acquisto fatto dal figlio, o versi denaro proprio su conti cointestati, oppure si accontenti di un corrispettivo modestissimo a fronte della cessione di un bene all’azienda familiare, o faccia eseguire migliorie su beni del beneficiario, od ancora rimetta un credito che avrebbe potuto riscuotere dal futuro erede. Sono tutte circostanze nelle quali si realizza un arricchimento, ma non si impiegano le forme del contratto di donazione.</p>
<p>Le liberalità indirette possono generare imprevedibili complicazioni tra gli eredi ed anche antipatiche contestazioni degli Uffici fiscali, se non adeguatamente regolamentate e documentate. Lo stesso Fisco sembrerebbe però guardare con favore alla continuità aziendale e lascia trasmettere il patrimonio dell’impresa anche per ingenti valori senza gravarlo di tasse, quando sia garantita la prosecuzione dell’attività. Nell’imposta di donazione ed in quella di successione è previsto che i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni che consentano il controllo della società ai discendenti ed al coniuge non sono soggetti all’imposta, a condizione che l’esercizio dell’attività d’impresa prosegua per almeno cinque anni (articolo 3, comma 4ter DPR 346 del 1990). Un trattamento di assoluto favore, motivato dall’intenzione di consentire il ricambio generazionale, che si riflette in un approccio che guarda agli effetti concreti emergente dalle più recenti risposte ad interpello per scissione precedute da donazione di partecipazione ai figli, o per la cessione della nuda proprietà dell’azienda ricevuta in esenzione, o per l’acquisizione del controllo della società con più atti di donazione contestuali e congiunti.</p>
<p>La giusta combinazione delle molteplici articolazioni delle donazioni con questo regime fiscale particolarmente leggero può solleticare anche il più accorto “imprenditore/genitore”, avviando un percorso di affiancamento con serenità ed accortezza anche prima di aver del tutto saggiato le reali doti di leadership dei propri discendenti. Clausole condizionali  e diritti speciali possono servire da guide affidabili per costruire un robusto ponte verso il futuro e nel contempo per godere della vigente normativa fiscale. Un imprenditore saggio dovrebbe prepararsi per tempo alla staffetta con la generazione successiva e raggiungere con gradualità il momento in cui il testimone dell’azienda passerà nelle mani di chi avrà dimostrato di poterlo raccogliere con successo.</p>
<p>Alberto Forte <em>Notaio in Vignola </em>(riproduzione riservata)</p>
<p><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2019/11/Donazione-azienda_AlbertoForte_intero_Sole24ore30ott2019.pdf" target="_blank">qui l&#8217;ebook sul PASSAGGIO GENERAZIONALE del Sole24Ore</a></p>
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		<title>Detrazioni con errore nel bonifico: come rimediare (luglio 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 17:50:10 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Può esserci un rimedio se si sono commessi errori nel disporre bonifici per lavori di ristrutturazione con detrazione per la ristrutturazione bancari. Potrebbe essere successo che non si sia inserita l&#8217;indicazione del codice fiscale del beneficiario, della partita Iva dell&#8217;impresa, della causale di versamento (“Bonifico per ristrutturazione edilizia articolo 16–bis Dpr 917/1986”). In questi casi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Può esserci un rimedio se si sono commessi errori nel disporre bonifici per lavori di ristrutturazione con detrazione per la ristrutturazione bancari. Potrebbe essere successo che non si sia inserita l&#8217;indicazione del codice fiscale del beneficiario, della partita Iva dell&#8217;impresa, della causale di versamento (“Bonifico per ristrutturazione edilizia articolo 16–bis Dpr 917/1986”).<br />
In questi casi, la banca potrebb non aver trattenuto l&#8217;8% previsto dalla legge,<br />
L&#8217;agenzia delle Entrate aveva &#8220;perdonato i distratti con la circolare 43/E/2016: non c&#8217;è rischio di perdere la detrazione purchè l&#8217;impresa esecutrice rilasci al contribuente una dichiarazione attestante che «i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell&#8217;impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito».<br />
Il contribuente deve consegnare il documento al Caf .</p>
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		<title>Semplificazione della pubblicità legale di impresa (maggio 2015)</title>
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		<pubDate>Thu, 14 May 2015 16:43:55 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ Nuovi indirizzi condivisi per la semplificazione amministrativa della pubblicità legale di impresa. E’ il risultato del lavoro compiuto dalla commissione paritetica di Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, già da alcuni anni impegnati in un lavoro volto a garantire un funzionamento più efficiente della pubblicità legale di impresa. Gli orientamenti riguardano: la dichiarazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;">     Nuovi indirizzi condivisi per la semplificazione amministrativa della pubblicità legale di impresa. </span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">E’ il risultato del lavoro compiuto dalla commissione paritetica di Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, già da alcuni anni impegnati in un lavoro volto a garantire un funzionamento più efficiente della pubblicità legale di impresa. </span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"> Gli orientamenti riguardano: la dichiarazione di conformità degli atti; l’iscrizione degli atti societari che sono stati formati all’estero; le modalità con le quali assicurare la pubblicità della condizione e l’individuazione della documentazione che occorre presentare all’ufficio del Registro delle imprese; l’attivazione di un campo “opzionale” per pianificare la data di effettiva iscrizione degli atti al Registro; l’approvazione di uno schema operativo relativo alla documentazione occorrente nelle ipotesi di scioglimento; come deve essere iscritta la dichiarazione di accertata causa di scioglimento della società tra professionisti.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"> Tali orientamenti si propongono, da un lato, di fare chiarezza su come devono essere presentate le domande di iscrizione al Registro delle imprese e, dall’altro, di individuare modalità di iscrizione delle domande e degli atti in modo semplificato, senza aggravare l’impresa di eccessivi costi amministrativi e finanziari.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.notariato.it/sites/default/files/Orientamenti-approvati-6-5-2015.pdf">Qui il testo degli orientamenti.</a><br />
