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	<title>Notaio Forte &#187; imposta</title>
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		<title>SUCCESSIONI A DOMICILIO</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 17:38:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[In questo periodo di mobilità limitata, lo Studio del Notaio Alberto Forte resta a disposizione dei clienti per rendere loro più semplice e veloce lo svolgimento delle pratiche di dichiarazione di successione. Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare la dichiarazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2078" title="dichiarazione-di-successione-da-casa" src="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2020/04/Dichiarazione-di-successione-da-casa-e1588342911475.jpeg" alt="" width="530" height="1150" />In questo periodo di mobilità limitata, lo Studio del Notaio Alberto Forte resta a disposizione dei clienti per rendere loro più semplice e veloce lo svolgimento delle pratiche di </span><strong style="font-size: 13px;">dichiarazione di successione</strong><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;">.</span></p>
<p>Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare la dichiarazione all&#8217;Agenzia delle Entrate.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Nessun maggior costo vi verrà addebitato per questa procedura, in questa fase di limitazione alla mobilità</span>.</p>
<p>In dettaglio, lo Studio propone di seguire questa modalità.</p>
<p>a) <strong>Il nostro Studio resta aperto per i casi urgenti</strong>, ma bisogna rispettare le limitazioni al movimento delle persone.<br />
Ricordiamo ai clienti che l&#8217;accesso fisico allo studio potrebbe essere considerato come una violazione dei divieti vigenti.<br />
Per questo motivo, <strong>Vi offriamo l&#8217;opportunità di ricevere i documenti a domicilio</strong>.<br />
Se questa soluzione è di Vostro gradimento, siamo pronti a prestare una <strong>consulenza a distanza</strong>.<br />
Possiamo usare il telefono nei casi più semplici, oppure impiegare una modalità di connessione video (da <strong>WhatsAp</strong><strong>p, </strong>a <strong>Facetime, </strong>a<strong> Skype</strong>, a <strong>Zoom </strong>o con la piattaforma <strong>TEAMS </strong>attivata dallo Studio ha attivato).</p>
<p>La consulenza può essere erogata dal notaio o da persone di provata esperienza, a seconda delle circostanze e delle Vostre esigenze.<br />
<strong>Contattateci e fissiamo un appuntamento</strong>, che invece di avvenire fisicamente si terrà a distanza.</p>
<p>b) <strong>Vi richiederemo i soli documenti indispensabili</strong> per la dichiarazione di successione.<br />
Se preferite, ogni ulteriore approfondimento, che sia consigliabile per eventuali successivi atti, sarà svolto in seguito.<br />
In questo momento, può essere prevalente l&#8217;esigenza delle <strong>velocità di completamento dell&#8217;incarico.</strong><br />
Vi consiglieremo di procedere con le ricerche più dettagliare negli archivi quando ciò sarà indispensabile.</p>
<p>c) Se ci sono difficoltà nella trasmissione dei documenti (dallo Studio a Voi, e viceversa), <strong>ci offriamo di spedire e di ritirare fisicamente i documenti con un corriere espresso </strong>da noi incaricato.<br />
d) Appena avremo predisposto i documenti (dichiarazioni di successione, incarichi per ricerche, dichiarazioni sostitutive &#8230;) li spediremo al Vostro domicilio e curereno il ritiro dei documenti firmati tramite corriere.</p>
<p>f) Lo Studio invierà i documenti telematicamente all&#8217;Agenzia.</p>
<p>g) Immediatamente lo Studio invierà  in Banca l&#8217;attestazione notarile di avvenuta registrazione della dichiarazione e sarà a disposizione per accertarsi che la Banca provveda alla liquidazione delle somme agli eredi</p>
<p>h) Lo Studio Vi terrà aggiornati dell&#8217;esecuzione dell&#8217;incarico e Vi invierà la ricevuta finale dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong><span style="font-size: 1.5em;">Contattateci all&#8217;indirizzo segreteria@notaioforte.it </span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong><span style="font-size: 1.5em;">o telefonate ai numeri 059.771242 (Vignola) o 051.904503 (Cento) </span></strong></span></p>
