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	<title>Notaio Forte &#187; fisco</title>
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		<title>SUCCESSIONI A DOMICILIO</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 17:38:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[In questo periodo di mobilità limitata, lo Studio del Notaio Alberto Forte resta a disposizione dei clienti per rendere loro più semplice e veloce lo svolgimento delle pratiche di dichiarazione di successione. Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare la dichiarazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2078" title="dichiarazione-di-successione-da-casa" src="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2020/04/Dichiarazione-di-successione-da-casa-e1588342911475.jpeg" alt="" width="530" height="1150" />In questo periodo di mobilità limitata, lo Studio del Notaio Alberto Forte resta a disposizione dei clienti per rendere loro più semplice e veloce lo svolgimento delle pratiche di </span><strong style="font-size: 13px;">dichiarazione di successione</strong><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;">.</span></p>
<p>Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare la dichiarazione all&#8217;Agenzia delle Entrate.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Nessun maggior costo vi verrà addebitato per questa procedura, in questa fase di limitazione alla mobilità</span>.</p>
<p>In dettaglio, lo Studio propone di seguire questa modalità.</p>
<p>a) <strong>Il nostro Studio resta aperto per i casi urgenti</strong>, ma bisogna rispettare le limitazioni al movimento delle persone.<br />
Ricordiamo ai clienti che l&#8217;accesso fisico allo studio potrebbe essere considerato come una violazione dei divieti vigenti.<br />
Per questo motivo, <strong>Vi offriamo l&#8217;opportunità di ricevere i documenti a domicilio</strong>.<br />
Se questa soluzione è di Vostro gradimento, siamo pronti a prestare una <strong>consulenza a distanza</strong>.<br />
Possiamo usare il telefono nei casi più semplici, oppure impiegare una modalità di connessione video (da <strong>WhatsAp</strong><strong>p, </strong>a <strong>Facetime, </strong>a<strong> Skype</strong>, a <strong>Zoom </strong>o con la piattaforma <strong>TEAMS </strong>attivata dallo Studio ha attivato).</p>
<p>La consulenza può essere erogata dal notaio o da persone di provata esperienza, a seconda delle circostanze e delle Vostre esigenze.<br />
<strong>Contattateci e fissiamo un appuntamento</strong>, che invece di avvenire fisicamente si terrà a distanza.</p>
<p>b) <strong>Vi richiederemo i soli documenti indispensabili</strong> per la dichiarazione di successione.<br />
Se preferite, ogni ulteriore approfondimento, che sia consigliabile per eventuali successivi atti, sarà svolto in seguito.<br />
In questo momento, può essere prevalente l&#8217;esigenza delle <strong>velocità di completamento dell&#8217;incarico.</strong><br />
Vi consiglieremo di procedere con le ricerche più dettagliare negli archivi quando ciò sarà indispensabile.</p>
<p>c) Se ci sono difficoltà nella trasmissione dei documenti (dallo Studio a Voi, e viceversa), <strong>ci offriamo di spedire e di ritirare fisicamente i documenti con un corriere espresso </strong>da noi incaricato.<br />
d) Appena avremo predisposto i documenti (dichiarazioni di successione, incarichi per ricerche, dichiarazioni sostitutive &#8230;) li spediremo al Vostro domicilio e curereno il ritiro dei documenti firmati tramite corriere.</p>
<p>f) Lo Studio invierà i documenti telematicamente all&#8217;Agenzia.</p>
<p>g) Immediatamente lo Studio invierà  in Banca l&#8217;attestazione notarile di avvenuta registrazione della dichiarazione e sarà a disposizione per accertarsi che la Banca provveda alla liquidazione delle somme agli eredi</p>
<p>h) Lo Studio Vi terrà aggiornati dell&#8217;esecuzione dell&#8217;incarico e Vi invierà la ricevuta finale dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong><span style="font-size: 1.5em;">Contattateci all&#8217;indirizzo segreteria@notaioforte.it </span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong><span style="font-size: 1.5em;">o telefonate ai numeri 059.771242 (Vignola) o 051.904503 (Cento) </span></strong></span></p>
