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	<title>Notaio Forte &#187; eredità</title>
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		<title>SUCCESSIONI A DOMICILIO</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 17:38:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[In questo periodo di mobilità limitata, lo Studio del Notaio Alberto Forte resta a disposizione dei clienti per rendere loro più semplice e veloce lo svolgimento delle pratiche di dichiarazione di successione. Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare la dichiarazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2078" title="dichiarazione-di-successione-da-casa" src="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2020/04/Dichiarazione-di-successione-da-casa-e1588342911475.jpeg" alt="" width="530" height="1150" />In questo periodo di mobilità limitata, lo Studio del Notaio Alberto Forte resta a disposizione dei clienti per rendere loro più semplice e veloce lo svolgimento delle pratiche di </span><strong style="font-size: 13px;">dichiarazione di successione</strong><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;">.</span></p>
<p>Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare la dichiarazione all&#8217;Agenzia delle Entrate.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Nessun maggior costo vi verrà addebitato per questa procedura, in questa fase di limitazione alla mobilità</span>.</p>
<p>In dettaglio, lo Studio propone di seguire questa modalità.</p>
<p>a) <strong>Il nostro Studio resta aperto per i casi urgenti</strong>, ma bisogna rispettare le limitazioni al movimento delle persone.<br />
Ricordiamo ai clienti che l&#8217;accesso fisico allo studio potrebbe essere considerato come una violazione dei divieti vigenti.<br />
Per questo motivo, <strong>Vi offriamo l&#8217;opportunità di ricevere i documenti a domicilio</strong>.<br />
Se questa soluzione è di Vostro gradimento, siamo pronti a prestare una <strong>consulenza a distanza</strong>.<br />
Possiamo usare il telefono nei casi più semplici, oppure impiegare una modalità di connessione video (da <strong>WhatsAp</strong><strong>p, </strong>a <strong>Facetime, </strong>a<strong> Skype</strong>, a <strong>Zoom </strong>o con la piattaforma <strong>TEAMS </strong>attivata dallo Studio ha attivato).</p>
<p>La consulenza può essere erogata dal notaio o da persone di provata esperienza, a seconda delle circostanze e delle Vostre esigenze.<br />
<strong>Contattateci e fissiamo un appuntamento</strong>, che invece di avvenire fisicamente si terrà a distanza.</p>
<p>b) <strong>Vi richiederemo i soli documenti indispensabili</strong> per la dichiarazione di successione.<br />
Se preferite, ogni ulteriore approfondimento, che sia consigliabile per eventuali successivi atti, sarà svolto in seguito.<br />
In questo momento, può essere prevalente l&#8217;esigenza delle <strong>velocità di completamento dell&#8217;incarico.</strong><br />
Vi consiglieremo di procedere con le ricerche più dettagliare negli archivi quando ciò sarà indispensabile.</p>
<p>c) Se ci sono difficoltà nella trasmissione dei documenti (dallo Studio a Voi, e viceversa), <strong>ci offriamo di spedire e di ritirare fisicamente i documenti con un corriere espresso </strong>da noi incaricato.<br />
d) Appena avremo predisposto i documenti (dichiarazioni di successione, incarichi per ricerche, dichiarazioni sostitutive &#8230;) li spediremo al Vostro domicilio e curereno il ritiro dei documenti firmati tramite corriere.</p>
<p>f) Lo Studio invierà i documenti telematicamente all&#8217;Agenzia.</p>
<p>g) Immediatamente lo Studio invierà  in Banca l&#8217;attestazione notarile di avvenuta registrazione della dichiarazione e sarà a disposizione per accertarsi che la Banca provveda alla liquidazione delle somme agli eredi</p>
<p>h) Lo Studio Vi terrà aggiornati dell&#8217;esecuzione dell&#8217;incarico e Vi invierà la ricevuta finale dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong><span style="font-size: 1.5em;">Contattateci all&#8217;indirizzo segreteria@notaioforte.it </span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong><span style="font-size: 1.5em;">o telefonate ai numeri 059.771242 (Vignola) o 051.904503 (Cento) </span></strong></span></p>
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		<title>Terza età: strumenti patrimoniali, opportunità e tutele (ottobre 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 17:49:29 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Modi e strumenti per assicurarsi una anzianità e vecchiaia serena e dignitosa: è il tema della 15ª Guida per il Cittadino, che aiuta a individuare soluzioni patrimoniali con gli strumenti giuridici che vanno dal contratto di rendita vitalizia al contratto di mantenimento/vitalizio alimentare/vitalizio assistenziale, alla donazione con onere di assistenza, alla compravendita della nuda proprietà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modi e strumenti per assicurarsi una anzianità e vecchiaia serena e dignitosa: è il tema della 15ª <a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2018/10/Guida_La-Terza-Eta.pdf">Guida per il Cittadino, </a>che aiuta a individuare soluzioni patrimoniali con gli strumenti giuridici che vanno dal contratto di rendita vitalizia al contratto di mantenimento/vitalizio alimentare/vitalizio assistenziale, alla donazione con onere di assistenza, alla compravendita della nuda proprietà con riserva d’usufrutto, o con riserva del diritto di abitazione, al prestito vitalizio ipotecario, al trust, al testamento.<br />
La Guida è divulgata dal Consiglio Nazionale del Notariato e da 14 Associazioni dei Consumatori.<br />
Lo Studio è a Vostra disposizone per approfondire questi argomenti.</p>
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		<title>Polizze vita solo con restituzione del capitale “investito” (maggio 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 18:28:57 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Qual&#8217;è la differenza tra polizze assicurative e contratti di investimento? La distinzione ha molte importanti conseguenze, fiscali ed insede successoria. La Cassazione (sentenza 10333/2018) ha considerato decisiva la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, che escluderebbe la natura di polizza assicurativa sulla vita. Con la polizza il rischio dell’assicurato (la sua morte) è assunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qual&#8217;è la differenza tra polizze assicurative e contratti di investimento?<br />
La distinzione ha molte importanti conseguenze, fiscali ed insede successoria.<br />
La Cassazione (sentenza 10333/2018) ha considerato decisiva la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, che escluderebbe la natura di polizza assicurativa sulla vita.<br />
