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	<title>Notaio Forte &#187; il nostro studio</title>
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		<title>Detrazioni fiscali per la casa: aggiornamenti estivi (giugno 2017)</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 16:34:09 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Gli sconti che il fisco riserva a chi fa lavori di ristrutturazione dell&#8217;abitazione o ne migliora l&#8217;efficienza energetica sono importanti ed a portata di mano di chiunque. Ecco le guide aggiornate a giugno 2017: Ristrutturazioni edilizie Risparmio energetico Arredi ed elettrodomestici Il nostro Studio è a Vostra disposizione per verificare le soluzioni più convenienti per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli sconti che il fisco riserva a chi fa lavori di ristrutturazione dell&#8217;abitazione o ne migliora l&#8217;efficienza energetica sono importanti ed a portata di mano di chiunque.<br />
Ecco le guide aggiornate a giugno 2017:<br />
<a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2017/06/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf"><strong>Ristrutturazioni edilizie</strong></a><br />
<a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2017/06/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf"><strong>Risparmio energetico</strong></a><br />
<a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2017/06/Guida_bonus_mobili.pdf"><strong>Arredi ed elettrodomestici</strong></a></p>
<p>Il nostro Studio è a Vostra disposizione per verificare le soluzioni più convenienti per Voi.</p>
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		<title>Nuovi sconti per la casa nella legge di stabilità (dicembre 2015)</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 18:08:49 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Due importanti novità per chi compra casa! La legge di stabilità introduce notevoli agevolazioni per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione. a)      Aliquota del 2% anche per chi acquista una casa, ma non ha ancora venduto quella precedente. Il comma 55 estende l’aliquota del 2% anche agli acquisti per i quali l’acquirente sia ancora titolare di altra abitazione già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Due importanti novità per chi compra casa!<br />
La legge di stabilità introduce notevoli agevolazioni per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione.<br />
</strong></p>
<p>a)      <strong><em>Aliquota del 2% anche per chi acquista una casa, ma non ha ancora venduto quella precedente.</em></strong></p>
<p>Il comma<strong> </strong>55 estende l’aliquota del 2% anche agli acquisti per i quali l’acquirente sia ancora titolare di altra abitazione già acquistata con le agevolazioni.</p>
<p>La condizione per l’applicazione dell’aliquota del 2% è che il precedente immobile acquistato con le agevolazioni venga <strong>alienato entro un anno dal “nuovo” acquisto</strong>; in mancanza di tale alienazione al nuovo acquisto si applica l’imposta piena, una sanzione e gli interessi.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>b)      <strong><em>Detrazione dell’IVA pagata per l’acquisto immobili in classe energetica A o B </em></strong></p>
<p>Il comma 56<strong> </strong>regala<strong> </strong>una <strong>detrazione Irpef pari al 50% dell’importo dell’IVA </strong>corrisposta per l’acquisto dal costruttore di abitazioni di classe energetica A o B, purchè si compri la casa <strong>entro il 31 dicembre 2016.</strong></p>
<p>Il nostro Studio è a Vostra disposizione per approfondire le nuove disposizioni e verificare quale risparmio fiscale Vi consentirebbero di ottenere.</p>
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		<title>Prestare casa ai figli: attenti alle sorprese (settembre 2015)</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 17:19:16 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Cassazione Civile a Sezioni Unite ha spiegato cosa succede a chi presta l&#8217;abitazione ai figli, se poi a casa resta il coniuge separato. Secondo la sentenza del 29 settembre 2014, n. 20448, il comodante può esigere la restituzione immediata delle chiavi di casa solo per la sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno. Quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione Civile a Sezioni Unite ha spiegato <strong>cosa succede a chi presta l&#8217;abitazione ai figli, se poi a casa resta il coniuge separato</strong>.</p>
<p>Secondo la <a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2015/09/11347.pdf">sentenza del 29 settembre 2014, n. 20448</a>, il comodante può esigere la restituzione immediata delle chiavi di casa solo per la sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.<br />
Quando si concede il prestito (o meglio, il &#8220;comodato&#8221;), se ne vuole consentire un uso determinato e per un tempo determinabile (la destinazione a casa familiare.</p>
<p>Se chi riceve il prestito (od il suo coniuge separato con cui convive la prole minorenne o non autosufficiente) riesce a dimostrare l&#8217;esistenza di un un contratto di <strong>comodato di casa per la famiglia,</strong> con scadenza non predeterminata, allora può restare in casa; questa destinazione è incompatibile con un godimento provvisorio ed incerto (cosiddetto &#8220;precario&#8221;),  per il quale si prevede la cessazione &#8220;ad nutum&#8221; su richiesta del proprietario.</p>