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		<title>La donazione d’azienda: investire nei sentimenti (Il Sole 24ore 30 ottobre 2019)</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 19:07:43 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Donazione d'azienda, una scelta che gli imprenditori devono considerare contemplando affetti e cura della continuità dell'impresa. E' possibile programare un percorso di accompagnamento delle nuove generazioni verso la piena autonomia nella gestione dell'impresa, riservando al donante diritti speciali e facoltà di partecipare all'aministrazione dei beni trasferiti. Il fisco premia chi vuole anticipare il trasferimento intergenerazionale del controllo aziendale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli anni settanta erano i nipoti a prendersi cura dei nonni; al contrario, oggi il patrimonio è saldamente nelle mani dei cittadini più anziani e da questi prima o poi passerà ai più giovani, che faticano ad accumulare un proprio gruzzoletto. Almeno un’azienda su cinque passerà nelle mani degli eredi nei prossimi quindici anni: nessuna precedente generazione ha mai lasciato ai propri figli tanta ricchezza, quanto quella degli imprenditori che stanno per raggiungere l’età della pensione.L’onda che sta arrivando dovrebbe spingere molti tra loro a preparare la successione in azienda con un percorso di formazione ed accompagnamento delle nuove leve, per garantire continuità e nuove iniziative.</p>
<p>Non è così. Poche volte un imprenditore decide a cuor leggero di affrontare l’argomento del passaggio generazionale nell’azienda che ha creato e gestito attraverso tante peripezie: una scelta faticosa, spesso rinviata ad un momento più adatto che non arriva mai, ma che va fatta bilanciando da una parte la cura degli affetti e dall’altra il rischio di veder sprecato il frutto del proprio lavoro.</p>
<p>In genere, si comincia a parlare di donazioni partendo da questioni tributarie, quasi sempre sull’onda emotiva scatenata da qualche accenno sui giornali a nuove tasse. Spinti da questa pressione, allora, si decide di affrontare gli spinosi argomenti delle competenze dei figli, del riconoscimento per i sacrifici che qualcuno tra loro ha fatto da tempo nell’impresa e delle compensazioni da riservare a quelli che si occupano di altro. Come si può riuscire ad essere equi nella distribuzione e contemporaneamente sensibili alle aspettative ed ai bisogni di ciascuno? Meglio firmare oggi un accordo, potendo guardare negli occhi le reazioni dei familiari, oppure lasciare tutto com’è e far scoprire ai tristi eredi la soluzione prescelta solo al momento della lettura di un distaccato testamento?</p>
<p>In nessun contratto i sentimenti giocano tanta importanza, come nelle donazioni: paura di perdere troppo presto il bastone di comando, più o meno velate pressioni morali ed impliciti scambi di attenzioni e riconoscenza, desiderio di assicurare ai propri cari la libertà di una tranquilla indipendenza. Anche per questo il codice civile impone formalismi, notai e testimoni che possono sembrare antiquati ed indelicatamente impiccioni, ma evitano l’impulso e costringono alla riflessione chi sta per spogliarsi del proprio patrimonio senza apparente contropartita. Nella prassi professionale, le clausole di una donazione finiscono per disegnare una mappa dei rapporti familiari, con tanto di confini, ponti, dighe e rifugi sicuri.</p>
<p>Troppa prudenza però può costare cara, se porta a rinviare alle calende greche: chi non trova mai il tempo per decidersi rischia di lasciare improvvisamente i propri eredi di fronte a questioni che si abbattono come meteoriti sulla loro vita e possono paralizzare la vita dell’impresa di famiglia. Per evitare questi scenari e liti decennali nelle aule di Tribunale, la consapevolezza di quanto il tema sia delicato deve portare ad affrontare con serenità e preveggenza la pianificazione del passaggio generazionale.</p>
<p>La legge vuole favorire queste scelte anticipate, come dimostra l’eccezionale incentivo fornito dai patti di famiglia, caso unico di successione ereditaria “contrattualizzabile”. Molto prima, il codice civile ha messo a disposizione strumenti preziosi per ridimensionare le apprensioni di chi vive queste vicende, con un’accorta contrattualistica. E’ possibile decidere di donare ma nel contempo ridurre i rischi di sorprese da parte dei beneficiari, riservando per sé il diritto di decidere sulle questioni determinati e l’incasso degli utili dell’esercizio; nelle società di famiglia, si può adeguare lo statuto introducendo “diritti speciali” per il donante, che