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		<title>Il &#8220;precario&#8221; non è comodato.</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 19:06:19 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Sovente chi vende casa deva continuare ad abitarla, per un breve periodo; perciò nel contratto di compravendita si regolamenta una consegna successiva.  Alcuni uffici fiscali hanno ritenuto che ciò comportasse un contratto di comodato con pretesa dell’imposta di registro non è dovuta. L’Agenzia delle entrate (risposta ad interpello 458 del 31 ottobre 2019) lo esclude.; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sovente chi vende casa deva continuare ad abitarla, per un breve periodo; perciò nel contratto di compravendita si regolamenta una consegna successiva.  Alcuni uffici fiscali hanno ritenuto che ciò comportasse un contratto di comodato con pretesa dell’imposta di registro non è dovuta.</p>
<p>L’Agenzia delle entrate (risposta ad interpello 458 del 31 ottobre 2019) lo esclude.; quella clausola disciplina l&#8217;obbligazione di consegna, che è parte essenziale della vendita (articolo 1476 e seguenti codice civile).</p>
<p>Diverso è il contratto di comodato, &#8220;<em>col quale una parte consegna all&#8217;altra una casa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l&#8217;obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta</em>” (articolo 1803 del codice civile).</p>
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		<title>La donazione d’azienda: investire nei sentimenti (Il Sole 24ore 30 ottobre 2019)</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 19:07:43 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Donazione d'azienda, una scelta che gli imprenditori devono considerare contemplando affetti e cura della continuità dell'impresa. E' possibile programare un percorso di accompagnamento delle nuove generazioni verso la piena autonomia nella gestione dell'impresa, riservando al donante diritti speciali e facoltà di partecipare all'aministrazione dei beni trasferiti. Il fisco premia chi vuole anticipare il trasferimento intergenerazionale del controllo aziendale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli anni settanta erano i nipoti a prendersi cura dei nonni; al contrario, oggi il patrimonio è saldamente nelle mani dei cittadini più anziani e da questi prima o poi passerà ai più giovani, che faticano ad accumulare un proprio gruzzoletto. Almeno un’azienda su cinque passerà nelle mani degli eredi nei prossimi quindici anni: nessuna precedente generazione ha mai lasciato ai propri figli tanta ricchezza, quanto quella degli imprenditori che stanno per raggiungere l’età della pensione.L’onda che sta arrivando dovrebbe spingere molti tra loro a preparare la successione in azienda con un percorso di formazione ed accompagnamento delle nuove leve, per garantire continuità e nuove iniziative.</p>
<p>Non è così. Poche volte un imprenditore decide a cuor leggero di affrontare l’argomento del passaggio generazionale nell’azienda che ha creato e gestito attraverso tante peripezie: una scelta faticosa, spesso rinviata ad un momento più adatto che non arriva mai, ma che va fatta bilanciando da una parte la cura degli affetti e dall’altra il rischio di veder sprecato il frutto del proprio lavoro.</p>
<p>In genere, si comincia a parlare di donazioni partendo da questioni tributarie, quasi sempre sull’onda emotiva scatenata da qualche accenno sui giornali a nuove tasse. Spinti da questa pressione, allora, si decide di affrontare gli spinosi argomenti delle competenze dei figli, del riconoscimento per i sacrifici che qualcuno tra loro ha fatto da tempo nell’impresa e delle compensazioni da riservare a quelli che si occupano di altro. Come si può riuscire ad essere equi nella distribuzione e contemporaneamente sensibili alle aspettative ed ai bisogni di ciascuno? Meglio firmare oggi un accordo, potendo guardare negli occhi le reazioni dei familiari, oppure lasciare tutto com’è e far scoprire ai tristi eredi la soluzione prescelta solo al momento della lettura di un distaccato testamento?</p>