Con la polizza il rischio dell’assicurato (la sua morte) è assunto dall’assicuratore; nel contratto di investimento finanziario il rischio di performance viene assunto dall’assicurato.</p>
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		<title>EREDITARE UN IMMOBILE: GLI ADEMPIMENTI (giugno 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 18:05:55 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[EREDITARE UN IMMOBILE NON È GRATIS: GLI ADEMPIMENTI PER NON SBAGLIARE (Consiglio nazionale del notariato) LE REGOLE Quando si riceve un’eredità, è possibile che nel patrimonio del defunto sia presente anche un immobile. È importante sapere che chi è chiamato all’eredità non può disporre da subito degli immobili caduti in successione; la legge, infatti, prevede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>EREDITARE UN IMMOBILE NON È GRATIS: GLI ADEMPIMENTI PER NON SBAGLIARE</strong></span><br />
<strong>(Consiglio nazionale del notariato)</strong></p>
<p>LE REGOLE<br />
Quando si riceve un’eredità, è possibile che nel patrimonio del defunto sia presente anche un immobile. È importante sapere che chi è chiamato all’eredità non può disporre da subito degli immobili caduti in successione; la legge, infatti, prevede che debba essere effettuata una serie di adempimenti prima di abitare la casa, oppure di venderla o affittarla, oltre al pagamento di specifiche imposte.<br />
Innanzitutto bisogna sapere che l’acquisto della qualità di erede non è automatico ed immediato. L’eredità si acquista con l’accettazione, espressa oppure tacita.<br />
L’accettazione espressa consiste nella dichiarazione resa in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) di accettare l’eredità e quindi di assumere il titolo di erede.<br />
L’accettazione tacita, la più ricorrente, consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede. L’esempio più comune è la vendita di un bene ereditario, ma anche il pagamento di un’imposta o la riscossione di una somma di danaro.<br />
Solo a seguito dell’accettazione espressa o tacita il chiamato all’eredità diventerà erede puro e semplice, e cioè subentrerà – proporzionalmente alla sua quota ove vi siano altri eredi e con effetto dal momento in cui si è aperta la successione, nella stessa posizione giuridica del defunto dunque nel patrimonio immobiliare e mobiliare, crediti e passività (l’erede puro e semplice risponderà degli eventuali debiti ereditari anche con il proprio patrimonio).<br />
Quando si eredita la proprietà di una casa, occorre poi procedere ad alcuni adempimenti fondamentali:<br />
1) Presentare la dichiarazione di successione. La dichiarazione di successione non è altro che l’adempimento obbligatorio di carattere fiscale che va presentato entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (cioè dalla morte). Serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate che gli eredi sono subentrati nel patrimonio del defunto e che, di conseguenza, bisogna calcolare le imposte dovute con questo passaggio.<br />
2) Trascrivere l’acquisto dell’immobile presso i registri immobiliari. Se il defunto era titolare della proprietà di beni immobili, è necessario trascrivere presso l’ufficio dei Registri Immobiliari l’accettazione di eredità.<br />
È possibile trascrivere nei Registri Immobiliari sia l’accettazione espressa, sia l’accettazione tacita. In questo ultimo caso, mancando un atto scritto, si chiederà la trascrizione dell’accettazione in occasione dell’atto che la determina, ad esempio una compravendita immobiliare redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si tratta di un passaggio importantissimo: la trascrizione degli atti, infatti, ha proprio lo scopo di pubblicizzare l’acquisto, sancire l’avvenuta acquisizione da parte dei chiamati degli immobili ereditari e garantire la continuità delle trascrizioni.<br />
3) Fare le volture presso il catasto. La voltura svolge la funzione di pubblicizzare, a fini fiscali e del pagamento delle imposte, il mutamento dell’intestatario dell’immobile. Quando si è chiamati all’eredità, la singola quota trasferita ad ogni erede comprendente immobili è soggetta sia all’imposta di successione che alle imposte ipotecaria e catastale. L’imposta di successione si calcola sul valore complessivo dell’asse ereditario che è dato dalla differenza tra attivo e passivo e varia in base al rapporto di parentela tra defunto e beneficiario.<br />
Come si calcola la tassa da pagare?<br />
La base imponibile, ossia il valore dei beni su cui calcolare l’imposta, quando si eredita un immobile, è data prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata per dei coefficienti specifici (110, per la prima casa; 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C; 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 60, per i fabbricati delle categorie A/10 ossia uffici e studi privati; 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1, negozi e botteghe).<br />
Al valore ottenuto si applicano poi delle aliquote diverse a seconda del grado di parentela esistente tra la persona deceduta e l’erede e si considera la franchigia, ossia l’importo sopra il quale si applica la tassa.<br />
Così si applica l’aliquota al 4%, se l’erede è il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro (la franchigia); al 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro; sempre al 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, fino ad arrivare all’aliquota all’8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.<br />
Al momento della presentazione della denuncia di successione, gli eredi provvederanno ad autoliquidare e versare: &#8211; l’imposta di ipotecaria, nella misura del 2% calcolato del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa; &#8211; l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa.<br />
Sarà poi l’Ufficio in seguito a richiedere l’imposta di successione eventualmente dovuta.</p>
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		<title>Quando l&#8217;auto va in eredità (giugno 2016)</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 17:30:35 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[da quattroruote.it Doppio passaggio di proprietà QUANDO L&#8217;AUTO VA IN EREDITA RECENTEMENTE è deceduto mio suocero. Che cosa dobbiamo fare conla sua auto? Può essere venduta a terzi? Può essere tenuta da uno deifigli? Lettera firmata Risposta: Possono verificarsi entrambe le situazioni: quella in cui nessuno degli eredi sia interessato alla macchina, con la conseguente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>da quattroruote.it</p>
<p>Doppio passaggio di proprietà<br />
QUANDO L&#8217;AUTO VA IN EREDITA</p>