gli permettano di continuare ad essere presente nella vita dell’azienda anche dopo aver ceduto il proprio capitale. Si può adottare una condizione che escluda sgraditi conviventi e consorti di figli dai vantaggi della donazione. Il donante può conservare per sè una scorta di emergenza per i casi imprevisti della vita, riservandosi la facoltà di disporre di alcuni degli oggetti donati; nel contempo ciò può mettere al riparo il dono dall’aggressione di futuri creditori dei beneficiari. A chi riceve il regalo possono imporsi obblighi di assistenza personale e patrimoniale, che responsabilizzino e compensino i vantaggi ricevuti. I figli possono acquisire “pacchetti” di vari beni che si ripartiscono immediatamente, così da soddisfarli definitivamente ed escludere future contestazioni. Ogni scelta dovrà tenere conto dei diritti degli eredi legittimari e delle connesse pericolose azioni di riduzione e restituzione, che tanto preoccupano negli ultimi anni gli istituti bancari ed hanno generato soluzioni assicurative non sempre indispensabili.</p>
<p>Ciascun accorgimento permette di tener conto della sensibilità dell’imprenditore ed il catalogo delle soluzioni è così variegato che oggi la dottrina parla di “donazioni” e non di un atto standard; la varietà aumenta esponenzialmente, se si considerano le liberalità disposte in modo indiretto, come avviene quando un genitore sottoscriva aumenti asimmetrici di capitale, o provveda a pagare l’acquisto fatto dal figlio, o versi denaro proprio su conti cointestati, oppure si accontenti di un corrispettivo modestissimo a fronte della cessione di un bene all’azienda familiare, o faccia eseguire migliorie su beni del beneficiario, od ancora rimetta un credito che avrebbe potuto riscuotere dal futuro erede. Sono tutte circostanze nelle quali si realizza un arricchimento, ma non si impiegano le forme del contratto di donazione.</p>
<p>Le liberalità indirette possono generare imprevedibili complicazioni tra gli eredi ed anche antipatiche contestazioni degli Uffici fiscali, se non adeguatamente regolamentate e documentate. Lo stesso Fisco sembrerebbe però guardare con favore alla continuità aziendale e lascia trasmettere il patrimonio dell’impresa anche per ingenti valori senza gravarlo di tasse, quando sia garantita la prosecuzione dell’attività. Nell’imposta di donazione ed in quella di successione è previsto che i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni che consentano il controllo della società ai discendenti ed al coniuge non sono soggetti all’imposta, a condizione che l’esercizio dell’attività d’impresa prosegua per almeno cinque anni (articolo 3, comma 4ter DPR 346 del 1990). Un trattamento di assoluto favore, motivato dall’intenzione di consentire il ricambio generazionale, che si riflette in un approccio che guarda agli effetti concreti emergente dalle più recenti risposte ad interpello per scissione precedute da donazione di partecipazione ai figli, o per la cessione della nuda proprietà dell’azienda ricevuta in esenzione, o per l’acquisizione del controllo della società con più atti di donazione contestuali e congiunti.</p>
<p>La giusta combinazione delle molteplici articolazioni delle donazioni con questo regime fiscale particolarmente leggero può solleticare anche il più accorto “imprenditore/genitore”, avviando un percorso di affiancamento con serenità ed accortezza anche prima di aver del tutto saggiato le reali doti di leadership dei propri discendenti. Clausole condizionali  e diritti speciali possono servire da guide affidabili per costruire un robusto ponte verso il futuro e nel contempo per godere della vigente normativa fiscale. Un imprenditore saggio dovrebbe prepararsi per tempo alla staffetta con la generazione successiva e raggiungere con gradualità il momento in cui il testimone dell’azienda passerà nelle mani di chi avrà dimostrato di poterlo raccogliere con successo.</p>
<p>Alberto Forte <em>Notaio in Vignola </em>(riproduzione riservata)</p>
<p><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2019/11/Donazione-azienda_AlbertoForte_intero_Sole24ore30ott2019.pdf" target="_blank">qui l&#8217;ebook sul PASSAGGIO GENERAZIONALE del Sole24Ore</a></p>
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		<title>Casa: comprare o non comprare? (maggio 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 18:15:24 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>dal <a href="https://www.corriere.it/economia/leconomia/cards/casa-mutuo-batte-l-affitto-4-mosse-l-economia-oggi-gratis/comprare-o-non-comprare_principale.shtml">&#8220;Corriere della sera&#8221;</a><br />