<p>In nessun contratto i sentimenti giocano tanta importanza, come nelle donazioni: paura di perdere troppo presto il bastone di comando, più o meno velate pressioni morali ed impliciti scambi di attenzioni e riconoscenza, desiderio di assicurare ai propri cari la libertà di una tranquilla indipendenza. Anche per questo il codice civile impone formalismi, notai e testimoni che possono sembrare antiquati ed indelicatamente impiccioni, ma evitano l’impulso e costringono alla riflessione chi sta per spogliarsi del proprio patrimonio senza apparente contropartita. Nella prassi professionale, le clausole di una donazione finiscono per disegnare una mappa dei rapporti familiari, con tanto di confini, ponti, dighe e rifugi sicuri.</p>
<p>Troppa prudenza però può costare cara, se porta a rinviare alle calende greche: chi non trova mai il tempo per decidersi rischia di lasciare improvvisamente i propri eredi di fronte a questioni che si abbattono come meteoriti sulla loro vita e possono paralizzare la vita dell’impresa di famiglia. Per evitare questi scenari e liti decennali nelle aule di Tribunale, la consapevolezza di quanto il tema sia delicato deve portare ad affrontare con serenità e preveggenza la pianificazione del passaggio generazionale.</p>
<p>La legge vuole favorire queste scelte anticipate, come dimostra l’eccezionale incentivo fornito dai patti di famiglia, caso unico di successione ereditaria “contrattualizzabile”. Molto prima, il codice civile ha messo a disposizione strumenti preziosi per ridimensionare le apprensioni di chi vive queste vicende, con un’accorta contrattualistica. E’ possibile decidere di donare ma nel contempo ridurre i rischi di sorprese da parte dei beneficiari, riservando per sé il diritto di decidere sulle questioni determinati e l’incasso degli utili dell’esercizio; nelle società di famiglia, si può adeguare lo statuto introducendo “diritti speciali” per il donante, che gli permettano di continuare ad essere presente nella vita dell’azienda anche dopo aver ceduto il proprio capitale. Si può adottare una condizione che escluda sgraditi conviventi e consorti di figli dai vantaggi della donazione. Il donante può conservare per sè una scorta di emergenza per i casi imprevisti della vita, riservandosi la facoltà di disporre di alcuni degli oggetti donati; nel contempo ciò può mettere al riparo il dono dall’aggressione di futuri creditori dei beneficiari. A chi riceve il regalo possono imporsi obblighi di assistenza personale e patrimoniale, che responsabilizzino e compensino i vantaggi ricevuti. I figli possono acquisire “pacchetti” di vari beni che si ripartiscono immediatamente, così da soddisfarli definitivamente ed escludere future contestazioni. Ogni scelta dovrà tenere conto dei diritti degli eredi legittimari e delle connesse pericolose azioni di riduzione e restituzione, che tanto preoccupano negli ultimi anni gli istituti bancari ed hanno generato soluzioni assicurative non sempre indispensabili.</p>
<p>Ciascun accorgimento permette di tener conto della sensibilità dell’imprenditore ed il catalogo delle soluzioni è così variegato che oggi la dottrina parla di “donazioni” e non di un atto standard; la varietà aumenta esponenzialmente, se si considerano le liberalità disposte in modo indiretto, come avviene quando un genitore sottoscriva aumenti asimmetrici di capitale, o provveda a pagare l’acquisto fatto dal figlio, o versi denaro proprio su conti cointestati, oppure si accontenti di un corrispettivo modestissimo a fronte della cessione di un bene all’azienda familiare, o faccia eseguire migliorie su beni del beneficiario, od ancora rimetta un credito che avrebbe potuto riscuotere dal futuro erede. Sono tutte circostanze nelle quali si realizza un arricchimento, ma non si impiegano le forme del contratto di donazione.</p>
<p>Le liberalità indirette possono generare imprevedibili complicazioni tra gli eredi ed anche antipatiche contestazioni degli Uffici fiscali, se non adeguatamente regolamentate e documentate. Lo stesso Fisco sembrerebbe però guardare con favore alla continuità aziendale e lascia trasmettere il patrimonio dell’impresa anche per ingenti valori senza gravarlo di tasse, quando sia garantita la prosecuzione dell’attività. Nell’imposta di donazione ed in quella di successione è previsto che i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni che consentano il controllo della società ai discendenti ed al coniuge non sono soggetti all’imposta, a condizione che l’esercizio dell’attività d’impresa prosegua per almeno cinque anni (articolo 3, comma 4ter DPR 346 del 1990). Un trattamento di assoluto favore, motivato dall’intenzione di consentire il ricambio generazionale, che si riflette in un approccio che guarda agli effetti concreti emergente dalle più recenti risposte ad interpello per scissione precedute da donazione di partecipazione ai figli, o per la cessione della nuda proprietà dell’azienda ricevuta in esenzione, o per l’acquisizione del controllo della società con più atti di donazione contestuali e congiunti.</p>