<p>Si ritiene che chi ha prestato al casa per farci vivere la famiglia del figlio, abbia voluto <strong>permettere un godimento a tempo indeterminato</strong>; perciò è poi tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l&#8217;eventuale crisi coniugale, salva l&#8217;ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.</p>
<p>Attenti a prestare le chiavi di casa&#8230;</p>
<p>Il nostro studio è a Vostra disposizione per ogni approfondimento relativo ai contratti che regolano i rapporti familiari.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Sisma Emilia: vendere i fabbricati danneggiati (ottobre 2014)</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 23:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
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		<description><![CDATA[SISMA EMILIA 2012. VENDITA, LOCAZIONE E ACQUISTO DI IMMOBILE CHE BENEFICIA DI CONTRIBUTO (dalle &#8220;Linee guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012&#8243; in http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione) In generale le unità immobiliari riparate, migliorate o ricostruite con il contributo stabilito dalle ordinanze commissariali, una volta ripristinata la piena agibilità, tornano ad essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SISMA EMILIA 2012.<br />
VENDITA, LOCAZIONE E ACQUISTO DI IMMOBILE CHE BENEFICIA DI CONTRIBUTO<br />
(dalle &#8220;Linee guida relative all’applicazione delle ordinanze  commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012&#8243;<br />
in <a rel="nofollow nofollow" href="http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione" target="_blank">http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione</a>)</p>
<p>In generale le unità immobiliari riparate, migliorate o ricostruite con  il contributo stabilito dalle ordinanze commissariali, una  volta ripristinata la piena agibilità, tornano ad essere utilizzate dai  precedenti occupanti, sia come residenze che come attività produttive.  La vendita è consentita solo dopo l’ultimazione dei lavori ed il  ripristino dell’agibilità; eccezionalmente, solo per determinate  situazioni di seguito indicate, è possibile la vendita prima di tale  termine.</p>
<p><strong>4.1 Abitazione principale del proprietario</strong><br />
Il  proprietario di abitazione principale da esso abitata alla data del  sisma può vendere, prima della fine dei lavori, e quindi anche prima di  presentare la richiesta di contributo per la ricostruzione, solo a:<br />
a) &#8211; parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile1,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
In tal caso il nuovo proprietario può presentare la RCR alle medesime  condizioni e con gli stessi diritti (contributo al 100%). Se il  proprietario ha già depositato la RCR il nuovo proprietario subentra  nella richiesta.<br />
b) soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a) solo dopo la fine dei lavori.</p>
<p><strong> 4.2 Abitazione principale dell’affittuario</strong><br />
Il proprietario di abitazione affittata alla data del sisma può vendere:<br />
a) prima o dopo la fine dei lavori solo a:<br />
- parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- affittuario/comodatario residente alla data del sisma,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
Resta comunque l’obbligo per il nuovo proprietario che non sia  l’affittuario o comodatario di subentrare nel contratto di locazione  originario o di comodato d’uso con le medesime condizioni per i  successivi due anni dall’ultimazione dei lavori.<br />
La vendita è consentita anche a un familiare del locatario residente nell’abitazione alla data del sisma.<br />
Parimenti, si può accettare la vendita in parti uguali (es.: 50% + 50%)  ai coniugi di cui uno sia il titolare del contratto di affitto (e così  via).<br />
b) a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a)  solo dopo due anni dalla fine dei lavori, fermo restando i naturali  obblighi di natura contrattuale con il locatario.</p>
<p><strong>4.3 Abitazione non principale</strong><br />
Il proprietario di abitazione non affittata alla data del sisma può vendere:<br />
a) prima della data di ultimazione dei lavori solo a:<br />
- parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
b) ad altri solo dopo 4 anni (decorso il periodo di locazione a canone concordato);<br />
c) ad altri subito dopo aver stipulato il contratto di locazione (per 4  anni a canone concordato) purché trasferisca l’obbligo dell’affitto  inserendolo come clausola nell’atto di vendita e prevedendo, nel caso di  mancato rispetto dell’obbligo contrattuale, il rimborso del contributo  al venditore che, a sua volta, dovrà restituirlo al comune unitamente  agli interessi legali.</p>
<p>Il proprietario di abitazione non affittata  alla data del sisma che rinuncia al contributo per il ripristino delle  finiture interne potrà beneficiare comunque del contributo pari al 100%  del costo ammissibile per il ripristino delle strutture e delle parti  comuni dell&#8217;edificio (se l’unità fa parte di un edificio con almeno  un’abitazione principale/attività produttiva in essere alla data del  sisma o nei 36 mesi precedenti) ed è esonerato dall’obbligo di cui  all’art. 6 comma 4 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 (affitto per  almeno quattro anni a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3,  della L. n. 431/1998 ovvero cessione in comodato con priorità a soggetti  temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici).<br />
