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	<title>Notaio Forte &#187; agevolazioni</title>
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		<title>Mettere su casa in appennino con il contributo della Regione ER</title>
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		<pubDate>Fri, 08 May 2020 17:48:20 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Regione ha stanziato contributi a fondo perduto per giovani coppie, famiglie e singoli under 40 che comprano case già esistenti (non nuove costruzioni) o le ristrutturano in 119 comuni appenninici dell’Emilia-Romagna. Il contributo va da 10 mila a 30 mila euro. Le domande si presentano dal 15 settembre al 15 ottobre 2020. Il bando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>La Regione ha stanziato contributi a fondo perduto per giovani coppie, famiglie e singoli under 40 che comprano case già esistenti (non nuove costruzioni) o le ristrutturano in 119 comuni appenninici dell’Emilia-Romagna.</h3>
<p>Il contributo va da 10 mila a 30 mila euro.</p>
<p>Le domande si presentano dal 15 settembre al 15 ottobre 2020. Il bando è pubblicato qui <a href="https://bit.ly/2yAxIrh">https://bit.ly/2yAxIrh</a></p>
<p>Il contributo è destinato a fondo perduto ai nuclei familiari residenti o che si trasferiscano nei Comuni montani per:<br />
a) l’<span style="color: #ff0000;">acquisto della prima casa in proprietà</span>, per case già esistenti alla data di pubblicazione del bando;<br />
b) per <span style="color: #ff0000;">recuperare la prima casa </span>con lavori che godono delle agevolazioni fiscali vigenti;<br />
c) per un mix delle due modalità sopra riportate</p>
<p>Il contributo compre la spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico, al netto degli sgravi fiscali ove applicabili.<br />
Il beneficiario si deve obbligare ad assicurare la quota di cofinanziamento necessaria per l’attuazione dell’intervento.<br />
<span style="color: #ff0000;">Il contributo richiedibile va da 10.000 € a 30.000 €, ed è pari:</span><br />
<span style="color: #ff0000;">a) per l&#8217;acquisto al 50% dei costi di acquisto;</span><br />
<span style="color: #ff0000;">b) per il recupero all’importo a carico del beneficiario non portato in detrazione fiscale, comunque non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute.</span><br />
In caso di operazione mista si eroga la quota per l&#8217;acquisto e poi la quota di recupero eventualmente ancora spettante, nel limite di 30.000 euro.</p>
<p>Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:<br />
- per l’acquisto, quanto risulta dall&#8217;atto notarile incluse le imposte;- per i lavori (IVA inclusa) eseguiti su immobili destinati o da destinarsi a prima casa, che siano agevolati ai sensi dell’art. 16-bis del DPR 917/1986 e pagate tramite bonifico bancario.<br />
Pertanto, a puro titolo indicativo non sono ammissibili: spese notarili, spese bancarie di qualunque genere, spese di intermediazione, spese tecniche o di progettazione, altri oneri connessi ai lavori.<br />
Non sono ammissibili spese relative a lavori su parti condominiali o su pertinenze, per case in categoria A/1, A/8 e A/9, per immobili non catastalmente censiti.<br />
Le spese non devono essere antecedenti alla data di approvazione del presente bando.<br />
L’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro 9 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.<br />
I lavori di ristrutturazione dovranno essere ultimati entro 2 anni dalla data di approvazione della graduatoria.<br />
Al termine delle scadenze sopraindicate il nucleo familiare deve prendere la residenza anagrafica nell’alloggio.<br />
Può presentare domanda uno dei componenti del nucleo familiare, purché maggiorenne, il quale sarà individuato come beneficiario ai fini del Bando.<br />
Almeno uno dei componenti il nucleo familiare deve essere residente o svolgere un’attività lavorativa in Emilia-Romagna, essere nato dopo il 1 gennaio 1980 possedere un ISEE del nucleo familiare non superiore a 50.000 euro (60.000 euro per i singoli intenzionati a convivere more-uxorio od a costituire una unione civile che sono anagraficamente inseriti in altro nucleo familiare, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a sé stante.<br />
La domanda va fatta collegandosi dalle ore 12,00 del 15/09/2020 alle ore 12,00 del 30/10/2020 alla pagina del portale regionale nella sezione Bandi dell’AreaTematica Territorio (http://territorio.regione.emilia-romagna.it).</p>
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		<title>COMPROMESSI A DOMICILIO</title>
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		<pubDate>Fri, 01 May 2020 14:32:56 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[&#160; In questo periodo di mobilità limitata, siamo a Vostra disposizione se volete comprare o vendere casa, per rendervi più semplice e veloce la firma del contratto preliminare (&#8220;compromesso&#8221;) Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare il contratto all&#8217;Agenzia delle Entrate. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2067" title="comprare-casa-da-casa" src="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2020/04/comprare-casa-da-casa-e1588342001206.jpeg" alt="" width="530" height="1150" /><span style="color: #000000;">In questo periodo di mobilità limitata, siamo a Vostra disposizione se volete comprare o vendere casa, per rendervi più semplice e veloce la firma del contratto preliminare (&#8220;compromesso&#8221;)</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare il contratto all&#8217;Agenzia delle Entrate.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Nessun maggior costo vi verrà addebitato per questa procedura, in questa fase di limitazione alla mobilità.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">In dettaglio, lo Studio propone di seguire questa modalità.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">a) <strong>Il nostro Studio resta aperto per i casi urgenti</strong>, ma bisogna rispettare le limitazioni al movimento delle persone.