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		<title>COMPROMESSI A DOMICILIO</title>
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		<pubDate>Fri, 01 May 2020 14:32:56 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[&#160; In questo periodo di mobilità limitata, siamo a Vostra disposizione se volete comprare o vendere casa, per rendervi più semplice e veloce la firma del contratto preliminare (&#8220;compromesso&#8221;) Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare il contratto all&#8217;Agenzia delle Entrate. [...]]]></description>
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<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2067" title="comprare-casa-da-casa" src="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2020/04/comprare-casa-da-casa-e1588342001206.jpeg" alt="" width="530" height="1150" /><span style="color: #000000;">In questo periodo di mobilità limitata, siamo a Vostra disposizione se volete comprare o vendere casa, per rendervi più semplice e veloce la firma del contratto preliminare (&#8220;compromesso&#8221;)</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare il contratto all&#8217;Agenzia delle Entrate.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Nessun maggior costo vi verrà addebitato per questa procedura, in questa fase di limitazione alla mobilità.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">In dettaglio, lo Studio propone di seguire questa modalità.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">a) <strong>Il nostro Studio resta aperto per i casi urgenti</strong>, ma bisogna rispettare le limitazioni al movimento delle persone.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Ricordiamo ai clienti che l&#8217;accesso fisico allo studio potrebbe essere considerato come una violazione dei divieti vigenti.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Per questo motivo, <strong>Vi offriamo l&#8217;opportunità di ricevere i documenti a domicilio</strong>.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Se questa soluzione è di Vostro gradimento, siamo pronti a prestare una <strong>consulenza a distanza</strong>.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Possiamo usare il telefono nei casi più semplici, oppure impiegare una modalità di connessione video (da <strong>WhatsApp, </strong>a <strong>Facetime, </strong>a<strong> Skype</strong>, a <strong>Zoom </strong>o con la piattaforma <strong>TEAMS </strong>attivata dallo Studio).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">La consulenza può essere erogata dal notaio o da persone di provata esperienza, a seconda delle circostanze e delle Vostre esigenze.</span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong>Contattateci e fissiamo un appuntamento</strong>, che invece di avvenire fisicamente si terrà a distanza.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">b) <strong>Vi richiederemo i soli documenti indispensabili</strong> per la firma del compromesso.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Se preferite, ogni ulteriore approfondimento consigliabile per i successivi atti sarà svolto in seguito.</span><br />
<span style="color: #000000;"> In questo momento, può essere prevalente l&#8217;esigenza delle <strong>velocità di completamento dell&#8217;incarico.</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> Vi consiglieremo subito quali ricerche di dettaglio eseguire, quando ciò sarà indispensabile.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">c) Se ci sono difficoltà nella trasmissione dei documenti (dallo Studio a Voi, e viceversa), <strong>ci offriamo di spedire e di ritirare fisicamente i documenti con un corriere espresso </strong>da noi incaricato.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">d) Invieremo i documenti telematicamente all&#8217;Agenzia.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">e) Al ricevimento della ricevuta di registrazione, Vi invieremo copia del preliminare con gli estremi di registrazione.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Contattateci all&#8217;indirizzo immobiliare@notaioforte.it</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>o telefonate ai numeri 059.771242 (Vignola) o 051.904503 (Cento)</strong></p>
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		<title>EREDITARE UN IMMOBILE: GLI ADEMPIMENTI (giugno 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 18:05:55 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>EREDITARE UN IMMOBILE NON È GRATIS: GLI ADEMPIMENTI PER NON SBAGLIARE</strong></span><br />
<strong>(Consiglio nazionale del notariato)</strong></p>
<p>LE REGOLE<br />
Quando si riceve un’eredità, è possibile che nel patrimonio del defunto sia presente anche un immobile. È importante sapere che chi è chiamato all’eredità non può disporre da subito degli immobili caduti in successione; la legge, infatti, prevede che debba essere effettuata una serie di adempimenti prima di abitare la casa, oppure di venderla o affittarla, oltre al pagamento di specifiche imposte.<br />
Innanzitutto bisogna sapere che l’acquisto della qualità di erede non è automatico ed immediato. L’eredità si acquista con l’accettazione, espressa oppure tacita.<br />
L’accettazione espressa consiste nella dichiarazione resa in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) di accettare l’eredità e quindi di assumere il titolo di erede.<br />