L’erogazione del contributo riguardante le strutture e le parti comuni è  comunque condizionato al raggiungimento dell’agibilità strutturale di  tutte le unità immobiliari dell’edificio di cui fa parte anche l’unità  immobiliare interessata.<br />
Se l’abitazione non affittata costituisce  unico edificio o è parte di edificio interamente composto da abitazioni  non principali o attività produttive non in esercizio, il contributo,  sia per le strutture che per le finiture, è limitato al 50% e la sua  erogazione è condizionata al raggiungimento dell’agibilità strutturale e  dell’abitabilità; permane inoltre l’obbligo della locazione per almeno 4  anni.</p>
<p><strong>4.4 Attività produttive</strong><br />
Il proprietario di unità immobiliare destinata ad attività produttiva:<br />
a) deve affittarla o utilizzarla mantenendo la stessa destinazione d’uso per almeno due anni dall’ultimazione dei lavori;<br />
b) in merito alla vendita si applicano le disposizioni stabilite dall’Ordinanza n. 57/2012.</p>
<p><strong>4.5 Abitazioni in condominio</strong><br />
Il proprietario di abitazione in condominio che vende prima della fine dei lavori:<br />
a) perde il diritto al contributo che, se già concesso ed erogato,  anche parzialmente, dovrà dallo stesso proprietario essere rimborsato al  condominio per gli interventi da eseguire od eseguiti nelle parti  comuni. In tal caso il comune dovrà recuperare direttamente dal  proprietario inadempiente la quota di contributo non dovuta;<br />
b) nel  caso il contributo non sia stato erogato il comune lo riduce della quota  spettante al proprietario inadempiente che è comunque tenuto a  rispettare le deliberazioni approvate ai sensi dell’art. 3, comma 4, del  DL n. 74/2012 ed a rimborsare al condominio le spese sostenute per gli  interventi sulle parti comuni dell’edificio.</p>
<p><strong>4.6 Proprietario che,  ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’Ord. n. 33/2014, non intende  recuperare la propria abitazione, ubicata nel centro storico od urbano e  danneggiata con livello operativo E2 o E3:</strong><br />
a) può acquistare un  alloggio non danneggiato, disponibile, ultimato prima del sisma ed  ubicato nelle aree urbane appositamente individuate dal Piano della  ricostruzione e dal Piano organico, prioritariamente nel centro storico;<br />
b) il contributo è commisurato a quello dovuto per la riparazione  dell’alloggio danneggiato di proprietà e viene erogato direttamente  dalla banca al venditore della nuova abitazione;<br />
c) la concessione  del contributo è condizionata dalla cessione gratuita al comune  dell’alloggio danneggiato, contestualmente all’atto di acquisto.</p>
<p><strong>4.7 Interventi accorpati nei centri storici</strong><br />
Per il recupero dei centri storici, l’ordinanza n. 119/2013, all’art.  9, dà la possibilità ai proprietari di vendere gli immobili ad imprese  di costruzione, cooperative di abitazione o altri soggetti privati e  ammette a contributo gli interventi di riparazione, ripristino con  miglioramento sismico o adeguamento e ricostruzione.<br />
L’acquisto, che  preferibilmente deve interessare interi edifici da riparare  unitariamente, può riguardare anche singole unità immobiliari.<br />
Ai  sensi dell’Ordinanza n. 32/2014 gli acquirenti si dovranno impegnare al  recupero dell’immobile confermandone la destinazione d’uso, oppure  destinandoli ad un uso compatibile con la pianificazione urbanistica,  comunque con obbligo all’affitto a canone concordato per almeno 8 anni  con priorità a coloro che abitavano precedentemente/esercitavano  l’attività economica nel centro storico o che vi intendano trasferire la  residenza/l’attività economica.<br />
Così come stabilito dalla stessa  ordinanza N. 32/2014 il contributo varierà in relazione alla durata  della locazione, passando dal 100% del costo ammissibile nel caso di  affitto per almeno 15 anni, al 85% se l’affitto sarà di almeno 12 anni  ed infine al 75% per affitto con patto di futura vendita per almeno 8  anni. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari  possono essere vendute, al prezzo stabilito nella convenzione  sottoscritta prima della realizzazione dell’intervento tra il  beneficiario del contributo e il comune, ai soggetti dotati dei  requisiti ivi indicati.<br />
Il costo ammissibile su cui calcolare il  contributo sarà determinato sulla base delle dimensioni, del numero  delle unità immobiliari dell’edificio al momento del sisma, nonchè del  livello operativo attribuito ai sensi dell’ordinanza n. 86/2012.<br />
L’Ordinanza n. 32/2014 comprende anche lo schema di convenzione tipo che  il comune dovrà stipulare con gli acquirenti dell’edificio/singola  unità immobiliare per stabilire le modalità di gestione una volta  recuperato.</p>
<p><strong>5. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO</strong><br />
Il proprietario dell’unità immobiliare ammessa a contributo ha  l’obbligo, a pena di decadenza dallo stesso e di rimborso al comune  delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, di:<br />