<p>RECENTEMENTE è deceduto mio suocero. Che cosa dobbiamo fare conla sua auto? Può essere venduta a terzi? Può essere tenuta da uno deifigli?<br />
Lettera firmata</p>
<p>Risposta:<br />
Possono verificarsi entrambe le situazioni: quella in cui nessuno degli eredi sia interessato alla macchina, con la conseguente vendita a un soggetto estraneo alla famiglia; oppure la circostanza in cui, invece, uno solo degli eredi voglia tenerla.</p>
<p>Al di là del valore del veicolo, dal punto divista amministrativo funziona così: se vi sono più eredi che, accettando l&#8217;eredità, sono succeduti nel patrimonio del defunto, ma nessuno di essi vuole tenere l&#8217;auto, è necessario, in generale, effettuare due formalità consecutive (che possono essere svolte anche nello stesso tempo nel caso in cui sia immediatamente &#8220;disponibile&#8221; un soggetto estraneo intenzionato ad acquistare l&#8217;auto).<br />
Con il primo atto il veicolo viene intestato a tutti gli eredi, con il secondo è ceduto al soggetto estraneo.</p>
<p>Se, invece, uno degli eredi è interessato alla macchina, la procedura è identica, con il vantaggio che le due formalità possono essere sempre svolte contemporaneamente.</p>
<p>Per quanto riguarda i costi dell&#8217;operazione, alcune Province hanno stabilito che l&#8217;Imposta provinciale di trascrizione (lpt) prevista per il doppio passaggio di proprietà sia ridotta, in questi casi, rispetto a quella normalmente dovuta.<br />
Che, lo ricordiamo, è fissa e compresa tra 151e 196 euro, secondo le province, per veicoli di potenza fino a 53 kW, ed è proporzionale alla potenza (compresa tra 3,51 e 4,56 €/kW), per veicoli al di sopra di questa soglia.</p>
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		<title>La solidarietà che ci insegnano i nostri padri vecchi (Beppe Severgnini ) (marzo 2016)</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 16:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il ricordo di un figlio La solidarietà che ci insegnano i nostri padri vecchi di Beppe Severgnini  Corriere della Sera 19 marzo 2016 Nelle cascine lombarde c’era una sedia più bassa, vicino al fuoco, per il più anziano della famiglia: era un modo per dirgli che contava ancora, e qualcuno sarebbe venuto dopo di lui, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ricordo di un figlio</p>
<p><strong><strong>La solidarietà che ci insegnano i nostri padri vecchi</strong></strong></p>
<p>di Beppe Severgnini  Corriere della Sera 19 marzo 2016</p>
<p>Nelle cascine lombarde c’era una sedia più bassa, vicino al fuoco, per il più anziano della famiglia: era un modo per dirgli che contava ancora, e qualcuno sarebbe venuto dopo di lui, e si sarebbe seduto lì</p>
<p>&#8212;</p>
<p>E&#8217; la mia prima festa del papà senza papà. Mi è successo a cinquantanove anni, e mi considero fortunato. Mio padre Angelo, classe 1917, se n’è andato domenica scorsa. Ho trovato sul suo tavolo rotondo davanti al televisore alcune pagine del Corriere, con i miei articoli annotati e — come sempre — il voto. Ultimamente era diventato magnanimo, ma negli anni ho preso le mie insufficienze.</p>
<p>Sono giornate formidabili, quando se ne va un genitore. Terribili, ma formidabili. La vita ti spiega come funziona: tu devi solo abbassare la testa e ascoltare. Un vecchissimo papà ha lasciato a me, ai miei fratelli e ai nostri figli una lezione che lui amava riassumere in una parola: solidarietà! Col punto esclamativo, ovviamente.</p>
<p>La parola gli piaceva molto. L’abbiamo trovata incollata sulla scrivania notarile, la stessa, occupata dal 1943: settantatré anni. Solidarietà! Vogliatevi bene, aiutatevi a vicenda, distribuite le cose secondo necessità, ascoltando il cuore e non il codice. Il testamento è solo una guida. Papà ripeteva a chiunque volesse ascoltare (anche a tutti gli altri, a dire il vero): «Chi aspetta di fare il testamento perfetto non farà testamento!». E lascerà dietro di sé incertezza e confusione.</p>
<p>Il notaio Severgnini aveva una concezione paternalistica del mestiere: ecco perché è bello scriverne nel giorno in cui i papà vengono festeggiati. Sosteneva che i redditi di un notaio sono giustificati solo se riescono a evitare incomprensione nelle famiglie, se le portano a prendere le decisione giuste, se le liberano dall’ansia. Altrimenti, la figura del notaio diventa inutile: e non durerà.</p>
<p>Diversi agricoltori cremaschi — siamo una famiglia di terra e di pianura — mi hanno raccontato, in questi giorni, cosa succedeva quando andavano da papà per fare testamento (ne aveva in deposito oltre quattromila, distribuiti due anni fa tra i colleghi del distretto). Il notaio Severgnini chiedeva che venissero con la moglie, li faceva sedere e poi diceva, in dialetto: «Raccontatemi della vostra famiglia, non abbiamo fretta. Perché, se non vi conosco, come posso consigliarvi?». Le successioni curate da lui, guarda caso, filavano lisce. «In tribunale per questioni di eredità? Cinque clienti in tutta la carriera!», raccontava orgoglioso.</p>
<p>Non va così, purtroppo, in Italia. Molte famiglie — sempre di più — sono squassate da litigi e incomprensioni per questioni ereditarie: ognuno di noi ne conosce, e si dispiace. Certo: ogni caso è diverso, le circostanze cambiano, le spiegazioni abbondano. «Le mogli dei figli maschi sono fondamentali», sosteneva papà. «Dalle cognate dipende l’armonia delle famiglie». E quando lo accusavo di generalizzare, si scocciava. «Non è un mia opinione, è una mia statistica», sbottava.</p>
<p>C’è qualcosa di inquietante nel modo in cui tanti italiani scelgono di convivere con l’amarezza. Gente con molti soldi, gente con meno soldi, gente senza soldi: l’incomprensione non è una questione finanziaria, e aumenta. L’ostilità, la rigidità e l’aggressività sono diventate il marchio di molte famiglie. Ognuno convinto d’aver ragione, nessuno disposto a fare il primo passo: «Basta, che senso ha? I nostri genitori ci hanno lasciato immobili e risparmi perché vivessimo meglio, non perché ci scannassimo tra noi».</p>
<p>Chissà, forse manca un padre, o qualcuno che possa sostituirlo. Qualcuno che si assuma il compito di impedire i conflitti o di risolverli. I libri e i film sull’assenza del padre si moltiplicano: da Knausgård a Moehringer, da Scurati a Siti, da Virzì a Verdone. Ma quasi sempre parlano di padri distratti, padri in fuga, padri in libera uscita, padri giovani o che s’illudono d’esserlo ancora. Ma ci sono anche gli altri. I padri vecchi e fragili che non lasciano per distrazione, ma per età. E, quando se ne vanno, lasciano un vuoto.</p>