L’accettazione tacita, la più ricorrente, consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede. L’esempio più comune è la vendita di un bene ereditario, ma anche il pagamento di un’imposta o la riscossione di una somma di danaro.<br />
Solo a seguito dell’accettazione espressa o tacita il chiamato all’eredità diventerà erede puro e semplice, e cioè subentrerà – proporzionalmente alla sua quota ove vi siano altri eredi e con effetto dal momento in cui si è aperta la successione, nella stessa posizione giuridica del defunto dunque nel patrimonio immobiliare e mobiliare, crediti e passività (l’erede puro e semplice risponderà degli eventuali debiti ereditari anche con il proprio patrimonio).<br />
Quando si eredita la proprietà di una casa, occorre poi procedere ad alcuni adempimenti fondamentali:<br />
1) Presentare la dichiarazione di successione. La dichiarazione di successione non è altro che l’adempimento obbligatorio di carattere fiscale che va presentato entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (cioè dalla morte). Serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate che gli eredi sono subentrati nel patrimonio del defunto e che, di conseguenza, bisogna calcolare le imposte dovute con questo passaggio.<br />
2) Trascrivere l’acquisto dell’immobile presso i registri immobiliari. Se il defunto era titolare della proprietà di beni immobili, è necessario trascrivere presso l’ufficio dei Registri Immobiliari l’accettazione di eredità.<br />
È possibile trascrivere nei Registri Immobiliari sia l’accettazione espressa, sia l’accettazione tacita. In questo ultimo caso, mancando un atto scritto, si chiederà la trascrizione dell’accettazione in occasione dell’atto che la determina, ad esempio una compravendita immobiliare redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si tratta di un passaggio importantissimo: la trascrizione degli atti, infatti, ha proprio lo scopo di pubblicizzare l’acquisto, sancire l’avvenuta acquisizione da parte dei chiamati degli immobili ereditari e garantire la continuità delle trascrizioni.<br />
3) Fare le volture presso il catasto. La voltura svolge la funzione di pubblicizzare, a fini fiscali e del pagamento delle imposte, il mutamento dell’intestatario dell’immobile. Quando si è chiamati all’eredità, la singola quota trasferita ad ogni erede comprendente immobili è soggetta sia all’imposta di successione che alle imposte ipotecaria e catastale. L’imposta di successione si calcola sul valore complessivo dell’asse ereditario che è dato dalla differenza tra attivo e passivo e varia in base al rapporto di parentela tra defunto e beneficiario.<br />
Come si calcola la tassa da pagare?<br />
La base imponibile, ossia il valore dei beni su cui calcolare l’imposta, quando si eredita un immobile, è data prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata per dei coefficienti specifici (110, per la prima casa; 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C; 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 60, per i fabbricati delle categorie A/10 ossia uffici e studi privati; 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1, negozi e botteghe).<br />
Al valore ottenuto si applicano poi delle aliquote diverse a seconda del grado di parentela esistente tra la persona deceduta e l’erede e si considera la franchigia, ossia l’importo sopra il quale si applica la tassa.<br />
Così si applica l’aliquota al 4%, se l’erede è il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro (la franchigia); al 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro; sempre al 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, fino ad arrivare all’aliquota all’8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.<br />
Al momento della presentazione della denuncia di successione, gli eredi provvederanno ad autoliquidare e versare: &#8211; l’imposta di ipotecaria, nella misura del 2% calcolato del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa; &#8211; l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa.<br />
Sarà poi l’Ufficio in seguito a richiedere l’imposta di successione eventualmente dovuta.</p>
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		<title>Non si vendono case abusive (febbraio 2015)</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 19:58:05 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La legge sul &#8220;condono edilizio&#8221; n. 47/1985 obbliga il venditore a dichiarare negli atti di vendita di edifici quale permesso o sanatoria abbia consnetito di costruire il fabbricato. La Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il trasferimento fatto dal venditore in base a dichiarazioni non veritiere. Sino a pochi mesi fa, le sentenze avevano interpretato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La legge sul &#8220;condono edilizio&#8221; n. 47/1985 obbliga il venditore a dichiarare negli atti di vendita di edifici quale permesso o sanatoria abbia consnetito di costruire il fabbricato.</p>
<p>La Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il trasferimento fatto dal venditore in base a dichiarazioni non veritiere. Sino a pochi mesi fa, le sentenze avevano interpretato la legge ritenendo che si trattasse di una nullità &#8220;formale&#8221; e che l&#8217;atto rimanesse valido anche in caso di  falsa dichiarazione urbanistica dell’alienante.</p>
<p>Le sentenze n. 28194/2013, n. 23591/2013 e n. 25811 del 5 dicembre 2014 hanno ritenuto invece che lo scopo della legge è quello di bloccare la vendita di fabbricati che non siano in regola con i permessi comunali. Secondo questo nuovo orientamento, la legge fisserebbe un confine di nullità &#8220;sostanziale&#8221; degli atti di trasferimento di immobili quando non si sia in regola con la normativa urbanistica.</p>
