<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notaio Forte &#187; agricoltura</title>
	<atom:link href="http://www.notaioforte.it/category/agricoltura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.notaioforte.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2020 13:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La donazione d’azienda: investire nei sentimenti (Il Sole 24ore 30 ottobre 2019)</title>
		<link>https://www.notaioforte.it/donazione-azienda_sole24ore_2019</link>
		<comments>https://www.notaioforte.it/donazione-azienda_sole24ore_2019#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 19:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed impresa]]></category>
		<category><![CDATA[il nostro studio]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[impresa e società]]></category>
		<category><![CDATA[notaio]]></category>
		<category><![CDATA[successioni]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[compagna]]></category>
		<category><![CDATA[coniuge]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[donazione]]></category>
		<category><![CDATA[erede]]></category>
		<category><![CDATA[eredi]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[figlio]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[imposta]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[liberalità]]></category>
		<category><![CDATA[notai]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[scissione]]></category>
		<category><![CDATA[serenità]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[successione]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[testamento]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaioforte.it/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Donazione d'azienda, una scelta che gli imprenditori devono considerare contemplando affetti e cura della continuità dell'impresa. E' possibile programare un percorso di accompagnamento delle nuove generazioni verso la piena autonomia nella gestione dell'impresa, riservando al donante diritti speciali e facoltà di partecipare all'aministrazione dei beni trasferiti. Il fisco premia chi vuole anticipare il trasferimento intergenerazionale del controllo aziendale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli anni settanta erano i nipoti a prendersi cura dei nonni; al contrario, oggi il patrimonio è saldamente nelle mani dei cittadini più anziani e da questi prima o poi passerà ai più giovani, che faticano ad accumulare un proprio gruzzoletto. Almeno un’azienda su cinque passerà nelle mani degli eredi nei prossimi quindici anni: nessuna precedente generazione ha mai lasciato ai propri figli tanta ricchezza, quanto quella degli imprenditori che stanno per raggiungere l’età della pensione.L’onda che sta arrivando dovrebbe spingere molti tra loro a preparare la successione in azienda con un percorso di formazione ed accompagnamento delle nuove leve, per garantire continuità e nuove iniziative.</p>
<p>Non è così. Poche volte un imprenditore decide a cuor leggero di affrontare l’argomento del passaggio generazionale nell’azienda che ha creato e gestito attraverso tante peripezie: una scelta faticosa, spesso rinviata ad un momento più adatto che non arriva mai, ma che va fatta bilanciando da una parte la cura degli affetti e dall’altra il rischio di veder sprecato il frutto del proprio lavoro.</p>
<p>In genere, si comincia a parlare di donazioni partendo da questioni tributarie, quasi sempre sull’onda emotiva scatenata da qualche accenno sui giornali a nuove tasse. Spinti da questa pressione, allora, si decide di affrontare gli spinosi argomenti delle competenze dei figli, del riconoscimento per i sacrifici che qualcuno tra loro ha fatto da tempo nell’impresa e delle compensazioni da riservare a quelli che si occupano di altro. Come si può riuscire ad essere equi nella distribuzione e contemporaneamente sensibili alle aspettative ed ai bisogni di ciascuno? Meglio firmare oggi un accordo, potendo guardare negli occhi le reazioni dei familiari, oppure lasciare tutto com’è e far scoprire ai tristi eredi la soluzione prescelta solo al momento della lettura di un distaccato testamento?</p>
<p>In nessun contratto i sentimenti giocano tanta importanza, come nelle donazioni: paura di perdere troppo presto il bastone di comando, più o meno velate pressioni morali ed impliciti scambi di attenzioni e riconoscenza, desiderio di assicurare ai propri cari la libertà di una tranquilla indipendenza. Anche per questo il codice civile impone formalismi, notai e testimoni che possono sembrare antiquati ed indelicatamente impiccioni, ma evitano l’impulso e costringono alla riflessione chi sta per spogliarsi del proprio patrimonio senza apparente contropartita. Nella prassi professionale, le clausole di una donazione finiscono per disegnare una mappa dei rapporti familiari, con tanto di confini, ponti, dighe e rifugi sicuri.</p>
<p>Troppa prudenza però può costare cara, se porta a rinviare alle calende greche: chi non trova mai il tempo per decidersi rischia di lasciare improvvisamente i propri eredi di fronte a questioni che si abbattono come meteoriti sulla loro vita e possono paralizzare la vita dell’impresa di famiglia. Per evitare questi scenari e liti decennali nelle aule di Tribunale, la consapevolezza di quanto il tema sia delicato deve portare ad affrontare con serenità e preveggenza la pianificazione del passaggio generazionale.</p>
<p>La legge vuole favorire queste scelte anticipate, come dimostra l’eccezionale incentivo fornito dai patti di famiglia, caso unico di successione ereditaria “contrattualizzabile”. Molto prima, il codice civile ha messo a disposizione strumenti preziosi per ridimensionare le apprensioni di chi vive queste vicende, con un’accorta contrattualistica. E’ possibile decidere di donare ma nel contempo ridurre i rischi di sorprese da parte dei beneficiari, riservando per sé il diritto di decidere sulle questioni determinati e l’incasso degli utili dell’esercizio; nelle società di famiglia, si può adeguare lo statuto introducendo “diritti speciali” per il donante, che gli permettano di continuare ad essere presente nella vita dell’azienda anche dopo aver ceduto il proprio capitale. Si può adottare una condizione che escluda sgraditi conviventi e consorti di figli dai vantaggi della donazione. Il donante può conservare per sè una scorta di emergenza per i casi imprevisti della vita, riservandosi la facoltà di disporre di alcuni degli oggetti donati; nel contempo ciò può mettere al riparo il dono dall’aggressione di futuri creditori dei beneficiari. A chi riceve il regalo possono imporsi obblighi di assistenza personale e patrimoniale, che responsabilizzino e compensino i vantaggi ricevuti. I figli possono acquisire “pacchetti” di vari beni che si ripartiscono immediatamente, così da soddisfarli definitivamente ed escludere future contestazioni. Ogni scelta dovrà tenere conto dei diritti degli eredi legittimari e delle connesse pericolose azioni di riduzione e restituzione, che tanto preoccupano negli ultimi anni gli istituti bancari ed hanno generato soluzioni assicurative non sempre indispensabili.</p>