</span></p>
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		<title>Cittadino informato: le schede di Federnotai (marzo2015)</title>
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		<pubDate>Fri, 01 May 2015 18:02:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Conoscere il Notaio e le sue funzioni.&#160; Un pubblico ufficiale a garanzia del diritto ma anche un consulente prezioso&#160; Federnotai, il sindacato dei notai italiani, oltre al suo impegno di categoria, svolge oggi un ruolo  determinante nelle trasformazioni della società e nel variegato tessuto di  relazioni commerciali. Il notaio, infatti, non è solo il pubblico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="stcpDiv"><strong>Conoscere il Notaio e le sue funzioni</strong>.&nbsp;</p>
<div>
<div><strong>Un pubblico ufficiale a garanzia del diritto ma anche un consulente prezioso</strong>&nbsp;</p>
<p>Federnotai,  il sindacato dei notai italiani, oltre al suo impegno di categoria,  svolge oggi un ruolo  determinante nelle trasformazioni della società e  nel variegato tessuto di  relazioni commerciali.<br />
Il notaio, infatti, non  è solo il pubblico ufficiale necessario alla stipula di un contratto ma  anche un consulente al fianco del cittadino a garanzia dei suoi diritti.</p>
<p>Compravendite  immobiliari, mutui, divisioni ereditarie, accordi in vista di  matrimonio, patti di convivenza, sono solo una piccola parte di quel  complesso mondo delle transazioni in cui un cittadino si può trovare a  decidere ciò che è meglio per sé e per i suoi cari.</p>
<p>Federnotai è  l’unico sindacato dei notai, distribuiti in Italia con una presenza  capillare sul territorio.<br />
Saranno loro a rispondere ai vostri quesiti,  che potrete porre inviando una mail a   <a href="mailto:stampa@federnotai.it">stampa@federnotai.it</a></p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<ul>
<li> <a title="Scheda_1_-_Successioni_e_Testamento.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/78_57d7eb1bff548171f36e87db6619699f">Scheda 1 &#8211; Successioni e Testamento</a></li>
<li> <a title="Scheda_2_-_Transazioni_immobiliari.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/79_880526d1ddd6e34e1612c79cb6c144a4">Scheda 2 &#8211; Transazioni immobiliari</a></li>
<li> <a title="Scheda_3_-_Contratti_di_convivenza.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/80_452d18bc2308ead2e5ad1339eee03e94">Scheda 3 &#8211; Contratti di convivenza</a></li>
<li> <a title="Scheda_4_-_Successioni_e_donazioni.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/81_559728f7afb22a06bec55b0658da4c40">Scheda 4 &#8211; Sucessioni e donazioni</a></li>
<li> <a title="Scheda_5_-_Fondi_patrimoniali.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/82_902f9e611d49341e58d66fd47833baae">Scheda 5 &#8211; Fondi patrimoniali</a></li>
<li> <a title="Scheda_6_-_Societa_e_Imprese.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/83_8764be62e38e4bdfce22f110f0012ab4">Scheda 6 &#8211; Società e imprese</a></li>
<li> <a title="Scheda_7_-_Transazioni_immobiliari.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/84_85fabc0fb4b59830372c090f5e582b34">Scheda 7 &#8211; Transazioni immobiliari</a></li>
<li> <a href="http://www.federnotai.it/item/download/85_3762295db3e792804854f0ffef020e09">Scheda 8 &#8211; Comunione e separazione dei beni</a></li>
<li><a title="Scheda_9_-_Diritti_degli_stranieri.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/86_7eeae8ab4a19e3f73e546c004c3735e5">Scheda 9 &#8211; Diritti degli stranieri</a></li>
<li> <a title="Scheda_10_-_Societa_e_Imprese.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/87_68c94f19fcdff304380e75db97bd604d">Scheda 10 &#8211; Società e imprese</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Rent to buy: cosa ne pensa il Fisco (febbraio 2015)</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 19:36:51 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Pubblicate le opinioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate sulla nuova forma contrattuale di &#8220;contratto di godimento in vista della futura vendita&#8221;. Qui la circolare. Questo il comunicato stampa. “ACQUISTARE CASA PAGANDO RATE D’AFFITTO. I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL REGIME FISCALE DA APPLICARE” Roma, 19 febbraio 2015 - Pronte le indicazioni sulla disciplina fiscale, ai fini delle imposte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicate le opinioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate sulla nuova forma contrattuale di &#8220;contratto di godimento in vista della futura vendita&#8221;. <a href="https://webrun.notariato.it/agenziaterritorio/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n+4e+del+19+febbraio+2015/Circolare+n+4E+19022015.pdf">Qui la circolare</a>.</p>
<p>Questo il comunicato stampa.<br />
<strong>“ACQUISTARE CASA PAGANDO RATE D’AFFITTO. I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL REGIME FISCALE DA APPLICARE”<br />