<p>Anche il &#8220;compromesso&#8221;, ossia il preliminare di vendita sarebbe perciò nullo per contrarietà a legge se mancano i prescritti permessi.</p>
<p>Chi vuole comprare casa deve perciò curarsi che le dichiarazionni del venditore siano correttamente documentate ed eventualmente decidere di procurarsi un parere professionale, mediante una perizia tecnica di ingegnere, architetto o geometra.</p>
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		<title>Rent to buy: cosa ne pensa il Fisco (febbraio 2015)</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 19:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Pubblicate le opinioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate sulla nuova forma contrattuale di &#8220;contratto di godimento in vista della futura vendita&#8221;. Qui la circolare. Questo il comunicato stampa. “ACQUISTARE CASA PAGANDO RATE D’AFFITTO. I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL REGIME FISCALE DA APPLICARE” Roma, 19 febbraio 2015 - Pronte le indicazioni sulla disciplina fiscale, ai fini delle imposte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicate le opinioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate sulla nuova forma contrattuale di &#8220;contratto di godimento in vista della futura vendita&#8221;. <a href="https://webrun.notariato.it/agenziaterritorio/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n+4e+del+19+febbraio+2015/Circolare+n+4E+19022015.pdf">Qui la circolare</a>.</p>
<p>Questo il comunicato stampa.<br />
<strong>“ACQUISTARE CASA PAGANDO RATE D’AFFITTO. I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUL REGIME FISCALE DA APPLICARE”<br />
</strong><em>Roma, 19 febbraio 2015 </em>- Pronte le indicazioni sulla disciplina fiscale, ai fini delle imposte dirette e indirette, da applicare in riferimento al <em>rent to buy</em>, formula innovativa che designa specifici contratti di godimento, cioè di locazione, che le parti sottoscrivono in vista della successiva vendita del medesimo immobile all’affittuario. In particolare, con la circolare n. 4/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate definisce aliquote e modalità del regime fiscale da utilizzare per la tassazione del nuovo schema contrattuale (articolo 23, Dl n. 133/2014).</p>
<p><strong>Tassazione a due vie, la finalità della quota di canone pagata dall’affittuario fa la differenza </strong>- In sostanza, spiega il documento di prassi, il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal locatario deve essere diversificato tenendo conto della funzione specifica, per il godimento dell’immobile o come acconto sul prezzo finale di trasferimento, per la quale le somme sono pagate dall’affittuario al proprietario. Nel primo caso quindi, prosegue la circolare, trovano applicazione le disposizioni previste per i contratti di locazione, sia per le imposte dirette che per quelle indirette, mentre per la quota di canone versata come anticipazione del corrispettivo pattuito per la vendita dell’immobile si applicherà la normativa fiscale prevista per gli acconti prezzo.</p>
<p><strong>Il <em>rent to buy </em>e l’opzione per l’imponibilità Iva </strong>– Nel quadro della formula di contrattazione del <em>rent to buy</em>, la circolare chiarisce che i canoni di locazione versati per il godimento di un fabbricato abitativo rientrano tra le operazioni esenti da Iva, salvo l’ipotesi in cui il concedente sia un’impresa di costruzione o di ripristino e opti per il regime di imponibilità Iva. Lo stesso regime di esenzione si applica anche ai canoni versati per la locazione di fabbricati strumentali, con la possibilità di optare per il regime di imponibilità da parte di tutti i soggetti passivi e non solo per le imprese di costruzione e di ripristino.</p>
<p><strong>Aliquote Iva e imposta di registro per il proprietario/concedente in regime di impresa </strong>– In dettaglio, nei casi in cui l’operazione sia imponibile ai fini dell’Iva, le aliquote applicabili alla quota di canone pagata come acconto per la successiva acquisizione dell’immobile sono le seguenti: aliquota ridotta del 4% se il futuro acquirente dichiara di poter beneficiare dei requisiti “prima casa” e se si tratta di case classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9; aliquota ridotta del 10%, se si tratta di case di abitazione che hanno la medesima classificazione catastale di quelle che possono fruire dell’agevolazione “prima casa”; aliquota del 22% per gli immobili classificabili nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli immobili strumentali. Riguardo l’imposta di registro, la misura è determinata in base al regime Iva applicabile. Per gli acconti prezzo soggetti ad Iva, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro. Per quanto attiene, invece alla quota di canone corrisposta quale acconto-pezzo, per gli immobili abitativi esenti Iva si applica l’imposta di registro con aliquota del 2%, mentre se è imponibile Iva, perché il concedente, cioè il potenziale venditore, ha espresso tale opzione, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (67 euro se il contratto è stipulato per scrittura privata, 200 euro se formato per scrittura privata autenticata o è redatto in forma pubblica). Per gli immobili strumentali, in deroga al principio di alternatività Iva/Registro, l’imposta di registro è applicata in misura proporzionale (1%), indipendentemente dal regime Iva di imponibilità o di esenzione cui l’operazione è soggetta.</p>