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Ricordiamo ai clienti che l&#8217;accesso fisico allo studio potrebbe essere considerato come una violazione dei divieti vigenti.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Per questo motivo, <strong>Vi offriamo l&#8217;opportunità di ricevere i documenti a domicilio</strong>.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Se questa soluzione è di Vostro gradimento, siamo pronti a prestare una <strong>consulenza a distanza</strong>.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Possiamo usare il telefono nei casi più semplici, oppure impiegare una modalità di connessione video (da <strong>WhatsApp, </strong>a <strong>Facetime, </strong>a<strong> Skype</strong>, a <strong>Zoom </strong>o con la piattaforma <strong>TEAMS </strong>attivata dallo Studio).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">La consulenza può essere erogata dal notaio o da persone di provata esperienza, a seconda delle circostanze e delle Vostre esigenze.</span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong>Contattateci e fissiamo un appuntamento</strong>, che invece di avvenire fisicamente si terrà a distanza.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">b) <strong>Vi richiederemo i soli documenti indispensabili</strong> per la firma del compromesso.</span><br />
<span style="color: #000000;"> Se preferite, ogni ulteriore approfondimento consigliabile per i successivi atti sarà svolto in seguito.</span><br />
<span style="color: #000000;"> In questo momento, può essere prevalente l&#8217;esigenza delle <strong>velocità di completamento dell&#8217;incarico.</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> Vi consiglieremo subito quali ricerche di dettaglio eseguire, quando ciò sarà indispensabile.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">c) Se ci sono difficoltà nella trasmissione dei documenti (dallo Studio a Voi, e viceversa), <strong>ci offriamo di spedire e di ritirare fisicamente i documenti con un corriere espresso </strong>da noi incaricato.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">d) Invieremo i documenti telematicamente all&#8217;Agenzia.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">e) Al ricevimento della ricevuta di registrazione, Vi invieremo copia del preliminare con gli estremi di registrazione.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Contattateci all&#8217;indirizzo immobiliare@notaioforte.it</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>o telefonate ai numeri 059.771242 (Vignola) o 051.904503 (Cento)</strong></p>
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		<title>SUCCESSIONI A DOMICILIO</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 17:38:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[In questo periodo di mobilità limitata, lo Studio del Notaio Alberto Forte resta a disposizione dei clienti per rendere loro più semplice e veloce lo svolgimento delle pratiche di dichiarazione di successione. Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare la dichiarazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2078" title="dichiarazione-di-successione-da-casa" src="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2020/04/Dichiarazione-di-successione-da-casa-e1588342911475.jpeg" alt="" width="530" height="1150" />In questo periodo di mobilità limitata, lo Studio del Notaio Alberto Forte resta a disposizione dei clienti per rendere loro più semplice e veloce lo svolgimento delle pratiche di </span><strong style="font-size: 13px;">dichiarazione di successione</strong><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;">.</span></p>
<p>Provvediamo a predisporre la documentazione, la spediamo al Vostro domicilio e ci occupiamo di ritirarla dopo la firma, per poi inviare la dichiarazione all&#8217;Agenzia delle Entrate.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Nessun maggior costo vi verrà addebitato per questa procedura, in questa fase di limitazione alla mobilità</span>.</p>
<p>In dettaglio, lo Studio propone di seguire questa modalità.</p>
<p>a) <strong>Il nostro Studio resta aperto per i casi urgenti</strong>, ma bisogna rispettare le limitazioni al movimento delle persone.<br />
Ricordiamo ai clienti che l&#8217;accesso fisico allo studio potrebbe essere considerato come una violazione dei divieti vigenti.<br />
Per questo motivo, <strong>Vi offriamo l&#8217;opportunità di ricevere i documenti a domicilio</strong>.<br />
Se questa soluzione è di Vostro gradimento, siamo pronti a prestare una <strong>consulenza a distanza</strong>.<br />
Possiamo usare il telefono nei casi più semplici, oppure impiegare una modalità di connessione video (da <strong>WhatsAp</strong><strong>p, </strong>a <strong>Facetime, </strong>a<strong> Skype</strong>, a <strong>Zoom </strong>o con la piattaforma <strong>TEAMS </strong>attivata dallo Studio ha attivato).</p>
<p>La consulenza può essere erogata dal notaio o da persone di provata esperienza, a seconda delle circostanze e delle Vostre esigenze.<br />
<strong>Contattateci e fissiamo un appuntamento</strong>, che invece di avvenire fisicamente si terrà a distanza.</p>
<p>b) <strong>Vi richiederemo i soli documenti indispensabili</strong> per la dichiarazione di successione.<br />
Se preferite, ogni ulteriore approfondimento, che sia consigliabile per eventuali successivi atti, sarà svolto in seguito.<br />
In questo momento, può essere prevalente l&#8217;esigenza delle <strong>velocità di completamento dell&#8217;incarico.</strong><br />
Vi consiglieremo di procedere con le ricerche più dettagliare negli archivi quando ciò sarà indispensabile.</p>
<p>c) Se ci sono difficoltà nella trasmissione dei documenti (dallo Studio a Voi, e viceversa), <strong>ci offriamo di spedire e di ritirare fisicamente i documenti con un corriere espresso </strong>da noi incaricato.<br />