<p>La giusta combinazione delle molteplici articolazioni delle donazioni con questo regime fiscale particolarmente leggero può solleticare anche il più accorto “imprenditore/genitore”, avviando un percorso di affiancamento con serenità ed accortezza anche prima di aver del tutto saggiato le reali doti di leadership dei propri discendenti. Clausole condizionali  e diritti speciali possono servire da guide affidabili per costruire un robusto ponte verso il futuro e nel contempo per godere della vigente normativa fiscale. Un imprenditore saggio dovrebbe prepararsi per tempo alla staffetta con la generazione successiva e raggiungere con gradualità il momento in cui il testimone dell’azienda passerà nelle mani di chi avrà dimostrato di poterlo raccogliere con successo.</p>
<p>Alberto Forte <em>Notaio in Vignola </em>(riproduzione riservata)</p>
<p><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2019/11/Donazione-azienda_AlbertoForte_intero_Sole24ore30ott2019.pdf" target="_blank">qui l&#8217;ebook sul PASSAGGIO GENERAZIONALE del Sole24Ore</a></p>
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		<title>Polizze vita solo con restituzione del capitale “investito” (maggio 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 18:28:57 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Qual&#8217;è la differenza tra polizze assicurative e contratti di investimento? La distinzione ha molte importanti conseguenze, fiscali ed insede successoria. La Cassazione (sentenza 10333/2018) ha considerato decisiva la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, che escluderebbe la natura di polizza assicurativa sulla vita. Con la polizza il rischio dell’assicurato (la sua morte) è assunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qual&#8217;è la differenza tra polizze assicurative e contratti di investimento?<br />
La distinzione ha molte importanti conseguenze, fiscali ed insede successoria.<br />
La Cassazione (sentenza 10333/2018) ha considerato decisiva la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, che escluderebbe la natura di polizza assicurativa sulla vita.<br />
Con la polizza il rischio dell’assicurato (la sua morte) è assunto dall’assicuratore; nel contratto di investimento finanziario il rischio di performance viene assunto dall’assicurato.</p>
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		<title>EREDITARE UN IMMOBILE: GLI ADEMPIMENTI (giugno 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 18:05:55 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[EREDITARE UN IMMOBILE NON È GRATIS: GLI ADEMPIMENTI PER NON SBAGLIARE (Consiglio nazionale del notariato) LE REGOLE Quando si riceve un’eredità, è possibile che nel patrimonio del defunto sia presente anche un immobile. È importante sapere che chi è chiamato all’eredità non può disporre da subito degli immobili caduti in successione; la legge, infatti, prevede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>EREDITARE UN IMMOBILE NON È GRATIS: GLI ADEMPIMENTI PER NON SBAGLIARE</strong></span><br />
<strong>(Consiglio nazionale del notariato)</strong></p>
<p>LE REGOLE<br />
Quando si riceve un’eredità, è possibile che nel patrimonio del defunto sia presente anche un immobile. È importante sapere che chi è chiamato all’eredità non può disporre da subito degli immobili caduti in successione; la legge, infatti, prevede che debba essere effettuata una serie di adempimenti prima di abitare la casa, oppure di venderla o affittarla, oltre al pagamento di specifiche imposte.<br />
Innanzitutto bisogna sapere che l’acquisto della qualità di erede non è automatico ed immediato. L’eredità si acquista con l’accettazione, espressa oppure tacita.<br />
L’accettazione espressa consiste nella dichiarazione resa in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) di accettare l’eredità e quindi di assumere il titolo di erede.<br />