<p>Ciascun accorgimento permette di tener conto della sensibilità dell’imprenditore ed il catalogo delle soluzioni è così variegato che oggi la dottrina parla di “donazioni” e non di un atto standard; la varietà aumenta esponenzialmente, se si considerano le liberalità disposte in modo indiretto, come avviene quando un genitore sottoscriva aumenti asimmetrici di capitale, o provveda a pagare l’acquisto fatto dal figlio, o versi denaro proprio su conti cointestati, oppure si accontenti di un corrispettivo modestissimo a fronte della cessione di un bene all’azienda familiare, o faccia eseguire migliorie su beni del beneficiario, od ancora rimetta un credito che avrebbe potuto riscuotere dal futuro erede. Sono tutte circostanze nelle quali si realizza un arricchimento, ma non si impiegano le forme del contratto di donazione.</p>
<p>Le liberalità indirette possono generare imprevedibili complicazioni tra gli eredi ed anche antipatiche contestazioni degli Uffici fiscali, se non adeguatamente regolamentate e documentate. Lo stesso Fisco sembrerebbe però guardare con favore alla continuità aziendale e lascia trasmettere il patrimonio dell’impresa anche per ingenti valori senza gravarlo di tasse, quando sia garantita la prosecuzione dell’attività. Nell’imposta di donazione ed in quella di successione è previsto che i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni che consentano il controllo della società ai discendenti ed al coniuge non sono soggetti all’imposta, a condizione che l’esercizio dell’attività d’impresa prosegua per almeno cinque anni (articolo 3, comma 4ter DPR 346 del 1990). Un trattamento di assoluto favore, motivato dall’intenzione di consentire il ricambio generazionale, che si riflette in un approccio che guarda agli effetti concreti emergente dalle più recenti risposte ad interpello per scissione precedute da donazione di partecipazione ai figli, o per la cessione della nuda proprietà dell’azienda ricevuta in esenzione, o per l’acquisizione del controllo della società con più atti di donazione contestuali e congiunti.</p>
<p>La giusta combinazione delle molteplici articolazioni delle donazioni con questo regime fiscale particolarmente leggero può solleticare anche il più accorto “imprenditore/genitore”, avviando un percorso di affiancamento con serenità ed accortezza anche prima di aver del tutto saggiato le reali doti di leadership dei propri discendenti. Clausole condizionali  e diritti speciali possono servire da guide affidabili per costruire un robusto ponte verso il futuro e nel contempo per godere della vigente normativa fiscale. Un imprenditore saggio dovrebbe prepararsi per tempo alla staffetta con la generazione successiva e raggiungere con gradualità il momento in cui il testimone dell’azienda passerà nelle mani di chi avrà dimostrato di poterlo raccogliere con successo.</p>
<p>Alberto Forte <em>Notaio in Vignola </em>(riproduzione riservata)</p>
<p><a href="http://www.notaioforte.it/wp-content/uploads/2019/11/Donazione-azienda_AlbertoForte_intero_Sole24ore30ott2019.pdf" target="_blank">qui l&#8217;ebook sul PASSAGGIO GENERAZIONALE del Sole24Ore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.notaioforte.it/donazione-azienda_sole24ore_2019/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo insediamento giovani agricoltori (marzo 2017)</title>
		<link>https://www.notaioforte.it/primo-insediamento-giovani-agricoltori-marzo-2017_1881</link>
		<comments>https://www.notaioforte.it/primo-insediamento-giovani-agricoltori-marzo-2017_1881#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 18:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati rurali]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[impresa e società]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notaio]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[contadino]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[iap]]></category>
		<category><![CDATA[ismea]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[primo insediamnto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaioforte.it/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Favorire il ricambio generazionale in agricoltura, sostenendo i progetti presentati da giovani agricoltori: è questo l&#8217;obiettivo del &#8220;Primo Insediamento Ismea&#8221;, lo strumento che offre mutui a tasso agevolato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che si insediano in agricoltura e che intendono acquistare una azienda agricola. Per il bando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Favorire il ricambio generazionale in agricoltura, sostenendo i progetti presentati da giovani agricoltori: è questo l&#8217;obiettivo del &#8220;Primo Insediamento Ismea&#8221;, lo strumento che offre mutui a tasso agevolato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che si insediano in agricoltura e che intendono acquistare una azienda agricola. Per il bando 2017, il budget che l&#8217;Ismea mette a disposizione è di 65 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati esclusivamente ai giovani che si insediano in agricoltura nei comuni interessati dal sisma nel 2016.</p>
<p>Le domande di accesso al bando potranno essere presentate sul portale dell&#8217;ISMEA a partire dalle ore 12,00 del 28 marzo 2017 fino alle ore 12,00 del giorno 12 maggio 2017.</p>
<p>Nel 2016 sono stati 96 i nuovi giovani imprenditori agricoli finanziati dall&#8217;ISMEA, provenienti da 15 regioni diverse. Gli ettari interessati al finanziamento agevolato sono stati 3.217, con una media aziendale di 33,51 ettari.</p>
<p><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652">Vai al &#8220;Bando 2017 per l&#8217;insediamento di giovani in agricoltura&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.notaioforte.it/primo-insediamento-giovani-agricoltori-marzo-2017_1881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La solidarietà che ci insegnano i nostri padri vecchi (Beppe Severgnini ) (marzo 2016)</title>
		<link>https://www.notaioforte.it/la-solidarieta-che-ci-insegnano-i-nostri-padri-vecchi-beppe-severgnini-marzo-2016_1842</link>
		<comments>https://www.notaioforte.it/la-solidarieta-che-ci-insegnano-i-nostri-padri-vecchi-beppe-severgnini-marzo-2016_1842#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 16:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[il nostro studio]]></category>
		<category><![CDATA[impresa e società]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notaio]]></category>
		<category><![CDATA[successioni]]></category>
		<category><![CDATA[eredi]]></category>
		<category><![CDATA[eredità]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[figlio]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[notai]]></category>
		<category><![CDATA[risparmi]]></category>
		<category><![CDATA[testamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaioforte.it/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Il ricordo di un figlio La solidarietà che ci insegnano i nostri padri vecchi di Beppe Severgnini  Corriere della Sera 19 marzo 2016 Nelle cascine lombarde c’era una sedia più bassa, vicino al fuoco, per il più anziano della famiglia: era un modo per dirgli che contava ancora, e qualcuno sarebbe venuto dopo di lui, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ricordo di un figlio</p>