<p><strong>Se il proprietario/concedente non opera in regime d’impresa </strong>– Se il venditore non è un imprenditore ma un soggetto Irpef, sulla quota percepita del canone per la concessione in godimento, cioè per l’affitto, è applicata la disciplina fiscale dei redditi fondiari, mentre la misura dell’imposta di registro è proporzionale ed è pari al 2%, sia per gli immobili strumentali che abitativi. Comunque, è utile ricordare che, ove ricorrano i presupposti, per i soggetti Irpef è aperta la <em>chance </em>di optare per il regime della “cedolare secca”.</p>
<p><strong>Imposte dirette, Iva e registro all’atto del trasferimento dell’immobile – </strong>Per il proprietario in regime d’impresa si rileverà, al momento del trasferimento di proprietà dell’immobile, un incremento del reddito pari alla differenza tra il prezzo di cessione, al lordo degli acconti, e il costo fiscale dell’immobile. Ai fini Iva, invece, la base imponibile su cui applicare l’imposta sarà data dal prezzo della cessione al netto dei soli acconti sulla vendita pagati fino a quel momento dal nuovo proprietario, cioè dall’exaffittuario, esclusi quindi quelli versati per il mero godimento dell’immobile. Riguardo le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ai trasferimenti dei fabbricati strumentali rilevanti ai fini Iva (in regime di esenzione o imponibilità) si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro e le imposte ipotecaria e catastale in misura rispettivamente pari all’1% e al 3%. Per i fabbricati abitativi in esenzione Iva l’imposta di registro è dovuta nella misura proporzionale del 9% o del 2%, con un minimo 1.000 euro, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono in misura fissa pari a 50 euro ciascuna; se, invece, il trasferimento del fabbricato abitativo è imponibile Iva, per il principio di alternatività tra Iva e Registro, l’imposta di registro è fissa (200 euro) così come le imposte ipotecaria e catastale (sempre nella misura di 200 euro ciascuna).</p>
<p><strong>Se il proprietario/concedente non agisce in regime di impresa </strong>– In questo caso, il corrispettivo del trasferimento dell’immobile è tassato come una <em>plusvalenza </em>realizzata mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, se la cessione interviene entro cinque anni dall’acquisto. Le quote di canone incassate come acconto-prezzo saranno assoggettate alla disciplina dei redditi diversi e diventeranno imponibili al momento della cessione effettiva dell’immobile. Per le cessioni fuori campo Iva, prima casa e altro, l’imposta di registro sarà del 2% nel primo caso e del 9% nel secondo, mentre quella ipotecaria e catastale saranno versate in misura fissa di 50 euro in entrambi i casi.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sisma Emilia: vendere i fabbricati danneggiati (ottobre 2014)</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 23:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
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		<description><![CDATA[SISMA EMILIA 2012. VENDITA, LOCAZIONE E ACQUISTO DI IMMOBILE CHE BENEFICIA DI CONTRIBUTO (dalle &#8220;Linee guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012&#8243; in http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione) In generale le unità immobiliari riparate, migliorate o ricostruite con il contributo stabilito dalle ordinanze commissariali, una volta ripristinata la piena agibilità, tornano ad essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SISMA EMILIA 2012.<br />
VENDITA, LOCAZIONE E ACQUISTO DI IMMOBILE CHE BENEFICIA DI CONTRIBUTO<br />
(dalle &#8220;Linee guida relative all’applicazione delle ordinanze  commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012&#8243;<br />
in <a rel="nofollow nofollow" href="http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione" target="_blank">http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione</a>)</p>
<p>In generale le unità immobiliari riparate, migliorate o ricostruite con  il contributo stabilito dalle ordinanze commissariali, una  volta ripristinata la piena agibilità, tornano ad essere utilizzate dai  precedenti occupanti, sia come residenze che come attività produttive.  La vendita è consentita solo dopo l’ultimazione dei lavori ed il  ripristino dell’agibilità; eccezionalmente, solo per determinate  situazioni di seguito indicate, è possibile la vendita prima di tale  termine.</p>
<p><strong>4.1 Abitazione principale del proprietario</strong><br />
Il  proprietario di abitazione principale da esso abitata alla data del  sisma può vendere, prima della fine dei lavori, e quindi anche prima di  presentare la richiesta di contributo per la ricostruzione, solo a:<br />
a) &#8211; parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile1,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
In tal caso il nuovo proprietario può presentare la RCR alle medesime  condizioni e con gli stessi diritti (contributo al 100%). Se il  proprietario ha già depositato la RCR il nuovo proprietario subentra  nella richiesta.<br />
b) soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a) solo dopo la fine dei lavori.</p>
<p><strong> 4.2 Abitazione principale dell’affittuario</strong><br />
Il proprietario di abitazione affittata alla data del sisma può vendere:<br />