L’accettazione tacita, la più ricorrente, consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede. L’esempio più comune è la vendita di un bene ereditario, ma anche il pagamento di un’imposta o la riscossione di una somma di danaro.<br />
Solo a seguito dell’accettazione espressa o tacita il chiamato all’eredità diventerà erede puro e semplice, e cioè subentrerà – proporzionalmente alla sua quota ove vi siano altri eredi e con effetto dal momento in cui si è aperta la successione, nella stessa posizione giuridica del defunto dunque nel patrimonio immobiliare e mobiliare, crediti e passività (l’erede puro e semplice risponderà degli eventuali debiti ereditari anche con il proprio patrimonio).<br />
Quando si eredita la proprietà di una casa, occorre poi procedere ad alcuni adempimenti fondamentali:<br />
1) Presentare la dichiarazione di successione. La dichiarazione di successione non è altro che l’adempimento obbligatorio di carattere fiscale che va presentato entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (cioè dalla morte). Serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate che gli eredi sono subentrati nel patrimonio del defunto e che, di conseguenza, bisogna calcolare le imposte dovute con questo passaggio.<br />
2) Trascrivere l’acquisto dell’immobile presso i registri immobiliari. Se il defunto era titolare della proprietà di beni immobili, è necessario trascrivere presso l’ufficio dei Registri Immobiliari l’accettazione di eredità.<br />
È possibile trascrivere nei Registri Immobiliari sia l’accettazione espressa, sia l’accettazione tacita. In questo ultimo caso, mancando un atto scritto, si chiederà la trascrizione dell’accettazione in occasione dell’atto che la determina, ad esempio una compravendita immobiliare redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si tratta di un passaggio importantissimo: la trascrizione degli atti, infatti, ha proprio lo scopo di pubblicizzare l’acquisto, sancire l’avvenuta acquisizione da parte dei chiamati degli immobili ereditari e garantire la continuità delle trascrizioni.<br />
3) Fare le volture presso il catasto. La voltura svolge la funzione di pubblicizzare, a fini fiscali e del pagamento delle imposte, il mutamento dell’intestatario dell’immobile. Quando si è chiamati all’eredità, la singola quota trasferita ad ogni erede comprendente immobili è soggetta sia all’imposta di successione che alle imposte ipotecaria e catastale. L’imposta di successione si calcola sul valore complessivo dell’asse ereditario che è dato dalla differenza tra attivo e passivo e varia in base al rapporto di parentela tra defunto e beneficiario.<br />
Come si calcola la tassa da pagare?<br />
La base imponibile, ossia il valore dei beni su cui calcolare l’imposta, quando si eredita un immobile, è data prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata per dei coefficienti specifici (110, per la prima casa; 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C; 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 60, per i fabbricati delle categorie A/10 ossia uffici e studi privati; 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1, negozi e botteghe).<br />
Al valore ottenuto si applicano poi delle aliquote diverse a seconda del grado di parentela esistente tra la persona deceduta e l’erede e si considera la franchigia, ossia l’importo sopra il quale si applica la tassa.<br />
Così si applica l’aliquota al 4%, se l’erede è il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro (la franchigia); al 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro; sempre al 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, fino ad arrivare all’aliquota all’8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.<br />
Al momento della presentazione della denuncia di successione, gli eredi provvederanno ad autoliquidare e versare: &#8211; l’imposta di ipotecaria, nella misura del 2% calcolato del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa; &#8211; l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa.<br />
Sarà poi l’Ufficio in seguito a richiedere l’imposta di successione eventualmente dovuta.</p>