<p><strong><strong>La solidarietà che ci insegnano i nostri padri vecchi</strong></strong></p>
<p>di Beppe Severgnini  Corriere della Sera 19 marzo 2016</p>
<p>Nelle cascine lombarde c’era una sedia più bassa, vicino al fuoco, per il più anziano della famiglia: era un modo per dirgli che contava ancora, e qualcuno sarebbe venuto dopo di lui, e si sarebbe seduto lì</p>
<p>&#8212;</p>
<p>E&#8217; la mia prima festa del papà senza papà. Mi è successo a cinquantanove anni, e mi considero fortunato. Mio padre Angelo, classe 1917, se n’è andato domenica scorsa. Ho trovato sul suo tavolo rotondo davanti al televisore alcune pagine del Corriere, con i miei articoli annotati e — come sempre — il voto. Ultimamente era diventato magnanimo, ma negli anni ho preso le mie insufficienze.</p>
<p>Sono giornate formidabili, quando se ne va un genitore. Terribili, ma formidabili. La vita ti spiega come funziona: tu devi solo abbassare la testa e ascoltare. Un vecchissimo papà ha lasciato a me, ai miei fratelli e ai nostri figli una lezione che lui amava riassumere in una parola: solidarietà! Col punto esclamativo, ovviamente.</p>
<p>La parola gli piaceva molto. L’abbiamo trovata incollata sulla scrivania notarile, la stessa, occupata dal 1943: settantatré anni. Solidarietà! Vogliatevi bene, aiutatevi a vicenda, distribuite le cose secondo necessità, ascoltando il cuore e non il codice. Il testamento è solo una guida. Papà ripeteva a chiunque volesse ascoltare (anche a tutti gli altri, a dire il vero): «Chi aspetta di fare il testamento perfetto non farà testamento!». E lascerà dietro di sé incertezza e confusione.</p>
<p>Il notaio Severgnini aveva una concezione paternalistica del mestiere: ecco perché è bello scriverne nel giorno in cui i papà vengono festeggiati. Sosteneva che i redditi di un notaio sono giustificati solo se riescono a evitare incomprensione nelle famiglie, se le portano a prendere le decisione giuste, se le liberano dall’ansia. Altrimenti, la figura del notaio diventa inutile: e non durerà.</p>
<p>Diversi agricoltori cremaschi — siamo una famiglia di terra e di pianura — mi hanno raccontato, in questi giorni, cosa succedeva quando andavano da papà per fare testamento (ne aveva in deposito oltre quattromila, distribuiti due anni fa tra i colleghi del distretto). Il notaio Severgnini chiedeva che venissero con la moglie, li faceva sedere e poi diceva, in dialetto: «Raccontatemi della vostra famiglia, non abbiamo fretta. Perché, se non vi conosco, come posso consigliarvi?». Le successioni curate da lui, guarda caso, filavano lisce. «In tribunale per questioni di eredità? Cinque clienti in tutta la carriera!», raccontava orgoglioso.</p>
<p>Non va così, purtroppo, in Italia. Molte famiglie — sempre di più — sono squassate da litigi e incomprensioni per questioni ereditarie: ognuno di noi ne conosce, e si dispiace. Certo: ogni caso è diverso, le circostanze cambiano, le spiegazioni abbondano. «Le mogli dei figli maschi sono fondamentali», sosteneva papà. «Dalle cognate dipende l’armonia delle famiglie». E quando lo accusavo di generalizzare, si scocciava. «Non è un mia opinione, è una mia statistica», sbottava.</p>
<p>C’è qualcosa di inquietante nel modo in cui tanti italiani scelgono di convivere con l’amarezza. Gente con molti soldi, gente con meno soldi, gente senza soldi: l’incomprensione non è una questione finanziaria, e aumenta. L’ostilità, la rigidità e l’aggressività sono diventate il marchio di molte famiglie. Ognuno convinto d’aver ragione, nessuno disposto a fare il primo passo: «Basta, che senso ha? I nostri genitori ci hanno lasciato immobili e risparmi perché vivessimo meglio, non perché ci scannassimo tra noi».</p>
<p>Chissà, forse manca un padre, o qualcuno che possa sostituirlo. Qualcuno che si assuma il compito di impedire i conflitti o di risolverli. I libri e i film sull’assenza del padre si moltiplicano: da Knausgård a Moehringer, da Scurati a Siti, da Virzì a Verdone. Ma quasi sempre parlano di padri distratti, padri in fuga, padri in libera uscita, padri giovani o che s’illudono d’esserlo ancora. Ma ci sono anche gli altri. I padri vecchi e fragili che non lasciano per distrazione, ma per età. E, quando se ne vanno, lasciano un vuoto.</p>
<p>C’è un pater familias che va oltre la biologia e il diritto privato. La paternità è un programma, «forse il primo programma», spiega lo psicoanalista Luigi Zoja ne Il gesto di Ettore. La paternità si sceglie, e non ha età. C’è sempre un modo di rendersi utili. Nelle cascine lombarde c’era una sedia più bassa, vicino al fuoco, per il più anziano della famiglia: era un modo per dirgli che contava ancora, e qualcuno sarebbe venuto dopo di lui, e si sarebbe seduto lì.</p>
<p>La seggiolina — l’ho provata — non è comoda. Forse per quello, oggi, molti rifiutano d’occuparla. Ma poi è un guaio: le famiglie si girano in cerca di uno sguardo o di un consiglio, e non vedono nessuno. Mio padre Angelo, invece, quella sedia l’ha occupata con passione fino alla fine. Quando qualcuno passava di lì, ripeteva: solidarietà! Ora che ci penso: chissà che voto prenderebbe quest’articolo. Non lo saprò mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.notaioforte.it/la-solidarieta-che-ci-insegnano-i-nostri-padri-vecchi-beppe-severgnini-marzo-2016_1842/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sisma Emilia: vendere i fabbricati danneggiati (ottobre 2014)</title>
		<link>https://www.notaioforte.it/sisma-emilia-vendere-i-fabbricati-danneggiati-ottobre-2014_1720</link>
		<comments>https://www.notaioforte.it/sisma-emilia-vendere-i-fabbricati-danneggiati-ottobre-2014_1720#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 23:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[il nostro studio]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notaio]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[55%]]></category>
		<category><![CDATA[abitabilità]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[abitazioni]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazione]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[agibile]]></category>
		<category><![CDATA[agibilità]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[compromesso]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[costruttore]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[eredi]]></category>
		<category><![CDATA[eredità]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[inagibile]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>
		<category><![CDATA[sismica]]></category>
		<category><![CDATA[sismici]]></category>
		<category><![CDATA[sismico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaioforte.it/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[SISMA EMILIA 2012. VENDITA, LOCAZIONE E ACQUISTO DI IMMOBILE CHE BENEFICIA DI CONTRIBUTO (dalle &#8220;Linee guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012&#8243; in http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione) In generale le unità immobiliari riparate, migliorate o ricostruite con il contributo stabilito dalle ordinanze commissariali, una volta ripristinata la piena agibilità, tornano ad essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SISMA EMILIA 2012.<br />
VENDITA, LOCAZIONE E ACQUISTO DI IMMOBILE CHE BENEFICIA DI CONTRIBUTO<br />