Liberati del padrone di casa, scopri i nostri mutui». La frase è d’impatto e si trova nei cartelloni che pubblicizzano i finanziamenti immobiliari di una banca. Ma, al di là dell’immagine, che presenta un attempato signore intento a contare soldi (in realtà spesso la maggior parte la incassa il Fisco), si tratta di un consiglio fondato?<br />
E’ quello che cerchiamo di scoprire con l’ausilio della banca dati di Tecnocasa: abbiamo provato a mettere a confronto canoni e rate mensili dei mutui.<br />
Non c’è mai stato un momento così favorevole per chi vuole comprare casa, grazie all’allineamento fausto di quattro fattori.<br />
Primo: i prezzi sono scesi e solo negli ultimi mesi hanno cominciato a dare segnali di lieve risalita.<br />
Secondo: a differenza di quanto sta succedendo ai prezzi i canoni di locazione sono in rialzo ovunque e anche dove i valori sono in aumento gli affitti crescono di più.<br />
Terzo: i tassi dei mutui sono al minimo storico.<br />
Quarto: la remunerazione degli investimenti mobiliari è, in modo del tutto speculare ai finanziamenti, al minimo.</p>
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		<title>Detrazioni fiscali per la casa: aggiornamenti estivi (giugno 2017)</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 16:34:09 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Gli sconti che il fisco riserva a chi fa lavori di ristrutturazione dell&#8217;abitazione o ne migliora l&#8217;efficienza energetica sono importanti ed a portata di mano di chiunque. Ecco le guide aggiornate a giugno 2017: Ristrutturazioni edilizie Risparmio energetico Arredi ed elettrodomestici Il nostro Studio è a Vostra disposizione per verificare le soluzioni più convenienti per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli sconti che il fisco riserva a chi fa lavori di ristrutturazione dell&#8217;abitazione o ne migliora l&#8217;efficienza energetica sono importanti ed a portata di mano di chiunque.<br />
Ecco le guide aggiornate a giugno 2017:<br />
<a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2017/06/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf"><strong>Ristrutturazioni edilizie</strong></a><br />
<a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2017/06/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf"><strong>Risparmio energetico</strong></a><br />
<a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2017/06/Guida_bonus_mobili.pdf"><strong>Arredi ed elettrodomestici</strong></a></p>
<p>Il nostro Studio è a Vostra disposizione per verificare le soluzioni più convenienti per Voi.</p>
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		<title>Sconti fiscali: l&#8217;enciclopedia delle detrazioni (marzo 2017)</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 09:04:48 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate ha presentato una poderosa guida su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta Dalle e-bikes ai contributi per la badante, la circolare contiene chiarimenti anche per i cittadini che si apprestano a presentare il 730; per esempio: l’acquisto della cucina da parte del contribuente disabile, i contributi versati per le badanti, gli interventi di recupero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha presentato una poderosa guida su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta<br />
Dalle e-bikes ai contributi per la badante, la circolare contiene chiarimenti anche per i cittadini che si apprestano a presentare il 730; per esempio: l’acquisto della cucina da parte del contribuente disabile, i contributi versati per le badanti, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le spese per la frequenza scolastica, le spese sanitarie.<br />
<a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2017/04/CIRCOLARE+7_E+DEL+4+APRILE+2017.pdf">Qui il testo della circolare</a>.</p>