<p>C’è un pater familias che va oltre la biologia e il diritto privato. La paternità è un programma, «forse il primo programma», spiega lo psicoanalista Luigi Zoja ne Il gesto di Ettore. La paternità si sceglie, e non ha età. C’è sempre un modo di rendersi utili. Nelle cascine lombarde c’era una sedia più bassa, vicino al fuoco, per il più anziano della famiglia: era un modo per dirgli che contava ancora, e qualcuno sarebbe venuto dopo di lui, e si sarebbe seduto lì.</p>
<p>La seggiolina — l’ho provata — non è comoda. Forse per quello, oggi, molti rifiutano d’occuparla. Ma poi è un guaio: le famiglie si girano in cerca di uno sguardo o di un consiglio, e non vedono nessuno. Mio padre Angelo, invece, quella sedia l’ha occupata con passione fino alla fine. Quando qualcuno passava di lì, ripeteva: solidarietà! Ora che ci penso: chissà che voto prenderebbe quest’articolo. Non lo saprò mai.</p>
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		<title>Sisma Emilia: vendere i fabbricati danneggiati (ottobre 2014)</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 23:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
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		<description><![CDATA[SISMA EMILIA 2012. VENDITA, LOCAZIONE E ACQUISTO DI IMMOBILE CHE BENEFICIA DI CONTRIBUTO (dalle &#8220;Linee guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012&#8243; in http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione) In generale le unità immobiliari riparate, migliorate o ricostruite con il contributo stabilito dalle ordinanze commissariali, una volta ripristinata la piena agibilità, tornano ad essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SISMA EMILIA 2012.<br />
VENDITA, LOCAZIONE E ACQUISTO DI IMMOBILE CHE BENEFICIA DI CONTRIBUTO<br />
(dalle &#8220;Linee guida relative all’applicazione delle ordinanze  commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012&#8243;<br />
in <a rel="nofollow nofollow" href="http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione" target="_blank">http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione</a>)</p>
<p>In generale le unità immobiliari riparate, migliorate o ricostruite con  il contributo stabilito dalle ordinanze commissariali, una  volta ripristinata la piena agibilità, tornano ad essere utilizzate dai  precedenti occupanti, sia come residenze che come attività produttive.  La vendita è consentita solo dopo l’ultimazione dei lavori ed il  ripristino dell’agibilità; eccezionalmente, solo per determinate  situazioni di seguito indicate, è possibile la vendita prima di tale  termine.</p>
<p><strong>4.1 Abitazione principale del proprietario</strong><br />
Il  proprietario di abitazione principale da esso abitata alla data del  sisma può vendere, prima della fine dei lavori, e quindi anche prima di  presentare la richiesta di contributo per la ricostruzione, solo a:<br />
a) &#8211; parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile1,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
In tal caso il nuovo proprietario può presentare la RCR alle medesime  condizioni e con gli stessi diritti (contributo al 100%). Se il  proprietario ha già depositato la RCR il nuovo proprietario subentra  nella richiesta.<br />
b) soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a) solo dopo la fine dei lavori.</p>
<p><strong> 4.2 Abitazione principale dell’affittuario</strong><br />
Il proprietario di abitazione affittata alla data del sisma può vendere:<br />
a) prima o dopo la fine dei lavori solo a:<br />
- parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- affittuario/comodatario residente alla data del sisma,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
Resta comunque l’obbligo per il nuovo proprietario che non sia  l’affittuario o comodatario di subentrare nel contratto di locazione  originario o di comodato d’uso con le medesime condizioni per i  successivi due anni dall’ultimazione dei lavori.<br />
La vendita è consentita anche a un familiare del locatario residente nell’abitazione alla data del sisma.<br />
Parimenti, si può accettare la vendita in parti uguali (es.: 50% + 50%)  ai coniugi di cui uno sia il titolare del contratto di affitto (e così  via).<br />
b) a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a)  solo dopo due anni dalla fine dei lavori, fermo restando i naturali  obblighi di natura contrattuale con il locatario.</p>
<p><strong>4.3 Abitazione non principale</strong><br />
Il proprietario di abitazione non affittata alla data del sisma può vendere:<br />
a) prima della data di ultimazione dei lavori solo a:<br />
- parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
b) ad altri solo dopo 4 anni (decorso il periodo di locazione a canone concordato);<br />
c) ad altri subito dopo aver stipulato il contratto di locazione (per 4  anni a canone concordato) purché trasferisca l’obbligo dell’affitto  inserendolo come clausola nell’atto di vendita e prevedendo, nel caso di  mancato rispetto dell’obbligo contrattuale, il rimborso del contributo  al venditore che, a sua volta, dovrà restituirlo al comune unitamente  agli interessi legali.</p>
<p>Il proprietario di abitazione non affittata  alla data del sisma che rinuncia al contributo per il ripristino delle  finiture interne potrà beneficiare comunque del contributo pari al 100%  del costo ammissibile per il ripristino delle strutture e delle parti  comuni dell&#8217;edificio (se l’unità fa parte di un edificio con almeno  un’abitazione principale/attività produttiva in essere alla data del  sisma o nei 36 mesi precedenti) ed è esonerato dall’obbligo di cui  all’art. 6 comma 4 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 (affitto per  almeno quattro anni a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3,  della L. n. 431/1998 ovvero cessione in comodato con priorità a soggetti  temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici).<br />
L’erogazione del contributo riguardante le strutture e le parti comuni è  comunque condizionato al raggiungimento dell’agibilità strutturale di  tutte le unità immobiliari dell’edificio di cui fa parte anche l’unità  immobiliare interessata.<br />
Se l’abitazione non affittata costituisce  unico edificio o è parte di edificio interamente composto da abitazioni  non principali o attività produttive non in esercizio, il contributo,  sia per le strutture che per le finiture, è limitato al 50% e la sua  erogazione è condizionata al raggiungimento dell’agibilità strutturale e  dell’abitabilità; permane inoltre l’obbligo della locazione per almeno 4  anni.</p>
<p><strong>4.4 Attività produttive</strong><br />
Il proprietario di unità immobiliare destinata ad attività produttiva:<br />
a) deve affittarla o utilizzarla mantenendo la stessa destinazione d’uso per almeno due anni dall’ultimazione dei lavori;<br />