d) Appena avremo predisposto i documenti (dichiarazioni di successione, incarichi per ricerche, dichiarazioni sostitutive &#8230;) li spediremo al Vostro domicilio e curereno il ritiro dei documenti firmati tramite corriere.</p>
<p>f) Lo Studio invierà i documenti telematicamente all&#8217;Agenzia.</p>
<p>g) Immediatamente lo Studio invierà  in Banca l&#8217;attestazione notarile di avvenuta registrazione della dichiarazione e sarà a disposizione per accertarsi che la Banca provveda alla liquidazione delle somme agli eredi</p>
<p>h) Lo Studio Vi terrà aggiornati dell&#8217;esecuzione dell&#8217;incarico e Vi invierà la ricevuta finale dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong><span style="font-size: 1.5em;">Contattateci all&#8217;indirizzo segreteria@notaioforte.it </span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #003366;"><strong><span style="font-size: 1.5em;">o telefonate ai numeri 059.771242 (Vignola) o 051.904503 (Cento) </span></strong></span></p>
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		<title>EREDITARE UN IMMOBILE: GLI ADEMPIMENTI (giugno 2018)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 18:05:55 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[EREDITARE UN IMMOBILE NON È GRATIS: GLI ADEMPIMENTI PER NON SBAGLIARE (Consiglio nazionale del notariato) LE REGOLE Quando si riceve un’eredità, è possibile che nel patrimonio del defunto sia presente anche un immobile. È importante sapere che chi è chiamato all’eredità non può disporre da subito degli immobili caduti in successione; la legge, infatti, prevede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>EREDITARE UN IMMOBILE NON È GRATIS: GLI ADEMPIMENTI PER NON SBAGLIARE</strong></span><br />
<strong>(Consiglio nazionale del notariato)</strong></p>
<p>LE REGOLE<br />
Quando si riceve un’eredità, è possibile che nel patrimonio del defunto sia presente anche un immobile. È importante sapere che chi è chiamato all’eredità non può disporre da subito degli immobili caduti in successione; la legge, infatti, prevede che debba essere effettuata una serie di adempimenti prima di abitare la casa, oppure di venderla o affittarla, oltre al pagamento di specifiche imposte.<br />
Innanzitutto bisogna sapere che l’acquisto della qualità di erede non è automatico ed immediato. L’eredità si acquista con l’accettazione, espressa oppure tacita.<br />
L’accettazione espressa consiste nella dichiarazione resa in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) di accettare l’eredità e quindi di assumere il titolo di erede.<br />
L’accettazione tacita, la più ricorrente, consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede. L’esempio più comune è la vendita di un bene ereditario, ma anche il pagamento di un’imposta o la riscossione di una somma di danaro.<br />
Solo a seguito dell’accettazione espressa o tacita il chiamato all’eredità diventerà erede puro e semplice, e cioè subentrerà – proporzionalmente alla sua quota ove vi siano altri eredi e con effetto dal momento in cui si è aperta la successione, nella stessa posizione giuridica del defunto dunque nel patrimonio immobiliare e mobiliare, crediti e passività (l’erede puro e semplice risponderà degli eventuali debiti ereditari anche con il proprio patrimonio).<br />
Quando si eredita la proprietà di una casa, occorre poi procedere ad alcuni adempimenti fondamentali:<br />
1) Presentare la dichiarazione di successione. La dichiarazione di successione non è altro che l’adempimento obbligatorio di carattere fiscale che va presentato entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (cioè dalla morte). Serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate che gli eredi sono subentrati nel patrimonio del defunto e che, di conseguenza, bisogna calcolare le imposte dovute con questo passaggio.<br />
2) Trascrivere l’acquisto dell’immobile presso i registri immobiliari. Se il defunto era titolare della proprietà di beni immobili, è necessario trascrivere presso l’ufficio dei Registri Immobiliari l’accettazione di eredità.<br />
È possibile trascrivere nei Registri Immobiliari sia l’accettazione espressa, sia l’accettazione tacita. In questo ultimo caso, mancando un atto scritto, si chiederà la trascrizione dell’accettazione in occasione dell’atto che la determina, ad esempio una compravendita immobiliare redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si tratta di un passaggio importantissimo: la trascrizione degli atti, infatti, ha proprio lo scopo di pubblicizzare l’acquisto, sancire l’avvenuta acquisizione da parte dei chiamati degli immobili ereditari e garantire la continuità delle trascrizioni.<br />
3) Fare le volture presso il catasto. La voltura svolge la funzione di pubblicizzare, a fini fiscali e del pagamento delle imposte, il mutamento dell’intestatario dell’immobile. Quando si è chiamati all’eredità, la singola quota trasferita ad ogni erede comprendente immobili è soggetta sia all’imposta di successione che alle imposte ipotecaria e catastale. L’imposta di successione si calcola sul valore complessivo dell’asse ereditario che è dato dalla differenza tra attivo e passivo e varia in base al rapporto di parentela tra defunto e beneficiario.<br />
Come si calcola la tassa da pagare?<br />
La base imponibile, ossia il valore dei beni su cui calcolare l’imposta, quando si eredita un immobile, è data prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata per dei coefficienti specifici (110, per la prima casa; 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C; 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 60, per i fabbricati delle categorie A/10 ossia uffici e studi privati; 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1, negozi e botteghe).<br />
Al valore ottenuto si applicano poi delle aliquote diverse a seconda del grado di parentela esistente tra la persona deceduta e l’erede e si considera la franchigia, ossia l’importo sopra il quale si applica la tassa.<br />