(dalle &#8220;Linee guida relative all’applicazione delle ordinanze  commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012&#8243;<br />
in <a rel="nofollow nofollow" href="http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione" target="_blank">http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione</a>)</p>
<p>In generale le unità immobiliari riparate, migliorate o ricostruite con  il contributo stabilito dalle ordinanze commissariali, una  volta ripristinata la piena agibilità, tornano ad essere utilizzate dai  precedenti occupanti, sia come residenze che come attività produttive.  La vendita è consentita solo dopo l’ultimazione dei lavori ed il  ripristino dell’agibilità; eccezionalmente, solo per determinate  situazioni di seguito indicate, è possibile la vendita prima di tale  termine.</p>
<p><strong>4.1 Abitazione principale del proprietario</strong><br />
Il  proprietario di abitazione principale da esso abitata alla data del  sisma può vendere, prima della fine dei lavori, e quindi anche prima di  presentare la richiesta di contributo per la ricostruzione, solo a:<br />
a) &#8211; parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile1,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
In tal caso il nuovo proprietario può presentare la RCR alle medesime  condizioni e con gli stessi diritti (contributo al 100%). Se il  proprietario ha già depositato la RCR il nuovo proprietario subentra  nella richiesta.<br />
b) soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a) solo dopo la fine dei lavori.</p>
<p><strong> 4.2 Abitazione principale dell’affittuario</strong><br />
Il proprietario di abitazione affittata alla data del sisma può vendere:<br />
a) prima o dopo la fine dei lavori solo a:<br />
- parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- affittuario/comodatario residente alla data del sisma,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
Resta comunque l’obbligo per il nuovo proprietario che non sia  l’affittuario o comodatario di subentrare nel contratto di locazione  originario o di comodato d’uso con le medesime condizioni per i  successivi due anni dall’ultimazione dei lavori.<br />
La vendita è consentita anche a un familiare del locatario residente nell’abitazione alla data del sisma.<br />
Parimenti, si può accettare la vendita in parti uguali (es.: 50% + 50%)  ai coniugi di cui uno sia il titolare del contratto di affitto (e così  via).<br />
b) a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a)  solo dopo due anni dalla fine dei lavori, fermo restando i naturali  obblighi di natura contrattuale con il locatario.</p>
<p><strong>4.3 Abitazione non principale</strong><br />
Il proprietario di abitazione non affittata alla data del sisma può vendere:<br />
a) prima della data di ultimazione dei lavori solo a:<br />
- parenti o affini fino al quarto grado,<br />
- coniuge,<br />
- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente  data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,<br />
- casi previsti dagli articoli 1128, 1103 e 1104 del Codice Civile,<br />
- acquirenti derivanti da vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali.<br />
b) ad altri solo dopo 4 anni (decorso il periodo di locazione a canone concordato);<br />
c) ad altri subito dopo aver stipulato il contratto di locazione (per 4  anni a canone concordato) purché trasferisca l’obbligo dell’affitto  inserendolo come clausola nell’atto di vendita e prevedendo, nel caso di  mancato rispetto dell’obbligo contrattuale, il rimborso del contributo  al venditore che, a sua volta, dovrà restituirlo al comune unitamente  agli interessi legali.</p>
<p>Il proprietario di abitazione non affittata  alla data del sisma che rinuncia al contributo per il ripristino delle  finiture interne potrà beneficiare comunque del contributo pari al 100%  del costo ammissibile per il ripristino delle strutture e delle parti  comuni dell&#8217;edificio (se l’unità fa parte di un edificio con almeno  un’abitazione principale/attività produttiva in essere alla data del  sisma o nei 36 mesi precedenti) ed è esonerato dall’obbligo di cui  all’art. 6 comma 4 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 (affitto per  almeno quattro anni a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3,  della L. n. 431/1998 ovvero cessione in comodato con priorità a soggetti  temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici).<br />
L’erogazione del contributo riguardante le strutture e le parti comuni è  comunque condizionato al raggiungimento dell’agibilità strutturale di  tutte le unità immobiliari dell’edificio di cui fa parte anche l’unità  immobiliare interessata.<br />
Se l’abitazione non affittata costituisce  unico edificio o è parte di edificio interamente composto da abitazioni  non principali o attività produttive non in esercizio, il contributo,  sia per le strutture che per le finiture, è limitato al 50% e la sua  erogazione è condizionata al raggiungimento dell’agibilità strutturale e  dell’abitabilità; permane inoltre l’obbligo della locazione per almeno 4  anni.</p>
<p><strong>4.4 Attività produttive</strong><br />
Il proprietario di unità immobiliare destinata ad attività produttiva:<br />
a) deve affittarla o utilizzarla mantenendo la stessa destinazione d’uso per almeno due anni dall’ultimazione dei lavori;<br />
b) in merito alla vendita si applicano le disposizioni stabilite dall’Ordinanza n. 57/2012.</p>
<p><strong>4.5 Abitazioni in condominio</strong><br />
Il proprietario di abitazione in condominio che vende prima della fine dei lavori:<br />
a) perde il diritto al contributo che, se già concesso ed erogato,  anche parzialmente, dovrà dallo stesso proprietario essere rimborsato al  condominio per gli interventi da eseguire od eseguiti nelle parti  comuni. In tal caso il comune dovrà recuperare direttamente dal  proprietario inadempiente la quota di contributo non dovuta;<br />
b) nel  caso il contributo non sia stato erogato il comune lo riduce della quota  spettante al proprietario inadempiente che è comunque tenuto a  rispettare le deliberazioni approvate ai sensi dell’art. 3, comma 4, del  DL n. 74/2012 ed a rimborsare al condominio le spese sostenute per gli  interventi sulle parti comuni dell’edificio.</p>
<p><strong>4.6 Proprietario che,  ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’Ord. n. 33/2014, non intende  recuperare la propria abitazione, ubicata nel centro storico od urbano e  danneggiata con livello operativo E2 o E3:</strong><br />
a) può acquistare un  alloggio non danneggiato, disponibile, ultimato prima del sisma ed  ubicato nelle aree urbane appositamente individuate dal Piano della  ricostruzione e dal Piano organico, prioritariamente nel centro storico;<br />
b) il contributo è commisurato a quello dovuto per la riparazione  dell’alloggio danneggiato di proprietà e viene erogato direttamente  dalla banca al venditore della nuova abitazione;<br />
c) la concessione  del contributo è condizionata dalla cessione gratuita al comune  dell’alloggio danneggiato, contestualmente all’atto di acquisto.</p>
<p><strong>4.7 Interventi accorpati nei centri storici</strong><br />