b) in merito alla vendita si applicano le disposizioni stabilite dall’Ordinanza n. 57/2012.</p>
<p><strong>4.5 Abitazioni in condominio</strong><br />
Il proprietario di abitazione in condominio che vende prima della fine dei lavori:<br />
a) perde il diritto al contributo che, se già concesso ed erogato,  anche parzialmente, dovrà dallo stesso proprietario essere rimborsato al  condominio per gli interventi da eseguire od eseguiti nelle parti  comuni. In tal caso il comune dovrà recuperare direttamente dal  proprietario inadempiente la quota di contributo non dovuta;<br />
b) nel  caso il contributo non sia stato erogato il comune lo riduce della quota  spettante al proprietario inadempiente che è comunque tenuto a  rispettare le deliberazioni approvate ai sensi dell’art. 3, comma 4, del  DL n. 74/2012 ed a rimborsare al condominio le spese sostenute per gli  interventi sulle parti comuni dell’edificio.</p>
<p><strong>4.6 Proprietario che,  ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’Ord. n. 33/2014, non intende  recuperare la propria abitazione, ubicata nel centro storico od urbano e  danneggiata con livello operativo E2 o E3:</strong><br />
a) può acquistare un  alloggio non danneggiato, disponibile, ultimato prima del sisma ed  ubicato nelle aree urbane appositamente individuate dal Piano della  ricostruzione e dal Piano organico, prioritariamente nel centro storico;<br />
b) il contributo è commisurato a quello dovuto per la riparazione  dell’alloggio danneggiato di proprietà e viene erogato direttamente  dalla banca al venditore della nuova abitazione;<br />
c) la concessione  del contributo è condizionata dalla cessione gratuita al comune  dell’alloggio danneggiato, contestualmente all’atto di acquisto.</p>
<p><strong>4.7 Interventi accorpati nei centri storici</strong><br />
Per il recupero dei centri storici, l’ordinanza n. 119/2013, all’art.  9, dà la possibilità ai proprietari di vendere gli immobili ad imprese  di costruzione, cooperative di abitazione o altri soggetti privati e  ammette a contributo gli interventi di riparazione, ripristino con  miglioramento sismico o adeguamento e ricostruzione.<br />
L’acquisto, che  preferibilmente deve interessare interi edifici da riparare  unitariamente, può riguardare anche singole unità immobiliari.<br />
Ai  sensi dell’Ordinanza n. 32/2014 gli acquirenti si dovranno impegnare al  recupero dell’immobile confermandone la destinazione d’uso, oppure  destinandoli ad un uso compatibile con la pianificazione urbanistica,  comunque con obbligo all’affitto a canone concordato per almeno 8 anni  con priorità a coloro che abitavano precedentemente/esercitavano  l’attività economica nel centro storico o che vi intendano trasferire la  residenza/l’attività economica.<br />
Così come stabilito dalla stessa  ordinanza N. 32/2014 il contributo varierà in relazione alla durata  della locazione, passando dal 100% del costo ammissibile nel caso di  affitto per almeno 15 anni, al 85% se l’affitto sarà di almeno 12 anni  ed infine al 75% per affitto con patto di futura vendita per almeno 8  anni. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari  possono essere vendute, al prezzo stabilito nella convenzione  sottoscritta prima della realizzazione dell’intervento tra il  beneficiario del contributo e il comune, ai soggetti dotati dei  requisiti ivi indicati.<br />
Il costo ammissibile su cui calcolare il  contributo sarà determinato sulla base delle dimensioni, del numero  delle unità immobiliari dell’edificio al momento del sisma, nonchè del  livello operativo attribuito ai sensi dell’ordinanza n. 86/2012.<br />
L’Ordinanza n. 32/2014 comprende anche lo schema di convenzione tipo che  il comune dovrà stipulare con gli acquirenti dell’edificio/singola  unità immobiliare per stabilire le modalità di gestione una volta  recuperato.</p>
<p><strong>5. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO</strong><br />
Il proprietario dell’unità immobiliare ammessa a contributo ha  l’obbligo, a pena di decadenza dallo stesso e di rimborso al comune  delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, di:<br />
- non  modificare la destinazione d’uso prima di due anni dalla data di  completamento degli interventi di riparazione con rafforzamento locale,  ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e ricostruzione. In  territorio urbanizzato non è considerata modifica di destinazione d’uso  quella verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento  urbanistico comunale vigente. Nell’ambito del centro storico interessato  dal Piano della ricostruzione di cui all’art. 12 della L.R. 16/2012 non  è invece considerata mutamento di destinazione d’uso quella verso altri  usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico, conseguente  ad interventi di delocalizzazione o di riparazione con rafforzamento  locale, miglioramento sismico o ricostruzione di interi edifici od UMI,  purché la superficie da destinare al soddisfacimento di esigenze  abitative non scenda al di sotto del 25% della superficie complessiva  preesistente dell’edificio o della UMI, ovvero di quella già destinata  ad abitazione, se inferiore al predetto limite del 25%;<br />
- non vendere l’unità immobiliare a destinazione abitativa salvo i casi richiamati al precedente capitolo 4.</p>
<p><strong>5.1 Impegno ad affittare l’abitazione</strong><br />
Per soddisfare gli obblighi di cui all’art. 6 comma 4 (abitazione  sfitta alla data del sisma) delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, i  proprietari di abitazioni ripristinate sono tenuti al rispetto delle  disposizioni impartite con l’art. 4 dell’ordinanza n. 26/2014 che  prevedono tra l’altro:<br />
- tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori  del professionista per trovare autonomamente un locatario  individuandolo con priorità tra i nuclei familiari temporaneamente privi  di abitazione a causa degli eventi sismici che nel frattempo hanno  avanzato richiesta al proprietario stesso;<br />
- decorsi i tre mesi  senza che il proprietario sia riuscito a cedere in locazione l’immobile  nelle forme previste dall’ordinanza (almeno quattro anni a canone  concordato, non superiore a quello calcolato ai sensi dell’art. 2, comma  3, della l. 431/1998), il comune, previa richiesta da parte del  proprietario stesso, inserisce l’abitazione in apposito elenco,  aggiornato ogni 6 mesi (30 giugno e 31 dicembre), da utilizzare per  individuare soluzioni abitative idonee per i nuclei familiari  temporaneamente privi di abitazione sulla base delle richieste nel  frattempo avanzate.<br />