Così si applica l’aliquota al 4%, se l’erede è il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro (la franchigia); al 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro; sempre al 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, fino ad arrivare all’aliquota all’8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.<br />
Al momento della presentazione della denuncia di successione, gli eredi provvederanno ad autoliquidare e versare: &#8211; l’imposta di ipotecaria, nella misura del 2% calcolato del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa; &#8211; l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa.<br />
Sarà poi l’Ufficio in seguito a richiedere l’imposta di successione eventualmente dovuta.</p>
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		<title>Guida per il Cittadino sugli strumenti a tutela delle fragilità sociali (maggio 2017)</title>
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		<pubDate>Thu, 18 May 2017 13:53:59 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Presentata la Guida per il Cittadino dedicata a “Dopo di noi, amministratore di sostegno, gli strumenti per sostenere le fragilità sociali”, che spiega con un linguaggio semplice e chiaro gli strumenti per tutelare le fragilità sociali, a partire dalla recente legge sul “Dopo di noi”&#8221;, all’amministratore di sostegno, all’inabilitazione e interdizione. La legge sul &#8220;Dopo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentata la Guida per il Cittadino dedicata a “Dopo di noi, amministratore di sostegno, gli strumenti per sostenere le fragilità sociali”, che spiega con un linguaggio semplice e chiaro gli strumenti per tutelare le fragilità sociali, a partire dalla recente legge sul “Dopo di noi”&#8221;, all’amministratore di sostegno, all’inabilitazione e interdizione.</p>
<p>La legge sul &#8220;Dopo di noi&#8221; ha introdotto importanti agevolazioni ed esenzioni fiscali.</p>
<p>La Guida è scaricabile dal sito del notariato &#8211; Sezione TROVA GUIDA, dai siti delle associazioni dei consumatori e dai siti delle associazioni per la tutela e i diritti delle persone con disabilità.</p>
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		<title>Primo insediamento giovani agricoltori (marzo 2017)</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 18:48:19 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Favorire il ricambio generazionale in agricoltura, sostenendo i progetti presentati da giovani agricoltori: è questo l&#8217;obiettivo del &#8220;Primo Insediamento Ismea&#8221;, lo strumento che offre mutui a tasso agevolato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che si insediano in agricoltura e che intendono acquistare una azienda agricola. Per il bando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Favorire il ricambio generazionale in agricoltura, sostenendo i progetti presentati da giovani agricoltori: è questo l&#8217;obiettivo del &#8220;Primo Insediamento Ismea&#8221;, lo strumento che offre mutui a tasso agevolato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che si insediano in agricoltura e che intendono acquistare una azienda agricola. Per il bando 2017, il budget che l&#8217;Ismea mette a disposizione è di 65 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati esclusivamente ai giovani che si insediano in agricoltura nei comuni interessati dal sisma nel 2016.</p>
<p>Le domande di accesso al bando potranno essere presentate sul portale dell&#8217;ISMEA a partire dalle ore 12,00 del 28 marzo 2017 fino alle ore 12,00 del giorno 12 maggio 2017.</p>
<p>Nel 2016 sono stati 96 i nuovi giovani imprenditori agricoli finanziati dall&#8217;ISMEA, provenienti da 15 regioni diverse. Gli ettari interessati al finanziamento agevolato sono stati 3.217, con una media aziendale di 33,51 ettari.</p>
<p><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652">Vai al &#8220;Bando 2017 per l&#8217;insediamento di giovani in agricoltura&#8221;</a></p>
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		<title>Nuovi sconti per la casa nella legge di stabilità (dicembre 2015)</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 18:08:49 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Due importanti novità per chi compra casa! La legge di stabilità introduce notevoli agevolazioni per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione. a)      Aliquota del 2% anche per chi acquista una casa, ma non ha ancora venduto quella precedente. Il comma 55 estende l’aliquota del 2% anche agli acquisti per i quali l’acquirente sia ancora titolare di altra abitazione già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Due importanti novità per chi compra casa!<br />
La legge di stabilità introduce notevoli agevolazioni per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione.<br />
</strong></p>
<p>a)      <strong><em>Aliquota del 2% anche per chi acquista una casa, ma non ha ancora venduto quella precedente.</em></strong></p>
<p>Il comma<strong> </strong>55 estende l’aliquota del 2% anche agli acquisti per i quali l’acquirente sia ancora titolare di altra abitazione già acquistata con le agevolazioni.</p>
<p>La condizione per l’applicazione dell’aliquota del 2% è che il precedente immobile acquistato con le agevolazioni venga <strong>alienato entro un anno dal “nuovo” acquisto</strong>; in mancanza di tale alienazione al nuovo acquisto si applica l’imposta piena, una sanzione e gli interessi.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>b)      <strong><em>Detrazione dell’IVA pagata per l’acquisto immobili in classe energetica A o B </em></strong></p>
<p>Il comma 56<strong> </strong>regala<strong> </strong>una <strong>detrazione Irpef pari al 50% dell’importo dell’IVA </strong>corrisposta per l’acquisto dal costruttore di abitazioni di classe energetica A o B, purchè si compri la casa <strong>entro il 31 dicembre 2016.</strong></p>
<p>Il nostro Studio è a Vostra disposizione per approfondire le nuove disposizioni e verificare quale risparmio fiscale Vi consentirebbero di ottenere.</p>