a) prima o dopo la fine dei lavori solo a:<br />
- parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- affittuario/comodatario residente alla data del sisma,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
Resta comunque l’obbligo per il nuovo proprietario che non sia  l’affittuario o comodatario di subentrare nel contratto di locazione  originario o di comodato d’uso con le medesime condizioni per i  successivi due anni dall’ultimazione dei lavori.<br />
La vendita è consentita anche a un familiare del locatario residente nell’abitazione alla data del sisma.<br />
Parimenti, si può accettare la vendita in parti uguali (es.: 50% + 50%)  ai coniugi di cui uno sia il titolare del contratto di affitto (e così  via).<br />
b) a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a)  solo dopo due anni dalla fine dei lavori, fermo restando i naturali  obblighi di natura contrattuale con il locatario.</p>
<p><strong>4.3 Abitazione non principale</strong><br />
Il proprietario di abitazione non affittata alla data del sisma può vendere:<br />
a) prima della data di ultimazione dei lavori solo a:<br />
- parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
b) ad altri solo dopo 4 anni (decorso il periodo di locazione a canone concordato);<br />
c) ad altri subito dopo aver stipulato il contratto di locazione (per 4  anni a canone concordato) purché trasferisca l’obbligo dell’affitto  inserendolo come clausola nell’atto di vendita e prevedendo, nel caso di  mancato rispetto dell’obbligo contrattuale, il rimborso del contributo  al venditore che, a sua volta, dovrà restituirlo al comune unitamente  agli interessi legali.</p>
<p>Il proprietario di abitazione non affittata  alla data del sisma che rinuncia al contributo per il ripristino delle  finiture interne potrà beneficiare comunque del contributo pari al 100%  del costo ammissibile per il ripristino delle strutture e delle parti  comuni dell&#8217;edificio (se l’unità fa parte di un edificio con almeno  un’abitazione principale/attività produttiva in essere alla data del  sisma o nei 36 mesi precedenti) ed è esonerato dall’obbligo di cui  all’art. 6 comma 4 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 (affitto per  almeno quattro anni a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3,  della L. n. 431/1998 ovvero cessione in comodato con priorità a soggetti  temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici).<br />
L’erogazione del contributo riguardante le strutture e le parti comuni è  comunque condizionato al raggiungimento dell’agibilità strutturale di  tutte le unità immobiliari dell’edificio di cui fa parte anche l’unità  immobiliare interessata.<br />
Se l’abitazione non affittata costituisce  unico edificio o è parte di edificio interamente composto da abitazioni  non principali o attività produttive non in esercizio, il contributo,  sia per le strutture che per le finiture, è limitato al 50% e la sua  erogazione è condizionata al raggiungimento dell’agibilità strutturale e  dell’abitabilità; permane inoltre l’obbligo della locazione per almeno 4  anni.</p>
<p><strong>4.4 Attività produttive</strong><br />
Il proprietario di unità immobiliare destinata ad attività produttiva:<br />
a) deve affittarla o utilizzarla mantenendo la stessa destinazione d’uso per almeno due anni dall’ultimazione dei lavori;<br />
b) in merito alla vendita si applicano le disposizioni stabilite dall’Ordinanza n. 57/2012.</p>
<p><strong>4.5 Abitazioni in condominio</strong><br />
Il proprietario di abitazione in condominio che vende prima della fine dei lavori:<br />
a) perde il diritto al contributo che, se già concesso ed erogato,  anche parzialmente, dovrà dallo stesso proprietario essere rimborsato al  condominio per gli interventi da eseguire od eseguiti nelle parti  comuni. In tal caso il comune dovrà recuperare direttamente dal  proprietario inadempiente la quota di contributo non dovuta;<br />
b) nel  caso il contributo non sia stato erogato il comune lo riduce della quota  spettante al proprietario inadempiente che è comunque tenuto a  rispettare le deliberazioni approvate ai sensi dell’art. 3, comma 4, del  DL n. 74/2012 ed a rimborsare al condominio le spese sostenute per gli  interventi sulle parti comuni dell’edificio.</p>
<p><strong>4.6 Proprietario che,  ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’Ord. n. 33/2014, non intende  recuperare la propria abitazione, ubicata nel centro storico od urbano e  danneggiata con livello operativo E2 o E3:</strong><br />
a) può acquistare un  alloggio non danneggiato, disponibile, ultimato prima del sisma ed  ubicato nelle aree urbane appositamente individuate dal Piano della  ricostruzione e dal Piano organico, prioritariamente nel centro storico;<br />
b) il contributo è commisurato a quello dovuto per la riparazione  dell’alloggio danneggiato di proprietà e viene erogato direttamente  dalla banca al venditore della nuova abitazione;<br />
c) la concessione  del contributo è condizionata dalla cessione gratuita al comune  dell’alloggio danneggiato, contestualmente all’atto di acquisto.</p>
<p><strong>4.7 Interventi accorpati nei centri storici</strong><br />
Per il recupero dei centri storici, l’ordinanza n. 119/2013, all’art.  9, dà la possibilità ai proprietari di vendere gli immobili ad imprese  di costruzione, cooperative di abitazione o altri soggetti privati e  ammette a contributo gli interventi di riparazione, ripristino con  miglioramento sismico o adeguamento e ricostruzione.<br />