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		<title>Sconti fiscali: l&#8217;enciclopedia delle detrazioni (marzo 2017)</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 09:04:48 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate ha presentato una poderosa guida su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta Dalle e-bikes ai contributi per la badante, la circolare contiene chiarimenti anche per i cittadini che si apprestano a presentare il 730; per esempio: l’acquisto della cucina da parte del contribuente disabile, i contributi versati per le badanti, gli interventi di recupero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha presentato una poderosa guida su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta<br />
Dalle e-bikes ai contributi per la badante, la circolare contiene chiarimenti anche per i cittadini che si apprestano a presentare il 730; per esempio: l’acquisto della cucina da parte del contribuente disabile, i contributi versati per le badanti, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le spese per la frequenza scolastica, le spese sanitarie.<br />
<a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2017/04/CIRCOLARE+7_E+DEL+4+APRILE+2017.pdf">Qui il testo della circolare</a>.</p>
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		<title>Nuovi sconti per la casa nella legge di stabilità (dicembre 2015)</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 18:08:49 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Due importanti novità per chi compra casa! La legge di stabilità introduce notevoli agevolazioni per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione. a)      Aliquota del 2% anche per chi acquista una casa, ma non ha ancora venduto quella precedente. Il comma 55 estende l’aliquota del 2% anche agli acquisti per i quali l’acquirente sia ancora titolare di altra abitazione già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Due importanti novità per chi compra casa!<br />
La legge di stabilità introduce notevoli agevolazioni per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione.<br />
</strong></p>
<p>a)      <strong><em>Aliquota del 2% anche per chi acquista una casa, ma non ha ancora venduto quella precedente.</em></strong></p>
<p>Il comma<strong> </strong>55 estende l’aliquota del 2% anche agli acquisti per i quali l’acquirente sia ancora titolare di altra abitazione già acquistata con le agevolazioni.</p>
<p>La condizione per l’applicazione dell’aliquota del 2% è che il precedente immobile acquistato con le agevolazioni venga <strong>alienato entro un anno dal “nuovo” acquisto</strong>; in mancanza di tale alienazione al nuovo acquisto si applica l’imposta piena, una sanzione e gli interessi.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>b)      <strong><em>Detrazione dell’IVA pagata per l’acquisto immobili in classe energetica A o B </em></strong></p>
<p>Il comma 56<strong> </strong>regala<strong> </strong>una <strong>detrazione Irpef pari al 50% dell’importo dell’IVA </strong>corrisposta per l’acquisto dal costruttore di abitazioni di classe energetica A o B, purchè si compri la casa <strong>entro il 31 dicembre 2016.</strong></p>
<p>Il nostro Studio è a Vostra disposizione per approfondire le nuove disposizioni e verificare quale risparmio fiscale Vi consentirebbero di ottenere.</p>
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		<title>Rent to buy: cosa ne pensa il Fisco (febbraio 2015)</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 19:36:51 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicate le opinioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate sulla nuova forma contrattuale di &#8220;contratto di godimento in vista della futura vendita&#8221;. <a href="https://webrun.notariato.it/agenziaterritorio/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n+4e+del+19+febbraio+2015/Circolare+n+4E+19022015.pdf">Qui la circolare</a>.</p>
<p>Questo il comunicato stampa.<br />
<strong>“ACQUISTARE CASA PAGANDO RATE D’AFFITTO. I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL REGIME FISCALE DA APPLICARE”<br />