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		<title>Cittadino informato: le schede di Federnotai (marzo2015)</title>
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		<pubDate>Fri, 01 May 2015 18:02:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Conoscere il Notaio e le sue funzioni.&#160; Un pubblico ufficiale a garanzia del diritto ma anche un consulente prezioso&#160; Federnotai, il sindacato dei notai italiani, oltre al suo impegno di categoria, svolge oggi un ruolo  determinante nelle trasformazioni della società e nel variegato tessuto di  relazioni commerciali. Il notaio, infatti, non è solo il pubblico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="stcpDiv"><strong>Conoscere il Notaio e le sue funzioni</strong>.&nbsp;</p>
<div>
<div><strong>Un pubblico ufficiale a garanzia del diritto ma anche un consulente prezioso</strong>&nbsp;</p>
<p>Federnotai,  il sindacato dei notai italiani, oltre al suo impegno di categoria,  svolge oggi un ruolo  determinante nelle trasformazioni della società e  nel variegato tessuto di  relazioni commerciali.<br />
Il notaio, infatti, non  è solo il pubblico ufficiale necessario alla stipula di un contratto ma  anche un consulente al fianco del cittadino a garanzia dei suoi diritti.</p>
<p>Compravendite  immobiliari, mutui, divisioni ereditarie, accordi in vista di  matrimonio, patti di convivenza, sono solo una piccola parte di quel  complesso mondo delle transazioni in cui un cittadino si può trovare a  decidere ciò che è meglio per sé e per i suoi cari.</p>
<p>Federnotai è  l’unico sindacato dei notai, distribuiti in Italia con una presenza  capillare sul territorio.<br />
Saranno loro a rispondere ai vostri quesiti,  che potrete porre inviando una mail a   <a href="mailto:stampa@federnotai.it">stampa@federnotai.it</a></p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<ul>
<li> <a title="Scheda_1_-_Successioni_e_Testamento.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/78_57d7eb1bff548171f36e87db6619699f">Scheda 1 &#8211; Successioni e Testamento</a></li>
<li> <a title="Scheda_2_-_Transazioni_immobiliari.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/79_880526d1ddd6e34e1612c79cb6c144a4">Scheda 2 &#8211; Transazioni immobiliari</a></li>
<li> <a title="Scheda_3_-_Contratti_di_convivenza.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/80_452d18bc2308ead2e5ad1339eee03e94">Scheda 3 &#8211; Contratti di convivenza</a></li>
<li> <a title="Scheda_4_-_Successioni_e_donazioni.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/81_559728f7afb22a06bec55b0658da4c40">Scheda 4 &#8211; Sucessioni e donazioni</a></li>
<li> <a title="Scheda_5_-_Fondi_patrimoniali.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/82_902f9e611d49341e58d66fd47833baae">Scheda 5 &#8211; Fondi patrimoniali</a></li>
<li> <a title="Scheda_6_-_Societa_e_Imprese.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/83_8764be62e38e4bdfce22f110f0012ab4">Scheda 6 &#8211; Società e imprese</a></li>
<li> <a title="Scheda_7_-_Transazioni_immobiliari.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/84_85fabc0fb4b59830372c090f5e582b34">Scheda 7 &#8211; Transazioni immobiliari</a></li>
<li> <a href="http://www.federnotai.it/item/download/85_3762295db3e792804854f0ffef020e09">Scheda 8 &#8211; Comunione e separazione dei beni</a></li>
<li><a title="Scheda_9_-_Diritti_degli_stranieri.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/86_7eeae8ab4a19e3f73e546c004c3735e5">Scheda 9 &#8211; Diritti degli stranieri</a></li>
<li> <a title="Scheda_10_-_Societa_e_Imprese.pdf" href="http://www.federnotai.it/item/download/87_68c94f19fcdff304380e75db97bd604d">Scheda 10 &#8211; Società e imprese</a></li>
</ul>
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</div>
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		<title>Bonus arredi: detrazione del 50% per mobili ed elettrodomestici (gennaio 2015)</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 23:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La detrazione Irpef del 50 per cento sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati a immobili oggetto di lavori di ristrutturazione è prorogata a tutto l&#8217;anno 2015 Il “bonus arredi” è pubblicizzato dell&#8217;Agenzia delle entrate in un video disponibile su “Entrate in video” in YouTube. Chi ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La detrazione Irpef del 50 per  cento sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati a  immobili oggetto di lavori di ristrutturazione è prorogata a tutto  l&#8217;anno 2015</p>
<p>Il “bonus arredi” è pubblicizzato dell&#8217;Agenzia delle entrate in un video disponibile su “<a href="http://www.youtube.com/Entrateinvideo" target="_blank">Entrate in video</a>” in YouTube.</p>
<p>Chi  ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati  con il “bonus ristrutturazioni” del 50%, può usufruire  dell’ulteriore “sconto” per il relativo arredo.</p>
<div>La legge di stabilità prevede che la detrazione spetti per le  spese effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.</div>
<div>La detrazione può raggiungere un importo massimo di 10mila euro per unità  immobiliare e dovrà essere ripartita in dieci quote annuali di pari  importo.&nbsp;</p>
<p>L’elenco dettagliato dei  lavori che danno diritto all’agevolazione ed altri dettagli sono reperibili anche nella guida “<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_bonus_mobili.pdf" target="_blank">Bonus mobili ed elettrodomestici</a>”.</p>
</div>
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		<title>Sisma Emilia: vendere i fabbricati danneggiati (ottobre 2014)</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 23:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