Per soddisfare gli obblighi di cui all’art. 6  comma 3 (contratto di locazione in essere alla data del sisma) delle  Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, i proprietari di abitazioni ripristinate  sono tenuti a proseguire il contratto di locazione alle medesime  condizioni per almeno due anni. Qualora il locatario rinunciasse a  proseguire il contratto di locazione, il proprietario è tenuto comunque  ad affittare l’immobile individuando il locatario con le modalità di cui  all’art. 4 dell’ordinanza n. 26/2014 riportate sopra.<br />
Lo stesso art. 4 prevede inoltre:<br />
- l’impegno per il comune di informare della disponibilità di tali  alloggi (indicando anche dimensione, ubicazione e canone di locazione) i  nuclei familiari terremotati che necessitano di sistemazione abitativa;<br />
- le sanzioni per i proprietari che non rispettano tali disposizioni.</p>
<p><strong>5.2 Decesso del proprietario</strong><br />
<strong> 5.2.1 Decesso prima del sisma</strong><br />
Se alla data del sisma era già stata presentata la dichiarazione di  successione e pertanto, con essa, erano già stati individuati gli eredi o  erano trascorsi i termini previsti dalla legge per la presentazione (12  mesi) la fattispecie non rientra nei casi di cui al comma 2-ter  dell’art. 6 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e pertanto si applicano  le disposizioni “ordinarie”.<br />
Se alla data del sisma, non era ancora  stata presentata la dichiarazione di successione e non erano trascorsi i  termini previsti dalla legge per la presentazione (12 mesi), è  possibile riconoscere il contributo agli eredi, o legatari, al 100% a  condizione che:<br />
- l’immobile fosse stato l&#8217;ultima residenza del &#8220;de  cuius&#8221; e nessun altro, dalla data del decesso a quella del sisma, vi  aveva preso la residenza (né uno degli eredi o legatari né altri  soggetti terzi l’avessero occupata a titolo di locazione o comodato o ad  altro titolo), e<br />
- almeno uno degli eredi, che non abbia  beneficiato di alcun contributo su un altro immobile adibito ad  abitazione principale, si impegni ad adibire l’unità immobiliare oggetto  di successione a propria abitazione principale.<br />
Se nessuno degli  eredi o legatari si impegna ad adibire l’unità immobiliare a propria  abitazione principale, l’immobile è considerato come sfitto alla data  del sisma e si applicano le relative disposizioni.<br />
Se alla data del  sisma, l’immobile era già abitato da uno degli eredi o legatari, a  costui spetterà il contributo &#8220;iure proprio&#8221; (100% se residente e 50% se  non residente);<br />
Se alla data del sisma, l’immobile era concesso in  affitto o in comodato dagli eredi o legatari, oppure sfitto, dopo essere  però stato residenza di altri soggetti dopo il decesso del &#8220;de cuius&#8221;  (in base alle risultanze dell&#8217;anagrafe) e prima della data del sisma, si  applicherà la normativa dettata per le diverse fattispecie in questione  dalle specifiche ordinanze, non potendo trovare applicazione il comma  2-ter dell’art. 6 delle Ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012.<br />
In tutti i  casi occorre presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà in cui si dichiara la propria qualità di erede o legatario.</p>
<p><strong>5.2.2 Decesso dopo il sisma</strong><br />
Qualora il decesso sia avvenuto dopo la data del sisma il contributo  spetterà agli eredi o legatari del defunto in misura relativa alla  condizione dell’abitazione alla data del sisma (spetta  all’erede/legatario il contributo che sarebbe spettato al “de cuius”):<br />
- 100% se alla data del sisma l’immobile era adibito ad abitazione  principale del “de cuius” o altro soggetto (es. locatario). Nel caso di  immobile locato alla data del sisma si applica l’obbligo previsto  dall’art. 6 comma 3 delle ordinanze commissariali di prosecuzione alle  medesime condizioni per almeno 2 anni.<br />
- 50% se non occupato o  occupato come abitazione non principale, nel rispetto degli obblighi  previsti all’art. 6 delle ordinanze commissariali (affitto a canone  concordato per almeno 4 anni o adibire l’unità immobiliare oggetto di  successione ad abitazione principale da parte di uno degli eredi).<br />
Dal punto di vista operativo, in caso di presentazione della pratica di  successione prima dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione dei  contributi, pur richiamando nel testo il C.F. del “de cuius”, nella  tabella dei beneficiari dovranno figurare unicamente gli eredi (e gli  altri eventuali cointestatari del “de cuius”).<br />
Nel caso invece di  dichiarazione di successione non ancora presentata, l’ordinanza di  assegnazione dovrà specificare tale situazione e l’intestatario della  pratica dovrà essere necessariamente un soggetto diverso dal “de cuius”:  nella tabella dei beneficiari figurerà il C.F. del “de cuius” e degli  eventuali cointestatari; gli eredi risultanti dall’atto notorio dovranno  rilasciare delega (in qualità di eredi) all’intestatario della pratica.<br />
In caso di decesso successivo all’emissione dell’ordinanza di  assegnazione, senza che siano state effettuate erogazioni, vale quanto  indicato nei due casi precedenti relativamente alla presentazione o meno  della pratica successione.<br />
In caso di decesso successivo all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, con almeno un’erogazione già effettuata:<br />
- nel caso l’intestatario della pratica non sia il “de cuius”, la  richiesta di utilizzo continuerà ad essere firmata dall’intestatario;<br />
- nel caso l’intestatario sia il “de cuius”, il Comune dovrà  raccogliere atto notorio e deleghe a favore del soggetto che firmerà la  richiesta di utilizzo e la Banca manterrà valido il contratto originario  (e relativo c/c).</p>
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		<title>Le convivivenze: guida pratica (maggio 2016)</title>
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		<pubDate>Sun, 11 May 2014 09:40:21 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Contratti di convivenza Cosa sono I contratti di convivenza sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es. la designazione dell&#8217;amministratore di sostegno). L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Contratti di convivenza</h1>
<h2>Cosa sono</h2>
<p>I <a href="http://www.contrattidiconvivenza.it" target="_blank">contratti di convivenza</a> sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria  convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali  della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad es.  la designazione dell&#8217;amministratore di sostegno). L’accordo può essere  usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della  cessazione della convivenza.</p>