</strong><em>Roma, 19 febbraio 2015 </em>- Pronte le indicazioni sulla disciplina fiscale, ai fini delle imposte dirette e indirette, da applicare in riferimento al <em>rent to buy</em>, formula innovativa che designa specifici contratti di godimento, cioè di locazione, che le parti sottoscrivono in vista della successiva vendita del medesimo immobile all’affittuario. In particolare, con la circolare n. 4/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate definisce aliquote e modalità del regime fiscale da utilizzare per la tassazione del nuovo schema contrattuale (articolo 23, Dl n. 133/2014).</p>
<p><strong>Tassazione a due vie, la finalità della quota di canone pagata dall’affittuario fa la differenza </strong>- In sostanza, spiega il documento di prassi, il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal locatario deve essere diversificato tenendo conto della funzione specifica, per il godimento dell’immobile o come acconto sul prezzo finale di trasferimento, per la quale le somme sono pagate dall’affittuario al proprietario. Nel primo caso quindi, prosegue la circolare, trovano applicazione le disposizioni previste per i contratti di locazione, sia per le imposte dirette che per quelle indirette, mentre per la quota di canone versata come anticipazione del corrispettivo pattuito per la vendita dell’immobile si applicherà la normativa fiscale prevista per gli acconti prezzo.</p>
<p><strong>Il <em>rent to buy </em>e l’opzione per l’imponibilità Iva </strong>– Nel quadro della formula di contrattazione del <em>rent to buy</em>, la circolare chiarisce che i canoni di locazione versati per il godimento di un fabbricato abitativo rientrano tra le operazioni esenti da Iva, salvo l’ipotesi in cui il concedente sia un’impresa di costruzione o di ripristino e opti per il regime di imponibilità Iva. Lo stesso regime di esenzione si applica anche ai canoni versati per la locazione di fabbricati strumentali, con la possibilità di optare per il regime di imponibilità da parte di tutti i soggetti passivi e non solo per le imprese di costruzione e di ripristino.</p>
<p><strong>Aliquote Iva e imposta di registro per il proprietario/concedente in regime di impresa </strong>– In dettaglio, nei casi in cui l’operazione sia imponibile ai fini dell’Iva, le aliquote applicabili alla quota di canone pagata come acconto per la successiva acquisizione dell’immobile sono le seguenti: aliquota ridotta del 4% se il futuro acquirente dichiara di poter beneficiare dei requisiti “prima casa” e se si tratta di case classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9; aliquota ridotta del 10%, se si tratta di case di abitazione che hanno la medesima classificazione catastale di quelle che possono fruire dell’agevolazione “prima casa”; aliquota del 22% per gli immobili classificabili nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli immobili strumentali. Riguardo l’imposta di registro, la misura è determinata in base al regime Iva applicabile. Per gli acconti prezzo soggetti ad Iva, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro. Per quanto attiene, invece alla quota di canone corrisposta quale acconto-pezzo, per gli immobili abitativi esenti Iva si applica l’imposta di registro con aliquota del 2%, mentre se è imponibile Iva, perché il concedente, cioè il potenziale venditore, ha espresso tale opzione, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (67 euro se il contratto è stipulato per scrittura privata, 200 euro se formato per scrittura privata autenticata o è redatto in forma pubblica). Per gli immobili strumentali, in deroga al principio di alternatività Iva/Registro, l’imposta di registro è applicata in misura proporzionale (1%), indipendentemente dal regime Iva di imponibilità o di esenzione cui l’operazione è soggetta.</p>
<p><strong>Se il proprietario/concedente non opera in regime d’impresa </strong>– Se il venditore non è un imprenditore ma un soggetto Irpef, sulla quota percepita del canone per la concessione in godimento, cioè per l’affitto, è applicata la disciplina fiscale dei redditi fondiari, mentre la misura dell’imposta di registro è proporzionale ed è pari al 2%, sia per gli immobili strumentali che abitativi. Comunque, è utile ricordare che, ove ricorrano i presupposti, per i soggetti Irpef è aperta la <em>chance </em>di optare per il regime della “cedolare secca”.</p>
<p><strong>Imposte dirette, Iva e registro all’atto del trasferimento dell’immobile – </strong>Per il proprietario in regime d’impresa si rileverà, al momento del trasferimento di proprietà dell’immobile, un incremento del reddito pari alla differenza tra il prezzo di cessione, al lordo degli acconti, e il costo fiscale dell’immobile. Ai fini Iva, invece, la base imponibile su cui applicare l’imposta sarà data dal prezzo della cessione al netto dei soli acconti sulla vendita pagati fino a quel momento dal nuovo proprietario, cioè dall’exaffittuario, esclusi quindi quelli versati per il mero godimento dell’immobile. Riguardo le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ai trasferimenti dei fabbricati strumentali rilevanti ai fini Iva (in regime di esenzione o imponibilità) si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro e le imposte ipotecaria e catastale in misura rispettivamente pari all’1% e al 3%. Per i fabbricati abitativi in esenzione Iva l’imposta di registro è dovuta nella misura proporzionale del 9% o del 2%, con un minimo 1.000 euro, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono in misura fissa pari a 50 euro ciascuna; se, invece, il trasferimento del fabbricato abitativo è imponibile Iva, per il principio di alternatività tra Iva e Registro, l’imposta di registro è fissa (200 euro) così come le imposte ipotecaria e catastale (sempre nella misura di 200 euro ciascuna).</p>