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		<description><![CDATA[SISMA EMILIA 2012. VENDITA, LOCAZIONE E ACQUISTO DI IMMOBILE CHE BENEFICIA DI CONTRIBUTO (dalle &#8220;Linee guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012&#8243; in http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione) In generale le unità immobiliari riparate, migliorate o ricostruite con il contributo stabilito dalle ordinanze commissariali, una volta ripristinata la piena agibilità, tornano ad essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SISMA EMILIA 2012.<br />
VENDITA, LOCAZIONE E ACQUISTO DI IMMOBILE CHE BENEFICIA DI CONTRIBUTO<br />
(dalle &#8220;Linee guida relative all’applicazione delle ordinanze  commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012&#8243;<br />
in <a rel="nofollow nofollow" href="http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione" target="_blank">http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione</a>)</p>
<p>In generale le unità immobiliari riparate, migliorate o ricostruite con  il contributo stabilito dalle ordinanze commissariali, una  volta ripristinata la piena agibilità, tornano ad essere utilizzate dai  precedenti occupanti, sia come residenze che come attività produttive.  La vendita è consentita solo dopo l’ultimazione dei lavori ed il  ripristino dell’agibilità; eccezionalmente, solo per determinate  situazioni di seguito indicate, è possibile la vendita prima di tale  termine.</p>
<p><strong>4.1 Abitazione principale del proprietario</strong><br />
Il  proprietario di abitazione principale da esso abitata alla data del  sisma può vendere, prima della fine dei lavori, e quindi anche prima di  presentare la richiesta di contributo per la ricostruzione, solo a:<br />
a) &#8211; parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile1,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
In tal caso il nuovo proprietario può presentare la RCR alle medesime  condizioni e con gli stessi diritti (contributo al 100%). Se il  proprietario ha già depositato la RCR il nuovo proprietario subentra  nella richiesta.<br />
b) soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a) solo dopo la fine dei lavori.</p>
<p><strong> 4.2 Abitazione principale dell’affittuario</strong><br />
Il proprietario di abitazione affittata alla data del sisma può vendere:<br />
a) prima o dopo la fine dei lavori solo a:<br />
- parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- affittuario/comodatario residente alla data del sisma,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
Resta comunque l’obbligo per il nuovo proprietario che non sia  l’affittuario o comodatario di subentrare nel contratto di locazione  originario o di comodato d’uso con le medesime condizioni per i  successivi due anni dall’ultimazione dei lavori.<br />
La vendita è consentita anche a un familiare del locatario residente nell’abitazione alla data del sisma.<br />
Parimenti, si può accettare la vendita in parti uguali (es.: 50% + 50%)  ai coniugi di cui uno sia il titolare del contratto di affitto (e così  via).<br />
b) a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a)  solo dopo due anni dalla fine dei lavori, fermo restando i naturali  obblighi di natura contrattuale con il locatario.</p>
<p><strong>4.3 Abitazione non principale</strong><br />
Il proprietario di abitazione non affittata alla data del sisma può vendere:<br />
a) prima della data di ultimazione dei lavori solo a:<br />
- parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
b) ad altri solo dopo 4 anni (decorso il periodo di locazione a canone concordato);<br />
c) ad altri subito dopo aver stipulato il contratto di locazione (per 4  anni a canone concordato) purché trasferisca l’obbligo dell’affitto  inserendolo come clausola nell’atto di vendita e prevedendo, nel caso di  mancato rispetto dell’obbligo contrattuale, il rimborso del contributo  al venditore che, a sua volta, dovrà restituirlo al comune unitamente  agli interessi legali.</p>
<p>Il proprietario di abitazione non affittata  alla data del sisma che rinuncia al contributo per il ripristino delle  finiture interne potrà beneficiare comunque del contributo pari al 100%  del costo ammissibile per il ripristino delle strutture e delle parti  comuni dell&#8217;edificio (se l’unità fa parte di un edificio con almeno  un’abitazione principale/attività produttiva in essere alla data del  sisma o nei 36 mesi precedenti) ed è esonerato dall’obbligo di cui  all’art. 6 comma 4 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 (affitto per  almeno quattro anni a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3,  della L. n. 431/1998 ovvero cessione in comodato con priorità a soggetti  temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici).<br />
L’erogazione del contributo riguardante le strutture e le parti comuni è  comunque condizionato al raggiungimento dell’agibilità strutturale di  tutte le unità immobiliari dell’edificio di cui fa parte anche l’unità  immobiliare interessata.<br />
Se l’abitazione non affittata costituisce  unico edificio o è parte di edificio interamente composto da abitazioni  non principali o attività produttive non in esercizio, il contributo,  sia per le strutture che per le finiture, è limitato al 50% e la sua  erogazione è condizionata al raggiungimento dell’agibilità strutturale e  dell’abitabilità; permane inoltre l’obbligo della locazione per almeno 4  anni.</p>
<p><strong>4.4 Attività produttive</strong><br />
Il proprietario di unità immobiliare destinata ad attività produttiva:<br />
a) deve affittarla o utilizzarla mantenendo la stessa destinazione d’uso per almeno due anni dall’ultimazione dei lavori;<br />
b) in merito alla vendita si applicano le disposizioni stabilite dall’Ordinanza n. 57/2012.</p>
<p><strong>4.5 Abitazioni in condominio</strong><br />
Il proprietario di abitazione in condominio che vende prima della fine dei lavori:<br />
a) perde il diritto al contributo che, se già concesso ed erogato,  anche parzialmente, dovrà dallo stesso proprietario essere rimborsato al  condominio per gli interventi da eseguire od eseguiti nelle parti  comuni. In tal caso il comune dovrà recuperare direttamente dal  proprietario inadempiente la quota di contributo non dovuta;<br />