</strong><em>Roma, 19 febbraio 2015 </em>- Pronte le indicazioni sulla disciplina fiscale, ai fini delle imposte dirette e indirette, da applicare in riferimento al <em>rent to buy</em>, formula innovativa che designa specifici contratti di godimento, cioè di locazione, che le parti sottoscrivono in vista della successiva vendita del medesimo immobile all’affittuario. In particolare, con la circolare n. 4/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate definisce aliquote e modalità del regime fiscale da utilizzare per la tassazione del nuovo schema contrattuale (articolo 23, Dl n. 133/2014).</p>
<p><strong>Tassazione a due vie, la finalità della quota di canone pagata dall’affittuario fa la differenza </strong>- In sostanza, spiega il documento di prassi, il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal locatario deve essere diversificato tenendo conto della funzione specifica, per il godimento dell’immobile o come acconto sul prezzo finale di trasferimento, per la quale le somme sono pagate dall’affittuario al proprietario. Nel primo caso quindi, prosegue la circolare, trovano applicazione le disposizioni previste per i contratti di locazione, sia per le imposte dirette che per quelle indirette, mentre per la quota di canone versata come anticipazione del corrispettivo pattuito per la vendita dell’immobile si applicherà la normativa fiscale prevista per gli acconti prezzo.</p>
<p><strong>Il <em>rent to buy </em>e l’opzione per l’imponibilità Iva </strong>– Nel quadro della formula di contrattazione del <em>rent to buy</em>, la circolare chiarisce che i canoni di locazione versati per il godimento di un fabbricato abitativo rientrano tra le operazioni esenti da Iva, salvo l’ipotesi in cui il concedente sia un’impresa di costruzione o di ripristino e opti per il regime di imponibilità Iva. Lo stesso regime di esenzione si applica anche ai canoni versati per la locazione di fabbricati strumentali, con la possibilità di optare per il regime di imponibilità da parte di tutti i soggetti passivi e non solo per le imprese di costruzione e di ripristino.</p>
<p><strong>Aliquote Iva e imposta di registro per il proprietario/concedente in regime di impresa </strong>– In dettaglio, nei casi in cui l’operazione sia imponibile ai fini dell’Iva, le aliquote applicabili alla quota di canone pagata come acconto per la successiva acquisizione dell’immobile sono le seguenti: aliquota ridotta del 4% se il futuro acquirente dichiara di poter beneficiare dei requisiti “prima casa” e se si tratta di case classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9; aliquota ridotta del 10%, se si tratta di case di abitazione che hanno la medesima classificazione catastale di quelle che possono fruire dell’agevolazione “prima casa”; aliquota del 22% per gli immobili classificabili nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli immobili strumentali. Riguardo l’imposta di registro, la misura è determinata in base al regime Iva applicabile. Per gli acconti prezzo soggetti ad Iva, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro. Per quanto attiene, invece alla quota di canone corrisposta quale acconto-pezzo, per gli immobili abitativi esenti Iva si applica l’imposta di registro con aliquota del 2%, mentre se è imponibile Iva, perché il concedente, cioè il potenziale venditore, ha espresso tale opzione, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (67 euro se il contratto è stipulato per scrittura privata, 200 euro se formato per scrittura privata autenticata o è redatto in forma pubblica). Per gli immobili strumentali, in deroga al principio di alternatività Iva/Registro, l’imposta di registro è applicata in misura proporzionale (1%), indipendentemente dal regime Iva di imponibilità o di esenzione cui l’operazione è soggetta.</p>
<p><strong>Se il proprietario/concedente non opera in regime d’impresa </strong>– Se il venditore non è un imprenditore ma un soggetto Irpef, sulla quota percepita del canone per la concessione in godimento, cioè per l’affitto, è applicata la disciplina fiscale dei redditi fondiari, mentre la misura dell’imposta di registro è proporzionale ed è pari al 2%, sia per gli immobili strumentali che abitativi. Comunque, è utile ricordare che, ove ricorrano i presupposti, per i soggetti Irpef è aperta la <em>chance </em>di optare per il regime della “cedolare secca”.</p>