L’acquisto, che  preferibilmente deve interessare interi edifici da riparare  unitariamente, può riguardare anche singole unità immobiliari.<br />
Ai  sensi dell’Ordinanza n. 32/2014 gli acquirenti si dovranno impegnare al  recupero dell’immobile confermandone la destinazione d’uso, oppure  destinandoli ad un uso compatibile con la pianificazione urbanistica,  comunque con obbligo all’affitto a canone concordato per almeno 8 anni  con priorità a coloro che abitavano precedentemente/esercitavano  l’attività economica nel centro storico o che vi intendano trasferire la  residenza/l’attività economica.<br />
Così come stabilito dalla stessa  ordinanza N. 32/2014 il contributo varierà in relazione alla durata  della locazione, passando dal 100% del costo ammissibile nel caso di  affitto per almeno 15 anni, al 85% se l’affitto sarà di almeno 12 anni  ed infine al 75% per affitto con patto di futura vendita per almeno 8  anni. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari  possono essere vendute, al prezzo stabilito nella convenzione  sottoscritta prima della realizzazione dell’intervento tra il  beneficiario del contributo e il comune, ai soggetti dotati dei  requisiti ivi indicati.<br />
Il costo ammissibile su cui calcolare il  contributo sarà determinato sulla base delle dimensioni, del numero  delle unità immobiliari dell’edificio al momento del sisma, nonchè del  livello operativo attribuito ai sensi dell’ordinanza n. 86/2012.<br />
L’Ordinanza n. 32/2014 comprende anche lo schema di convenzione tipo che  il comune dovrà stipulare con gli acquirenti dell’edificio/singola  unità immobiliare per stabilire le modalità di gestione una volta  recuperato.</p>
<p><strong>5. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO</strong><br />
Il proprietario dell’unità immobiliare ammessa a contributo ha  l’obbligo, a pena di decadenza dallo stesso e di rimborso al comune  delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, di:<br />
- non  modificare la destinazione d’uso prima di due anni dalla data di  completamento degli interventi di riparazione con rafforzamento locale,  ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e ricostruzione. In  territorio urbanizzato non è considerata modifica di destinazione d’uso  quella verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento  urbanistico comunale vigente. Nell’ambito del centro storico interessato  dal Piano della ricostruzione di cui all’art. 12 della L.R. 16/2012 non  è invece considerata mutamento di destinazione d’uso quella verso altri  usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico, conseguente  ad interventi di delocalizzazione o di riparazione con rafforzamento  locale, miglioramento sismico o ricostruzione di interi edifici od UMI,  purché la superficie da destinare al soddisfacimento di esigenze  abitative non scenda al di sotto del 25% della superficie complessiva  preesistente dell’edificio o della UMI, ovvero di quella già destinata  ad abitazione, se inferiore al predetto limite del 25%;<br />
- non vendere l’unità immobiliare a destinazione abitativa salvo i casi richiamati al precedente capitolo 4.</p>
<p><strong>5.1 Impegno ad affittare l’abitazione</strong><br />
Per soddisfare gli obblighi di cui all’art. 6 comma 4 (abitazione  sfitta alla data del sisma) delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, i  proprietari di abitazioni ripristinate sono tenuti al rispetto delle  disposizioni impartite con l’art. 4 dell’ordinanza n. 26/2014 che  prevedono tra l’altro:<br />
- tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori  del professionista per trovare autonomamente un locatario  individuandolo con priorità tra i nuclei familiari temporaneamente privi  di abitazione a causa degli eventi sismici che nel frattempo hanno  avanzato richiesta al proprietario stesso;<br />
- decorsi i tre mesi  senza che il proprietario sia riuscito a cedere in locazione l’immobile  nelle forme previste dall’ordinanza (almeno quattro anni a canone  concordato, non superiore a quello calcolato ai sensi dell’art. 2, comma  3, della l. 431/1998), il comune, previa richiesta da parte del  proprietario stesso, inserisce l’abitazione in apposito elenco,  aggiornato ogni 6 mesi (30 giugno e 31 dicembre), da utilizzare per  individuare soluzioni abitative idonee per i nuclei familiari  temporaneamente privi di abitazione sulla base delle richieste nel  frattempo avanzate.<br />
Per soddisfare gli obblighi di cui all’art. 6  comma 3 (contratto di locazione in essere alla data del sisma) delle  Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, i proprietari di abitazioni ripristinate  sono tenuti a proseguire il contratto di locazione alle medesime  condizioni per almeno due anni. Qualora il locatario rinunciasse a  proseguire il contratto di locazione, il proprietario è tenuto comunque  ad affittare l’immobile individuando il locatario con le modalità di cui  all’art. 4 dell’ordinanza n. 26/2014 riportate sopra.<br />
Lo stesso art. 4 prevede inoltre:<br />
- l’impegno per il comune di informare della disponibilità di tali  alloggi (indicando anche dimensione, ubicazione e canone di locazione) i  nuclei familiari terremotati che necessitano di sistemazione abitativa;<br />
- le sanzioni per i proprietari che non rispettano tali disposizioni.</p>
<p><strong>5.2 Decesso del proprietario</strong><br />
<strong> 5.2.1 Decesso prima del sisma</strong><br />