- non  modificare la destinazione d’uso prima di due anni dalla data di  completamento degli interventi di riparazione con rafforzamento locale,  ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e ricostruzione. In  territorio urbanizzato non è considerata modifica di destinazione d’uso  quella verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento  urbanistico comunale vigente. Nell’ambito del centro storico interessato  dal Piano della ricostruzione di cui all’art. 12 della L.R. 16/2012 non  è invece considerata mutamento di destinazione d’uso quella verso altri  usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico, conseguente  ad interventi di delocalizzazione o di riparazione con rafforzamento  locale, miglioramento sismico o ricostruzione di interi edifici od UMI,  purché la superficie da destinare al soddisfacimento di esigenze  abitative non scenda al di sotto del 25% della superficie complessiva  preesistente dell’edificio o della UMI, ovvero di quella già destinata  ad abitazione, se inferiore al predetto limite del 25%;<br />
- non vendere l’unità immobiliare a destinazione abitativa salvo i casi richiamati al precedente capitolo 4.</p>
<p><strong>5.1 Impegno ad affittare l’abitazione</strong><br />
Per soddisfare gli obblighi di cui all’art. 6 comma 4 (abitazione  sfitta alla data del sisma) delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, i  proprietari di abitazioni ripristinate sono tenuti al rispetto delle  disposizioni impartite con l’art. 4 dell’ordinanza n. 26/2014 che  prevedono tra l’altro:<br />
- tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori  del professionista per trovare autonomamente un locatario  individuandolo con priorità tra i nuclei familiari temporaneamente privi  di abitazione a causa degli eventi sismici che nel frattempo hanno  avanzato richiesta al proprietario stesso;<br />
- decorsi i tre mesi  senza che il proprietario sia riuscito a cedere in locazione l’immobile  nelle forme previste dall’ordinanza (almeno quattro anni a canone  concordato, non superiore a quello calcolato ai sensi dell’art. 2, comma  3, della l. 431/1998), il comune, previa richiesta da parte del  proprietario stesso, inserisce l’abitazione in apposito elenco,  aggiornato ogni 6 mesi (30 giugno e 31 dicembre), da utilizzare per  individuare soluzioni abitative idonee per i nuclei familiari  temporaneamente privi di abitazione sulla base delle richieste nel  frattempo avanzate.<br />
Per soddisfare gli obblighi di cui all’art. 6  comma 3 (contratto di locazione in essere alla data del sisma) delle  Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, i proprietari di abitazioni ripristinate  sono tenuti a proseguire il contratto di locazione alle medesime  condizioni per almeno due anni. Qualora il locatario rinunciasse a  proseguire il contratto di locazione, il proprietario è tenuto comunque  ad affittare l’immobile individuando il locatario con le modalità di cui  all’art. 4 dell’ordinanza n. 26/2014 riportate sopra.<br />
Lo stesso art. 4 prevede inoltre:<br />
- l’impegno per il comune di informare della disponibilità di tali  alloggi (indicando anche dimensione, ubicazione e canone di locazione) i  nuclei familiari terremotati che necessitano di sistemazione abitativa;<br />
- le sanzioni per i proprietari che non rispettano tali disposizioni.</p>
<p><strong>5.2 Decesso del proprietario</strong><br />
<strong> 5.2.1 Decesso prima del sisma</strong><br />
Se alla data del sisma era già stata presentata la dichiarazione di  successione e pertanto, con essa, erano già stati individuati gli eredi o  erano trascorsi i termini previsti dalla legge per la presentazione (12  mesi) la fattispecie non rientra nei casi di cui al comma 2-ter  dell’art. 6 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e pertanto si applicano  le disposizioni “ordinarie”.<br />
Se alla data del sisma, non era ancora  stata presentata la dichiarazione di successione e non erano trascorsi i  termini previsti dalla legge per la presentazione (12 mesi), è  possibile riconoscere il contributo agli eredi, o legatari, al 100% a  condizione che:<br />
- l’immobile fosse stato l&#8217;ultima residenza del &#8220;de  cuius&#8221; e nessun altro, dalla data del decesso a quella del sisma, vi  aveva preso la residenza (né uno degli eredi o legatari né altri  soggetti terzi l’avessero occupata a titolo di locazione o comodato o ad  altro titolo), e<br />
- almeno uno degli eredi, che non abbia  beneficiato di alcun contributo su un altro immobile adibito ad  abitazione principale, si impegni ad adibire l’unità immobiliare oggetto  di successione a propria abitazione principale.<br />
Se nessuno degli  eredi o legatari si impegna ad adibire l’unità immobiliare a propria  abitazione principale, l’immobile è considerato come sfitto alla data  del sisma e si applicano le relative disposizioni.<br />
Se alla data del  sisma, l’immobile era già abitato da uno degli eredi o legatari, a  costui spetterà il contributo &#8220;iure proprio&#8221; (100% se residente e 50% se  non residente);<br />
Se alla data del sisma, l’immobile era concesso in  affitto o in comodato dagli eredi o legatari, oppure sfitto, dopo essere  però stato residenza di altri soggetti dopo il decesso del &#8220;de cuius&#8221;  (in base alle risultanze dell&#8217;anagrafe) e prima della data del sisma, si  applicherà la normativa dettata per le diverse fattispecie in questione  dalle specifiche ordinanze, non potendo trovare applicazione il comma  2-ter dell’art. 6 delle Ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012.<br />