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		<title>Comprare gli arredi della casa nuova con detrazioni fiscali! (aprile 2016)</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 18:44:59 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le giovani coppie che acquistano l&#8217;abitazione possono detrarre dall&#8217;Irpef il 50% delle spese per comprare l&#8217;arredo (ma non i grandi elettrodomestici). La nuova agevolazione (introdotta dal comma 75 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016) riguarda le spese sostenute nel 2016 da copie di coniugi o conviventi da almeno 3 anni, in cui almeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le giovani coppie che acquistano l&#8217;abitazione possono detrarre  dall&#8217;Irpef il 50% delle spese per comprare l&#8217;arredo (ma non i grandi  elettrodomestici).<br />
La nuova agevolazione (introdotta dal comma 75  dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016) riguarda le spese  sostenute nel 2016 da copie di coniugi o conviventi da almeno 3 anni, in  cui almeno uno dei due  non ha superato i 35 anni.</p>
<p>L&#8217;abitazione può essere stata comprata o ricevuta in donazione, da entrambi o da uno solo dei coniugi, nell’anno 2015 e 2016.<br />
Il  fisco chiede che le case acquistate nel 2016 siano destinate ad  abitazione principale entro i termini di presentazione del modello UNICO  PF 2017.</p>
<p>I mobili devono essere nuovi. A titolo esemplificativo:  letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,  comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli  apparecchi di illuminazione a completamento dell’arredo dell’immobile.<br />
Non  sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad  esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi  di arredo.</p>
<p>L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la  detrazione è di euro 16.000, riferito alla coppia; se le spese sostenute  superano l’importo, la detrazione deve essere calcolata sull&#8217;ammontare  massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo  sostenimento della spesa da parte di ciascuno.<br />
La detrazione in  esame non è cumulabile con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”,  prorogato dalla legge di stabilità 2016.</p>
<p>Per la fruizione della  detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante  bonifico o carta di debito o credito; non è consentito effettuare il  pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.</p>
<p>Le  spese sostenute devono essere “documentate” conservando la  documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici,  ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di  credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le  fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura,  qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini  parlanti.</p>
<p>Qui <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/marzo+2016/circolare+7e+del+31+marzo+2016/Circolare+N_7+E+DEL+31+MAR+2016.pdf">la circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate</a> che precisa le condizioni  per godere della detrazione.</p>
<p>Il nostro studio è a Vostra disposizone per ogni approfondimento.</p>
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		<title>Cittadino informato: le schede di Federnotai (marzo2015)</title>
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		<pubDate>Fri, 01 May 2015 18:02:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Conoscere il Notaio e le sue funzioni.&#160; Un pubblico ufficiale a garanzia del diritto ma anche un consulente prezioso&#160; Federnotai, il sindacato dei notai italiani, oltre al suo impegno di categoria, svolge oggi un ruolo  determinante nelle trasformazioni della società e nel variegato tessuto di  relazioni commerciali. Il notaio, infatti, non è solo il pubblico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="stcpDiv"><strong>Conoscere il Notaio e le sue funzioni</strong>.&nbsp;</p>
<div>
<div><strong>Un pubblico ufficiale a garanzia del diritto ma anche un consulente prezioso</strong>&nbsp;</p>
<p>Federnotai,  il sindacato dei notai italiani, oltre al suo impegno di categoria,  svolge oggi un ruolo  determinante nelle trasformazioni della società e  nel variegato tessuto di  relazioni commerciali.<br />
Il notaio, infatti, non  è solo il pubblico ufficiale necessario alla stipula di un contratto ma  anche un consulente al fianco del cittadino a garanzia dei suoi diritti.</p>
<p>Compravendite  immobiliari, mutui, divisioni ereditarie, accordi in vista di  matrimonio, patti di convivenza, sono solo una piccola parte di quel  complesso mondo delle transazioni in cui un cittadino si può trovare a  decidere ciò che è meglio per sé e per i suoi cari.</p>
<p>Federnotai è  l’unico sindacato dei notai, distribuiti in Italia con una presenza  capillare sul territorio.<br />