Per il recupero dei centri storici, l’ordinanza n. 119/2013, all’art.  9, dà la possibilità ai proprietari di vendere gli immobili ad imprese  di costruzione, cooperative di abitazione o altri soggetti privati e  ammette a contributo gli interventi di riparazione, ripristino con  miglioramento sismico o adeguamento e ricostruzione.<br />
L’acquisto, che  preferibilmente deve interessare interi edifici da riparare  unitariamente, può riguardare anche singole unità immobiliari.<br />
Ai  sensi dell’Ordinanza n. 32/2014 gli acquirenti si dovranno impegnare al  recupero dell’immobile confermandone la destinazione d’uso, oppure  destinandoli ad un uso compatibile con la pianificazione urbanistica,  comunque con obbligo all’affitto a canone concordato per almeno 8 anni  con priorità a coloro che abitavano precedentemente/esercitavano  l’attività economica nel centro storico o che vi intendano trasferire la  residenza/l’attività economica.<br />
Così come stabilito dalla stessa  ordinanza N. 32/2014 il contributo varierà in relazione alla durata  della locazione, passando dal 100% del costo ammissibile nel caso di  affitto per almeno 15 anni, al 85% se l’affitto sarà di almeno 12 anni  ed infine al 75% per affitto con patto di futura vendita per almeno 8  anni. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari  possono essere vendute, al prezzo stabilito nella convenzione  sottoscritta prima della realizzazione dell’intervento tra il  beneficiario del contributo e il comune, ai soggetti dotati dei  requisiti ivi indicati.<br />
Il costo ammissibile su cui calcolare il  contributo sarà determinato sulla base delle dimensioni, del numero  delle unità immobiliari dell’edificio al momento del sisma, nonchè del  livello operativo attribuito ai sensi dell’ordinanza n. 86/2012.<br />
L’Ordinanza n. 32/2014 comprende anche lo schema di convenzione tipo che  il comune dovrà stipulare con gli acquirenti dell’edificio/singola  unità immobiliare per stabilire le modalità di gestione una volta  recuperato.</p>
<p><strong>5. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO</strong><br />
Il proprietario dell’unità immobiliare ammessa a contributo ha  l’obbligo, a pena di decadenza dallo stesso e di rimborso al comune  delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, di:<br />
- non  modificare la destinazione d’uso prima di due anni dalla data di  completamento degli interventi di riparazione con rafforzamento locale,  ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e ricostruzione. In  territorio urbanizzato non è considerata modifica di destinazione d’uso  quella verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento  urbanistico comunale vigente. Nell’ambito del centro storico interessato  dal Piano della ricostruzione di cui all’art. 12 della L.R. 16/2012 non  è invece considerata mutamento di destinazione d’uso quella verso altri  usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico, conseguente  ad interventi di delocalizzazione o di riparazione con rafforzamento  locale, miglioramento sismico o ricostruzione di interi edifici od UMI,  purché la superficie da destinare al soddisfacimento di esigenze  abitative non scenda al di sotto del 25% della superficie complessiva  preesistente dell’edificio o della UMI, ovvero di quella già destinata  ad abitazione, se inferiore al predetto limite del 25%;<br />
- non vendere l’unità immobiliare a destinazione abitativa salvo i casi richiamati al precedente capitolo 4.</p>
<p><strong>5.1 Impegno ad affittare l’abitazione</strong><br />
Per soddisfare gli obblighi di cui all’art. 6 comma 4 (abitazione  sfitta alla data del sisma) delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, i  proprietari di abitazioni ripristinate sono tenuti al rispetto delle  disposizioni impartite con l’art. 4 dell’ordinanza n. 26/2014 che  prevedono tra l’altro:<br />
- tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori  del professionista per trovare autonomamente un locatario  individuandolo con priorità tra i nuclei familiari temporaneamente privi  di abitazione a causa degli eventi sismici che nel frattempo hanno  avanzato richiesta al proprietario stesso;<br />
- decorsi i tre mesi  senza che il proprietario sia riuscito a cedere in locazione l’immobile  nelle forme previste dall’ordinanza (almeno quattro anni a canone  concordato, non superiore a quello calcolato ai sensi dell’art. 2, comma  3, della l. 431/1998), il comune, previa richiesta da parte del  proprietario stesso, inserisce l’abitazione in apposito elenco,  aggiornato ogni 6 mesi (30 giugno e 31 dicembre), da utilizzare per  individuare soluzioni abitative idonee per i nuclei familiari  temporaneamente privi di abitazione sulla base delle richieste nel  frattempo avanzate.<br />
Per soddisfare gli obblighi di cui all’art. 6  comma 3 (contratto di locazione in essere alla data del sisma) delle  Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, i proprietari di abitazioni ripristinate  sono tenuti a proseguire il contratto di locazione alle medesime  condizioni per almeno due anni. Qualora il locatario rinunciasse a  proseguire il contratto di locazione, il proprietario è tenuto comunque  ad affittare l’immobile individuando il locatario con le modalità di cui  all’art. 4 dell’ordinanza n. 26/2014 riportate sopra.<br />
Lo stesso art. 4 prevede inoltre:<br />
- l’impegno per il comune di informare della disponibilità di tali  alloggi (indicando anche dimensione, ubicazione e canone di locazione) i  nuclei familiari terremotati che necessitano di sistemazione abitativa;<br />
- le sanzioni per i proprietari che non rispettano tali disposizioni.</p>
<p><strong>5.2 Decesso del proprietario</strong><br />
<strong> 5.2.1 Decesso prima del sisma</strong><br />
Se alla data del sisma era già stata presentata la dichiarazione di  successione e pertanto, con essa, erano già stati individuati gli eredi o  erano trascorsi i termini previsti dalla legge per la presentazione (12  mesi) la fattispecie non rientra nei casi di cui al comma 2-ter  dell’art. 6 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e pertanto si applicano  le disposizioni “ordinarie”.<br />
Se alla data del sisma, non era ancora  stata presentata la dichiarazione di successione e non erano trascorsi i  termini previsti dalla legge per la presentazione (12 mesi), è  possibile riconoscere il contributo agli eredi, o legatari, al 100% a  condizione che:<br />
- l’immobile fosse stato l&#8217;ultima residenza del &#8220;de  cuius&#8221; e nessun altro, dalla data del decesso a quella del sisma, vi  aveva preso la residenza (né uno degli eredi o legatari né altri  soggetti terzi l’avessero occupata a titolo di locazione o comodato o ad  altro titolo), e<br />
- almeno uno degli eredi, che non abbia  beneficiato di alcun contributo su un altro immobile adibito ad  abitazione principale, si impegni ad adibire l’unità immobiliare oggetto  di successione a propria abitazione principale.<br />
Se nessuno degli  eredi o legatari si impegna ad adibire l’unità immobiliare a propria  abitazione principale, l’immobile è considerato come sfitto alla data  del sisma e si applicano le relative disposizioni.<br />
Se alla data del  sisma, l’immobile era già abitato da uno degli eredi o legatari, a  costui spetterà il contributo &#8220;iure proprio&#8221; (100% se residente e 50% se  non residente);<br />