In tutti i  casi occorre presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà in cui si dichiara la propria qualità di erede o legatario.</p>
<p><strong>5.2.2 Decesso dopo il sisma</strong><br />
Qualora il decesso sia avvenuto dopo la data del sisma il contributo  spetterà agli eredi o legatari del defunto in misura relativa alla  condizione dell’abitazione alla data del sisma (spetta  all’erede/legatario il contributo che sarebbe spettato al “de cuius”):<br />
- 100% se alla data del sisma l’immobile era adibito ad abitazione  principale del “de cuius” o altro soggetto (es. locatario). Nel caso di  immobile locato alla data del sisma si applica l’obbligo previsto  dall’art. 6 comma 3 delle ordinanze commissariali di prosecuzione alle  medesime condizioni per almeno 2 anni.<br />
- 50% se non occupato o  occupato come abitazione non principale, nel rispetto degli obblighi  previsti all’art. 6 delle ordinanze commissariali (affitto a canone  concordato per almeno 4 anni o adibire l’unità immobiliare oggetto di  successione ad abitazione principale da parte di uno degli eredi).<br />
Dal punto di vista operativo, in caso di presentazione della pratica di  successione prima dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione dei  contributi, pur richiamando nel testo il C.F. del “de cuius”, nella  tabella dei beneficiari dovranno figurare unicamente gli eredi (e gli  altri eventuali cointestatari del “de cuius”).<br />
Nel caso invece di  dichiarazione di successione non ancora presentata, l’ordinanza di  assegnazione dovrà specificare tale situazione e l’intestatario della  pratica dovrà essere necessariamente un soggetto diverso dal “de cuius”:  nella tabella dei beneficiari figurerà il C.F. del “de cuius” e degli  eventuali cointestatari; gli eredi risultanti dall’atto notorio dovranno  rilasciare delega (in qualità di eredi) all’intestatario della pratica.<br />
In caso di decesso successivo all’emissione dell’ordinanza di  assegnazione, senza che siano state effettuate erogazioni, vale quanto  indicato nei due casi precedenti relativamente alla presentazione o meno  della pratica successione.<br />
In caso di decesso successivo all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, con almeno un’erogazione già effettuata:<br />
- nel caso l’intestatario della pratica non sia il “de cuius”, la  richiesta di utilizzo continuerà ad essere firmata dall’intestatario;<br />
- nel caso l’intestatario sia il “de cuius”, il Comune dovrà  raccogliere atto notorio e deleghe a favore del soggetto che firmerà la  richiesta di utilizzo e la Banca manterrà valido il contratto originario  (e relativo c/c).</p>
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		<title>Il Rapporto 2012 sul mercato immobiliare (Agenzia del Territorio) maggio 2012</title>
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		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:15:20 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Qui il link per scaricare il Rapporto E’ stato pubblicato il Rapporto 2012 sul mercato residenziale. Si tratta di un’analisi completa sul trend delle compravendite di abitazioni e sulle tipologie dimensionali, sul livello dei prezzi e del fatturato, sulla quantità e distribuzione dei mutui ipotecari relativi all’anno 2011. L’analisi è completata dalla stima delle condizioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="481">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/RI_2012_Residenziale_Quadro_generale.pdf">Qui il link per scaricare il Rapporto</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">E’ stato pubblicato il <strong>Rapporto 2012 sul mercato residenziale</strong>.<br />
Si tratta di un’analisi completa sul trend delle compravendite di abitazioni e sulle tipologie dimensionali, sul livello dei prezzi e del fatturato, sulla quantità e distribuzione dei mutui ipotecari relativi all’anno 2011. L’analisi è completata dalla stima delle condizioni di accessibilità delle famiglie italiane all’acquisto di un’abitazione, sulla base di uno specifico indice di affordability.<br />
Le analisi riportate presentano:<br />
- gli andamenti dei volumi di compravendite di abitazioni e delle pertinenze (magazzini e posti<br />
auto in gran parte collegati al settore residenziale);<br />
- le classi dimensionali, le superfici complessive e le superfici medie delle abitazioni oggetto di<br />
compravendita, stimate in relazione ai vani catastali;<br />
- le quotazioni medie di mercato delle abitazioni e il loro andamento dal 2004;<br />
- il valore del volume di scambio delle abitazioni, stimato sulla base delle quotazioni<br />
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare e delle superfici compravendute calcolate;<br />
- le caratteristiche dei prestiti erogati dagli istituti di credito tramite mutuo ipotecario in termini<br />
di numero di compravendite che utilizzano tale strumento di finanziamento, capitale erogato<br />
complessivo e medio per unità, durata e tasso di interesse medio iniziale pattuito.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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		<title>I «contratti di rete» con disciplina standard (marzo 2012)</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:45:35 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[di Mauro Meazza &#8211; Sole 24 ore 21 marzo 2012 Aggregarsi con un contratto. Presentare un progetto di rete che trovi rapida applicabilità in uno &#8220;standard&#8221; che si adatti agli obiettivi dei partecipanti. Lo hanno studiato RetImpresa e il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie. Imprenditori e notai hanno unito le competenze per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>di Mauro Meazza &#8211; Sole 24 ore 21 marzo 2012</p>