Se alla data del sisma era già stata presentata la dichiarazione di  successione e pertanto, con essa, erano già stati individuati gli eredi o  erano trascorsi i termini previsti dalla legge per la presentazione (12  mesi) la fattispecie non rientra nei casi di cui al comma 2-ter  dell’art. 6 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e pertanto si applicano  le disposizioni “ordinarie”.<br />
Se alla data del sisma, non era ancora  stata presentata la dichiarazione di successione e non erano trascorsi i  termini previsti dalla legge per la presentazione (12 mesi), è  possibile riconoscere il contributo agli eredi, o legatari, al 100% a  condizione che:<br />
- l’immobile fosse stato l&#8217;ultima residenza del &#8220;de  cuius&#8221; e nessun altro, dalla data del decesso a quella del sisma, vi  aveva preso la residenza (né uno degli eredi o legatari né altri  soggetti terzi l’avessero occupata a titolo di locazione o comodato o ad  altro titolo), e<br />
- almeno uno degli eredi, che non abbia  beneficiato di alcun contributo su un altro immobile adibito ad  abitazione principale, si impegni ad adibire l’unità immobiliare oggetto  di successione a propria abitazione principale.<br />
Se nessuno degli  eredi o legatari si impegna ad adibire l’unità immobiliare a propria  abitazione principale, l’immobile è considerato come sfitto alla data  del sisma e si applicano le relative disposizioni.<br />
Se alla data del  sisma, l’immobile era già abitato da uno degli eredi o legatari, a  costui spetterà il contributo &#8220;iure proprio&#8221; (100% se residente e 50% se  non residente);<br />
Se alla data del sisma, l’immobile era concesso in  affitto o in comodato dagli eredi o legatari, oppure sfitto, dopo essere  però stato residenza di altri soggetti dopo il decesso del &#8220;de cuius&#8221;  (in base alle risultanze dell&#8217;anagrafe) e prima della data del sisma, si  applicherà la normativa dettata per le diverse fattispecie in questione  dalle specifiche ordinanze, non potendo trovare applicazione il comma  2-ter dell’art. 6 delle Ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012.<br />
In tutti i  casi occorre presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà in cui si dichiara la propria qualità di erede o legatario.</p>
<p><strong>5.2.2 Decesso dopo il sisma</strong><br />
Qualora il decesso sia avvenuto dopo la data del sisma il contributo  spetterà agli eredi o legatari del defunto in misura relativa alla  condizione dell’abitazione alla data del sisma (spetta  all’erede/legatario il contributo che sarebbe spettato al “de cuius”):<br />
- 100% se alla data del sisma l’immobile era adibito ad abitazione  principale del “de cuius” o altro soggetto (es. locatario). Nel caso di  immobile locato alla data del sisma si applica l’obbligo previsto  dall’art. 6 comma 3 delle ordinanze commissariali di prosecuzione alle  medesime condizioni per almeno 2 anni.<br />
- 50% se non occupato o  occupato come abitazione non principale, nel rispetto degli obblighi  previsti all’art. 6 delle ordinanze commissariali (affitto a canone  concordato per almeno 4 anni o adibire l’unità immobiliare oggetto di  successione ad abitazione principale da parte di uno degli eredi).<br />
Dal punto di vista operativo, in caso di presentazione della pratica di  successione prima dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione dei  contributi, pur richiamando nel testo il C.F. del “de cuius”, nella  tabella dei beneficiari dovranno figurare unicamente gli eredi (e gli  altri eventuali cointestatari del “de cuius”).<br />
Nel caso invece di  dichiarazione di successione non ancora presentata, l’ordinanza di  assegnazione dovrà specificare tale situazione e l’intestatario della  pratica dovrà essere necessariamente un soggetto diverso dal “de cuius”:  nella tabella dei beneficiari figurerà il C.F. del “de cuius” e degli  eventuali cointestatari; gli eredi risultanti dall’atto notorio dovranno  rilasciare delega (in qualità di eredi) all’intestatario della pratica.<br />
In caso di decesso successivo all’emissione dell’ordinanza di  assegnazione, senza che siano state effettuate erogazioni, vale quanto  indicato nei due casi precedenti relativamente alla presentazione o meno  della pratica successione.<br />
In caso di decesso successivo all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, con almeno un’erogazione già effettuata:<br />
- nel caso l’intestatario della pratica non sia il “de cuius”, la  richiesta di utilizzo continuerà ad essere firmata dall’intestatario;<br />
- nel caso l’intestatario sia il “de cuius”, il Comune dovrà  raccogliere atto notorio e deleghe a favore del soggetto che firmerà la  richiesta di utilizzo e la Banca manterrà valido il contratto originario  (e relativo c/c).</p>
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		<title>La disciplina nazionale dell&#8217;attività edilizia (dicembre 2013)</title>
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		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 18:04:08 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato è consultabile nella sezione «Studi e Materiali» e intende fare il punto sulla legislazione nazionale in materia edilizia. Ovviamente la normativa nazionale dovrà essere coordinata ed integrata con la normativa emanata a livello regionale, in virtù della competenza concorrente in materia di “governo del territorio” riconosciuta alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato è consultabile nella sezione «Studi e Materiali» e intende fare il punto sulla legislazione nazionale in materia edilizia. Ovviamente la normativa nazionale dovrà essere coordinata ed integrata con la normativa emanata a livello regionale, in virtù della competenza concorrente in materia di “governo del territorio” riconosciuta alle Regioni dall’art. 117 Costituzione.</p>