Se alla data del sisma, l’immobile era concesso in  affitto o in comodato dagli eredi o legatari, oppure sfitto, dopo essere  però stato residenza di altri soggetti dopo il decesso del &#8220;de cuius&#8221;  (in base alle risultanze dell&#8217;anagrafe) e prima della data del sisma, si  applicherà la normativa dettata per le diverse fattispecie in questione  dalle specifiche ordinanze, non potendo trovare applicazione il comma  2-ter dell’art. 6 delle Ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012.<br />
In tutti i  casi occorre presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà in cui si dichiara la propria qualità di erede o legatario.</p>
<p><strong>5.2.2 Decesso dopo il sisma</strong><br />
Qualora il decesso sia avvenuto dopo la data del sisma il contributo  spetterà agli eredi o legatari del defunto in misura relativa alla  condizione dell’abitazione alla data del sisma (spetta  all’erede/legatario il contributo che sarebbe spettato al “de cuius”):<br />
- 100% se alla data del sisma l’immobile era adibito ad abitazione  principale del “de cuius” o altro soggetto (es. locatario). Nel caso di  immobile locato alla data del sisma si applica l’obbligo previsto  dall’art. 6 comma 3 delle ordinanze commissariali di prosecuzione alle  medesime condizioni per almeno 2 anni.<br />
- 50% se non occupato o  occupato come abitazione non principale, nel rispetto degli obblighi  previsti all’art. 6 delle ordinanze commissariali (affitto a canone  concordato per almeno 4 anni o adibire l’unità immobiliare oggetto di  successione ad abitazione principale da parte di uno degli eredi).<br />
Dal punto di vista operativo, in caso di presentazione della pratica di  successione prima dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione dei  contributi, pur richiamando nel testo il C.F. del “de cuius”, nella  tabella dei beneficiari dovranno figurare unicamente gli eredi (e gli  altri eventuali cointestatari del “de cuius”).<br />
Nel caso invece di  dichiarazione di successione non ancora presentata, l’ordinanza di  assegnazione dovrà specificare tale situazione e l’intestatario della  pratica dovrà essere necessariamente un soggetto diverso dal “de cuius”:  nella tabella dei beneficiari figurerà il C.F. del “de cuius” e degli  eventuali cointestatari; gli eredi risultanti dall’atto notorio dovranno  rilasciare delega (in qualità di eredi) all’intestatario della pratica.<br />
In caso di decesso successivo all’emissione dell’ordinanza di  assegnazione, senza che siano state effettuate erogazioni, vale quanto  indicato nei due casi precedenti relativamente alla presentazione o meno  della pratica successione.<br />
In caso di decesso successivo all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, con almeno un’erogazione già effettuata:<br />
- nel caso l’intestatario della pratica non sia il “de cuius”, la  richiesta di utilizzo continuerà ad essere firmata dall’intestatario;<br />
- nel caso l’intestatario sia il “de cuius”, il Comune dovrà  raccogliere atto notorio e deleghe a favore del soggetto che firmerà la  richiesta di utilizzo e la Banca manterrà valido il contratto originario  (e relativo c/c).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.notaioforte.it/sisma-emilia-vendere-i-fabbricati-danneggiati-ottobre-2014_1720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni societarie (gennaio 2014)</title>
		<link>https://www.notaioforte.it/rivalutazione-dei-terreni-e-delle-partecipazioni-societarie-gennaio-2014_1659</link>
		<comments>https://www.notaioforte.it/rivalutazione-dei-terreni-e-delle-partecipazioni-societarie-gennaio-2014_1659#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 18:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed impresa]]></category>
		<category><![CDATA[il nostro studio]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[impresa e società]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notaio]]></category>
		<category><![CDATA[plusvalenze]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[edificabile]]></category>
		<category><![CDATA[imposta sui redditi]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[perizia]]></category>
		<category><![CDATA[plusvalenza]]></category>
		<category><![CDATA[rivalutazione]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[tassa]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[terreni]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaioforte.it/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Il termine per la redazione ed il giuramento della perizia, da utilizzarsi per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni agricoli o edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati è stato prorogato al 30 giugno 2014. La rivalutazione può riguardare beni posseduti alla data del 1° gennaio 2014. Qui la sintesi del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il termine per la redazione ed il giuramento della perizia, da utilizzarsi per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni agricoli o edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati è stato prorogato al 30 giugno 2014.<br />
La rivalutazione può riguardare beni posseduti alla data del 1° gennaio 2014.<br />
<a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0CDoQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.gaetanopetrelli.it%2Fcatalog%2Fdocumenti%2F00000530%2F2014%2520-%2520Perizia%2520per%2520la%2520rivalutazione%2520dei%2520terreni.pdf&amp;ei=kdvSUrmkPIefyQPtpICwAw&amp;usg=AFQjCNELSh_U6QIKfM1vod0wTJAiBFVGBA&amp;sig2=Std0Nq-l2s6qdslGROLkPA&amp;bvm=bv.59026428,d.bGQ">Qui </a>la sintesi del Notaio Gaetano Petrelli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.notaioforte.it/rivalutazione-dei-terreni-e-delle-partecipazioni-societarie-gennaio-2014_1659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La disciplina nazionale dell&#8217;attività edilizia (dicembre 2013)</title>
		<link>https://www.notaioforte.it/la-disciplina-nazionale-dellattivita-edilizia-dicembre-2013_1651</link>
		<comments>https://www.notaioforte.it/la-disciplina-nazionale-dellattivita-edilizia-dicembre-2013_1651#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 18:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati rurali]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[il nostro studio]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[impresa e società]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notaio]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[abitabilità]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[condono]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio nazionale del notariato]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricato]]></category>
		<category><![CDATA[licenza]]></category>
		<category><![CDATA[permesso]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[regolarità]]></category>