<p><strong>Aggregarsi con un contratto</strong>.<br />
Presentare un progetto di rete che trovi rapida applicabilità in uno &#8220;standard&#8221; che si adatti agli obiettivi dei partecipanti.<br />
Lo hanno studiato RetImpresa e il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie. Imprenditori e notai hanno unito le competenze per dare concretezza al concetto di «contratto di rete» introdotto dal Dl 5/2009 e riformulato dal Dl 78/2010, e orientare professionisti, banche e imprese sui suoi principali profili: dalla formazione del progetto alle modalità di ingresso di nuove imprese, per arrivare anche alle ipotesi di recesso di uno o più partecipanti. Sono così nate le prime Linee guida per i contratti di rete, per offrire una base solida alla redazione di questi impegni: dal 2009 a oggi, in Italia, ne sono stati stipulati 305, coinvolgendo 1400 imprese. Molto, se si pensa alla struttura normativa esile che li sostiene. E di «un successo andato oltre le aspettative» ha parlato anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Zoppini, intervenuto ieri, con una lunga telefonata, al seminario organizzato da RetImpresa, dal Comitato interregionale dei consigli notarili, Confindustria Veneto e Fondazione italiana per il notariato per presentare a Mestre le Linee guida del contratto di rete, «nate da una rete di competenze», come ha spiegato Giulia Clarizio, presidente del Comitato interregionale.<br />
La collaborazione tra professionisti e imprenditori continua: in chiusura dei lavori, Clarizio ha siglato con Aldo Bonomi, vicepresidente Confindustria e presidente di RetImpresa, una lettera di intenti in cui il Comitato interregionale notarile e RetImpresa si impegnano a proseguire la collaborazione reciproca, ponendosi tra gli obiettivi anche l&#8217;aggiornamento delle Linee.<br />
«La collaborazione tra notai e imprenditori – ha ricordato il presidente nazionale del Notariato, Giancarlo Laurini, intervenuto in apertura insieme al consigliere nazionale Paolo Pasqualis – prende le mosse dal protocollo siglato nel 2009 tra la Piccola industria di Confindustria e il Consiglio nazionale del notariato.  Nella stesura di queste Linee guida la categoria è stata capace di cogliere le esigenze dei cittadini». Che, come imprenditori, stanno cercando risposte adeguate alla crisi.<br />
«Le reti d&#8217;impresa – ha ricordato Andrea Tomat, presidente di Confindustria Veneto – nascono proprio come risposta al nuovo quadro economico, per supplire ai limiti dimensionali delle imprese italiane non necessariamente attraverso fusioni e aggregazioni».<br />
Infatti la caratteristica peculiare del contratto di rete, hanno spiegato Lorenza Bullo (associato di Diritto privato a Padova) e Fabrizio Cafaggi (ordinario di Diritto privato a Trento), è che non si crea un nuovo soggetto giuridico tra le imprese in rete (non avviene &#8220;un&#8217;entificazione&#8221; della rete). C&#8217;è piuttosto una disciplina &#8220;transtipica&#8221;, tra il Libro IV del Codice civile (i contratti) e il Libro V (le società).<br />
Le Linee guida intendono fare chiarezza sui tratti giuridici essenziali delle reti, anche per individuare i punti critici: la governance della rete, l&#8217;appropriatezza di un contratto di rete, la gestione del patrimonio e di eventuali proprietà immobiliari, aspetto illustrato ieri dal notaio Guido Bevilacqua. E, infine, come poter aprire la rete a un&#8217;impresa non italiana (problema di non facile soluzione).<br />
«Le Linee guida – ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Piccola industria in Confindustria – sono un supporto essenziale per crescere». E testimonianze di successo per le reti sono state citate da Giuseppe Baiardo (presidente Acrib Servizi) e da Danilo Valerio (presidente di Rete Formazione).<br />
Non tutti i nodi, naturalmente, sono stati ancora sciolti: l&#8217;incentivo fiscale attualmente accordato, illustrato ieri da Vittorio Raccamari (presidente della conferenza dei presidenti degli ordini del Triveneto dei dottori commercialisti ed esperti contabili), è limitato nelle risorse complessive. Bonomi ha segnalato che sono già stati chiesti al ministro Corrado Passera un aumento delle risorse e un regime più favorevole per chi esporta.<br />
© RIPRODUZIONE RISERVATA</p>
<p>Le Linee guida si possono scaricare dal sito <a href="http://www.notaitriveneto.it">www.notaitriveneto.it</a></p>
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		<title>Comprar casa senza rischi® (ottobre 2011)</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:28:39 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Comprar casa senza rischi® è una delle iniziative di servizio al cittadino promosse dal Consiglio Notarile di Milano, che rappresenta i notai dei Comuni di Milano, Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese. Insieme al Comitato Regionale Notarile Lombardo e all&#8217;Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia, il Consiglio promuove questa iniziativa dal 2007 per offrire supporto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><strong><a href="http://www.comprarcasasenzarischi.it/">Comprar casa senza rischi®</a></strong> è una delle iniziative di servizio al cittadino promosse dal <a href="http://www.consiglionotarilemilano.it/" target="_blank">Consiglio Notarile di Milano</a>, che rappresenta i notai dei Comuni di Milano, Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese.<br />