<p><strong>Se il proprietario/concedente non agisce in regime di impresa </strong>– In questo caso, il corrispettivo del trasferimento dell’immobile è tassato come una <em>plusvalenza </em>realizzata mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, se la cessione interviene entro cinque anni dall’acquisto. Le quote di canone incassate come acconto-prezzo saranno assoggettate alla disciplina dei redditi diversi e diventeranno imponibili al momento della cessione effettiva dell’immobile. Per le cessioni fuori campo Iva, prima casa e altro, l’imposta di registro sarà del 2% nel primo caso e del 9% nel secondo, mentre quella ipotecaria e catastale saranno versate in misura fissa di 50 euro in entrambi i casi.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sisma, contributi al 100%? (febbraio 2013)</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 15:05:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[dal sito www.regione.emilia-romagna.it 13.02.2013 Sisma, contributi al 100% per abitazioni e immobili di imprese Nuove scadenze, integrazioni, semplificazioni: ecco come cambiano le ordinanze per la ricostruzione In sintesi Stanno per essere emanate nuove ordinanze che riguardano sia il Programma per la ricostruzione delle abitazioni, sia le misure per le imprese e assicurano la copertura del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dal sito www.regione.emilia-romagna.it  13.02.2013<br />
<strong>Sisma, contributi al 100% per abitazioni e immobili di imprese<br />
Nuove scadenze, integrazioni, semplificazioni: ecco come cambiano le ordinanze per la ricostruzione </strong></p>
<p>In sintesi<br />
Stanno per essere emanate nuove ordinanze che riguardano sia il Programma per la ricostruzione delle abitazioni, sia le misure per le imprese e assicurano la copertura del 100% dei costi per case e imprese e prevedono nuove scadenze, integrazioni, semplificazioni.</p>
<p>Per quanto riguarda le attività produttive, tra le novità, la possibilità per le imprese di poter produrre più domande per la richiesta di contributi per i lavori che potranno suddividere in quattro stati di avanzamento in luogo dei tre precedenti.</p>
<p>Ad oggi sono circa 1000 le pratiche di contributo avviate dai professionisti attraverso il Mude (il modello unico digitale per l&#8217;edilizia) e sono 160 le procedure presso gli istituti bancari che riguardano 1129 unità abitative.</p>
<p>&#8212;<br />
Stanno per essere emanate nuove ordinanze che riguardano sia il Programma per la ricostruzione delle abitazioni, sia le misure per le imprese e assicurano la copertura del 100% dei costi per case e imprese, nuove scadenze, integrazioni, semplificazioni.</p>
<p>Per quanto riguarda le attività produttive, tra le novità, la possibilità per le imprese di poter produrre più domande per la richiesta di contributi per i lavori che potranno suddividere in quattro stati di avanzamento in luogo dei tre precedenti.</p>
<p>Ad oggi, sono circa un migliaio le pratiche per ricevere il contributo già avviate dai professionisti attraverso il Mude (il modello unico digitale per l&#8217;edilizia), mentre poco meno di 300 sono in fase di approvazione da parte dei Comuni.<br />
Ben 160 sono le procedure &#8211; per un valore complessivo di 5,2 milioni di euro di cui quasi un milione già in fase di pagamento &#8211; già depositate presso gli istituti bancari i quali attendono solo la fatturazione dei lavori per eseguire i pagamenti. Queste ultime procedure riguardano 1129 unità abitative colpite dal terremoto (200 sono sede di attività artigianali/commerciali) e coinvolgono oltre 2000 persone. Le richieste di contributo presentate dalle imprese sono 25 per un valore complessivo di 11, 4 milioni di euro.</p>
<p>Cosa prevedono le ordinanze</p>
<p>Per quanto riguarda le case, ecco le novità più importanti delle nuove ordinanze nn. 29, 51 e 86:<br />
1.Elevata al 100% la percentuale di contributo (art.3).<br />
2.Sono state posticipate le scadenze per la presentazione delle domande al 30 giugno 2013 per le B e C e al 31 dicembre 2013 per le E leggere e pesanti (art. 4).<br />
3.Posticipato al 2 aprile 2013 il termine per il riconoscimento dei pagamenti diretti da parte del proprietario per lavori già iniziati entro il 14/11/2012 (art. 8).<br />
4.Inserito un apposito comma (art. 3) che prevede l’automatismo dell’integrazione del contributo del 20% per coloro che avevano beneficiato del vecchio regime dell’80%.<br />
5.Possibilità di riconoscere a contributo le varianti in corso d’opera nei limiti del quinto dei costi iniziali.<br />
6.Specificata la demarcazione per l’utilizzo degli strumenti attraverso cui possono essere richiesti i contributi, le piattaforme informatiche “Sfinge” e “Mude”, al fine di semplificare le procedure.<br />
7.Modificata la definizione delle spese tecniche, accogliendo le osservazioni degli operatori e introdotti i compensi per amministratori di condominio e consorzi tra proprietari (art.3).<br />
8.Introdotta la possibilità di adibire l’immobile non abitato alla data del sisma anche ad abitazione principale (art.6).<br />
9.Inserita la distinzione tra fatture per spese ammesse a contributo e altre spese.<br />
10.Sarà possibile pagare direttamente nel limite del 20% delle spese necessarie per la progettazione (spese tecniche ed indagini e prove) da parte del proprietario prima della presentazione della domanda (entro i termini previsti dalle rispettive Ordinanze &#8211; art. 9).<br />
11.Sono state disciplinate in maniera più dettagliata le demolizioni e ricostruzioni. </p>
<p>Per quanto riguarda le imprese, le novità più importanti della nuova Ordinanza n. 57 sono due:</p>
<p>- l’impresa potrà produrre più domande per la richiesta di contributi. Sarà possibile produrre una domanda per ogni sito produttivo e per ogni sito è anche possibile dividere ulteriormente la domanda in due: da una parte l’immobile, dall’altra gli impianti, i macchinari e le scorte. Per casi più complessi occorre l’autorizzazione del Sii, il Soggetto incaricato dell’istruttoria;<br />