Saranno loro a rispondere ai vostri quesiti,  che potrete porre inviando una mail a   <a href="mailto:stampa@federnotai.it">stampa@federnotai.it</a></p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<ul>
<li> <a title="Scheda_1_-_Successioni_e_Testamento.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/78_57d7eb1bff548171f36e87db6619699f">Scheda 1 &#8211; Successioni e Testamento</a></li>
<li> <a title="Scheda_2_-_Transazioni_immobiliari.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/79_880526d1ddd6e34e1612c79cb6c144a4">Scheda 2 &#8211; Transazioni immobiliari</a></li>
<li> <a title="Scheda_3_-_Contratti_di_convivenza.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/80_452d18bc2308ead2e5ad1339eee03e94">Scheda 3 &#8211; Contratti di convivenza</a></li>
<li> <a title="Scheda_4_-_Successioni_e_donazioni.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/81_559728f7afb22a06bec55b0658da4c40">Scheda 4 &#8211; Sucessioni e donazioni</a></li>
<li> <a title="Scheda_5_-_Fondi_patrimoniali.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/82_902f9e611d49341e58d66fd47833baae">Scheda 5 &#8211; Fondi patrimoniali</a></li>
<li> <a title="Scheda_6_-_Societa_e_Imprese.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/83_8764be62e38e4bdfce22f110f0012ab4">Scheda 6 &#8211; Società e imprese</a></li>
<li> <a title="Scheda_7_-_Transazioni_immobiliari.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/84_85fabc0fb4b59830372c090f5e582b34">Scheda 7 &#8211; Transazioni immobiliari</a></li>
<li> <a href="http://www.federnotai.it/item/download/85_3762295db3e792804854f0ffef020e09">Scheda 8 &#8211; Comunione e separazione dei beni</a></li>
<li><a title="Scheda_9_-_Diritti_degli_stranieri.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/86_7eeae8ab4a19e3f73e546c004c3735e5">Scheda 9 &#8211; Diritti degli stranieri</a></li>
<li> <a title="Scheda_10_-_Societa_e_Imprese.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/87_68c94f19fcdff304380e75db97bd604d">Scheda 10 &#8211; Società e imprese</a></li>
</ul>
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</div>
</div>
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		<title>Rent to buy: cosa ne pensa il Fisco (febbraio 2015)</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 19:36:51 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicate le opinioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate sulla nuova forma contrattuale di &#8220;contratto di godimento in vista della futura vendita&#8221;. <a href="https://webrun.notariato.it/agenziaterritorio/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n+4e+del+19+febbraio+2015/Circolare+n+4E+19022015.pdf">Qui la circolare</a>.</p>
<p>Questo il comunicato stampa.<br />
<strong>“ACQUISTARE CASA PAGANDO RATE D’AFFITTO. I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL REGIME FISCALE DA APPLICARE”<br />
</strong><em>Roma, 19 febbraio 2015 </em>- Pronte le indicazioni sulla disciplina fiscale, ai fini delle imposte dirette e indirette, da applicare in riferimento al <em>rent to buy</em>, formula innovativa che designa specifici contratti di godimento, cioè di locazione, che le parti sottoscrivono in vista della successiva vendita del medesimo immobile all’affittuario. In particolare, con la circolare n. 4/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate definisce aliquote e modalità del regime fiscale da utilizzare per la tassazione del nuovo schema contrattuale (articolo 23, Dl n. 133/2014).</p>
<p><strong>Tassazione a due vie, la finalità della quota di canone pagata dall’affittuario fa la differenza </strong>- In sostanza, spiega il documento di prassi, il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal locatario deve essere diversificato tenendo conto della funzione specifica, per il godimento dell’immobile o come acconto sul prezzo finale di trasferimento, per la quale le somme sono pagate dall’affittuario al proprietario. Nel primo caso quindi, prosegue la circolare, trovano applicazione le disposizioni previste per i contratti di locazione, sia per le imposte dirette che per quelle indirette, mentre per la quota di canone versata come anticipazione del corrispettivo pattuito per la vendita dell’immobile si applicherà la normativa fiscale prevista per gli acconti prezzo.</p>