		<category><![CDATA[regole]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaioforte.it/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato è consultabile nella sezione «Studi e Materiali» e intende fare il punto sulla legislazione nazionale in materia edilizia. Ovviamente la normativa nazionale dovrà essere coordinata ed integrata con la normativa emanata a livello regionale, in virtù della competenza concorrente in materia di “governo del territorio” riconosciuta alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato è consultabile nella sezione «Studi e Materiali» e intende fare il punto sulla legislazione nazionale in materia edilizia. Ovviamente la normativa nazionale dovrà essere coordinata ed integrata con la normativa emanata a livello regionale, in virtù della competenza concorrente in materia di “governo del territorio” riconosciuta alle Regioni dall’art. 117 Costituzione.</p>
<p>La disciplina nazionale dell’attività edilizia &#8211; Guida operativa 2013 &#8211; <a href="http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/diritto-urbanistico-genere.html">Studio n. 893-2013/C</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.notaioforte.it/la-disciplina-nazionale-dellattivita-edilizia-dicembre-2013_1651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tassazione immobiliare dal 1° gennaio 2014 (dicembre 2013)</title>
		<link>https://www.notaioforte.it/la-tassazione-immobiliare-dal-1%c2%b0-gennaio-2014-dicembre-2013_1642</link>
		<comments>https://www.notaioforte.it/la-tassazione-immobiliare-dal-1%c2%b0-gennaio-2014-dicembre-2013_1642#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 17:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati rurali]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed impresa]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[impresa e società]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutui ed ipoteche]]></category>
		<category><![CDATA[notaio]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota]]></category>
		<category><![CDATA[aliquote]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio nazionale del notariato]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricato]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[imposta]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaioforte.it/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato è consultabile nella sezione «Studi e Materiali» ed ha analizzato la riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso che, circoscrivendo a sole tre aliquote l’imposizione proporzionale, stravolge in maniera radicale l’impianto normativo precedente:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato è consultabile nella sezione <strong><a title="«Studi e Materiali»" href="http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/" target="_self">«Studi e Materiali»</a></strong> ed ha analizzato la riforma della tassazione dei trasferimenti  immobiliari a titolo oneroso che, circoscrivendo a sole tre aliquote  l’imposizione proporzionale, stravolge in maniera radicale l’impianto  normativo precedente:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.notaioforte.it/la-tassazione-immobiliare-dal-1%c2%b0-gennaio-2014-dicembre-2013_1642/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICI: rimborsi retroattivi per i fabbricati rurali (ottobre 2013)</title>
		<link>https://www.notaioforte.it/ici-rimborsi-retroattivi-per-i-fabbricati-rurali-ottobre-2013_1626</link>
		<comments>https://www.notaioforte.it/ici-rimborsi-retroattivi-per-i-fabbricati-rurali-ottobre-2013_1626#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 18:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed impresa]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[notaio]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati rurali]]></category>
		<category><![CDATA[ici]]></category>
		<category><![CDATA[imposta]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[ruralità]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaioforte.it/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una puntata della tormentata storia dei &#8220;fabbricati rurali&#8221;. Nella recente normativa sull&#8217;IMU è prevista la retroattività della ruralità per cinque anni dalla variazione catastale (comma 5-ter dell’art. 2 del DL n. 102/2013) In pratica, coloro che hanno presentato la domanda di variazione catastale possono considerare ridotto l&#8217;imponibile ai fini ICI a decorrere dal quinto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una puntata della tormentata storia dei &#8220;fabbricati rurali&#8221;.</p>
<p>Nella recente normativa sull&#8217;IMU è prevista la retroattività della ruralità per cinque anni dalla variazione catastale (comma 5-ter dell’art. 2 del DL n. 102/2013)</p>
<p>In pratica, coloro che hanno presentato la domanda di variazione catastale possono considerare ridotto l&#8217;imponibile ai fini ICI a decorrere dal quinto anno antecedente.</p>
<p>I contribuenti che hanno corrisposto l&#8217;ICI potranno chiedere il rimborso di quanto già versato negli ultimi cinque anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.notaioforte.it/ici-rimborsi-retroattivi-per-i-fabbricati-rurali-ottobre-2013_1626/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sisma, contributi al 100%? (febbraio 2013)</title>
		<link>https://www.notaioforte.it/sisma-contributi-al-100-fenbbraio-2013_1505</link>
		<comments>https://www.notaioforte.it/sisma-contributi-al-100-fenbbraio-2013_1505#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 15:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[fabbricati rurali]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed impresa]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[impresa e società]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutui ed ipoteche]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[abitazioni]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[capannone]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[emilia]]></category>
		<category><![CDATA[ici]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinanza]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[ricarcimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[romagna]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[sia]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[termine]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaioforte.it/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[dal sito www.regione.emilia-romagna.it 13.02.2013 Sisma, contributi al 100% per abitazioni e immobili di imprese Nuove scadenze, integrazioni, semplificazioni: ecco come cambiano le ordinanze per la ricostruzione In sintesi Stanno per essere emanate nuove ordinanze che riguardano sia il Programma per la ricostruzione delle abitazioni, sia le misure per le imprese e assicurano la copertura del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dal sito www.regione.emilia-romagna.it  13.02.2013<br />
<strong>Sisma, contributi al 100% per abitazioni e immobili di imprese<br />
Nuove scadenze, integrazioni, semplificazioni: ecco come cambiano le ordinanze per la ricostruzione </strong></p>
<p>In sintesi<br />
Stanno per essere emanate nuove ordinanze che riguardano sia il Programma per la ricostruzione delle abitazioni, sia le misure per le imprese e assicurano la copertura del 100% dei costi per case e imprese e prevedono nuove scadenze, integrazioni, semplificazioni.</p>