- la seconda novità riguarda gli stati di avanzamento dei lavori che potranno essere quattro. Il primo può essere del 20% sotto il milione di euro e del 10% sopra al milione di euro.</p>
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		<title>START UP innovativa: una guida per le agevolazioni (gennaio 2013)</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 09:59:33 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[di Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo dal Notiziario del Consiglio nazionale del notariato CNN Notizie del 7 gennaio 2013 Le Camere di Commercio, con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico, hanno elaborato una guida sintetica contenente la descrizione delle agevolazioni riservate alle imprese start up e delle modalità di iscrizione di tali enti nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>di Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo<br />
dal Notiziario del Consiglio nazionale del notariato CNN Notizie del 7 gennaio 2013</p>
<p>Le Camere di Commercio, con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico, hanno elaborato una <strong>guida sintetica contenente la descrizione delle agevolazioni riservate alle imprese start up </strong>e delle modalità di iscrizione di tali enti nel registro delle imprese.</p>
<p>La disciplina delle start up innovative è stata introdotta dagli artt. 25-31 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. La disciplina delle start up innovative si connota per una serie di <strong>agevolazioni fiscali </strong>e di <strong>deroghe sia alle norme civilistiche che regolano il funzionamento dell’ente, sia alla disciplina dei rapporti di lavoro posti in essere dalle stesse.</strong></p>
<p><strong>La condizione essenziale per l’accesso a tali benefici consiste nell’iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese, nella quale dovranno essere altresì iscritti gli incubatori certificati</strong>.</p>
<p>La guida in esame contiene le indicazioni operative per l’iscrizione nel registro delle imprese nel periodo di prima applicazione della legge, in attesa dei decreti di adeguamento dei formati delle specifiche domande. Vengono indicati specificati i contenuti della richiesta di iscrizione nella sezione speciale effettuata sia dalle start up di nuova costituzione, sia dalle società che, pur essendosi già costituite ed iscritte nel registro delle imprese, possiedono tutti i requisiti necessari per accedere ai benefici riservati alle start up.</p>
<p>Appare opportuno segnalare che, come evidenziato nella guida stessa, l’art. 25, comma 5, d.l. 179/2012 prevede che la disciplina degli incubatori certificati debba essere integrata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Non è, dunque, possibile iscrivere gli incubatori certificati prima dell’emanazione del predetto decreto ministeriale.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Quanto, invece, alle imprese start up, trattandosi di disciplina di immediata applicazione, quelle in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge possono già richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.</strong></span></p>
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		<title>Sisma Emilia: il piano per la ricostruzione (settembre 2012)</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 07:18:44 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[(Dal sito della Regione Emilia Romagna E-R &#124; Dopo il terremoto in Emilia-Romagna) Dopo il terremoto in Emilia-Romagna   Il piano casa per la transizione e l&#8217;avvio della ricostruzione Guida ai cittadini per la casa e moduli per i Comuni Scarica la guida in versione stampabile (.pdf) Assicurare la ricostruzione di case e imprese secondo [...]]]></description>
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<div>
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<div>
<div id="subsiteTitle">(Dal sito della Regione Emilia Romagna <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/">E-R</a> | <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto">Dopo il terremoto in Emilia-Romagna</a>)</div>
</div>
</div>
<h2>Dopo il terremoto in Emilia-Romagna</h2>
</div>
</div>
</div>
<div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<div>
<h1> </h1>
<h1>Il piano casa per la transizione e l&#8217;avvio della ricostruzione</h1>
<div>Guida ai cittadini per la casa e moduli per i Comuni</div>
<div>
<div>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/guida-al-piano-casa">Scarica la guida in versione stampabile (.pdf)</a></strong></li>
</ul>
<p>Assicurare la ricostruzione di case e imprese secondo tempi certi e procedure snelle, garantendo nel più breve tempo possibile il ritorno alla normalità. La strategia si articolerà in diverse fasi e provvedimenti e risponde ad un disegno unitario e coerente. Gli interventi più importanti e complessi (demolizioni e ricostruzioni, centri storici, riqualificazioni urbane) saranno regolati da una legge regionale.<br />
Nel frattempo potranno partire gli interventi di ripristino e riparazione dei danni minori (B, C ed E leggere) e le altre soluzioni studiate per governare la transizione. Il piano casa sarà garantito dal finanziamento di 6 miliardi di euro messo a disposizione dallo Stato e &#8211; attraverso un accordo con gli istituti di credito e l’intervento della Regione per la copertura degli interessi &#8211; renderà immediatamente disponibile a costo zero un contributo a fondo perduto pari all’80% del costo ammissibile per la riparazione o il ripristino del danno subito da cittadini.<br />
Il “Piano casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” fissa gli obiettivi per le diverse tipologie di intervento, prevede procedure standard e stabilisce i criteri per l’erogazioni dei contributi. Questi gli interventi previsti:<br />