<p>La disciplina nazionale dell’attività edilizia &#8211; Guida operativa 2013 &#8211; <a href="http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/diritto-urbanistico-genere.html">Studio n. 893-2013/C</a></p>
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		<title>Novità in materia di certificazione energetica (dicembre 2013)</title>
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		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 17:57:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il Consiglio Nazionale del Notariato ha svolto alcune brevi prime riflessioni sulle modifiche apportate ai commi 3 e 3-bis dell&#8217;art. 6 del D.lgs. n. 192 /2005 dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. “Decreto destinazione Italia”), che interviene nuovamente sulla disciplina in tema di certificazione energetica, modificando le regole sull’obbligo di dotazione e sull’obbligo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio Nazionale del Notariato ha svolto alcune brevi prime riflessioni sulle modifiche apportate ai commi 3 e 3-bis dell&#8217;art. 6 del D.lgs. n. 192 /2005 dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. “Decreto destinazione Italia”), che interviene nuovamente sulla disciplina in tema di certificazione energetica, modificando le regole sull’obbligo di dotazione e sull’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica  (APE).</p>
<p>Il Decreto &#8220;Destinazione Italia&#8221;: le novità in materia di certificazione energetica &#8211; <a href="http://www.notariato.it/export/sites/default/it/primo-piano/notizie/archive/pdf-notizie-2013/Segnalazione-normativa-Ape-241213.pdf">Scarica il documento</a></p>
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		<title>La tassazione immobiliare dal 1° gennaio 2014 (dicembre 2013)</title>
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		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 17:52:46 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato è consultabile nella sezione <strong><a title="«Studi e Materiali»" href="http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/" target="_self">«Studi e Materiali»</a></strong> ed ha analizzato la riforma della tassazione dei trasferimenti  immobiliari a titolo oneroso che, circoscrivendo a sole tre aliquote  l’imposizione proporzionale, stravolge in maniera radicale l’impianto  normativo precedente:</p>
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		<title>ICI: rimborsi retroattivi per i fabbricati rurali (ottobre 2013)</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 18:45:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Ancora una puntata della tormentata storia dei &#8220;fabbricati rurali&#8221;. Nella recente normativa sull&#8217;IMU è prevista la retroattività della ruralità per cinque anni dalla variazione catastale (comma 5-ter dell’art. 2 del DL n. 102/2013) In pratica, coloro che hanno presentato la domanda di variazione catastale possono considerare ridotto l&#8217;imponibile ai fini ICI a decorrere dal quinto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una puntata della tormentata storia dei &#8220;fabbricati rurali&#8221;.</p>
<p>Nella recente normativa sull&#8217;IMU è prevista la retroattività della ruralità per cinque anni dalla variazione catastale (comma 5-ter dell’art. 2 del DL n. 102/2013)</p>
<p>In pratica, coloro che hanno presentato la domanda di variazione catastale possono considerare ridotto l&#8217;imponibile ai fini ICI a decorrere dal quinto anno antecedente.</p>
<p>I contribuenti che hanno corrisposto l&#8217;ICI potranno chiedere il rimborso di quanto già versato negli ultimi cinque anni.</p>
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		<title>IMU sospesa a giugno per l&#8217;abitazione principale (maggio 2013)</title>
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		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:56:20 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Non si paga a giugno l&#8217;IMU sull&#8217;abitazione principale: con il decreto legge 54/2013 del 21 maggio è stata sospesa la prima rata per il 2013. Sono interessati i proprietari di abitazioni principali e pertinenze (cantine, garage e posti auto), i terreni agricoli ed i fabbricati rurali. Hanno la medesima agevolazione anche coloro che abitano in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Non si paga a giugno l&#8217;IMU sull&#8217;abitazione principale</strong>: con il <a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={811DC07C-EABB-4A97-9635-09B1AFAB443F}">decreto legge 54/2013 del 21 maggio</a> è stata sospesa la prima rata per il 2013.</p>
<p>Sono interessati i proprietari di abitazioni principali e pertinenze (cantine, garage e posti auto), i terreni agricoli ed i fabbricati rurali.<br />
Hanno la medesima agevolazione anche coloro che abitano in immobili di cooperative edilizie, degli alloggi assegnati dallo Iacp e di edilizia residenziale pubblica.</p>
<p><strong>Dovranno pagare puntualmente a giugno i proprietari di case non occupate diretttamente, negozi, uffici, capannoni industriali e aree edificabili.</strong></p>
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