<p>Possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo  affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza <em>more uxorio)</em>.  Più precisamente, ci si riferisce all’unione di vita stabile tra due  persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del  legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi  (ad esempio, due conviventi dello stesso sesso) o perché è loro precisa  volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale.</p>
<h2><strong>IL RUOLO DEL NOTAIO</strong></h2>
<p>Si tratta di un contratto  che può essere redatto dal notaio a cui le  parti si rivolgono per  ottenere un risultato, cucito addosso alle  proprie specifiche esigenze,  qualora si intenda iniziare una convivenza o  sorga l&#8217;esigenza di  &#8220;programmarne&#8221; lo svolgimento, ad esempio in fase  d&#8217;acquisto di un  immobile o nell&#8217;ambito di una vicenda successoria.  Ovviamente, non si  tratta di atti &#8220;fac simile&#8221;, ma occorrerà verificare  insieme le  esigenze specifiche della coppia per disciplinare i diversi  aspetti  patrimoniali, consentendo di tutelare in questo modo, nero su  bianco,  la parte debole della coppia</p>
<h2>Effetti</h2>
<p>È possibile disciplinare i diversi aspetti patrimoniali che riguardano:</p>
<ul>
<li>le modalità di partecipazione alle spese comuni, e quindi la  definizione degli obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni  o nell&#8217;attività lavorativa domestica ed extradomestica;</li>
<li>i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel  corso della convivenza (potendo addirittura definire un sorta di regime  di comunione o separazione);</li>
<li>le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa  di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi  ovvero sia in affitto);</li>
<li>le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali  in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento  della rottura, discussioni e rivendicazioni;</li>
<li>la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia  fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una  delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca  ad amministratore di sostegno.</li>
</ul>
<p>Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi  giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto la  violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di  convivenza legittima l&#8217;altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere  quanto le spetta. La durata &#8220;naturale&#8221; del contratto di convivenza  coincide con la durata del rapporto di convivenza. E&#8217; logico quindi  subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di  convivenza.</p>
<p>Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i  loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di  convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la  definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione  della convivenza. Se nel contratto sono contenuti anche accordi di  questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto  continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di  definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni.</p>
<p>Sono ritenute ammissibili clausole volte alla regolamentazione dei  rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l&#8217;istruzione e  l&#8217;educazione dei figli, posto che incombe su entrambi i genitori l&#8217;  obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. Si tratterebbe,  comunque, di clausole sempre suscettibili di essere revocate e  modificate se ciò fosse richiesto al fine di perseguire l&#8217;interesse dei  figli (da considerarsi sempre preminente rispetto all&#8217;interesse dei  conviventi al rispetto degli accordi tra gli stessi intervenuti).</p>
<h2>La facoltà di recesso</h2>
<p>Le parti possono riservarsi, con apposite clausole inserite nel  contratto di convivenza, la facoltà di recesso. L&#8217;esercizio della  facoltà di recesso potrà, a seconda di quanto pattuito dalle parti:</p>
<ul>
<li>essere totalmente libero ovvero essere subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni;</li>
<li>essere gratuito o essere subordinato al pagamento, all&#8217;altra parte, di un corrispettivo (multa penitenziale).</li>
</ul>
<p><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2014/03/guidaconvivenza-definitivo.pdf">Una pubblicazione speciale è scaricabile gratuitamente qui</a>, dal sito web del Notariato (<a href="http://www.notariato.it/" target="_blank">www.notariato.it</a>) e da quelli delle Associazioni dei consumatori che hanno collaborato alla sua realizzazione: Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.</p>
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		<title>Un testamento con solidarietà per cambiare la vita (giugno 2013)</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 18:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Sette grandi organizzazioni &#8211; Action Aid, AIL, AISM, Fondazione Don Gnocchi, Lega del Filo d’Oro, Save the Children e UNICEF &#8211; con la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato, propongono ai cittadini italiani di disporre un &#8220;lascito solidale&#8221;, un atto di amore alla portata di tutti, che può cambiare la vita delle persone che hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sette grandi organizzazioni &#8211; <em>Action Aid, AIL, AISM, Fondazione Don Gnocchi, Lega del Filo d’Oro, Save the Children </em>e <em>UNICEF</em> &#8211; con la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato, propongono ai cittadini italiani di disporre un &#8220;lascito solidale&#8221;, un atto di amore  alla portata di tutti, che può cambiare la vita delle persone che hanno  più bisogno in Italia e nel mondo.</p>
<p>Il sito <a href="http://www.testamentosolidale.org">www.testamentosolidale.org</a> e una Guida informativa sono alcuni tra gli strumenti della campagna che ha preso il via il 5 giugno.</p>
<p><em> “Come è cambiata negli ultimi decenni la sua idea sulla morte?” “Sono ancora fortemente contrario”.</em> Parola di Woody Allen in una celebre conferenza stampa. Stando ai  numeri,  gli italiani, così come il grande regista americano, della fine  della propria vita non vogliono sentir parlare. E di conseguenza  neanche del testamento: 8 italiani su 10, infatti, non hanno mai preso  in considerazione l’idea di mettere nero su bianco le loro “ultime  volontà”. Addirittura 6 su 10  non hanno alcuna intenzione di fare  testamento neanche in futuro, mentre il 21% non ha mai valutato l’idea,  ma “potrebbe pensarci su”. E’ quanto emerge dall’indagine realizzata per  la campagna Testamento Solidale da GFK Eurisko e basata su un campione  di quasi 1500 individui rappresentativo della popolazione italiana over  55. Soltanto l’8% del campione (circa 1,5 milioni di italiani) ha fatto  testamento, mentre il 5% è intenzionato a farlo e il 6% ci ha pensato ma  è ancora incerto se farlo oppure no.</p>