• Il nuovo contributo per l’autonoma sistemazione, denominato <strong>CAS</strong><br />
• Il programma <strong>alloggi</strong> per la locazione di case sfitte<br />
• L’avvio della <strong>ricostruzione</strong> delle abitazioni attraverso i contributi per la riparazione e il ripristino degli edifici che hanno subito danni lievi e classificati, con le schede AeDES, in categoria <strong>B e C</strong>.<br />
• Il recupero degli alloggi <strong>ACER</strong> (edilizia residenziale pubblica)<br />
• La realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l’installazione di <strong>moduli temporanei</strong> rimovibili nelle <strong>aree rurali</strong> e nei <strong>centri urbani</strong> gravemente danneggiati. Le procedure per realizzare i moduli sono state avviate. <strong>L&#8217;ordinanza n. 40 (.pdf)</strong> individua le aree dove saranno posizionati le strutture, mentre <strong>l&#8217;ordinanza 41 (.pdf)</strong> dà il via alla gara per l&#8217;acquisto dei prefabbricati.  I moduli saranno circa 2000, localizzati nei territori di 10 Comuni colpiti dal terremoto. La spesa complessiva è pari ad 139 milioni e 620 mila euro.<br />
• Le agevolazioni per il rimpatrio delle <strong>persone immigrate</strong> che hanno perso l’alloggio e il lavoro</p>
<p>Attraverso le ordinanze del Commissiario delegato Vasco Errani, sono già operativi i primi tre interventi previsti dal Programma Casa.</p>
<h3>Contributo per l’autonoma sistemazione CAS</h3>
<p>Ordinanza n. 24 del 14 agosto 2012, modificata dall’ordinanza 32 del 30 agosto 2012<br />
<strong>Chi ne può usufruire<br />
</strong>Il nuovo CAS, che sostituisce quello emanato nelle prime settimane dell’emergenza dalla Protezione civile nazionale, <strong>è operativo dal 1 agosto 2012</strong> ed è destinato alle persone che decidono di cercare autonomamente alloggi alternativi alla propria abitazione in seguito ad un’ordinanza di sgombero che può essere totale, temporanea fino all’agibilità dell’abitazione oppure parziale, purché non ci siano comunque le condizioni di utilizzo dall’abitazione. L’immobile oggetto dello sgombero deve essere l’abitazione principale, abituale e continuativa.<br />
Chi sceglie di richiedere il Cas rinuncia automaticamente alle altre opportunità abitative (affitto, moduli prefabbricati, alberghi) e, nel caso sia assegnatario di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione della propria abitazione, deve concludere i lavori entro un termine congruo dalla presentazione della domanda e dell’avvio dei lavori, stabilito con le varie ordinanze.</p>
<p><strong>Come richiederlo<br />
</strong>Per accedere al contributo è necessario inviare per posta, a mano o via email al Comune dove si trova l’immobile dichiarato inagibile, la comunicazione in carta semplice, utilizzando <strong>il modulo apposito</strong>.</p>
<p><strong>I contributi<br />
</strong>Il nuovo Cas prevede un contributo mensile di <strong>200 euro</strong> per <strong>ogni componente il nucleo familiare</strong> e viene erogato direttamente dal Comune ai cittadini che hanno provveduto in modo autonomo alla propria sistemazione in alloggio, anche attraverso l’ospitalità presso parenti o conoscenti. Per i nuclei familiari di una <strong>sola persona</strong>, il contributo è stato fissato in <strong>350 euro</strong> mensili.<br />
Sono previsti inoltre:<br />
- un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili a portatori di handicap e persone disabili con una <strong>percentuale di invalidità non inferiore al 67%</strong>;<br />
- un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per le persone con più di<strong> 65 anni</strong>;<br />
- un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per i <strong>minori di 14 anni</strong>.</p>
<p>Il contributo totale, comprensivo degli eventuali contributi aggiuntivi, non potrà comunque superare i <strong>900 euro</strong> mensili per ogni famiglia.</p>
<p><strong>Tempi</strong><br />
Il contributo è applicato a decorrere dal 1 agosto 2012 fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione e non oltre il termine dello stato di emergenza.</p>
<h3>Locazione degli alloggi sfitti</h3>
<p>Ordinanza n. 25 del 14 agosto 2012</p>
<p><strong>Chi ne può usufruire<br />
</strong>I cittadini la cui abitazione è stata dichiarata inagibile e che non hanno altra soluzione abitativa nel territorio della provincia di residenza, possono usufruire di alloggi sfitti in locazione sulla base della graduatoria formata dal Comune di residenza. I cittadini che usufruiscono degli alloggi in affitto, rinunciano automaticamente alle altre soluzioni con oneri a carico dalla Pubblica amministrazione (Cas, tendopoli, moduli abitativi, strutture alberghiere).</p>
<p><strong>Come richiederlo<br />
</strong>La richiesta va inoltrata ai Comuni di residenza. I sindaci dei Comuni emanano infatti un bando per raccogliere manifestazioni di interesse di nuclei familiari ad ottenere un alloggio in locazione. I criteri per la formazione della graduatoria sono:</p>
<p>• la vicinanza degli alloggi ai rispettivi comuni di residenza;<br />
• il numero dei componenti del nucleo familiare;<br />
• la presenza di persone disabili, di anziani e di minori di età, di persone con patologie croniche gravi ed altre condizioni specifiche individuate dai sindaci.</p>
<p>I Comuni, completata la procedura, direttamente o attraverso l’attività delle Acer, individuano gli assegnatari sulla base della graduatoria di priorità.</p>
<p><strong>Costi e contributi<br />
A carico dei Comuni/Acer</strong>:<br />
• Il <strong>pagamento del canone di locazione</strong>. Lo schema di contratto di affitto è contenuto nell’allegato 1 dell’ordinanza 25 del 14 agosto 2012;<br />