Insieme al Comitato Regionale Notarile Lombardo e all&#8217;Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia, il Consiglio promuove questa iniziativa dal 2007 per offrire supporto e consulenza ai cittadini che stanno per acquistare o vendere casa, vogliono rinegoziare il mutuo o, semplicemente, hanno domande da porre al notaio sulla propria abitazione.</p>
<h2>La consulenza preventiva</h2>
<p>Affidarsi ad un notaio fin dal momento dei primi pagamenti, della firma del compromesso o della scelta del mutuo, è garanzia di un&#8217;informazione corretta e trasparente, indispensabile per un acquisto &#8220;senza rischi&#8221;.<br />
Non tutti sanno che la consulenza preventiva è ricompresa nel costo dell&#8217;atto notarile.</p>
<h2>L&#8217;attività del notaio: molto più di una firma</h2>
<p><strong>L&#8217;attività notarile non si esaurisce nel tempo della firma dell&#8217;atto</strong> ma comprende principalmente controlli, adempimenti e obblighi che vengono svolti prima e dopo la conclusione del contratto.<br />
In sintesi, in un atto di compravendita immobiliare (senza considerare il caso di un mutuo ipotecario), l&#8217;attività del notaio comprende:</p>
<ul>
<li><strong>Contatti e colloqui con le parti</strong> per chiarire e illustrare gli aspetti legati alla compravendita di un immobile, anche in materia urbanistica, e in particolare:
<ul>
<li><strong>esame delle richieste specifiche delle parti e individuazione delle migliori soluzioni operative</strong> (per es. l&#8217;acquisto di una prima casa per il figlio che si sposa o la donazione del denaro perché la acquisti direttamente;la donazione di un appartamento a uno tra più figli; un contratto di vitalizio; ecc.);</li>
<li><strong>attività di informazione</strong> in merito al regime patrimoniale della famiglia (comunione o separazione dei beni, fondo patrimoniale) e alle relative implicazioni sull&#8217;acquisto;</li>
<li><strong>analisi dei profili di &#8220;diritto internazionale privato&#8221;</strong>, quando sia necessaria l&#8217;applicazione di leggi straniere, nel caso una delle parti abbia cittadinanza straniera o sia domiciliata o coniugata all&#8217;estero;</li>
</ul>
</li>
<li><strong>esame dei documenti</strong> forniti dalle parti (atti di provenienza del bene, documentazione urbanistica, documentazione fiscale);</li>
<li><strong>ispezioni ipotecarie e catastali</strong>, che il notaio deve obbligatoriamente effettuare al fine di identificare correttamente l&#8217;immobile e di verificarne la proprietà e la libertà da ipoteche ed altri possibili vincoli che possano pregiudicare l&#8217;acquisto;</li>
<li>eventuali <strong>ricerche in altri pubblici registri</strong> (per esempio il Registro delle Imprese o Registro Testamenti);</li>
<li>verifica della <strong>legittimazione delle parti</strong> (potere di vendita, ad es., in caso di comunione legale oppure separazione o divorzio);</li>
<li><strong>attività necessarie per cautelare le parti</strong> in presenza di ipoteche o di altri vincoli (ad es. prelazioni per immobili di interesse artistico e storico, o prelazioni per immobili in affitto, o ancora vincoli per immobili di edilizia economica e popolare);</li>
<li><strong>redazione e lettura dell&#8217;atto alle parti</strong> (incluso ovviamente il controllo che l&#8217;intero atto sia conforme alla legge) con le necessarie spiegazioni in merito ai punti salienti e/o alle richieste di chiarimento delle parti stesse;</li>
<li><strong>individuazione del regime fiscale</strong> e <strong>calcolo delle imposte</strong> e tasse dovute;</li>
<li><strong>pagamento delle imposte</strong> per il trasferimento di proprietà e trasmissione dell&#8217;atto all&#8217;ufficio dei Registri Immobiliari e al Catasto;</li>
<li><strong>consegna delle copie e dei documenti</strong> che attestano il trasferimento di proprietà.</li>
</ul>
</div>
</div>
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		<title>Fabbricati rurali: è l&#8217;ora della variazione catastale (settembre 2011)</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati rurali]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[A/6]]></category>
		<category><![CDATA[accertamenti fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione sostitutiva]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati]]></category>
		<category><![CDATA[il nostro studio]]></category>
		<category><![CDATA[rendita]]></category>

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		<description><![CDATA[Finalmente è possibile presentare la domanda di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali: le abitazioni saranno censite nella categoria A/6, con una nuova classe R e senza rendita; i fabbricati strumentali in categoria D/10, e la rendita determinata per stima diretta. Entro il 30 settembre va depositata all’Agenzia del territorio, con autocertificazioni autenticate su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente è <strong>possibile presentare la domanda di variazione della categoria catastale dei fabbricati rurali: </strong>le abitazioni saranno censite nella categoria A/6, con una nuova classe R e senza rendita; i fabbricati strumentali in categoria D/10, e la rendita determinata per stima diretta.<br />