<p>Lo studio conferma una propensione bassa al testamento da parte degli  italiani, vicina a quella già registrata nel 2012 dall’Agenzia delle  Entrate (15,78%) e di gran lunga inferiore a quella di altri Paesi, ad  esempio quelli anglosassoni: in Gran Bretagna la propensione si attesta  intorno all’80%, negli USA al 50%.</p>
<p>Alla base del “rapporto difficile” con il testamento c’è l’ansia  legata all’idea della fine della vita, ma anche il timore di causare  problemi familiari. Come nelle più classiche commedie all’italiana,  quelle dei “Parenti Serpenti”, la parola testamento evoca solitudine  affettiva, timore di possibili reazioni negative da parte dei propri  eredi, se non addirittura liti e trame.</p>
<p><strong>Lasciti solidali: un’opportunità tutta da scoprire per 7 milioni di persone<br />
</strong></p>
<p>Oltre 7.200.000 persone (1) over 55, il 45% del campione, dichiarano  di non avere mai sentito parlare di lasciti solidali, mentre il 55% sa  di che si tratta. Il 9% degli intervistati ha una propensione positiva,  ma solo il 2% degli italiani ha già fatto il lascito o sicuramente lo  farà (circa 400 mila persone).</p>
<p>Lo studio mette in luce che tra gli Italiani cresce la voglia di  saperne di più sui lasciti solidali, ma evidenzia anche che le  informazioni attualmente disponibili sono imprecise e limitate. Ad  esempio, tanti pensano al lascito come una “roba da ricchi”, oppure  credono che obblighi all’intera donazione del proprio patrimonio. Una  doppia falsa convinzione, dal momento che si può cedere anche solo una  minima parte dei propri averi, ad esempio una piccola somma di denaro,  un gioiello o addirittura un arredo.  Inoltre, solo pochi ricordano che  il testamento olografo (scritto di proprio pugno) è valido, revocabile e  modificabile in qualsiasi momento.</p>
<p>Ma anche, più banalmente, come emerge dalla ricerca qualitativa di  GFK Eurisko, molti non sanno a chi rivolgersi oppure temono che una  richiesta di informazioni possa vincolarli ad un impegno. C’è insomma un  evidente “gap” di conoscenza che questa campagna vuole finalmente  colmare, per far comprendere l’importanza di un atto.</p>
<p>(da www.notariato.it)</p>
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		<title>Blog, social network, investimenti online. E&#8217; l&#8217;ora del &#8220;testamento digitale&#8221; (luglio 2012)</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 16:19:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Fabio Savelli &#8211; CorrieredellaSera.it 12 luglio 2012 Bechini (Consiglio Nazionale del Notariato): «Utile affidarli a una persona di fiducia, attraverso un atto scritto» Conti correnti online, profili sui social network, dati, fotografie in ambito cloud computing. Gli esperti la chiamano identità digitale. Con il progressivo accrescersi delle funzioni su Internet diventa sempre più importante conservare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fabio Savelli &#8211; CorrieredellaSera.it 12 luglio 2012</p>
<p>Bechini (Consiglio Nazionale del Notariato): «Utile affidarli a una persona di fiducia, attraverso un atto scritto»</p>
<p>Conti correnti online, profili sui social network, dati, fotografie in ambito cloud computing. Gli esperti la chiamano identità digitale. Con il progressivo accrescersi delle funzioni su Internet diventa sempre più importante conservare (e non disperdere) tutto ciò che ci appartiene e che è categorizzato in formato binario.<br />
IL VUOTO NORMATIVO &#8211; Ma cosa succederebbe a questi dati (virtuali) in caso di morte (nostra o dei nostri cari)? Ugo Bechini, membro della commissione informatica del Consiglio nazionale del Notariato, parla a Corriere.it e lancia l&#8217;allarme su un tema su cui esiste un «preoccupante vuoto normativo», perché «in Italia non esiste una legislazione specifica», spesso non si è in grado di capire chi debba intervenire, soprattutto in tema di risparmio gestito online, ma anche per manoscritti e blog personali c&#8217;è una confusione che può esporre i familiari diretti del defunto a controversie con provider, finanziarie, banche, piattaforme per la gestione di contenuti.<br />
IL TESTAMENTO DIGITALE &#8211; La soluzione &#8211; a ben vedere &#8211; può essere sintetizzata nella formula (evocativa) del &#8220;testamento digitale&#8221;. Dice Bechini che «non bisogna farsi trovare impreparati e pianificare tutto nel minimo dettaglio, anche con la consulenza di un notaio per gestire il tema dell&#8217;eredità soprattutto per tutto ciò che ha valore economico». Per far sì che i nostri cari non si trovino ad essere invischiati in questioni legali di non facile interpretazione.<br />
I SUGGERIMENTI &#8211; La prima discriminante è capire se tutti i nostri dati e i servizi online che usiamo sono basati in Italia. In caso contrario &#8211; dice Bechini &#8211; «è necessario recuperarli per tempo per non rischiare costose controversie internazionali». Soprattutto perché alcuni operatori stranieri (come i server online) prevedono che in caso di morte tutti i dati vengano distrutti. In caso la nostra volontà sia opposta è necessario farlo presente. «Altra cautela &#8211; spiega Bechini &#8211; è affidare a una persona di fiducia le nostre credenziali di accesso (username e password) con istruzioni chiare su cosa fare in caso di decesso» (ecco qui perché è necessario una sorta di testamento). Anzi sarebbe più corretto definirlo mandato post mortem, locuzione ammessa dal nostro diritto.<br />
LE BARRIERE FISICHE &#8211; Allo stesso modo come si può operare in caso ci siano particolari documenti conservati in risorse fisiche, come computer, tablet, smartphone, chiavette Usb? Segnala Bechini che ci si può rivolgere, in questo caso, anche a servizi specializzati in grado di violare le protezioni, ma l&#8217;inconviente è che si tratta di operazioni costose, per cui è meglio muoversi anzitempo e affidarli a una persona di fiducia.<br />
IL RISPARMIO &#8211; Sui conti correnti online, bisogna fare attenzione al grado di parentela, anche perché questi conti non sono nient&#8217;altro che estensioni di conti reali. Quindi in una coppia non sposata (in attesa forse di una rivoluzione in tema di diritti civili) saranno fratelli e sorelle del defunto a ereditare la somma presente sul conto (e non il partner di una vita, ad esempio). Ovviamente se manca un atto ad hoc, che espliciti minuziosamente le volontà della persona che è venuta a mancare.</p>
<div>Fabio Savelli &#8211; Corriere OnLine<br />
12 luglio 2012 | 22:15© RIPRODUZIONE RISERVATA</div>
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