• Il contributo una tantum, di ammontare non superiore a <strong>1.000,00 euro</strong>, per sostenere le <strong>spese di trasloco</strong> e allacciamento utenze e di <strong>ulteriori 2.000,00 euro</strong> per gli <strong>arredi</strong>, nel caso in cui gli alloggi ne siano privi. Le spese devono essere debitamente documentate e giustificate.</p>
<p><strong>A carico del cittadino assegnatario</strong>:<br />
• Gli oneri condominiali, quelli di manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di utenze domestiche oltre alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti restano a carico dell&#8217;assegnatario dell’alloggio.</p>
<p>Eventuali danni che eccedono la normale usura arrecati dall’inquilino all’alloggio, sono risarciti al proprietario fino ad un massimo di <strong>3.500,00 euro</strong> attraverso un’apposita polizza assicurativa pagata dallo stesso inquilino al momento della firma del contratto di locazione e stipulata da Comune/ACER nell’interesse del proprietario.<br />
Il Comune/l’ACER e l’assegnatario si impegnano a riconsegnare l’alloggio al proprietario alla data di scadenza del contratto. In caso di ritardo nel rilascio dell’alloggio, al proprietario viene corrisposta un’indennità di occupazione pari al canone di locazione, maggiorato del 20%. L’inquilino, a sua volta, corrisponderà al Comune o all’Acer una penale giornaliera di 30 euro.</p>
<p><strong>Tempi</strong><br />
La durata del contratto temporaneo di affitto non può superare i 18 mesi. <strong>Non è necessario alcun deposito cauzionale</strong> e non è consentita la sublocazione.</p>
<h3>
<strong>Moduli per i Comuni<br />
</strong></h3>
<ul>
<li>Domanda a Acer per la locazione di alloggio in regime privatistico</li>
</ul>
<ul>
<li>Bozza di delibera per l&#8217;affidamento a Acer dell’attività di assegnazione in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012</li>
</ul>
<ul>
<li>Convenzione tra Comune e Acer per l&#8217;assegnazione e la gestione di alloggi a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012</li>
</ul>
<ul>
<li>Linee guida per la stesura del bando per la formazione della graduatoria delle richieste di alloggio da parte dei cittadini e dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012</li>
</ul>
<ul>
<li>Avviso reperimento alloggi</li>
</ul>
<ul>
<li>Polizza assicurazione alloggi</li>
</ul>
<ul>
<li>Contratto assicurazione alloggi</li>
</ul>
<h3>Riparazione delle abitazioni danneggiate</h3>
<p>Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012</p>
<p><strong>Chi ne può usufruire<br />
</strong>I cittadini che avviano i lavori di ristrutturazione delle abitazioni danneggiate dal sisma e classificate <strong>B o C secondo la scheda AeDES</strong>, cioè temporaneamente o parzialmente inagibili, possono accedere ai contributi <strong>fino all’80%</strong> dei costi per i lavori necessari per la riparazione dei danni con il rafforzamento antisismico locale. Il provvedimento riguarda le abitazioni a titolo principale comprese le strutture e le parti comuni e le abitazioni date in affitto attraverso un regolare contratto di locazione.</p>
<p><strong>Attività produttive<br />
</strong>Il contributo è concesso anche per i locali adibiti ad attività produttive, classificati B o C, che si trovano in edifici in cui siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale.</p>
<p><strong>Cosa finanzia<br />
</strong>Il finanziamento comprende gli interventi di <strong>riparazione dei danni</strong> e di <strong>rafforzamento antisismico locale delle strutture</strong>, sia delle unità immobiliari, che delle parti comuni e<strong> verrà erogato dall’istituto di credito scelto dal richiedente direttamente all’impresa esecutrice dei lavori e ai tecnici</strong> che hanno curato la progettazione in <strong>due diverse tranche</strong>: il 40% quando verrà attestata l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori, il 60% a saldo a conclusione dell’intervento.</p>
<p><strong>Modalità di erogazione del contributo<br />
</strong>Il contributo massimo concedibile è pari all’<strong>80% del costo ammissibile e riconosciuto</strong>, che <strong>si ottiene moltiplicando il costo convenzionale di 370 euro/mq + IVA</strong> (stabilito per questa tipologia di danno) <strong>per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 metri quadrati</strong>. Se il costo dell’intervento che risulta dalla stima eseguita da un professionista è inferiore, il contributo dell’80% sarà calcolato sull’effettivo importo dei lavori. Per la parte di superficie eccedente i 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale si riduce a 200 euro/mq e scende a 100 euro a mq per le superfici superiori ai 200 mq. Il contributo sarà incrementato fino al 20% in presenza di edifici dichiarati di interesse culturale e del 10% per i vincoli paesaggistici.<br />
Grazie a un’intesa raggiunta tra la Regione Emilia-Romagna e gli istituti di credito,<strong> i contributi potranno essere concessi subito senza oneri per i cittadini</strong>; la Regione coprirà infatti i costi degli interessi sui finanziamenti per i mesi che mancano al 1 gennaio 2013, data fissata dal governo per l’erogazione del mutuo di 6 miliardi destinato alla ricostruzione.<br />
Verranno rimborsate anche le spese sostenute per interventi già realizzati purché le domande siano in regola, o verranno integrate, con quanto previsto dall’ordinanza. In questo caso il contributo verrà erogato dalla banca in un’unica soluzione.</p>
<p><strong>Tempi</strong><br />
Le domande vanno presentate entro il <strong>30 novembre</strong> al Sindaco del Comune nel quale è situato l’edificio danneggiato e varranno anche come comunicazione di inizio lavori. I lavori dovranno essere terminati entro un termine <strong>massimo di 8 mesi</strong>, con possibilità di ottenere una proroga di <strong>ulteriori 4 mesi per giustificati motivi</strong>. La domanda dovrà essere corredata da una perizia asseverata realizzata dal tecnico incaricato del progetto.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