b) nel  caso il contributo non sia stato erogato il comune lo riduce della quota  spettante al proprietario inadempiente che è comunque tenuto a  rispettare le deliberazioni approvate ai sensi dell’art. 3, comma 4, del  DL n. 74/2012 ed a rimborsare al condominio le spese sostenute per gli  interventi sulle parti comuni dell’edificio.</p>
<p><strong>4.6 Proprietario che,  ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’Ord. n. 33/2014, non intende  recuperare la propria abitazione, ubicata nel centro storico od urbano e  danneggiata con livello operativo E2 o E3:</strong><br />
a) può acquistare un  alloggio non danneggiato, disponibile, ultimato prima del sisma ed  ubicato nelle aree urbane appositamente individuate dal Piano della  ricostruzione e dal Piano organico, prioritariamente nel centro storico;<br />
b) il contributo è commisurato a quello dovuto per la riparazione  dell’alloggio danneggiato di proprietà e viene erogato direttamente  dalla banca al venditore della nuova abitazione;<br />
c) la concessione  del contributo è condizionata dalla cessione gratuita al comune  dell’alloggio danneggiato, contestualmente all’atto di acquisto.</p>
<p><strong>4.7 Interventi accorpati nei centri storici</strong><br />
Per il recupero dei centri storici, l’ordinanza n. 119/2013, all’art.  9, dà la possibilità ai proprietari di vendere gli immobili ad imprese  di costruzione, cooperative di abitazione o altri soggetti privati e  ammette a contributo gli interventi di riparazione, ripristino con  miglioramento sismico o adeguamento e ricostruzione.<br />
L’acquisto, che  preferibilmente deve interessare interi edifici da riparare  unitariamente, può riguardare anche singole unità immobiliari.<br />
Ai  sensi dell’Ordinanza n. 32/2014 gli acquirenti si dovranno impegnare al  recupero dell’immobile confermandone la destinazione d’uso, oppure  destinandoli ad un uso compatibile con la pianificazione urbanistica,  comunque con obbligo all’affitto a canone concordato per almeno 8 anni  con priorità a coloro che abitavano precedentemente/esercitavano  l’attività economica nel centro storico o che vi intendano trasferire la  residenza/l’attività economica.<br />
Così come stabilito dalla stessa  ordinanza N. 32/2014 il contributo varierà in relazione alla durata  della locazione, passando dal 100% del costo ammissibile nel caso di  affitto per almeno 15 anni, al 85% se l’affitto sarà di almeno 12 anni  ed infine al 75% per affitto con patto di futura vendita per almeno 8  anni. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari  possono essere vendute, al prezzo stabilito nella convenzione  sottoscritta prima della realizzazione dell’intervento tra il  beneficiario del contributo e il comune, ai soggetti dotati dei  requisiti ivi indicati.<br />
Il costo ammissibile su cui calcolare il  contributo sarà determinato sulla base delle dimensioni, del numero  delle unità immobiliari dell’edificio al momento del sisma, nonchè del  livello operativo attribuito ai sensi dell’ordinanza n. 86/2012.<br />
L’Ordinanza n. 32/2014 comprende anche lo schema di convenzione tipo che  il comune dovrà stipulare con gli acquirenti dell’edificio/singola  unità immobiliare per stabilire le modalità di gestione una volta  recuperato.</p>
<p><strong>5. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO</strong><br />
Il proprietario dell’unità immobiliare ammessa a contributo ha  l’obbligo, a pena di decadenza dallo stesso e di rimborso al comune  delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, di:<br />
- non  modificare la destinazione d’uso prima di due anni dalla data di  completamento degli interventi di riparazione con rafforzamento locale,  ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e ricostruzione. In  territorio urbanizzato non è considerata modifica di destinazione d’uso  quella verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento  urbanistico comunale vigente. Nell’ambito del centro storico interessato  dal Piano della ricostruzione di cui all’art. 12 della L.R. 16/2012 non  è invece considerata mutamento di destinazione d’uso quella verso altri  usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico, conseguente  ad interventi di delocalizzazione o di riparazione con rafforzamento  locale, miglioramento sismico o ricostruzione di interi edifici od UMI,  purché la superficie da destinare al soddisfacimento di esigenze  abitative non scenda al di sotto del 25% della superficie complessiva  preesistente dell’edificio o della UMI, ovvero di quella già destinata  ad abitazione, se inferiore al predetto limite del 25%;<br />
- non vendere l’unità immobiliare a destinazione abitativa salvo i casi richiamati al precedente capitolo 4.</p>
<p><strong>5.1 Impegno ad affittare l’abitazione</strong><br />
Per soddisfare gli obblighi di cui all’art. 6 comma 4 (abitazione  sfitta alla data del sisma) delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, i  proprietari di abitazioni ripristinate sono tenuti al rispetto delle  disposizioni impartite con l’art. 4 dell’ordinanza n. 26/2014 che  prevedono tra l’altro:<br />
- tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori  del professionista per trovare autonomamente un locatario  individuandolo con priorità tra i nuclei familiari temporaneamente privi  di abitazione a causa degli eventi sismici che nel frattempo hanno  avanzato richiesta al proprietario stesso;<br />
- decorsi i tre mesi  senza che il proprietario sia riuscito a cedere in locazione l’immobile  nelle forme previste dall’ordinanza (almeno quattro anni a canone  concordato, non superiore a quello calcolato ai sensi dell’art. 2, comma  3, della l. 431/1998), il comune, previa richiesta da parte del  proprietario stesso, inserisce l’abitazione in apposito elenco,  aggiornato ogni 6 mesi (30 giugno e 31 dicembre), da utilizzare per  individuare soluzioni abitative idonee per i nuclei familiari  temporaneamente privi di abitazione sulla base delle richieste nel  frattempo avanzate.<br />