<p>Per quanto riguarda le attività produttive, tra le novità, la possibilità per le imprese di poter produrre più domande per la richiesta di contributi per i lavori che potranno suddividere in quattro stati di avanzamento in luogo dei tre precedenti.</p>
<p>Ad oggi sono circa 1000 le pratiche di contributo avviate dai professionisti attraverso il Mude (il modello unico digitale per l&#8217;edilizia) e sono 160 le procedure presso gli istituti bancari che riguardano 1129 unità abitative.</p>
<p>&#8212;<br />
Stanno per essere emanate nuove ordinanze che riguardano sia il Programma per la ricostruzione delle abitazioni, sia le misure per le imprese e assicurano la copertura del 100% dei costi per case e imprese, nuove scadenze, integrazioni, semplificazioni.</p>
<p>Per quanto riguarda le attività produttive, tra le novità, la possibilità per le imprese di poter produrre più domande per la richiesta di contributi per i lavori che potranno suddividere in quattro stati di avanzamento in luogo dei tre precedenti.</p>
<p>Ad oggi, sono circa un migliaio le pratiche per ricevere il contributo già avviate dai professionisti attraverso il Mude (il modello unico digitale per l&#8217;edilizia), mentre poco meno di 300 sono in fase di approvazione da parte dei Comuni.<br />
Ben 160 sono le procedure &#8211; per un valore complessivo di 5,2 milioni di euro di cui quasi un milione già in fase di pagamento &#8211; già depositate presso gli istituti bancari i quali attendono solo la fatturazione dei lavori per eseguire i pagamenti. Queste ultime procedure riguardano 1129 unità abitative colpite dal terremoto (200 sono sede di attività artigianali/commerciali) e coinvolgono oltre 2000 persone. Le richieste di contributo presentate dalle imprese sono 25 per un valore complessivo di 11, 4 milioni di euro.</p>
<p>Cosa prevedono le ordinanze</p>
<p>Per quanto riguarda le case, ecco le novità più importanti delle nuove ordinanze nn. 29, 51 e 86:<br />
1.Elevata al 100% la percentuale di contributo (art.3).<br />
2.Sono state posticipate le scadenze per la presentazione delle domande al 30 giugno 2013 per le B e C e al 31 dicembre 2013 per le E leggere e pesanti (art. 4).<br />
3.Posticipato al 2 aprile 2013 il termine per il riconoscimento dei pagamenti diretti da parte del proprietario per lavori già iniziati entro il 14/11/2012 (art. 8).<br />
4.Inserito un apposito comma (art. 3) che prevede l’automatismo dell’integrazione del contributo del 20% per coloro che avevano beneficiato del vecchio regime dell’80%.<br />
5.Possibilità di riconoscere a contributo le varianti in corso d’opera nei limiti del quinto dei costi iniziali.<br />
6.Specificata la demarcazione per l’utilizzo degli strumenti attraverso cui possono essere richiesti i contributi, le piattaforme informatiche “Sfinge” e “Mude”, al fine di semplificare le procedure.<br />
7.Modificata la definizione delle spese tecniche, accogliendo le osservazioni degli operatori e introdotti i compensi per amministratori di condominio e consorzi tra proprietari (art.3).<br />
8.Introdotta la possibilità di adibire l’immobile non abitato alla data del sisma anche ad abitazione principale (art.6).<br />
9.Inserita la distinzione tra fatture per spese ammesse a contributo e altre spese.<br />
10.Sarà possibile pagare direttamente nel limite del 20% delle spese necessarie per la progettazione (spese tecniche ed indagini e prove) da parte del proprietario prima della presentazione della domanda (entro i termini previsti dalle rispettive Ordinanze &#8211; art. 9).<br />
11.Sono state disciplinate in maniera più dettagliata le demolizioni e ricostruzioni. </p>
<p>Per quanto riguarda le imprese, le novità più importanti della nuova Ordinanza n. 57 sono due:</p>
<p>- l’impresa potrà produrre più domande per la richiesta di contributi. Sarà possibile produrre una domanda per ogni sito produttivo e per ogni sito è anche possibile dividere ulteriormente la domanda in due: da una parte l’immobile, dall’altra gli impianti, i macchinari e le scorte. Per casi più complessi occorre l’autorizzazione del Sii, il Soggetto incaricato dell’istruttoria;<br />
- la seconda novità riguarda gli stati di avanzamento dei lavori che potranno essere quattro. Il primo può essere del 20% sotto il milione di euro e del 10% sopra al milione di euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.notaioforte.it/sisma-contributi-al-100-fenbbraio-2013_1505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivalutazione di terreni e partecipazioni: riaperti i termini (dicembre 2012)</title>
		<link>https://www.notaioforte.it/rivalutazione-di-terreni-e-partecipazioni-riaperti-i-termini-dicembre-2012_1486</link>
		<comments>https://www.notaioforte.it/rivalutazione-di-terreni-e-partecipazioni-riaperti-i-termini-dicembre-2012_1486#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 18:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco e famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed immobili]]></category>
		<category><![CDATA[fisco ed impresa]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[impresa e società]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[plusvalenze]]></category>
		<category><![CDATA[preliminare di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[contribuente]]></category>
		<category><![CDATA[imposta]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[perizia]]></category>
		<category><![CDATA[plusvalenza]]></category>
		<category><![CDATA[rivalutazione]]></category>
		<category><![CDATA[sostitutiva]]></category>
		<category><![CDATA[stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[terreni]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaioforte.it/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[La legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 473, legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per la redazione ed il giuramento della perizia, da utilizzarsi per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni agricoli o edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 473, legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per la redazione ed il giuramento della perizia, da utilizzarsi per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni agricoli o edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2013.<br />
In caso di cessione di terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2013, la tassazione della plusvalenza può essere meno pesante se il contribuente fissa il valore di acquisto con una stima giurata. Invece di pagare l&#8217;ordinaria imposta sul reddito, con questo sistema il valore periziato viene assoggettato ad una imposta sostitutiva con l&#8217;aliquota del 4%.<br />
L&#8217;imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013.<br />
Quando si fosse già rideterminato il valore dei medesimi beni, si può detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.<br />
Chi non effettua la detrazione può chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 602/1973, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.<br />
L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.notaioforte.it/rivalutazione-di-terreni-e-partecipazioni-riaperti-i-termini-dicembre-2012_1486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