<p><strong>Imposte dirette, Iva e registro all’atto del trasferimento dell’immobile – </strong>Per il proprietario in regime d’impresa si rileverà, al momento del trasferimento di proprietà dell’immobile, un incremento del reddito pari alla differenza tra il prezzo di cessione, al lordo degli acconti, e il costo fiscale dell’immobile. Ai fini Iva, invece, la base imponibile su cui applicare l’imposta sarà data dal prezzo della cessione al netto dei soli acconti sulla vendita pagati fino a quel momento dal nuovo proprietario, cioè dall’exaffittuario, esclusi quindi quelli versati per il mero godimento dell’immobile. Riguardo le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ai trasferimenti dei fabbricati strumentali rilevanti ai fini Iva (in regime di esenzione o imponibilità) si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro e le imposte ipotecaria e catastale in misura rispettivamente pari all’1% e al 3%. Per i fabbricati abitativi in esenzione Iva l’imposta di registro è dovuta nella misura proporzionale del 9% o del 2%, con un minimo 1.000 euro, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono in misura fissa pari a 50 euro ciascuna; se, invece, il trasferimento del fabbricato abitativo è imponibile Iva, per il principio di alternatività tra Iva e Registro, l’imposta di registro è fissa (200 euro) così come le imposte ipotecaria e catastale (sempre nella misura di 200 euro ciascuna).</p>
<p><strong>Se il proprietario/concedente non agisce in regime di impresa </strong>– In questo caso, il corrispettivo del trasferimento dell’immobile è tassato come una <em>plusvalenza </em>realizzata mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, se la cessione interviene entro cinque anni dall’acquisto. Le quote di canone incassate come acconto-prezzo saranno assoggettate alla disciplina dei redditi diversi e diventeranno imponibili al momento della cessione effettiva dell’immobile. Per le cessioni fuori campo Iva, prima casa e altro, l’imposta di registro sarà del 2% nel primo caso e del 9% nel secondo, mentre quella ipotecaria e catastale saranno versate in misura fissa di 50 euro in entrambi i casi.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>La tassazione immobiliare dal 1° gennaio 2014 (dicembre 2013)</title>
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		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 17:52:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato è consultabile nella sezione «Studi e Materiali» ed ha analizzato la riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso che, circoscrivendo a sole tre aliquote l’imposizione proporzionale, stravolge in maniera radicale l’impianto normativo precedente:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato è consultabile nella sezione <strong><a title="«Studi e Materiali»" href="http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/" target="_self">«Studi e Materiali»</a></strong> ed ha analizzato la riforma della tassazione dei trasferimenti  immobiliari a titolo oneroso che, circoscrivendo a sole tre aliquote  l’imposizione proporzionale, stravolge in maniera radicale l’impianto  normativo precedente:</p>
]]></content:encoded>
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		<title>ICI: rimborsi retroattivi per i fabbricati rurali (ottobre 2013)</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 18:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Ancora una puntata della tormentata storia dei &#8220;fabbricati rurali&#8221;. Nella recente normativa sull&#8217;IMU è prevista la retroattività della ruralità per cinque anni dalla variazione catastale (comma 5-ter dell’art. 2 del DL n. 102/2013) In pratica, coloro che hanno presentato la domanda di variazione catastale possono considerare ridotto l&#8217;imponibile ai fini ICI a decorrere dal quinto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una puntata della tormentata storia dei &#8220;fabbricati rurali&#8221;.</p>
<p>Nella recente normativa sull&#8217;IMU è prevista la retroattività della ruralità per cinque anni dalla variazione catastale (comma 5-ter dell’art. 2 del DL n. 102/2013)</p>
<p>In pratica, coloro che hanno presentato la domanda di variazione catastale possono considerare ridotto l&#8217;imponibile ai fini ICI a decorrere dal quinto anno antecedente.</p>
<p>I contribuenti che hanno corrisposto l&#8217;ICI potranno chiedere il rimborso di quanto già versato negli ultimi cinque anni.</p>
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