Per soddisfare gli obblighi di cui all’art. 6  comma 3 (contratto di locazione in essere alla data del sisma) delle  Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, i proprietari di abitazioni ripristinate  sono tenuti a proseguire il contratto di locazione alle medesime  condizioni per almeno due anni. Qualora il locatario rinunciasse a  proseguire il contratto di locazione, il proprietario è tenuto comunque  ad affittare l’immobile individuando il locatario con le modalità di cui  all’art. 4 dell’ordinanza n. 26/2014 riportate sopra.<br />
Lo stesso art. 4 prevede inoltre:<br />
- l’impegno per il comune di informare della disponibilità di tali  alloggi (indicando anche dimensione, ubicazione e canone di locazione) i  nuclei familiari terremotati che necessitano di sistemazione abitativa;<br />
- le sanzioni per i proprietari che non rispettano tali disposizioni.</p>
<p><strong>5.2 Decesso del proprietario</strong><br />
<strong> 5.2.1 Decesso prima del sisma</strong><br />
Se alla data del sisma era già stata presentata la dichiarazione di  successione e pertanto, con essa, erano già stati individuati gli eredi o  erano trascorsi i termini previsti dalla legge per la presentazione (12  mesi) la fattispecie non rientra nei casi di cui al comma 2-ter  dell’art. 6 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e pertanto si applicano  le disposizioni “ordinarie”.<br />
Se alla data del sisma, non era ancora  stata presentata la dichiarazione di successione e non erano trascorsi i  termini previsti dalla legge per la presentazione (12 mesi), è  possibile riconoscere il contributo agli eredi, o legatari, al 100% a  condizione che:<br />
- l’immobile fosse stato l&#8217;ultima residenza del &#8220;de  cuius&#8221; e nessun altro, dalla data del decesso a quella del sisma, vi  aveva preso la residenza (né uno degli eredi o legatari né altri  soggetti terzi l’avessero occupata a titolo di locazione o comodato o ad  altro titolo), e<br />
- almeno uno degli eredi, che non abbia  beneficiato di alcun contributo su un altro immobile adibito ad  abitazione principale, si impegni ad adibire l’unità immobiliare oggetto  di successione a propria abitazione principale.<br />
Se nessuno degli  eredi o legatari si impegna ad adibire l’unità immobiliare a propria  abitazione principale, l’immobile è considerato come sfitto alla data  del sisma e si applicano le relative disposizioni.<br />
Se alla data del  sisma, l’immobile era già abitato da uno degli eredi o legatari, a  costui spetterà il contributo &#8220;iure proprio&#8221; (100% se residente e 50% se  non residente);<br />
Se alla data del sisma, l’immobile era concesso in  affitto o in comodato dagli eredi o legatari, oppure sfitto, dopo essere  però stato residenza di altri soggetti dopo il decesso del &#8220;de cuius&#8221;  (in base alle risultanze dell&#8217;anagrafe) e prima della data del sisma, si  applicherà la normativa dettata per le diverse fattispecie in questione  dalle specifiche ordinanze, non potendo trovare applicazione il comma  2-ter dell’art. 6 delle Ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012.<br />
In tutti i  casi occorre presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà in cui si dichiara la propria qualità di erede o legatario.</p>
<p><strong>5.2.2 Decesso dopo il sisma</strong><br />
Qualora il decesso sia avvenuto dopo la data del sisma il contributo  spetterà agli eredi o legatari del defunto in misura relativa alla  condizione dell’abitazione alla data del sisma (spetta  all’erede/legatario il contributo che sarebbe spettato al “de cuius”):<br />
- 100% se alla data del sisma l’immobile era adibito ad abitazione  principale del “de cuius” o altro soggetto (es. locatario). Nel caso di  immobile locato alla data del sisma si applica l’obbligo previsto  dall’art. 6 comma 3 delle ordinanze commissariali di prosecuzione alle  medesime condizioni per almeno 2 anni.<br />
- 50% se non occupato o  occupato come abitazione non principale, nel rispetto degli obblighi  previsti all’art. 6 delle ordinanze commissariali (affitto a canone  concordato per almeno 4 anni o adibire l’unità immobiliare oggetto di  successione ad abitazione principale da parte di uno degli eredi).<br />
Dal punto di vista operativo, in caso di presentazione della pratica di  successione prima dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione dei  contributi, pur richiamando nel testo il C.F. del “de cuius”, nella  tabella dei beneficiari dovranno figurare unicamente gli eredi (e gli  altri eventuali cointestatari del “de cuius”).<br />
Nel caso invece di  dichiarazione di successione non ancora presentata, l’ordinanza di  assegnazione dovrà specificare tale situazione e l’intestatario della  pratica dovrà essere necessariamente un soggetto diverso dal “de cuius”:  nella tabella dei beneficiari figurerà il C.F. del “de cuius” e degli  eventuali cointestatari; gli eredi risultanti dall’atto notorio dovranno  rilasciare delega (in qualità di eredi) all’intestatario della pratica.<br />
In caso di decesso successivo all’emissione dell’ordinanza di  assegnazione, senza che siano state effettuate erogazioni, vale quanto  indicato nei due casi precedenti relativamente alla presentazione o meno  della pratica successione.<br />
In caso di decesso successivo all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, con almeno un’erogazione già effettuata:<br />
- nel caso l’intestatario della pratica non sia il “de cuius”, la  richiesta di utilizzo continuerà ad essere firmata dall’intestatario;<br />
- nel caso l’intestatario sia il “de cuius”, il Comune dovrà  raccogliere atto notorio e deleghe a favore del soggetto che firmerà la  richiesta di utilizzo e la Banca manterrà valido il contratto originario  (e relativo c/c).</p>
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