<p><strong>Il <em>rent to buy </em>e l’opzione per l’imponibilità Iva </strong>– Nel quadro della formula di contrattazione del <em>rent to buy</em>, la circolare chiarisce che i canoni di locazione versati per il godimento di un fabbricato abitativo rientrano tra le operazioni esenti da Iva, salvo l’ipotesi in cui il concedente sia un’impresa di costruzione o di ripristino e opti per il regime di imponibilità Iva. Lo stesso regime di esenzione si applica anche ai canoni versati per la locazione di fabbricati strumentali, con la possibilità di optare per il regime di imponibilità da parte di tutti i soggetti passivi e non solo per le imprese di costruzione e di ripristino.</p>
<p><strong>Aliquote Iva e imposta di registro per il proprietario/concedente in regime di impresa </strong>– In dettaglio, nei casi in cui l’operazione sia imponibile ai fini dell’Iva, le aliquote applicabili alla quota di canone pagata come acconto per la successiva acquisizione dell’immobile sono le seguenti: aliquota ridotta del 4% se il futuro acquirente dichiara di poter beneficiare dei requisiti “prima casa” e se si tratta di case classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9; aliquota ridotta del 10%, se si tratta di case di abitazione che hanno la medesima classificazione catastale di quelle che possono fruire dell’agevolazione “prima casa”; aliquota del 22% per gli immobili classificabili nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli immobili strumentali. Riguardo l’imposta di registro, la misura è determinata in base al regime Iva applicabile. Per gli acconti prezzo soggetti ad Iva, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro. Per quanto attiene, invece alla quota di canone corrisposta quale acconto-pezzo, per gli immobili abitativi esenti Iva si applica l’imposta di registro con aliquota del 2%, mentre se è imponibile Iva, perché il concedente, cioè il potenziale venditore, ha espresso tale opzione, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (67 euro se il contratto è stipulato per scrittura privata, 200 euro se formato per scrittura privata autenticata o è redatto in forma pubblica). Per gli immobili strumentali, in deroga al principio di alternatività Iva/Registro, l’imposta di registro è applicata in misura proporzionale (1%), indipendentemente dal regime Iva di imponibilità o di esenzione cui l’operazione è soggetta.</p>
<p><strong>Se il proprietario/concedente non opera in regime d’impresa </strong>– Se il venditore non è un imprenditore ma un soggetto Irpef, sulla quota percepita del canone per la concessione in godimento, cioè per l’affitto, è applicata la disciplina fiscale dei redditi fondiari, mentre la misura dell’imposta di registro è proporzionale ed è pari al 2%, sia per gli immobili strumentali che abitativi. Comunque, è utile ricordare che, ove ricorrano i presupposti, per i soggetti Irpef è aperta la <em>chance </em>di optare per il regime della “cedolare secca”.</p>
<p><strong>Imposte dirette, Iva e registro all’atto del trasferimento dell’immobile – </strong>Per il proprietario in regime d’impresa si rileverà, al momento del trasferimento di proprietà dell’immobile, un incremento del reddito pari alla differenza tra il prezzo di cessione, al lordo degli acconti, e il costo fiscale dell’immobile. Ai fini Iva, invece, la base imponibile su cui applicare l’imposta sarà data dal prezzo della cessione al netto dei soli acconti sulla vendita pagati fino a quel momento dal nuovo proprietario, cioè dall’exaffittuario, esclusi quindi quelli versati per il mero godimento dell’immobile. Riguardo le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ai trasferimenti dei fabbricati strumentali rilevanti ai fini Iva (in regime di esenzione o imponibilità) si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro e le imposte ipotecaria e catastale in misura rispettivamente pari all’1% e al 3%. Per i fabbricati abitativi in esenzione Iva l’imposta di registro è dovuta nella misura proporzionale del 9% o del 2%, con un minimo 1.000 euro, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono in misura fissa pari a 50 euro ciascuna; se, invece, il trasferimento del fabbricato abitativo è imponibile Iva, per il principio di alternatività tra Iva e Registro, l’imposta di registro è fissa (200 euro) così come le imposte ipotecaria e catastale (sempre nella misura di 200 euro ciascuna).</p>