<strong>Entro il 30 settembre va depositata all’Agenzia del territorio</strong>, con autocertificazioni autenticate su modelli ministeriali nelle quali il contribuente attesta l&#8217;esistenza dei requisiti di ruralità (art. 9 decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557).<br />
E&#8217; anche possibile inviare la domanda con posta elettronica certificata, od utilizzare una applicazione sul sito dell&#8217;Agenzia del Territorio (<a href="http://www.agenziaterritorio.gov.it/?id=9780">http://www.agenziaterritorio.gov.it/?id=9780</a>).<br />
L&#8217;Agenzia dovrà controllare la sussistenza dei requisiti e provvedere al nuovo classamento.<br />
Il nostro studio è a Vostra disposizione per ogni approfondimento.</p>
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		<title>il Notaio Alberto Forte</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Forte]]></category>
		<category><![CDATA[chi siamo]]></category>
		<category><![CDATA[il nostro studio]]></category>

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		<description><![CDATA[Alberto Forte è notaio in Vignola con studio secondario a Cento dal 1992. Nato nel 1963, laureato con lode in giurisprudenza nel 1985, abilitato alla professione forense nel 1989. Vincitore del concorso per nomina a notaio del 1989. Dottore di ricerca in economia nel 1990, nominato ricercatore in economia nell&#8217;Università di Napoli nel 1991. Docente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alberto Forte è notaio in Vignola con studio secondario a Cento dal 1992.</p>
<ul>
<li>Nato nel 1963, laureato con lode in giurisprudenza nel 1985, abilitato alla professione forense nel 1989.</li>
<li>Vincitore del concorso per nomina a notaio del 1989.</li>
<li>Dottore di ricerca in economia nel 1990, nominato ricercatore in economia nell&#8217;Università di Napoli nel 1991.</li>
<li>Docente nella Scuola notarile di Bologna.</li>
<li>Consigliere del consiglio notarile di Ferrara per due mandati.</li>
<li>Componente della commissione informatica e della commissione analisi economica del diritto del Consiglio nazionale del notariato.</li>
<li>Relatore al congresso nazionale del notariato di Riva del Garda del 2006.</li>
<li>Consigliere di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Cento.</li>
</ul>
<p>Fondatore del &#8220;Laboratorio della qualità notarile&#8221; e promotore dei corsi su &#8220;La Qualità del Servizio Notarile&#8221; presso <em>Alma Graduate School of Management </em>dell&#8221;Università di Bologna.</p>
<p>Autore di monografie di diritto commerciale e di diritto civile:</p>
<ul>
<li>Aumenti e riduzioni di capitale, 1991 (con G. Imparato)</li>
<li>La pubblicità delle società commerciali,<br />
in A. Bortoluzzi (a cura di), La riforma delle società. Aspetti applicativi, 2004</li>
<li>La pubblicità dei provvedimenti nella procedura di Ads,<br />
in A. Bortoluzzi (a cura di), L&#8217;amministratore di sostegno. Applicazioni pratiche e giurisprudenza, 2005</li>
<li>Il Notaio garante nei trasferimenti immobiliari<br />
<em>(Notaries as Guarantors and Real Estate Conveyance)</em>, 2006,<br />
in <a title="Il Notaio garante nei trasferimenti immobiliari" href="http://ssrn.com/author=424083" target="_blank">http://ssrn.com/author=424083</a></li>
</ul>
<p>Parla fluentemente l&#8217;inglese (Fce) ed il tedesco (GZ C1).</p>
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		<title>Dicono di noi&#8230;</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[dicono di noi]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[il nostro studio]]></category>

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		<description><![CDATA[Il nostro lavoro ha suscitato l&#8217;attenzione dei giornali. Qui trovate qualche ritaglio sul nostro studio. Il Sole 24ore 10 settembre 2008 Il Sole 24 ore 30 novembre 2009 Il Resto del Carlino 28 ottobre 2010 La nuova Ferrara 29 ottobre 2010 Italia Oggi 16 novembre 2012 Il Sole24 ore 30 ottobre 2019]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro lavoro ha suscitato l&#8217;attenzione dei giornali.</p>
<p>Qui trovate <strong>qualche ritaglio</strong> sul nostro studio.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-280" href="http://www.notaioforte.it/il-nostro-studio/dicono-di-noi/sole24ore10set2008">Il Sole 24ore 10 settembre 2008</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-243" href="http://www.notaioforte.it/il-nostro-studio/dicono-di-noi/24ore_notai_30-11-2009">Il Sole 24 ore 30 novembre 2009</a></p>
<p><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2010/12/fondoCento_Carlino_L.pdf">Il Resto del Carlino 28 ottobre 2010</a></p>
<p><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2010/12/La-nuova-Ferrara-29-ottobre-2010.pdf">La nuova Ferrara 29 ottobre 2010</a></p>
<p><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2012/11/ItaliaOggi15nov2012.pdf">Italia Oggi 16 novembre 2012</a></p>
<p><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2019/11/Donazione-azienda_AlbertoForte_intero_Sole24ore30ott2019.pdf">Il Sole24 ore 30 ottobre 2019</a></p>
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