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		<title>Patti di famiglia: la guida del Consiglio nazionale del Notariato (giugno 2012)</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 18:05:39 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ ora disponibile la guida del Consiglio nazionale del Notariato dedicata agli imprenditori: <strong><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2012/06/Patti_di_famiglia_integrale.pdf">“Patti di famiglia, per garantire il passaggio generazionale e la continuità d’impresa”</a></strong>, realizzata con Piccola Industria-Confindustria.<br />
L’obiettivo della pubblicazione è quello di spiegare i benefici di una corretta programmazione del passaggio generazionale per salvaguardare la continuità operativa dell’azienda.<br />
Proprio sul tema dei Patti di famiglia, notariato e imprenditori hanno presentato una proposta di modifica dell’attuale disciplina perché negli anni quest’istituto è stato usato limitatamente a causa di alcune rigidità della normativa.</p>
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		<title>I «contratti di rete» con disciplina standard (marzo 2012)</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:45:35 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>di Mauro Meazza &#8211; Sole 24 ore 21 marzo 2012</p>
<p><strong>Aggregarsi con un contratto</strong>.<br />
Presentare un progetto di rete che trovi rapida applicabilità in uno &#8220;standard&#8221; che si adatti agli obiettivi dei partecipanti.<br />
Lo hanno studiato RetImpresa e il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie. Imprenditori e notai hanno unito le competenze per dare concretezza al concetto di «contratto di rete» introdotto dal Dl 5/2009 e riformulato dal Dl 78/2010, e orientare professionisti, banche e imprese sui suoi principali profili: dalla formazione del progetto alle modalità di ingresso di nuove imprese, per arrivare anche alle ipotesi di recesso di uno o più partecipanti. Sono così nate le prime Linee guida per i contratti di rete, per offrire una base solida alla redazione di questi impegni: dal 2009 a oggi, in Italia, ne sono stati stipulati 305, coinvolgendo 1400 imprese. Molto, se si pensa alla struttura normativa esile che li sostiene. E di «un successo andato oltre le aspettative» ha parlato anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Zoppini, intervenuto ieri, con una lunga telefonata, al seminario organizzato da RetImpresa, dal Comitato interregionale dei consigli notarili, Confindustria Veneto e Fondazione italiana per il notariato per presentare a Mestre le Linee guida del contratto di rete, «nate da una rete di competenze», come ha spiegato Giulia Clarizio, presidente del Comitato interregionale.<br />
La collaborazione tra professionisti e imprenditori continua: in chiusura dei lavori, Clarizio ha siglato con Aldo Bonomi, vicepresidente Confindustria e presidente di RetImpresa, una lettera di intenti in cui il Comitato interregionale notarile e RetImpresa si impegnano a proseguire la collaborazione reciproca, ponendosi tra gli obiettivi anche l&#8217;aggiornamento delle Linee.<br />
«La collaborazione tra notai e imprenditori – ha ricordato il presidente nazionale del Notariato, Giancarlo Laurini, intervenuto in apertura insieme al consigliere nazionale Paolo Pasqualis – prende le mosse dal protocollo siglato nel 2009 tra la Piccola industria di Confindustria e il Consiglio nazionale del notariato.  Nella stesura di queste Linee guida la categoria è stata capace di cogliere le esigenze dei cittadini». Che, come imprenditori, stanno cercando risposte adeguate alla crisi.<br />
«Le reti d&#8217;impresa – ha ricordato Andrea Tomat, presidente di Confindustria Veneto – nascono proprio come risposta al nuovo quadro economico, per supplire ai limiti dimensionali delle imprese italiane non necessariamente attraverso fusioni e aggregazioni».<br />
Infatti la caratteristica peculiare del contratto di rete, hanno spiegato Lorenza Bullo (associato di Diritto privato a Padova) e Fabrizio Cafaggi (ordinario di Diritto privato a Trento), è che non si crea un nuovo soggetto giuridico tra le imprese in rete (non avviene &#8220;un&#8217;entificazione&#8221; della rete). C&#8217;è piuttosto una disciplina &#8220;transtipica&#8221;, tra il Libro IV del Codice civile (i contratti) e il Libro V (le società).<br />
Le Linee guida intendono fare chiarezza sui tratti giuridici essenziali delle reti, anche per individuare i punti critici: la governance della rete, l&#8217;appropriatezza di un contratto di rete, la gestione del patrimonio e di eventuali proprietà immobiliari, aspetto illustrato ieri dal notaio Guido Bevilacqua. E, infine, come poter aprire la rete a un&#8217;impresa non italiana (problema di non facile soluzione).<br />
«Le Linee guida – ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Piccola industria in Confindustria – sono un supporto essenziale per crescere». E testimonianze di successo per le reti sono state citate da Giuseppe Baiardo (presidente Acrib Servizi) e da Danilo Valerio (presidente di Rete Formazione).<br />
Non tutti i nodi, naturalmente, sono stati ancora sciolti: l&#8217;incentivo fiscale attualmente accordato, illustrato ieri da Vittorio Raccamari (presidente della conferenza dei presidenti degli ordini del Triveneto dei dottori commercialisti ed esperti contabili), è limitato nelle risorse complessive. Bonomi ha segnalato che sono già stati chiesti al ministro Corrado Passera un aumento delle risorse e un regime più favorevole per chi esporta.<br />
© RIPRODUZIONE RISERVATA</p>
<p>Le Linee guida si possono scaricare dal sito <a href="http://www.notaitriveneto.it">www.notaitriveneto.it</a></p>
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