<p><strong>Se il proprietario/concedente non agisce in regime di impresa </strong>– In questo caso, il corrispettivo del trasferimento dell’immobile è tassato come una <em>plusvalenza </em>realizzata mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, se la cessione interviene entro cinque anni dall’acquisto. Le quote di canone incassate come acconto-prezzo saranno assoggettate alla disciplina dei redditi diversi e diventeranno imponibili al momento della cessione effettiva dell’immobile. Per le cessioni fuori campo Iva, prima casa e altro, l’imposta di registro sarà del 2% nel primo caso e del 9% nel secondo, mentre quella ipotecaria e catastale saranno versate in misura fissa di 50 euro in entrambi i casi.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Bonus mobili ed elettrodomestici: le spiegazioni del Fisco (novembre 2013)</title>
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		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 18:11:33 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate illustra i passi da seguire per usufruire dell’agevolazione che consente di recuperare il 50% delle spese sostenute; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=p3aA58EHfrg">questo video </a>spiega come e quando poter richiedere, nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico persone fisiche), la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di un immobile ristrutturato. L’agevolazione, che viene calcolata su un importo massimo di 10mila euro, va ripartita in dieci anni ed è pari al 50% delle spese effettuate dal 6 giugno al 31 dicembre 2013</p>
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		<title>START UP innovativa: una guida per le agevolazioni (gennaio 2013)</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 09:59:33 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[di Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo dal Notiziario del Consiglio nazionale del notariato CNN Notizie del 7 gennaio 2013 Le Camere di Commercio, con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico, hanno elaborato una guida sintetica contenente la descrizione delle agevolazioni riservate alle imprese start up e delle modalità di iscrizione di tali enti nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>di Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo<br />
dal Notiziario del Consiglio nazionale del notariato CNN Notizie del 7 gennaio 2013</p>
<p>Le Camere di Commercio, con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico, hanno elaborato una <strong>guida sintetica contenente la descrizione delle agevolazioni riservate alle imprese start up </strong>e delle modalità di iscrizione di tali enti nel registro delle imprese.</p>
<p>La disciplina delle start up innovative è stata introdotta dagli artt. 25-31 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. La disciplina delle start up innovative si connota per una serie di <strong>agevolazioni fiscali </strong>e di <strong>deroghe sia alle norme civilistiche che regolano il funzionamento dell’ente, sia alla disciplina dei rapporti di lavoro posti in essere dalle stesse.</strong></p>
<p><strong>La condizione essenziale per l’accesso a tali benefici consiste nell’iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese, nella quale dovranno essere altresì iscritti gli incubatori certificati</strong>.</p>
<p>La guida in esame contiene le indicazioni operative per l’iscrizione nel registro delle imprese nel periodo di prima applicazione della legge, in attesa dei decreti di adeguamento dei formati delle specifiche domande. Vengono indicati specificati i contenuti della richiesta di iscrizione nella sezione speciale effettuata sia dalle start up di nuova costituzione, sia dalle società che, pur essendosi già costituite ed iscritte nel registro delle imprese, possiedono tutti i requisiti necessari per accedere ai benefici riservati alle start up.</p>
<p>Appare opportuno segnalare che, come evidenziato nella guida stessa, l’art. 25, comma 5, d.l. 179/2012 prevede che la disciplina degli incubatori certificati debba essere integrata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Non è, dunque, possibile iscrivere gli incubatori certificati prima dell’emanazione del predetto decreto ministeriale.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Quanto, invece, alle imprese start up, trattandosi di disciplina di immediata applicazione, quelle in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge possono già richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.</strong></span></p>
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